Caso concreto che mi riguarda da vicino

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  1. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    Vi riporto messaggio inps n. 18703 del 2004.
    Non mi è molto chiaro in particolare il secondo paragrafo e per me è determinante capire se chi mi è molto vicino ha diritto oppure no a vedersi riconoscere gli arretrati e se l'INPS farà problemi

    "A seguito di accordi intervenuti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rappresenta quanto segue.

    1) - Nei casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all’origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l’istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.
    La domanda originaria conserva il proprio valore solo quando nel corso del successivo procedimento amministrativo venga accertata, oltre la minorazione psico-fisica, anche il requisito reddituale, mentre, ove quest’ultimo manchi e sopravvenga solo dopo la notifica dell’originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica della condizione precedentemente non soddisfatta.
    Ciò in quanto, in materia di prestazioni in favore degli invalidi civili, la prevista decorrenza dell’erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della relativa domanda amministrativa – a differenza dell’analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su uno specifico rapporto assicurativo – ha l’effetto di attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto."

    Ripeto il paragrafo secondo non mi è chiaro e sembra contraddittorio con il resto. Mi potete aiutare? Ad esempio: in che senso la domanda originaria conserva il proprio valore?
     
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  2. buenavida
     
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    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 14/11/2014, 21:42) 
    Vi riporto messaggio inps n. 18703 del 2004.
    Non mi è molto chiaro in particolare il secondo paragrafo e per me è determinante capire se chi mi è molto vicino ha diritto oppure no a vedersi riconoscere gli arretrati e se l'INPS farà problemi

    "A seguito di accordi intervenuti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rappresenta quanto segue.

    1) - Nei casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all’origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l’istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.
    La domanda originaria conserva il proprio valore solo quando nel corso del successivo procedimento amministrativo venga accertata, oltre la minorazione psico-fisica, anche il requisito reddituale, mentre, ove quest’ultimo manchi e sopravvenga solo dopo la notifica dell’originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica della condizione precedentemente non soddisfatta.
    Ciò in quanto, in materia di prestazioni in favore degli invalidi civili, la prevista decorrenza dell’erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della relativa domanda amministrativa – a differenza dell’analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su uno specifico rapporto assicurativo – ha l’effetto di attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto."

    Ripeto il paragrafo secondo non mi è chiaro e sembra contraddittorio con il resto. Mi potete aiutare? Ad esempio: in che senso la domanda originaria conserva il proprio valore?

    Mi sembra di capire che l'INPS dica questo:

    per usufruire della prestazione previdenziale correlata all'invalidità civile devono concorrere tre condizioni:
    - possesso del requisito sanitario (minorazione psico-fisica);
    - possesso del requisito reddituale (ISEE non superiore a un determinato ammontare)
    - presentazione della relativa istanza.

    Quest’ultima potrà essere accolta solo qualora, all’atto della sua presentazione, il richiedente possieda già sia il requisito sanitario che quello reddituale: in tal caso, la prestazione sarà erogata a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
    Ove invece il requisito reddituale sopravvenga solo dopo la notifica di avvenuto rigetto dell'istanza originaria, quest'ultima non manterrà i propri effetti e dovrà essere presentata ex novo: il diritto alla prestazione previdenziale decorrerà pertanto dal mese successivo a tale nuova presentazione.

    Ne desumo che, in tale ultimo caso, il richiedente non abbia diritto alla corresponsione degli arretrati.
    (concordo con te, comunque, sull'opportunità di adottare un linguaggio meno criptico quando si comunica con i propri assistiti)
     
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  3. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    Ma così il diritto si estingue immediatamente!!! Non c'è termine di prescrizione!!!!!
     
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  4. buenavida
     
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    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 14/11/2014, 22:54) 
    Ma così il diritto si estingue immediatamente!!! Non c'è termine di prescrizione!!!!!

    In che senso?
     
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  5. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    Provo ad esemplificare in modo brutale.
    Poniamo il caso che il diritto si acquista con 3 presupposti di fatto. Il primo gennaio 2005 faccio domanda ma in realtà ne posseggo solo 2 e la domanda viene respinta il primo gennaio 2006. Successivamente si realizza anche il terzo presupposto di fatto,poniamo il 2 gennaio 2006 ma io non presento domanda, la presento il primo gennaio 2010 per il periodo 2 gennaio 2006-primo gennaio 2010. il 2 gennaio 2010 non ho più gli altri due presupposti di fatto. Secondo l'inps non ho diritto a niente? Il diritto si estingue per non averlo immediatamente esercitato,non c'è termine di prescrizione quindi. Hanno equiparato la domanda alla amministrazione ad un presupposto di fatto e non come strumento attraverso il quale esercitare il diritto. :blink:
     
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  6. buenavida
     
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    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 15/11/2014, 08:16) 
    Provo ad esemplificare in modo brutale.
    Poniamo il caso che il diritto si acquista con 3 presupposti di fatto. Il primo gennaio 2005 faccio domanda ma in realtà ne posseggo solo 2 e la domanda viene respinta il primo gennaio 2006. Successivamente si realizza anche il terzo presupposto di fatto,poniamo il 2 gennaio 2006 ma io non presento domanda, la presento il primo gennaio 2010 per il periodo 2 gennaio 2006-primo gennaio 2010. il 2 gennaio 2010 non ho più gli altri due presupposti di fatto. Secondo l'inps non ho diritto a niente? Il diritto si estingue per non averlo immediatamente esercitato,non c'è termine di prescrizione quindi. Hanno equiparato la domanda alla amministrazione ad un presupposto di fatto e non come strumento attraverso il quale esercitare il diritto. :blink:

    La tua esemplificazione sarà pure brutale, ma mi sembra perfettamente calzante.
    L'INPS, previo accordo con il MEF, ha deciso di "attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente...per il riconoscimento del diritto": chi non dispone degli altri due requisiti al momento della presentazione della domanda non ha pertanto diritto alla prestazione previdenziale.
    Il principio vale sia ove uno dei requisiti difetti originariamente ma poi sopravvenga, sia ove esso sussista originariamente ma poi venga meno: se non sono tutti contestualmente presenti, non matura (o si estingue) il diritto alla prestazione.
    E' pertanto rimessa alla diligenza dell'interessato la tempestiva presentazione della domanda in presenza dei requisiti sanitario e reddituale, perché la natura di ulteriore requisito attribuita alla domanda stessa impedisce di erogare la prestazione con decorrenza anteriore alla sua (valida) presentazione. :blochnonlosa.gif:
     
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  7. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    CITAZIONE (buenavida @ 15/11/2014, 09:31) 
    CITAZIONE (ILVEROMULOPARLANTE @ 15/11/2014, 08:16) 
    Provo ad esemplificare in modo brutale.
    Poniamo il caso che il diritto si acquista con 3 presupposti di fatto. Il primo gennaio 2005 faccio domanda ma in realtà ne posseggo solo 2 e la domanda viene respinta il primo gennaio 2006. Successivamente si realizza anche il terzo presupposto di fatto,poniamo il 2 gennaio 2006 ma io non presento domanda, la presento il primo gennaio 2010 per il periodo 2 gennaio 2006-primo gennaio 2010. il 2 gennaio 2010 non ho più gli altri due presupposti di fatto. Secondo l'inps non ho diritto a niente? Il diritto si estingue per non averlo immediatamente esercitato,non c'è termine di prescrizione quindi. Hanno equiparato la domanda alla amministrazione ad un presupposto di fatto e non come strumento attraverso il quale esercitare il diritto. :blink:

    La tua esemplificazione sarà pure brutale, ma mi sembra perfettamente calzante.
    L'INPS, previo accordo con il MEF, ha deciso di "attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente...per il riconoscimento del diritto": chi non dispone degli altri due requisiti al momento della presentazione della domanda non ha pertanto diritto alla prestazione previdenziale.
    Il principio vale sia ove uno dei requisiti difetti originariamente ma poi sopravvenga, sia ove esso sussista originariamente ma poi venga meno: se non sono tutti contestualmente presenti, non matura (o si estingue) il diritto alla prestazione.
    E' pertanto rimessa alla diligenza dell'interessato la tempestiva presentazione della domanda in presenza dei requisiti sanitario e reddituale, perché la natura di ulteriore requisito attribuita alla domanda stessa impedisce di erogare la prestazione con decorrenza anteriore alla sua (valida) presentazione. :blochnonlosa.gif:

    Grazie per il tuo aiuto, se ci provano gli spezzo i reni!
     
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6 replies since 14/11/2014, 21:42   111 views
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