3 Posti di Procuratore di Stato

scade il 28.01.2012

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  1. studiomatto
     
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    www.gazzettaufficiale.it/guridb/dis...p=1322601413588

    Concorso, per esame teorico-pratico, a 3 posti di
    Procuratore dello Stato
    (D.A.G. 23.11.2011 pubblicato nella G.U. 4a Serie speciale n. 94 del 29.11.2011)
    L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
    sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e relativo
    regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612, e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all’ordinamento
    dell’Avvocatura dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione
    dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
    Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
    Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il
    relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
    successive integrazioni e modifiche;
    Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell’Avvocatura
    dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle
    carriere degli impiegati civili dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello
    statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
    provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto
    legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-
    Alto Adige sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
    Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell’ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, recante modificazioni alle norme
    sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538, concernente modificazioni alle
    norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall’imposta di bollo per le domande di
    concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
    persone handicappate;
    Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
    della Corte dei Conti;
    Visto l’art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
    regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
    presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
    norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell’attività amministrativa e successive
    modifiche ed integrazioni;
    Visto l’art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei
    disabili;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141,
    recante disposizioni in materia di limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato e
    successive modificazioni;
    Visto l’art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
    sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
    integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
    personali;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
    a norma dell’art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011 n. 161, recante modificazioni alle norme sullo
    svolgimento delle prove scritte dei concorsi a procuratore dello Stato;
    DECRETA
    Art. 1
    E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a 3 posti di procuratore dello Stato.
    Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e
    tedesca in corso di validità o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
    n. 86.
    Art. 2
    Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
    - cittadinanza italiana;
    - esercizio dei diritti civili e politici;
    - condotta incensurabile;
    - laurea specialistica in giurisprudenza oppure, laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
    previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a
    quattro anni;
    - non aver superato il trentacinquesimo anno di età;
    - idoneità fisica all'impiego.
    I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del
    termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande.
    Art. 3
    Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti
    esami di concorso a procuratore dello Stato.
    Qualora le prove scritte si svolgano con le modalità di cui al quarto comma del successivo art. 9,
    l’inidoneità riportata nella prova scritta anticipata è computata agli effetti del primo comma del presente
    articolo.
    Art. 4
    Coloro che intendano prendere parte al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello
    Stato la relativa domanda in carta libera, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, entro sessanta
    giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di
    arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall’Avvocatura generale dello Stato.
    Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo
    raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a
    data dell'Ufficio postale accettante.
    Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:
    - cognome e nome, codice fiscale;
    - la data ed il luogo di nascita;
    - il possesso della cittadinanza italiana;
    - il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
    cancellazione dalle liste medesime;
    - le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
    perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
    - il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza
    conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di
    durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento;
    - di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati
    eventualmente chiamati;
    - gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del precedente articolo 1, devono
    dichiarare di essere in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in
    corso di validità o di titolo equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14
    maggio 2010, n. 86;
    - se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della
    legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso
    affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
    tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione
    apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria;
    - la propria residenza e l'indicazione dell’indirizzo al quale si desidera siano trasmesse le eventuali
    comunicazioni con l'indicazione del recapito telefonico.
    In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria firma per esteso e in modo leggibile,
    consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito, nonché le domande
    di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante.
    Sono considerate nulle le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione di cui al
    presente articolo.
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato
    con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.
    Art. 5
    I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello
    Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta
    prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
    I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
    presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 9 maggio 1994, n.
    487.
    Sono preferite, a parità di merito - previa presentazione di idonea documentazione - le sottoindicate
    categorie, previste dall’art. 7 della legge 20.6.1955, n. 519, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, legge 15 maggio
    1997, n. 127 e successive modificazioni:
    1) i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l’Avvocatura dello
    Stato;
    2) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    5) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    6) gli orfani di guerra;
    7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;.
    8) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    9) i feriti in combattimento;
    10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
    famiglia numerosa;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
    caduti di guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
    caduti per fatto di guerra;
    16) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
    caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
    18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
    nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
    19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    20) gli invalidi ed i mutilati civili;
    21) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
    c) dalla minore età.
    Art. 6
    La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei
    requisiti per l'ammissione all'impiego.
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino
    ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione
    si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso,
    l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi
    dell'ultimo comma dell'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e
    dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
    Art. 7
    I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati procuratori dello Stato alla I^ classe
    di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
    Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.
    Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in
    caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo.
    Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque
    compensate.
    I nuovi assunti dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il primo mese di
    servizio, i seguenti documenti:
    1) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza (in bollo);
    2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice);
    3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
    4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta semplice);
    5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in bollo);
    6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla
    competente azienda sanitaria locale, di idoneità fisica all’impiego e dal quale risulti espressamente dichiarato
    che l'aspirante è esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che
    impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore dello Stato (in bollo);
    7) certificazione attestante la regolarità della posizione nei confronti del servizio di leva (ove soggetti);
    8) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o titolo equipollente di cui al secondo comma
    del precedente art. 1, limitatamente ai concorrenti di cui alla riserva prevista dal secondo comma dell’art. 1
    del bando.
    I documenti devono essere redatti in lingua italiana; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono
    essere di data non anteriore di sei mesi a quella della loro presentazione.
    I certificati di cui ai numeri 3) e 5) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il
    godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
    domande.
    Gli impiegati statali di ruolo devono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6), il
    diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza e la copia integrale dello stato matricolare
    (servizi civili) rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.
    Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta da vizi sanabili, gli interessati
    saranno invitati a regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
    Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i candidati
    potranno produrre in luogo dei richiesti documenti apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
    Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e
    dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
    Art. 8
    L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di
    fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.
    Art. 9
    L’esame per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova
    orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono:
    a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;
    b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;
    c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o
    processuale.
    La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte, il diritto costituzionale, il diritto
    internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica
    giuridica.
    Le prove scritte avranno luogo nella provincia di Roma e la prova orale avrà luogo a Roma.
    Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l’Avvocato generale può disporre
    con proprio provvedimento che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti,
    individuando la data in cui essa sarà tenuta.
    Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’ 8
    maggio 2012
    , 4^ Serie Speciale, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove
    scritte o la prova scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti.
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, non sarà data comunicazione alcuna; pertanto,
    coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
    nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame
    per sostenere le prove scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso fermo il potere
    dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento
    concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3 del
    presente bando.
    Durante gli scritti sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello
    Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici
    annotazioni relative a varianti di lezioni.
    I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono consegnare presso la sede in cui si
    svolgeranno gli scritti i testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio degli stessi, secondo le
    modalità che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
    I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche
    sulla prima pagina interna, le generalità del candidato.
    Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d’identità o
    documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art 35 del decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 2000, n. 445.
    Art. 10
    La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 16
    del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e successive modificazioni.
    Nell’ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di
    due distinte commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede
    all’espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre,
    compresa l’individuazione della materia su cui verterà la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di
    prove scritte di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando.
    La seconda commissione procede all’espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove
    scritte e alla prova orale.
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti
    complessivamente per la prova orale.
    Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo
    assegnato all’elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all’esame dei successivi elaborati
    svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
    Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in
    ciascuna delle tre prove scritte. In ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio
    numerico.
    Nell’ipotesi che una delle prove scritte si svolga anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove
    i soli candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata.
    Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché nel
    sito internet dell’Avvocatura dello Stato (www.avvocaturastato.it) saranno resi noti il luogo e la data in cui si
    svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all’elenco dei candidati ammessi a sostenerle.
    Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.
    La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei
    decimi.
    La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove
    scritte e dal punto riportato nella prova orale.
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del
    regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
    120.
    A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del presente decreto;
    Art. 11
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla 1^ classe di stipendio sarà corrisposto lo
    stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all’epoca della nomina,
    oltre agli emolumenti di cui all'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 della legge 6 agosto 1984, n.
    425.
    Art. 12
    Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
    saranno raccolti presso l’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, per le
    finalità del concorso medesimo.
    Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
    l’esclusione dal concorso.
    Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
    direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
    All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare del
    diritto di accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
    erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro trattamento per
    motivi legittimi.
    Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari
    generali e personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
    Art. 13
    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché nel
    Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    Roma, 23 novembre 2011
    L’Avvocato Generale: Ignazio Francesco Caramazza

    Edited by togasana - 30/11/2011, 13:37
     
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  2. beffe
     
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    capirai 3 posti uno dei quali riservato ai concorrenti di lingua tedesca...
    e niente preselettive, si rischiano di avere 5000 concorrenti per 2 posti con una possibilità di 1 su 2500....
     
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  3. studiomatto
     
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    ma non è follia non fare le preselettive? ma poi non ho capito..una prova svolta prima delle altre e le altre successivamente, ma che vuol dire?
     
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  4. confusa
     
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    vuol dire che se le domande presentate dovessero superare un numero ragionevole(per loro) faranno svolgere una delle tre prove prima utilizzandola come selettiva solo chi la supererà e rientrerà in un ipotetico numero fissato da loro accederà alle altre 2 prove scritte...il punto è un altro bisognerebbe capire se diranno nella gazzetta quale prova verrebbe messa come preselettiva o se si saprà direttamente alla giornata del primo scritto molto più difficile..
     
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  5. beffe
     
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    si saprà solo il giorno della prova, così mi ha detto un avv dello Stato che conosco
     
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  6. cucciolina24
     
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    ma secondo voi ne vale la pena?!?
     
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  7. brancalamenta
     
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    Assolutamente no...
     
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  8. minguzz
     
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    1 su 2500. Mi chiedo che senso abbia un concorso del genere. Soprattutto se abbia un senso - cosa che mi sento di escludere - avviare la macchina concorsuale, con tutti gli oneri economici che ne conseguono, per assumere tre persone (anche se come sempre alla fine potrebbero essere una decina gli idonei). In tempi di crisi mi sembra veramente contrario ad ogni logica un concorso con una simile ristrettezza di posti messi in palio. Mah.
     
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  9. sostituto
     
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    E' stato abbassato il limite di età. Secondo voi, avendo io compiuto da poco i 35 anni posso partecipare? In ogni caso, mi ricordo che nessun limite di età si applica ai dipendenti di ruolo delle Stato, è così?
     
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  10. il canna
     
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    A naso direi no e no.

    edit:
    Dopo aver cercato il testo vigente del dpcm 141/2000 confermo no e no.
    (Comunque pare che non ti perderai una grande occasione!)

    Edited by il canna - 1/12/2011, 14:38
     
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    CITAZIONE (il canna @ 1/12/2011, 14:17) 
    A naso direi no e no.

    canna mi rincresce contraddirti quanto al primo quesito...
    CITAZIONE
    Consiglio di Stato, sentenza n. 1284/2010.

    Il Consiglio di Stato con sentenza n.1284/2010 ha stabilito che i bandi di concorso, oltre a fissare un limite massimo di età per la partecipazione agli stessi, devono specificare se detto limite si riferisce ad anni effettivamente ed interamente “compiuti”.

    In difetto, il limite massimo di età, riferito ad un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.

    Infatti, la giurisprudenza amministrativa in materia di procedure concorsuali ha ritenuto di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione e, quindi, di individuare il superamento dell’anno massimo prescritto dal bando, nell’avvenuto compimento del successivo.

    Di conseguenza, se il bando non specifica il limite di età “compiuto”, la partecipazione è ammessa fino al compimento dell’anno di età successiva.

    Ad esempio se il bando parla genericamente di un limite di età di 36 anni, il candidato può partecipare fino al compimento dei 37 anni.

     
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  12. il canna
     
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    Non rincrescerti, ne ho imparata una (anzi due)!
     
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  13. sissylu7
     
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    Però secondo me prevedere il limite di età di 35 anni, come è stato previsto nel loro Regolamento interno, non per questioni di idoneità fisica, come previsto ad esempio per il reclutamento delle forze dell'ordine o di particoalri profili, ma solo per evitare un eccessivo numero di concorrenti è del tutto illegittimo.
    Inoltre nel Bando citano "per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487"
    che prevede l'innalzamento dei limiti di età di un anno se coniugato e di altre ipotesi varie (figli ecc. ) fino ad un massimo di 45 anni
    Cosa ne pensate?
     
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  14. rising_sun
     
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    CITAZIONE (sissylu7 @ 2/12/2011, 15:25) 
    Però secondo me prevedere il limite di età di 35 anni, come è stato previsto nel loro Regolamento interno, non per questioni di idoneità fisica, come previsto ad esempio per il reclutamento delle forze dell'ordine o di particoalri profili, ma solo per evitare un eccessivo numero di concorrenti è del tutto illegittimo.
    Inoltre nel Bando citano "per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487"
    che prevede l'innalzamento dei limiti di età di un anno se coniugato e di altre ipotesi varie (figli ecc. ) fino ad un massimo di 45 anni
    Cosa ne pensate?

    che ne penso... che è sempre una rogna dover impugnare un bando - sia pure con possibilità di successo - per cosa poi? Dovresti anticipare i soldi per il ricorso avverso il provvedimento di esclusione per avere una chance di partecipazione ad un ultra-gremito concorso per 3 posti di procuratore dello Stato - anzi diciamo 2, visto che uno è riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo (a proposito come si fa ad ottenerlo? pare che sia una sorta di passepartout per vincere un concorso più agevolmente :) )
     
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  15. Ningun
     
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    OT questa storia dei posti riservati ai bilingue è l'ennesima pagliacciata di un paese ridicolo che ha sempre preso figure di merda nel mondo
    basta vedere poi cosa hanno fatto agli italiani gli sloveni dopo la seconda guerra mondiale e come sono trattati gli italiani di sangue nell'Adige
    ma oviamente noi li ringraziamo per questo e così gli permettiamo di vincere i concorsi più facilmente a nostro discapito...
    e non lo dico da nazionalista

    comunque per avere l'attestato di bilinguismo bisogna fare un esame apposito nella lingua in questione.
    superato l'esame hai il bilingusimo
    l'esame per il tedesco mi pare si faccia direttamente in Adige,ma non ne sono sicuro
     
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124 replies since 29/11/2011, 22:17   7523 views
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