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Se Tizio, magistrato, é molto amico di Caio, normalmente si astiene,
con astensione facoltativa, ed il capo dell'ufficio (Sempronio) accoglie l'astensione.
Ma supponiamo che Tizio non si astenga.
Non riesco a trovare alcun referente normativo o pronuncia che mi dica che
il capo dell'ufficio (pres. trib.) deve vigilare su queste situazioni.
Che sono, peraltro, molto frequenti: magistrati che addirittura hanno relazioni sentimentali
con avvocati, altri che vanno in vacanza con loro, o che addirittura si scambiano del materiale
giuridico.
Allo scopo di sollecitare la vigilanza su simili situazioni, non si può fare nulla ?
Il codice etico dei magistrati dice solo che occorre vigilare su tali situazioni... mi pare troppo poco. -
buenavida.
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Se Tizio, magistrato, é molto amico di Caio, normalmente si astiene,
con astensione facoltativa, ed il capo dell'ufficio (Sempronio) accoglie l'astensione.
Ma supponiamo che Tizio non si astenga.
Non riesco a trovare alcun referente normativo o pronuncia che mi dica che
il capo dell'ufficio (pres. trib.) deve vigilare su queste situazioni.
Che sono, peraltro, molto frequenti: magistrati che addirittura hanno relazioni sentimentali
con avvocati, altri che vanno in vacanza con loro, o che addirittura si scambiano del materiale
giuridico.
Allo scopo di sollecitare la vigilanza su simili situazioni, non si può fare nulla ?
Il codice etico dei magistrati dice solo che occorre vigilare su tali situazioni... mi pare troppo poco
Eventuali "comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria" costituiscono fonte di responsabilità disciplinare, anche ove tenuti fuori dall'esercizio delle proprie funzioni; a tale riguardo, "i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della Giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare" (cfr. artt. 1 e 14 D.Lgs. 109/2006 e ss.mm.ii.).
Fra gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, figura espressamente la "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione" (art. 2, comma 1 lett. c) stesso D.Lgs.)..