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ricordate sempre la decorrenza del termine per impugnare.
buoni ricorsi a tutti.
(parenteticamente: al CDS non hanno mai visto in che modo vengono affissi i risultati delle prove concorsuali..)
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REPUBBLICA ITALIANA N. 5507/05 REG.DEC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10259 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LE/1 con sede in Lecce, in persona del direttore generale, dottor Ambrogio Francone, difesa dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore e domiciliata in Roma, via Portuense 104, presso la signora Antonia de Angelis;
contro
la signora Maria Rosa GRASSO, nata a Hainé Saint Paul (Belgio) il 23 maggio 1961 e residente in Collepasso, (LE) non costituita in giudizio;
e nei confronti
della signora Vincenza Anna MANTA, nata ad Aradeo il 15 dicembre 1961 ed ivi residente, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 2 ottobre 2004 n. 6837, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione interna della sezione staccata di Lecce, ha annullato gli atti della selezione interna per la copertura di quarantotto posti di coadiutore amministrativo, indetta con provvedimento 27 maggio 2002 n. 2459 e la cui graduatoria è stata approvata con provvedimento 20 aprile 2004 n. 1614 del direttore generale dell’azienda sanitaria locale LE/1.
Visto il ricorso in appello, notificato il 17 e 19 e depositato il 23 novembre 2004;
vista la memoria difensiva presentata dall’amministrazione appellante il 31 marzo 2004;
vista la propria ordinanza 21 dicembre 2004 n. 6037, con la quale è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 12 aprile 2005, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Pappalepore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’azienda sanitaria locale LE/1 con l’atto del 2002 sopra indicato ha indetto una serie di procedure di selezione interna per l’attribuzione di posti di varie qualifiche, fra cui quella, per titoli ed esami, per quarantotto posti di coadiutore amministrativo. Era previsto che l’ordine di graduatoria sarebbe stato determinato dai titoli, mentre la prova avrebbe avuto come esito il solo giudizio di idoneità o non idoneità, e sarebbe consistita «nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nella declaratoria delle mansioni del profilo professionale di coadiutore amministrativo». La commissione giudicatrice ha poi stabilito (verbale n. 1 del 15 marzo 2004) che la prova sarebbe consistita in un colloquio su nozioni di contabilità e di diritto sanitario.
La signora Grasso, giudicata non idonea nel colloquio sostenuto il 17 marzo 2004, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato il 27 maggio 2004 all’amministrazione nonché a una controinteressata, e poi a tutti gli altri controinteressati in seguito a ordine d’integrazione del contraddittorio impartito dal tribunale amministrativo, ha impugnato la propria esclusione e la graduatoria, deducendo i motivi d’inesistente motivazione del giudizio d’inidoneità e di genericità del criterio di valutazione stabilito dalla commissione giudicatrice.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso, giudicandone fondato il secondo motivo. Appella l’amministrazione, deducendo come primo motivo la tardività del ricorso di primo grado e censurando poi la motivazione della sentenza.
DIRITTO
La signora Grasso ha sostenuto, in una procedura concorsuale, una prova che era prevista come prova pratica attitudinale, e che è stata invece trasformata in un colloquio, ossia in una prova orale. È stata giudicata non idonea nella seduta del 17 marzo 2003, al termine della quale l’elenco dei candidati esaminati, con il risultato da ciascuno conseguito, è stato affisso nella sede dell’esame, come è prescritto dall’articolo 6 del regolamento sui concorsi pubblici emanato con decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e com’era già prescritto dall’articolo 6 del testo unico sugl’impiegati civili dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. La disposizione, che assolve a una funzione di trasparenza dell’azione amministrativa, istituisce altresì, inscindibilmente, una conoscenza legale delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, creando per i concorrenti l’onere, per la verità minimo, di attendere l’affissione o d’informarsi dell’esito della prova. D’altro canto il giudizio negativo della prova orale, che esclude il candidato dalla possibilità di utile inserimento in graduatoria, costituisce, per l’interessato, l’atto conclusivo e lesivo, che egli ha l’onere d’impugnare; con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre dalla data della seduta d’esame e dell’affissione dei risultati (sesta Sezione, 8 maggio 2001 n. 2573).
Il ricorso proposto il 27 maggio 2003 è perciò tardivo, e l’appello, che come primo motivo ha dedotto appunto la tardività del ricorso, va accolto.
Il Collegio stima equo, data la materia del contendere, compensare tra le parti le spese di giudizio dei due gradi.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta accoglie l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile, per tardività, il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2005, dal collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente Raffaele Carboni componente, estensore Chiarenza Millemaggi Cogliani componente Paolo Buonvino componente Goffredo Zaccardi componente
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