giurisprudenza sui concorsi

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  1. giskard
     
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    se avete letto la sentenza del CDS in tema di dies a quo per l'impugnazione di graduatoria di concorso che si trova poco sopra, e l'argomento vi appassiona, leggete anche questa

    T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 17 ottobre 2005 n. 571

    Comunicazione individuale della graduatoria concorsuale ai fini della decorrenza del termine per il ricorso. – graduatoria – termine per impugnare – dies a quo – comunicazione individuale
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    Ai soggetti compresi nella graduatoria di un concorso non è applicabile l’articolo 2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il quale ricollega alla pubblicazione il “dies a quo” del termine di impugnazione per i soli soggetti non direttamente contemplati dal provvedimento lesivo, pertanto l’amministrazione che sia interessata al tempestivo consolidamento dei suoi provvedimenti ha l’onere di dare individuale comunicazione agli interessati della formazione della graduatoria nella quale sono inseriti.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    SENTENZA

    XXXXXXXXX

    FATTO


    La ricorrente con un unico motivo di ricorso, le cui argomentazioni sono meglio specificate nelle considerazioni in diritto, impugna l’atto di nomina del controinteressato a dirigente dopo l’espletamento di un concorso nel quale ella si è collocata al secondo posto.Censura anche la graduatoria del concorso sostenendo che il contro interessato è stato illegittimamente ammesso a sostenere il concorso stesso, non avendone i titoli.
    Sono costituiti sia l’amministrazione sia il contro interessato.
    Entrambe le parti hanno rilevato in primo luogo il difetto di giurisdizione di questo giudice e, poi, hanno anche eccepito la tardività del gravame, contestando, quindi, nel merito le argomentazioni avversarie.
    In sede di discussione della istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, il 12 maggio 2005, le parti hanno rilevato la necessità di una immediata decisione nel merito, condivisa dal collegio che ha fissato l’udienza del 6 ottobre 2005 per la discussione dello stesso, nella quale, dopo aver ascoltato i difensori delle parti costituite, ha trattenuto la causa in decisione.

    DIRITTO


    Preliminarmente il collegio deve occuparsi della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata da entrambe le parti resistenti.
    Queste osservano che, nella specie, sì è in presenza di una impugnativa che riguarda un provvedimento di immissione in servizio che è specificatamente rimesso alla competenza del giudice ordinario.
    Non vi è dubbio alcuno che tali provvedimenti sono sottratti, di regola, alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma nel caso in esame, la censura che investe l’atto di nomina del contro interessato riguarda in particolare la sua posizione in graduatoria, rectius la possibilità di essere validamente inserito in questa, mancandogli, come sostiene la ricorrente, un titolo specifico per poter partecipare al concorso.
    Tanto è vero che la ricorrente necessariamente impugna anche la graduatoria del concorso rispetto alla quale non si può revocare in dubbio che la giurisdizione appartenga al giudice degli interessi.
    Quindi, la censura rivolta all’atto di nomina contiene certamente la denuncia dì un vizio di illegittimità derivata il quale, se fondato, provocherebbe la caducazione automatica del provvedimento di nomina che non sarebbe, perciò, necessario impugnare secondo il più accreditato indirizzo giurisprudenziale.
    D’altro canto, il vizio dedotto contro la nomina dell’interessato è identico a quello rivolto alla graduatoria che si ritiene illegittima in virtù della non valida ammissione al concorso del controinteressato.
    Ne consegue che la giurisdizione nel presente ricorso è certamente del giudice amministrativo.
    Ancorandosi a questo aspetto del ricorso le parti resistenti sostengono anche che se il ricorso è in sostanza diretto contro l’approvazione della graduatoria, allora esso è certamente tardivo, dato che è stato proposto contro un atto deliberato due anni prima.
    Ma, osserva il collegio, al momento della pubblicazione della graduatoria, alla ricorrente non è stato comunicato alcun avviso, mentre della sua eventuale, piena conoscenza dovrebbe farsi carico della prova l’amministrazione resistente o il contro interessato che si limitano soltanto genericamente a sostenere la conoscenza della interessata della esistenza di questa graduatoria.
    Infatti, si deve considerare che ai soggetti compresi nella graduatoria di un concorso non è applicabile l’articolo 2 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il quale ricollega alla pubblicazione il “dies a quo” del termine di impugnazione per i soli soggetti non direttamente contemplati dal provvedimento lesivo, pertanto l’amministrazione che sia interessata al tempestivo consolidamento dei suoi provvedimenti ha l’onere di dare individuale comunicazione agli interessati della formazione della graduatoria nella quale sono inseriti. (Cf TAR Calabria, Catanzaro, sezione seconda, 18 gennaio 2001, n. 52)
    D’altro canto, come si legge, in questa decisione, che il collegio condivide pienamente, l’atto conclusivo della procedura concorsuale, alla cui adozione è subordinato l’insorgere dell’interesse, deve essere individuato nel provvedimento con il quale il competente organo deliberativo dell’amministrazione fa sue le conclusioni della commissione e gli attribuisce efficacia giuridica.
    Ora è vero che l’approvazione e la proclamazione del vincitore del concorso è stata disposta il 30 giugno 2003, ma la ricorrente soltanto alla metà del mese di marzo 2005, ha appreso che si stava procedendo all’assunzione e si stavano ponendo questioni sulla regolarità della posizione del primo classificato.
    Ha chiesto, quindi, copia degli atti e ha impugnato la graduatoria nel termine rituale dei 60 giorni il 26 aprile 2005.
    Il ricorso è, pertanto, tempestivo.
    Esso, poi, è fondato nel merito.

    Sostiene la ricorrente che il bando prevedeva fra gli altri requisiti di ammissione, il possesso di una specializzazione, di un dottorato di ricerca o di altro titolo post laurea rilasciato da una università o Istituto regolarmente riconosciuto secondo le modalità previste e che questa qualità non possiede il titolo presentato dal vincitore del concorso, limitato ad un solo anno di frequenza e quindi non equiparabile agli altri titoli richiesti.
    Le parti resistenti, invece, sostengono che la limitata enunciazione del bando deve far propendere per qualsiasi titolo rilasciato dall’istituzione autorizzata con una frequenza dopo il conseguimento della laurea.
    Ora, se si osservano le disposizioni relative non si può avere alcun dubbio che il titolo presentato dal ricorrente, la cui qualità di titolo post laurea non può essere posta in discussione, non ha, tuttavia, le caratteristiche che il bando di concorso e le disposizioni vigenti richiedano per la partecipazione a concorsi di dirigente negli enti pubblici.
    L’articolo 2 lettera b) del bando, esattamente modellato sulla disposizione di cui all’articolo 28 lettera b) del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall’articolo 28 del testo unico approvato con Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, testualmente richiede per i concorsi alla qualifica di dirigente, oltre alla laurea, il possesso di un diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da altre istituzioni formative pubbliche e o private, tenuto conto delle modalità di riconoscimento previste dalla normativa in materia di accesso alla dirigenza statale.
    Queste modalità, in base alla normativa sono disciplinate con D.P.C.M., sentiti il ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e la scuola superiore della pubblica amministrazione.
    Tale decreto non ancora esistente all’ atto del bando e dell’approvazione della graduatoria è stato emanato solo nel 2004 (n.295), ma ha previsto puntualmente che sono equiparabili al dottorato di ricerca e ai diplomi di specializzazione solo quegli altri titoli, post universitari, che prevedono la frequenza e la durata di almeno un biennio.
    Nella discussione e nelle memorie difensive le parti resistenti hanno obiettato che doveva farsi riferimento al momento della pubblicazione del bando nel quale il Decreto non era stato ancora emanato, sicché la lettera del bando non poteva che essere interpretata nel senso di ritenere ammissibili tutti i diplomi post laurea regolarmente riconosciuti..
    Sul punto, però, osserva il collegio che la mancanza del decreto configurava all’epoca una vuoto legislativo, certamente non colmabile da discrezionale interpretazione della pubblica amministrazione che bandiva il concorso e che ne stabiliva la equivalenza agli altri titoli, certamente di validità nettamente superiore e che avrebbe postulato, semmai, almeno una parità nel numero degli anni richiesti per conseguire il dottorato di ricerca o una specializzazione post laurea.
    Tanto è vero che il decreto di che trattasi ha previsto, poi, effettivamente che questi titoli abbiano almeno una durata di un biennio.
    La scelta dell’amministrazione deve ritenersi, pertanto, illegittima e formulata in assenza di previsioni legislative puntuali e viziata anche da una certa illogicità.
    Deve, perciò, concludere il collegio che il contro interessato non possedesse i requisiti per poter partecipare al concorso e che, quindi, il suo inserimento in graduatoria e la sua nomina siano illegittimi.
    Il ricorso va, pertanto, accolto ma la questione riguardante l’applicazione di disposizioni non ancora completamente disciplinate postula l’integrale compensazione delle spese ed onorari di causa.



    P.Q.M.


    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
    Cosi deciso in Pescara il 6 ottobre 2005.
    Dr. Antonio Catoni Pres. Est.

    buoni ricorsi a tutti

    Edited by giskard - 28/11/2005, 09:10
     
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