Con l'oblazione art. 162 e 162 bis c.p. si ha un precedente penale?

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  1. Satanspond
     
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    Le "migliori" formule assolutorie sono, ovviamente, "perchè il fatto non sussiste" o "perchè l'imputato non lo ha commesso".
    Anche perchè, divenute definitive, chiudono ogni possibile disputa sul danno civile aquiliano ex delicto sia patrimoniale che morale-soggettivo.
    Il "fatto storico" in senso oggettivo, è, infatti, il medesimo del 2043 e del 2059 c.c. Anche se non si può escludere che, nel secondo caso, residuino obblighi indennitari
    ove si fosse variamente tenuti alla sorveglianza o custodia legale di persona inimputabile che abbia materialmente commesso il fatto.

    Anche se l'art. 530 co. 2° C.p.p., dopo la novella di cui all'art. 5 Legge n. 46/2006, ha rinnovato la propria forza penalmente dirimente,
    Giurisprudenza non indifferente, non esclude il fatto che si possa fare questione in separato ed autonomo Giudizio civile, della sussistenza del fatto illecito oggettivo con nuove prove introdotte.


    Quanto al procedimento per Decreto "sterilizzato" da opposizione/oblazione, non vi è alcuna differenza fra merito e rito.
    Il reato si estingue con effetto immediato. Nessuna segnalazione sul Casellario giudiziale.
    Soltanto la cedola di pagamento presso la Cassa Ammende del Tribunale competente per territorio; ma ciò non costituisce in alcun modo precedente legalmente apprezzabile.
     
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7 replies since 11/12/2011, 14:53   6289 views
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