Help! Questioni pratiche

Dubbi, perplessità, richieste di aiuto

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  1. Antigone
     
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    Inizio questa discussione sperando possa essere un "salvagente" per giovani colleghi che stanno appena iniziando a frequentare le aule di tribunale o colleghi che, dopo anni di non esercizio della professione, devono toglier via un pò di ruggine.
    Inizio io: cosa si intende quando, dopo l'escussione di un teste in un giudizio civile, si chiede un rinvio per "esame della prova"?
    Premetto che su questa testimonianza vi è stata, prima dell'escussione, una eccezione ex 246 c.p.c.
    Io immagino che alla prossima udienza il collega che ha chiesto l'esame della prova debba appunto esaminare la testimonianza resa, insistendo nelle eccezioni già formulate e valutando anche il contenuto della dichiarazione del teste (se si è contraddetto etc....) ed il giudice poi, contestualmente, si pronunzierà sulle eccezioni.
    Ringrazio già da ora chi mi aiuterà a sciogliere questo piccolo grande dubbio.
     
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  2. Bodhidharma
     
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    CITAZIONE (Antigone @ 12/10/2013, 10:21) 
    Inizio questa discussione sperando possa essere un "salvagente" per giovani colleghi che stanno appena iniziando a frequentare le aule di tribunale o colleghi che, dopo anni di non esercizio della professione, devono toglier via un pò di ruggine.
    Inizio io: cosa si intende quando, dopo l'escussione di un teste in un giudizio civile, si chiede un rinvio per "esame della prova"?
    Premetto che su questa testimonianza vi è stata, prima dell'escussione, una eccezione ex 246 c.p.c.
    Io immagino che alla prossima udienza il collega che ha chiesto l'esame della prova debba appunto esaminare la testimonianza resa, insistendo nelle eccezioni già formulate e valutando anche il contenuto della dichiarazione del teste (se si è contraddetto etc....) ed il giudice poi, contestualmente, si pronunzierà sulle eccezioni.
    Ringrazio già da ora chi mi aiuterà a sciogliere questo piccolo grande dubbio.

    io l'ho sempre sentito dire solo per l'esame della CTU e mai per le testimonianze.
    l'eccezione di inammissibilità della testimonianza non dovrebbe avere niente a che farci... voglio dire: se il teste è stato sentito vuol dire che il giudice la testimonianza l'ha ammessa e quindi implicitamente ha rigettato l'eccezione.
    altra cosa è che il giudice possa successivamente cambiare idea, ma quando si parla di art. 246 è più facile che il giudice in sentenza dica che il teste non ha un interesse così forte da precluderne l'esame ma è comunque inattendibile.
    normalmente le testimonianze escusse non sono oggetto di dibattito (a quali fini, peraltro)? quindi dopo l'esame di tutti i testi si rinvia all'udienza di precisazione delle conclusioni e le argomentazioni per "smontare" le testimonianze avversarie finiranno nelle conclusionali scritte.
    ciò non toglie che in astratto dalla testimonianza possano emergere circostanze rilevanti o profili sui quali aprire un contraddittorio: in questo caso avrebbe un senso il "rinvio per esame della prova".
    detto questo, polemica finale: come depreco i giudici che si riservano per ogni sciocchezza, anziché decidere all'istante (come per le obiezioni nei film americani :D ) così mal sopporto chi chiede termini per studiarsi una replica anziché essere pronto sul momento.
    si fosse un po' più rigidi su questa cosa ci sarebbero molti meno avvocati improvvisati a giro.
     
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  3. Antigone
     
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    Ed io che credevo di essere troppo giovane e di peccare di esperienza, mi conforto!
    Credo anche io che il Giudice abbia implicitamente rigettato l'eccezione non essendosi pronunziato subito e che poi eventualmente in sentenza valuterà l'inattendibilità (ovviamente altra cosa rispetto al 246...)
    Ho visto G.d.P. che su una eccezione di incompetenza territoriale eccepita tempestivamente hanno testualmente risposto: "Vabbè per questo poi vedremo nel merito".
    Non mi stupisco più di nulla.
     
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  4. Bodhidharma
     
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    CITAZIONE (Antigone @ 12/10/2013, 12:52) 
    Ho visto G.d.P.

    vabbe'...
    CITAZIONE
    che su una eccezione di incompetenza territoriale eccepita tempestivamente hanno testualmente risposto: "Vabbè per questo poi vedremo nel merito".
    Non mi stupisco più di nulla.

    tecnicamente non è un errore. il 187, terzo comma, c.p.c. consente espressamente di giudice di "disporre che siano decise unitamente al merito" le questioni su giurisdizione, competenza e le altre pregiudiziali.
    io sono per abrogarla 'sta norma, obbligando il giudice a decidere subito (mi sono scottato più di una volta con processi in cui ho eccepito una qualche improcedibilità in prima udienza, mi sono dovuto sorbire tutta l'istruttoria con decine di testi e talvolta pure ctu, salvo poi in sentenza veder riconosciuta la fondatezza della mia eccezione).
    ovvio, il codice non è scritto a caso (e sicuramente è stato elaborato da gente più degna di me), infatti la previsione ha un senso: quando l'eccezione pregiudiziale appare infondata, si consente al giudice di proseguire il giudizio senza dover trattenere formalmente la causa in decisione sul punto. insomma, diventa una specie di delibazione di infondatezza, senza alcuna preclusione nel prosieguo del giudizio. ma la fisiologia del meccanismo è nel senso che in sentenza il giudice avrà modo di discorrere ampiamente sul perché l'eccezione era infondata e il processo era opportuno che proseguisse.
    in teoria sarebbe così, in pratica è un comodo escamotage per i giudici che non si studiano le cause né tantomeno le questioni pregiudiziali.
     
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  5. Antigone
     
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    CITAZIONE
    in pratica è un comodo escamotage per i giudici che non si studiano le cause né tantomeno le questioni pregiudiziali.

    :ebravoilnostrofulserone:
    Appunto.
     
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4 replies since 12/10/2013, 09:21   94 views
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