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ILVEROMULOPARLANTE.
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Vorrei condividere con voi alcune considerazioni/dubbi:
Torrente edizione 2013
Questione 1)
A pagina 334 il testo nel definire l’animus detinendi sostiene che esso consiste “nella volontà del soggetto di godere e DISPORRE del bene, ma nel rispetto dei diritti che, sul medesimo bene, riconosce spettare ad altri. “ Domanda, ma può mai un detentore disporre del bene? Nel caso in cui il detentore disponesse del bene non si configurerebbe una interversione del possesso? Forse il riferimento è all’ipotesi di detenzione qualificata non autonoma? Mandato di vendere un bene (mandatario-detentore)?
Questione 2)
Non riesco a capire perché si parli di acquisto del possesso A TITOLO DERIVATIVO quando vi è consegna della cosa da parte del precedente possessore. (pagina 340)
Se ad esempio acquisto il possesso 1) in virtù di un titolo astrattamente idoneo a trasferire a titolo particolare la proprietà o altro diritto reale 2) con (conseguente) consegna del bene, l’ACQUIRENTE ACQUISTA UN POSSESSO NUOVO!!! (pagina 342). Perché l’acquisto dovrebbe essere qualificato come a titolo derivativo?
azz!! Ho sbagliato sezione, prego cancellare..