giurisprudenza sui concorsi

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    giustizia al TAR Lazio


    T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 agosto 2005 n. 6171
    Pres. Corsaro, Rel. Russo


    1. Ai fini della sussistenza del requisito della pubblicità degli esami non basta predicare che in astratto sussista anche una possibilità per il pubblico d’accedere nei luoghi di svolgimento delle predette prove e d'assistervi, occorrendo piuttosto predisporre per tempo e con serietà (wow, n.d.r.) aule idonee a dar effettività al principio di pubblicità, rendendo materialmente fruibile il luogo del relativo svolgimento a chiunque ne abbia interesse.


    2. Il verbale redatto dalla Commissione di esame non fa piena prova sulla permanenza del plenum dei membri dell’organo giudicante durante tutta la durata dello svolgimento dell’esame a meno ché non ne faccia espressa menzione (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto superflua la proposizione della querela di falso avverso il verbale di esame per provare l’allontanamento di una commissaria durante lo svolgimento della prova orale del ricorrente).

    *****

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
    sede di Roma, sez. 3°-ter

    composto dai signori Magistrati: Francesco CORSARO, Presidente, - Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, - Stefano FANTINI, Primo Referendario, ha pronunciato la seguente


    SENTENZA


    sul ricorso n. 14759/99, proposto dal


    dott. XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo GIOVANNELLI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Balduina n. 114,


    CONTRO


    l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio MERCANTI, Giovanna BIONDI, Elisabetta LANZETTA ed Alessandro RICCIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Frezza n. 17


    E NEI CONFRONTI


    dei sigg. XXX, controinteressati, non costituiti in giudizio,


    PER L’ANNULLAMENTO
    A) – del giudizio di non idoneità del ricorrente nella procedura del concorso pubblico a 79 posti di dirigente per l’area amministrativa presso l’INPS, pubblicato in G.U., IV s. spec. n. 58 del 25 luglio 1997; B) – della graduatoria degli idonei; C) – dell’art. 6 del bando del predetto concorso, nella parte in cui prescrive la presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza all’atto della prova orale; D) – nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, del verbale della Commissione in data 1° luglio 1999, della nota INPS prot. n. 23000905 del 4 agosto 1999 e dei criteri e procedure stabiliti dalla Commissione stessa nelle sedute del 13 maggio e del 23 giugno 1999;



    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo ente intimato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore all’udienza pubblica del 14 luglio 2005 il Cons. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati GIOVANNELLI e TADRIS (per delega dell’avv. MERCANTI);
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


    FATTO


    Con bando pubblicato in G.U., IV s. spec. n. 58 del 25 luglio 1997, l’INPS indisse un concorso pubblico, per esami, a 79 posti di dirigente per l’area amministrativa presso di sé. Il dott. XX, funzionario INPS, assume d’aver partecipato a detto concorso e d’averne superato le prove scritte.
    Convocato insieme ad altri candidati a sostenere la prova orale nella tornata del 1° luglio 1999, il dott.X dichiara che, all’ultimo momento, egli e gli altri esaminandi furono spostati, da quella ove erano stati chiamati, in un’altra e più piccola aula, tale da non consentire alcuna effettiva pubblicità dell’esame, tant’è che i candidati furono ammessi solo uno per volta dentro detta stanza e senza consentire a nessuno d’assistervi. Il dott. X rende altresì noto che il proprio esame durò pochi minuti e si ridusse alle due sole domande che la Commissione esaminatrice ritenne di formulargli, avendo essa così a suo tempo stabilito, fermo, però, restando che, prima dell’inizio della prova, la commissaria dott. Alfonsina XX s’allontanò dal plenum per rispondere ad una telefonata, protrattasi per tutta la durata dell’esame stesso. Il dott. XX fa ancora presente che, prima della prova orale, gli fu chiesta la documentazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza e, al termine dell’esame, la Commissione omise d’affiggere i risultati delle prove, dandone mera comunicazione orale.
    Acquisito il verbale della predetta Commissione di concorso, il dott. XX poi apprese che, in esito a siffatta prova orale, egli non fu giudicato idoneo. Pertanto, il dott. XX si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, avverso tale giudizio di non idoneità, nonché la graduatoria degli idonei, il bando di concorso (nella parte in cui prescrive la presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza all’atto della prova orale), il verbale della Commissione in data 1° luglio 1999, la nota INPS prot. n. 23000905 del 4 agosto 1999 ed i criteri e procedure stabiliti dalla Commissione stessa nelle sedute del 13 maggio e del 23 giugno 1999, deducendo in punto di diritto un complesso articolato di doglianze. Con motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2000, il ricorrente impugna altresì la graduatoria definitiva del concorso per cui è causa, deducendo censure d’illegittimità propria e derivata. S’è costituito nel presente giudizio l’ente intimato, il quale eccepisce articolatamente l’infondatezza della pretesa attorea.
    All’udienza pubblica del 14 luglio 2005, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.


    DIRITTO


    1. – Come già accennato in epigrafe e nelle premesse in fatto, il dott. Il dott. Benedetto XX, funzionario INPS, assume d’aver partecipato al concorso, per esami, a 79 posti di dirigente per l’area amministrativa, indetto dall’INPS con il bando pubblicato in G.U., IV s. spec. n. 58 del 25 luglio 1997.
    Il ricorrente non ha superato la prova orale, onde si grava innanzi a questo Giudice avverso tal risultato, la graduatoria finale ed altri atti meglio indicati in premessa, assumendo l’illegittimità, sotto vari profili dello svolgimento di tale prova. In particolare, il ricorrente lamenta: A) – l’illegittima riduzione della prova orale a sole due domande, invece che al numero corrispondente alle materie oggetto d’esame; B) – l’assenza della doverosa pubblicità dell’esame stesso; C) – l’illegittimità della norma del bando che stabilisce l’esibizione della documentazione predetta prima della prova orale; D) – l'eccessiva brevità dell’esame sostenuto; E) - l’assenza del plenum della Commissione esaminatrice al momento del suo esame, essendosene allontanata la commissaria dott. Alfonsina XX per rispondere ad una telefonata, protrattasi per tutta la durata dell’esame stesso.


    2. – Con ordinanza n. 2/2005 dell’8 gennaio 2005, la Sezione ha ordinato l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nell’impugnata graduatoria, cui il ricorrente ha adempiuto con deposito in Segreteria della prova delle avvenute notificazioni.
    Pertanto, integro essendo nella specie il contraddittorio processuale, la questione di merito, posta dalla domanda attorea, s’appalesa fondata, sia pur nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.


    3. – Circa la prima censura, inerente al numero delle domande che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto porre a ciascun candidato, giova rammentare che, come evincesi dal suo verbale del 13 maggio 1999, «… la prova orale verterà sulle materie oggetto delle due prove scritte come definite al punto 2 dell'art. 5 stesso bando di concorso, nonché sulla conoscenza delle seguenti materie: 1) organizzazione del lavoro nei sistemi complessi; 2) sistema di pianificazione e controllo direzionale; 3) bilancio di gestione; 4) budget; 5) principi e tecniche di gestione del personale; 6) processi di comunicazione e gestione dei sistemi informativi; 7) marketing dei servizi nelle aziende pubbliche…».
    Ebbene, in linea di mero principio, parrebbe che la Commissione avesse dato esecuzione scrupolosa all’art. 12, c. 1, II per. del DPR 9 maggio 1994 n. 487, laddove impone alle Commissioni esaminatrici di predeterminare «…immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame...».
    In realtà, così non è, in quanto nella specie la Commissione ha stabilito «... che ad ogni candidato vengano poste due domande che rispondono alle materie oggetto della prova scritta... (da estrarre a sorte anche con l’ausilio di sistemi automatizzati) … la Commissione ritiene, in ossequio al sopra enunciato principio della celerità, che in tal modo sia possibile pervenire ad una esauriente e definitiva valutazione del candidato…». Così facendo, la Commissione ha disatteso l' art. 5, § 8 del bando, che, invece, prescriveva come l’esame orale si sarebbe dovuto tenere «…sulle materie oggetto delle prove scritte sia sulla conoscenza delle … materie…» dianzi elencate. La violazione del bando, lex specialis del concorso di cui trattasi, si manifesta non già o non solo per lo scostamento meramente numerico tra quanto indicato nella fonte regolatrice e quanto attuato in concreto fatto, questo, già di per sé arbitrario, bensì per la scelta, per vero singolare se rapportata ad un concorso preordinato al reclutamento del personale apicale dell'organizzazione dell’ente, di subordinare sic et simpliciter l’accertamento delle abilità dei candidati a ragioni di mera celerità. E ciò s’appalesa vieppiù illegittimo, se si considera, per un verso, che il bando non fissò criteri di preferenza per una o l’altra materia e, per altro verso, che la Commissione non fornì alcuna contezza né delle ragioni in sé di siffatta esigenza acceleratoria, né tampoco di come due sole domande avrebbero mai potuto surrogare o condensare una pluralità di saperi ictu oculi afferenti a discipline talora interrelate, ma il più delle volte ontologicamente distinte.
    Né vale obiettare, come fa l’ente intimato, che, in fondo, le materie indicate nel bando non sarebbero se non argomenti o temi di specificazione delle materie delle prove scritte, diritto amministrativo ed organizzazione aziendale. In disparte lo stridente contrasto tra la scelta della Commissione ed il dato testuale della lex specialis, l’elenco delle materie della prova orale, per espressa volizione di quest’ultima, s’ aggiunge e non specifica quelle delle prove scritte. Inoltre, detto elenco solo in parte interseca le due materie delle prove scritte, senza ovviamente esaurirne i contenuti, né corrispondervi esattamente, tant’è che gran parte delle materie orali in realtà riguarda il management della gestione delle politiche pubbliche.



    4. – Da accogliere è pure la doglianza attorea sull’assenza d’effettiva pubblicità degli esami orali, a causa dell’angustia dell’aula deputata al relativo svolgimento.
    In punto di fatto, l’ente intimato non contesta le minori dimensioni della sala utilizzata in concreto, ma si limita ad affermarne l’idoneità a garantire la possibilità per gli estranei d’assistere alle prove orali.
    Sennonché non basta predicare che in astratto sussista anche una possibilità per il pubblico d’accedere nei luoghi di svolgimento delle predette prove e d'assistervi, occorrendo piuttosto predisporre per tempo e con serietà aule idonee a dar effettività al principio di pubblicità, rendendo materialmente fruibile il luogo del relativo svolgimento a chiunque ne abbia interesse. Consta dal verbale della Commissione esaminatrice in data 1° luglio 1999, che «…i candidati presentatisi vengono introdotti ad uno ad uno in aula, dopo accertamento dell'identità personale…». Il dato testuale è chiarissimo ed inequivocabile: il verbale descrive non già la mera chiamata di ciascun singolo candidato innanzi alla Commissione, come vorrebbe far intendere l’ente intimato attribuendo alla frase un significato a dir poco inesistente, essendo notorio che la Commissione esamina un candidato alla volta e superflua una siffatta precisazione in verbale, bensì la circostanza dell’impossibilità di far restare più d’un candidato all’interno della sala. In tal caso, aperte o chiuse le porte di detta aula poco importa, giacché, nell’un caso come nell’altro, le prove d’ esame furono svolte in materiale assenza della doverosa pubblicità, non avendo l’ ente intimato curato d’approntare i mezzi a garanzia del relativo principio.



    5. – Meritevole d’accoglimento è pure il motivo d’impugnazione relativo all'eccessiva brevità del tempo entro cui si svolse la prova orale del ricorrente.
    Al riguardo, l’ente intimato non smentisce l’accaduto in sé, ma ne minimizza l’ efficacia lesiva, essendo la durata della valutazione dei candidati rimessa al prudente apprezzamento della Commissione esaminatrice. Osserva invece il Collegio che, come i modi, così i tempi di tale valutazione, afferendo a poteri tecnico-discrezionali della P.A., non attengono al merito dell'azione amministrativa, né tampoco sfuggono di per sé soli al giudizio di legittimità di questo Giudice, ove inficiati da manifesta irrazionalità o arbitrarietà.
    Non è in contestazione in questa sede né il tempo complessivo d’attività della Commissione per la seduta in cui il ricorrente fu esaminato, né il numero dei candidati esaminati insieme a lui. In relazione a tali dati, non sfugge certo al Collegio che non si possano sindacare i tempi dedicati dalla Commissione d’un concorso a pubblici impieghi all’esame dei candidati, laddove tali tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo discendente dalla suddivisione della durata complessiva delle prove per il numero dei candidati esaminati. Sennonché, dai dati stessi ben può il Collegio ricavare un indizio sulla brevità in concreto, o meno della valutazione, se questo s’accompagna ad altri elementi che, se assunti contestualmente, viziano il procedimento valutativo: è questo il caso di specie, ove la presunzione meramente fattuale di brevità si correla al numero ridotto di domande poste dalla Commissione al ricorrente, tali da non comportare necessariamente un lungo arco di tempo per rispondervi. Nella specie v’è, dunque, un complesso interrelato di indizi concordanti sull’eccessiva brevità, in termini di tempo e di domande poste, della valutazione dei saperi del ricorrente, vicenda, questa, tanto più nociva, se si considera la peculiarità della procedura selettiva in cui s’è verificata. Si tratta, com’è noto, del reclutamento di 79 dirigenti dell'area amministrativa dell’INPS, ossia d’un concorso preordinato a selezionare le posizioni di vertice dei servizi e degli uffici dell'ente, per la scelta dei quali la Commissione avrebbe dovuto operare di conseguenza, cioè con quell'attenzione e quell’accuratezza che, sempre necessarie in concorsi a pubblici impieghi, di più rilevano quando l’esame sia rivolto all’assunzione di personale dirigente.


    6. – Non a diversa conclusione reputa il Collegio di pervenire con riguardo alla censura sull’allontanamento della commissaria dott. DE FELICE dal plenum della Commissione durante lo svolgimento della prova orale del ricorrente.
    Sul punto il Collegio ritiene che non vi sia effettiva contestazione, nella misura in cui l’ente intimato, pur ribadendo la fede privilegiata del verbale di concorso e, quindi, la necessità d’impugnarlo con querela di falso, in realtà ammette tale allontanamento, pur definendolo "breve".
    Ma, appunto per questa “brevità”, il Collegio non può non stigmatizzarne l'illegittimità, perché, essendo stato breve di per sé l'esame del ricorrente, l'allontanamento della dott. DE FELICE ha determinato la non integrità del plenum della Commissione proprio durante lo svolgimento della prova del dott. SPADARO. È jus receptum che, se non in tutte la fasi del procedimento concorsuale occorre detto plenum, la regola del collegio perfetto dev’essere però scrupolosamente osservata, tra l'altro, in tutti i momenti in cui, come nella specie, sono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 1° marzo 2005 n. 815). Sicché siffatto allontanamento, lungo o breve non importa, avrebbe dovuto implicare l’ovvia sospensione della prova fino al momento in cui non ne fosse cessata la causa e si fosse ricostituita l’integrità della Commissione esaminatrice. Né vale obiettare che occorrerebbe anzitutto querelarsi di falso avverso il verbale d'esame, per l’evidente ragione che quest’ultimo non afferma espressamente la presenza di tutti i membri della Commissione per tutta la durata dello svolgimento dell' esame orale, di talché ne è superflua la confutazione con siffatto strumento.



    7. – Viceversa, non ha pregio e va disattesa la doglianza attorea relativa alla conoscenza dei titoli, prima dello svolgimento della prova orale, da parte della Commissione esaminatrice.
    Al riguardo, l’art. 16, c. 1 del DPR 487/1994, nello stabilire la presentazione dei titoli preferenziali dei concorrenti dopo il superamento della prova orale, non fissa una regola a garanzia della par condicio dei candidati. La norma si limita solo ad indicare il termine essenziale per la produzione dei titoli medesimi, la cui valutazione in sé nulla aggiunge o toglie al giudizio di merito sulle relative prove. Sfugge, pertanto, al Collegio in che cosa mai la norma del bando del concorso in questione, nell’anticipare l’adempimento d’un onere ad esclusivo carico dei singoli candidati interessati, possa condizionare, in un senso o nell’altro, il giudizio della Commissione sul contenuto delle prove sostenute da costoro.



    8. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va sì accolto, però nei limiti fin qui esaminati, onde giusti motivi suggeriscono la compensazione a metà delle spese del presente giudizio.



    P.Q.M.


    il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, accoglie in parte il ricorso n. 14759/99 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, gli atti impugnati e meglio indicati in premessa, con salvezza dell’attività di riesame del candidato a cura dell’INPS.
    Condanna l’INPS stesso al pagamento, a favore del ricorrente, di metà delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 1000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.
    Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.


    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2005.

    Edited by giskard - 20/10/2005, 16:18
     
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