Diritto di accesso ad atti di un ufficio pubblico

...io sono l'ufficio pubblico

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  1. Spes78
     
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    Scusate, ma ho difficoltà ad interpretare le norme sull'accesso.........un contribuente vuole accedeere ad alcuni documenti....

    un altro ( forse il fratello o cugino) ci diffida dal farlo accedere ai documenti xchè ciò violerebbe gli artt. 22 24 e 25 del la 241/1990, nonchè violerebbe l'art. 2 del DPR 184/2006...che allego a margine della mia domanda.
    si ritiene che non c'è l'interesse dell parte..

    insomma un gran casiono ed io devo decidere se far accedere agli atti l'uno, e beccarmi la denuncia in procura dell'altro per la responsabilità che mi assumo o non far accedere agli atti il secondo e beccarmi la denuncia del primo.
    sono incavolata..




    (............art. 2 D.P.R. 12-4-2006 n. 184
    Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
    Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.
    2. Ambito di applicazione.

    1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

    2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. )

    Edited by Spes78 - 26/7/2013, 14:36
     
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  2. avvocatomv
     
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    penso che sia preliminare capire l'interesse alla base dell'accesso.
    Una volta che è individuato va comparato con l'interesse che il controinteressato oppone contro l'accesso.
    Solo se questo è superiore al diritto posto a base dell'istanza di accesso puoi negare l'accesso stesso.
    In caso contrario devi consentirlo
     
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  3. Spes78
     
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    è questo che difficilmente non riesco a valutare...proprio l'interesse alla base di colui che richiede accesso agli atti( tizio).

    tizio dice di dovere accedere agli atti catastali di ampliamento del cugino/fratello (caio) xchè caio avrebbe tra le altre cose, costruito un corpo abusivo, in zona inedificabile xchè zona rossa(ma questo semmai è problema del comune, e non mio) e e xchè il comportamento dell'ufficio di accatastamento di tale immobile finisce per legittimare l'illegalità di caio....
    inoltre, tizio asserisce che caio ha accatastato dichiarando false notizie rispetto a quanto scritto nel rogito notarile.
    devo ancora trovare quest'atto del notaio... e poi tizio dice che il comportamento dell ap.a è meritevole di un procedimento penale...e scrive all'ufficio per ben 4 volte x accedere agli atti da marzo fino ad oggi......a me la pratica arriva adesso, dopo che i miei colleghi se la sono palleggiata da marzo.

    e d'altronde, caio, a cui il mio ufficio ha scritto per dire che si faceva accesso ai suoi atti, ci ha diffidati dal farlo per le ragioni che ho già scritto (
    -xchè ciò violerebbe gli artt. 22 24 e 25 del la 241/1990,
    -nonchè violerebbe l'art. 2 del DPR 184/2006...
    - xchè non c'è in capo al richiedente un interesse legittimo,nè dir. soggettivo tutelabile collegato al documento richiesto ecc....


    è davvero difficile per me decidere se far accedere o meno l'uno o l'altro....( quando studiavo in linea teorica la cosa era più semplice..).....mi sento afflitta...loro per mesi se lo palleggiano ed io devo risolverlo in due giorni!!!!!1


    CITAZIONE (avvocatomv @ 26/7/2013, 14:33) 
    penso che sia preliminare capire l'interesse alla base dell'accesso.
    Una volta che è individuato va comparato con l'interesse che il controinteressato oppone contro l'accesso.
    Solo se questo è superiore al diritto posto a base dell'istanza di accesso puoi negare l'accesso stesso.
    In caso contrario devi consentirlo
     
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  4. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (Spes78 @ 26/7/2013, 15:06) 
    è questo che difficilmente non riesco a valutare...proprio l'interesse alla base di colui che richiede accesso agli atti( tizio).

    tizio dice di dovere accedere agli atti catastali di ampliamento del cugino/fratello (caio) xchè caio avrebbe tra le altre cose, costruito un corpo abusivo, in zona inedificabile xchè zona rossa(ma questo semmai è problema del comune, e non mio) e e xchè il comportamento dell'ufficio di accatastamento di tale immobile finisce per legittimare l'illegalità di caio....
    inoltre, tizio asserisce che caio ha accatastato dichiarando false notizie rispetto a quanto scritto nel rogito notarile.
    devo ancora trovare quest'atto del notaio... e poi tizio dice che il comportamento dell ap.a è meritevole di un procedimento penale...e scrive all'ufficio per ben 4 volte x accedere agli atti da marzo fino ad oggi......a me la pratica arriva adesso, dopo che i miei colleghi se la sono palleggiata da marzo.

    e d'altronde, caio, a cui il mio ufficio ha scritto per dire che si faceva accesso ai suoi atti, ci ha diffidati dal farlo per le ragioni che ho già scritto (
    -xchè ciò violerebbe gli artt. 22 24 e 25 del la 241/1990,
    -nonchè violerebbe l'art. 2 del DPR 184/2006...
    - xchè non c'è in capo al richiedente un interesse legittimo,nè dir. soggettivo tutelabile collegato al documento richiesto ecc....


    è davvero difficile per me decidere se far accedere o meno l'uno o l'altro....( quando studiavo in linea teorica la cosa era più semplice..).....mi sento afflitta...loro per mesi se lo palleggiano ed io devo risolverlo in due giorni!!!!!1


    CITAZIONE (avvocatomv @ 26/7/2013, 14:33) 
    penso che sia preliminare capire l'interesse alla base dell'accesso.
    Una volta che è individuato va comparato con l'interesse che il controinteressato oppone contro l'accesso.
    Solo se questo è superiore al diritto posto a base dell'istanza di accesso puoi negare l'accesso stesso.
    In caso contrario devi consentirlo

    Un paio di domande.
    C'è forse un'azione ereditaria in corso o in vista che giustifichi l'interesse personale di Tizio all'accesso?
    Quale amministrazione rappresenti?
     
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    Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)

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    Come altro possibile interesse mi verrebbe quello di essere proprietario di un fondo vicino a quello del lamentato abuso...
    Però l'intuizione di Fannie potrebbe essere quella giusta...

    In ogni caso l'azione di Tizio è poco chiara... nel senso... l'accesso agli atti catastali immagino sia finalizzato ad un giudizio civile o (forse anche) penale...

    Qui la cosa interessante è che Tizio non sollecita un provvedimento di autotutela, ma richiede l'accesso degli atti... di un procedimento sollecitato da altri.

    Io d'istinto direi che, poiché gli atti catastali sono comunque atti meramente procedimentali, qui il riferimento alla privacy potrebbe essere infondato (quale dato sensibile o sensibilissimo si andrebbe a ledere che possa legittimare il diniego all'accesso?).

    Il vero fulcro nodale, secondo me, sta nell'interesse all'accesso. Poiché la documentazione a cui Tizio cerca di accedere è comunque documentazione presentata da un terzo e non riguarda una sua posizione personale, a mio avviso potresti risolvere la cosa in questo modo:

    nella domanda di accesso il privato ha specificato i motivi per cui lui ritiene di avere un interesse specifico all'accesso alla documentazione? Perché se nella domanda non ha specificato nulla secondo me il rigetto è immediato (carenza di interesse: non è stato assolto l'onere di specificare l'interesse sotteso alla domanda avanzata, dovendo in casi come questi quanto meno motivare le ragioni per le quali i documenti vengano richiesti).

    Se vengono invece specificati i motivi per i quali il privato ha diritto ad accedere agli atti, secondo me prima di tutto bisogna fare un ragionamento pragmatico e semplice.
    Ovvero... è una motivazione del tipo "E' abusivo e per questo ho interesse?" ma senza specificare alcun vantaggio personale (es. fondo vicino che quindi può subire un danno, ovvero la necessità di ottenere delle prove per un contenzioso civile, la pendenza di un eventuale procedimento etc etc) concretamente verosimile..... in tale caso si potrebbe rigettare la domanda per lo stesso motivo di prima (è onere del privato quanto meno documentare un motivo della richiesta che specifichi, almeno genericamente, quale danno o vantaggio tale procedimento ha arrecato alla sua sfera personale).

    Nel caso invece che l'istanza presenti un motivo verosimile... allora secondo me andrebbe accolta, dal momento che l'amministrazione, a mio avviso, dato anche il tenore generale delle norme sull'accesso che tendono ad essere quanto più amplie possibile, non deve sindacare sulla esistenza di un concreto ed effettivo interesse, dovendo fare indagini in tal senso, ma per l'appunto verificare se l'interesse allegato all'istanza è quanto meno ritenuto verosimile ed astrattamente meritevole di tutela, senza però fare indagini ulteriori. Come ho anticipato prima non vedo alcune limitazioni per quanto riguarda il codice della privacy.

    Casomai, se ci saranno abusi, oppure verranno dichiarati fatti non veri, sarà Tizio a rischiare un qualche procedimento penale...

    PS: Io nella materia non sono un esperto... ho illustrato un semplice ragionamento basato sull'applicazione dei principi generali sull'accesso.
     
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  6. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (Zefiro80 @ 20/8/2013, 19:36) 
    Come altro possibile interesse mi verrebbe quello di essere proprietario di un fondo vicino a quello del lamentato abuso...
    Però l'intuizione di Fannie potrebbe essere quella giusta...

    No, la mia non voleva essere un'intuizione: nient'altro che un classico esempio di interesse. Mancano troppi dati relativi al caso per potersi esprimere con correttezza.
     
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    sono assolutamente d'accordo... se fossi costretto a decidere però seguirei la linea guida che ho scritto (in poche parole mi baso sulla domanda presentata dal privato... dopotutto la valutazione dell'interesse all'accesso deve limitarsi alla sola verosimiglianza dell'interesse e dell'apparente meritevolezza... non si deve spingere fino alla certezza dell'effettiva esistenza di un interesse... e comunque, sull'accesso a dati catastali, le norme sulla privacy non reggono minimamente... quindi l'unico parametro su cui giudicare è l'interesse all'accesso... e per giudicarlo l'unico parametro è la richiesta di accesso formalmente presentata dal privato, che per l'appunto deve a mio parere - in questo caso - specificare qual è la ragione per cui ritiene di avervi interesse)
     
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