giurisprudenza sui concorsi

raccolta

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. thomas_sspa
     
    .

    User deleted


    spero possa interessare....

    a proposito. La causa pende tutt'ora davanti al CdS

    ciao, thomas

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione seconda)



    Ha pronunciato la seguente

    SENTENZA:

    sul ricorso n° 31 del 2002, proposto

    da

    DIRPUBBLICA, in persona del Segretario Generale p.t. dr Giancarlo Barra, e da … (omissis) … rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Viti, Michele Mirenghi, Michele Lioi e Marco Orlando, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma, alla via Otranto, n. 18.

    contro

    Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliata per legge;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. N. 2001/166705 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2001, con la quale è stata disposto l’avvio di una procedura selettiva per n. 300 posti di dirigente di cui n. 10 riservati alla provincia autonoma di Bolzano.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore alla camera di consiglio del 20 febbraio 2002 il consigliere Massimo L. Calvari e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

    Ritenuto che, nella specie, esistono i presupposti per definire il ricorso con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo novellato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

    Premesso che la DIRPUBBLICA, unitamente ai funzionari dell’Amministrazione delle Finanze di cui sopra (che, transitando alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di partecipare alla procedura selettiva de qua), hanno impugnato la procedura selettiva pubblica per n. 300 posti di dirigenti, avviata con provvedimento del 26 settembre 2001 del Direttore di detta Agenzia;

    Premesso che con il ricorso si sostiene che l’impugnata procedura selettiva è stata indetta con violazione dell’art. 2, primo comma, lett. c., della legge n. 421/1992, dell’art. 28 del 23 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 28 del d.lgs 30 marzo 2000, n. 165), del regolamento attuativo emanato con d.p.r 8 settembre 2000, n. 324, degli artt. 3, 51 e 79 della Costituzione, nonché con eccesso di potere sotto distinti profili.

    Ritenuto di dover preliminarmente disattendere l’eccezione pregiudizievole di difetto di legittimazione del Sindacato deducente, sollevata dalla difesa erariale, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale (CdS, VI, 13 luglio 1993, n. 531) che, in subiecta materia, ha riconosciuto l’ampliamento della legittimazione delle associazioni sindacali che fanno valere in giudizio anche interessi individuali, propri di una pluralità di soggetti ad essa aderenti, se nelle finalità istituzionali della medesima organizzazione rientra – come nel caso all’esame – la tutela degli interessi dei propri aderenti;

    Considerato che il ricorso, oltre ad essere ammissibile, appare assistito da sicuri elementi di fondatezza in quanto l’impugnata procedura concorsuale a posti di qualifica dirigenziale risulta indetta in violazione della disciplina minima e inderogabile stabilita – per tutte le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici – per l’accesso alla dirigenza dalla legislazione di riferimento (art. 28 del d.lgs n. 29/1993 – ora art. 28 del d.lgs n. 324/2000), la cui osservanza risulta peraltro imposta dall’art. 71 del d.lgs. n. 300/1999 – istitutivo delle Agenzie fiscali, e tra queste dell’Agenzia delle Entrate – che integra un’ipotesi di rinvio dinamico;

    Ritenuto, in consonanza con questo dedotto in ricorso, che la materia dell’accesso ai pubblici impieghi – e segnatamente per quel che attiene al reclutamento dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato – è soggetta al principio di stretta legalità, con la conseguenza che è solo nella legge che la relativa disciplina deve trovare fondamento e attuazione, così garantendo che l’accesso a detti impieghi avvenga in condizioni di effettiva e sostanziale uguaglianza, in stretta osservanza degli indefettibili principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione;

    Ritenuto, in particolare, che le censure variamente dedotte, trovano piena conferma nelle circostanze, qui distintamente e di seguito elencate, secondo cui la disciplina dettata per lo svolgimento dell’impugnata procedura selettiva:

    a – non prevede lo svolgimento di una prova orale, bensì di una prova preselettiva sulle materie indicate dal bando di concorso;

    b – conferisce alla prova preselettiva rango di vera e propria prova concorsuale, e ciò in contrasto con l’art. 7 del D.P.R. n. 324/2000 che, soltanto nel caso in cui il numero dei posti messi a concorso, stabilisce che possa darsi luogo ad una preselezione finalizzata alla riduzione del numero dei candidati entro il triplo dei posti messi a concorso e senza che il punteggio conseguito possa concorrere alla formazione alla formazione del voto finale;

    c – attribuisce alla prova preselettiva un punteggio che, ove sia inferiore al voto di 21/30, impedisce ai candidati di essere ammessi al successivo “colloquio tecnico”;

    d – prevede – tra i requisiti di ammissione (art. 1) – l’accesso ad essa di soggetti con esperienza dirigenziale di un solo anno (anziché dei due richiesti dall’art. 28 del d.lgs. n. 29) e senza il possesso del diploma di laurea;

    Considerato, alla stregua di quanto precede, che la procedura selettiva è affetta dai dedotti vizi di legittimità;

    Considerato, pertanto, che il ricorso merita accoglimento e che, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda), decidendo il ricorso in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe specificato.

    Compensa tra le parti, costituite le spese di lite.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2002.



    Il Presidente dr. Filippo Marzano

    Il Consigliere est. dr. Massimo L. Calvari

    Il Consigliere dr. Giuseppe Sapone
     
    .
29 replies since 12/9/2005, 08:19   5336 views
  Share  
.