raccoltafirme abolizione limite 3 consegne

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  1. icaro45.
     
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    mi pare chel'iniziativa della raccolta firme per l'abolizione del limite delle 3 consegne sia naufragata.
    ritengo che ilmotivo sia il poco tempo e voglia di fare la raccolta e lo capiso perfettamente.
    tuttavia , in considerazione dei fatti (credo il concorso sia aleatorio e che la bravura giochi un ruolo importante ma non necessariamente determinante per vincere) vi prospetto una soluzione alternativa alla raccolta:
    prerchè non deleghiamo la raccolta di firme a qualche azienda SERIA (da contattare di presenza)CHE fornisca PERSONALE PER la raccolta firme davanti l ai tribunali o le facoltà (ammesso che il corrspettivo non sia troppo elevato anzi sia irrisorio E VENGA RIPARTITO FRA MOLTI, ) e si occupi anche di nominare un responsabile per la raccolta per ogni città? (onde evitare che le firme raccolte non siano autentiche).
    occorre assicurarsi che le firme siano vere con tanto di numero d doc. e tutto
    purche i costi siano bassi e vengano equamente ripartiti e NESSUNO CI SPECULI SOPRA) , senza la nostra partecipazione diretta alla raccolta (che capisco puo essere seccante). :unsure:, PREVEDENDO MAGARI DEI BONUS per i ragazzi delle aziende che faranno la raccolta SE NELLA RACCOLTA FIRME VENGONO RAGGIUNTI DEI RISULTATI QUANTITATIVI.
    DOVREMMO DELEGARE QUALCUNO DEL FORUM CHE TROVI UNA DITTA E SI OCCUPI DI GESTIRE LA COSA E SIA DI NOSTRA FIDUCIA E SOPRA OGNI SOSPETTO, PERCHè IO NON POSSO OCCUPARMENE PERSONALMENTE (INTENDO SOLO LANCIARE L'IDEA) . :woot:
    FATEVI AVANTI!
    MAGARI IL COSTO RIPARTITO PUO ESSERE IRRISORIO SE L'INIZIATIVA TROVA ABBASTANZA SOSTENITORI, ANCHE SE CREDO CHE LA RACCOLTA NON AVRA ALCUN EFFETTO , RITENGO SIA DOVEROSA PER DARE LA UN BARLUME DI SPERANZA AGLI ESCLUSI MERITEVOLI.
    a proposito che fine ha fatto la bozza con cui proponevamo l'abolizione? :doh.gif:
    ci vuole lo studio e la preparazione ma occorre anche farsi sentire per chiedere riforme , maggiore tempo per le correzioni , la riduzione del numero dei candidati con strumenti deflattivi diversi dal limite delle tre consegne che non garantisce la qualita degli idonei perche
    i candidati restano troppi...

    Edited by icaro45. - 7/3/2010, 08:41
     
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    pilota di tradizione. dal 2009

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    chissà che il recente DL salvaelezioni non possa tornare utile.

    la disciplina sulle firme si è snellità in modo significativo.. :fisch.gif:
     
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  3. icaro45.
     
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    grazie del suggerimento.
    ...ma vedo con rammarico :( :cry: che la mia iniziativa non ha trovato altri sostenitori.
    forse è dovuto al fatto che è stato bandito un nuovo concorso :woot:
     
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  4. perasperaadastra
     
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    CITAZIONE (icaro45. @ 11/3/2010, 11:49)
    grazie del suggerimento.
    ...ma vedo con rammarico :( :cry: che la mia iniziativa non ha trovato altri sostenitori.
    forse è dovuto al fatto che è stato bandito un nuovo concorso :woot:

    Icaro, l'iniziativa non ha mai molto seguito perché la richiesta ha poche speranze di essere accolta. Le poche speranze diventano nulle, poi, se non si propone una strada alternativa per ridurre la partecipazione al concorso. Uno degli effetti del limite, infatti, è quello di ridurre notevolmente il numero di domande (quando le tre chances sono già consumate) e il numero di consegnanti in sede di prove scritte (sapendo che ci sono tre possibilità si consegna solo se convinti).
    Baci
     
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  5. icaro45.
     
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    CITAZIONE (perasperaadastra @ 11/3/2010, 11:55)
    CITAZIONE (icaro45. @ 11/3/2010, 11:49)
    grazie del suggerimento.
    ...ma vedo con rammarico :( :cry: che la mia iniziativa non ha trovato altri sostenitori.
    forse è dovuto al fatto che è stato bandito un nuovo concorso :woot:

    Icaro, l'iniziativa non ha mai molto seguito perché la richiesta ha poche speranze di essere accolta. Le poche speranze diventano nulle, poi, se non si propone una strada alternativa per ridurre la partecipazione al concorso. Uno degli effetti del limite, infatti, è quello di ridurre notevolmente il numero di domande (quando le tre chances sono già consumate) e il numero di consegnanti in sede di prove scritte (sapendo che ci sono tre possibilità si consegna solo se convinti).
    Baci

    concordo sulla strada alternativa (vedo che non hai letto la bozza di petzione....ovviamente a te non importa + ) , ma se non si fa la raccolta non avremo nessuna chance.
    :ph34r:
    comunque grazie dell'interessamento (almeno qualcuno si legge i miei messaggi!)

    Edited by icaro45. - 11/3/2010, 19:23
     
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  6. cincin
     
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    Che fine ha fatto la proposta di fare un petizione per l'abolizione del limite delle tre consegne?
     
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  7. poiuy
     
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    ciao ho redatto un ricorso per chi ha avuto già 3 inidoneità di cui almeno una sotto le precedenti discipline.

    Vuoi unirti?

    ciao

    ps

    i tempi stringono ..
     
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  8. Zaleuco
     
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    Concorso Magistratura: perché si può partecipare solo 3 volte?

    Qualche dubbio sulla legittimità costituzionale della procedura di selezione. Perché non chiedere ad un giudice?




    È noto che alcuni concorsi pubblici possono essere sostenuti per non più di tre volte: tra questi, innanzitutto il concorso per magistrato ordinario, al quale non possono accedere “coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in magistratura”.
    Viene da chiedersi se disposizioni di tal genere siano compatibili con la Costituzione o, quanto meno, se siano costituzionalmente orientate, se cioè, pur ammessa la loro legittimità costituzionale, siano in grado di attuare pienamente lo spirito e la ratio propri dei principi costituzionali.
    Un limite di tal genere, certamente, non si rinviene nelle disposizioni costituzionali, che sono improntate ad una logica opposta volta, al contrario, alla rimozione di ostacoli all’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
    Così recita l’art. 3 Cost: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
    Esso sembra volerci suggerire di confidare nelle nostre capacità in quanto la Repubblica farà di tutto per consentire il pieno sviluppo della persona umana, cui necessario presupposto è la piena realizzazione delle proprie aspirazioni lavorative e professionali.
    Allora perché una legge può stabilire che dopo tre giudizi negativi non siamo e non possiamo mai più essere idonei a quella professione? Le possibilità di miglioramento delle conoscenze e delle competenze sono inesauribili e, d’altro canto, sono innumerevoli le variabili temporanee che possono pregiudicare il buon esito di una prova concorsuale: perché dunque, dopo 3 insuccessi, si è ritenuti definitivamente inetti a quel lavoro?
    Il Costituente non sembra pensarla allo stesso modo, confidando al contrario nelle capacità di progresso e di sviluppo della persona. Compito della Repubblica è, infatti, quello di favorire la piena realizzazione personale, anche e soprattutto nel mondo del lavoro, non certo quello di porvi un limite.
    Stabilisce a tal proposito l’art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
    Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
    Può forse dirsi che tra le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro rientra quel limite che non consente nemmeno la partecipazione al concorso a chi è già risultato inidoneo per tre volte?
    A ciò si aggiunga il fatto che, nel concorso per magistrato, il giudizio di inidoneità può derivare da un’insufficienza relativa ad uno soltanto dei tre elaborati scritti della stessa procedura concorsuale, dato che i voti riportati nelle prove scritte non formano media tra loro: così, se si ottiene un ottimo voto, anche il massimo, in due elaborati (ad esempio, quelli di diritto civile e diritto penale), ma “N.I.” (non idoneo) nell’altro (ad es. di diritto amministrativo), ne deriva un complessivo giudizio di inidoneità; se la stessa cosa si ripete per altri due concorsi, si è “tagliati fuori” per sempre da quella professione, sulla base di soli 3 temi con giudizi negativi a fronte complessivamente di 9 fatti, di cui 6 con giudizi positivi. E ciò è, spesso, conseguenza di tracce mal formulate o poco chiare, che potrebbero, addirittura, sembrar contenere errori giuridici!
    Per non parlare poi di quei casi in cui, nonostante si sia miracolosamente riusciti a superare il grosso scoglio delle prove scritte, arrivi a stroncare ogni speranza un giudizio di inidoneità nelle prove orali; e ciò a causa ad es. di un’insufficienza nella lingua straniera prescelta!
    Per di più, l’art. 4 Cost. non stabilisce una generica possibilità di svolgere il lavoro che si vuole, ma riconosce un potere-dovere di lavorare concorrendo al progresso della società, ponendo come unici parametri “le proprie possibilità e la propria scelta”. Corrisponde forse ad una propria scelta l’abbandono delle proprie aspirazioni professionali, a causa di un giudizio negativo formulato da altri uomini, altrettanto fallibili, e sulla base di una valutazione comparatistica con altri candidati?
    Se le proprie possibilità consentono margini indefiniti di miglioramento, perché non dare nemmeno la possibilità di verificarlo in altri e successivi concorsi per la stessa funzione?
    L’art. 97 Cost., disponendo al 3° comma “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”, e, soprattutto, l’art. 106 Cost. (“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”) contengono norme volte a consentire l’accesso ai pubblici uffici più ampio ed equo possibile, senza favoritismi e senza restrizioni. I casi, in cui l’accesso non avviene mediante concorso, sono eccezionali.
    Le norme costituzionali, dunque, sembrano ipotizzare due vie: o non è richiesto un concorso per accedere ai pubblici impieghi, compreso quello di magistrato (eccezioni stabilite da legge), o è richiesto e tanto basta (regola), senza essere posta alcuna altra condizione o tanto meno autorizzato un ulteriore limite legislativo.
    Su cosa si fonda, dunque, la disposizione legislativa che limita solo a 3 possibili i giudizi di inidoneità? E perché poi 3 e non 1 o 2 o 4 o 5 ecc…ecc…? Risponde, forse, all’esigenza di limitare il numero dei partecipanti per contenere le spese organizzative e gestionali della procedura concorsuale? Ma in tal caso potrebbe valutarsi il ricorso ad altri espedienti più equi, quale, ad esempio, un minimo costo a carico di chi presenta la domanda di partecipazione al concorso.
    A tali riflessioni, occorre aggiungere la considerazione che il concorso per magistrato ordinario è stato, da ultimo, reso un concorso di seconda fascia, ovverosia un concorso per il quale sono richiesti titoli ulteriori a quello della laurea: ciò presuppone un maggior grado di competenza e di expertise dei partecipanti e, dunque, una competizione concorsuale più serrata che rende più arduo il successo e che parrebbe giustificare ancor meno la definitività di un giudizio “inidoneo” avuto in tre differenti concorsi.
    Infine, resta da chiedersi se può dirsi superato il limite di partecipazione di tre volte per chi ha sì preso parte a 3 procedure concorsuali di accesso alla funzione di magistrato, ma queste differiscono tra loro a seguito delle modifiche legislative apportate.
    Qualche spiegazione si rende qui necessaria.
    Prima delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 160/2006 (e dalla legge 111/2007), il concorso per magistrato era essenzialmente così configurato:
    denominato “concorso per uditore giudiziario”;
    accessibile col solo titolo di laurea;
    con 2 prove scritte.
    Dopo, è diventato un concorso :
    definito “concorso per magistrato ordinario”;
    di seconda fascia (per il quale non basta più il solo titolo di laurea);
    con 3 prove scritte.
    A seguito di tali modifiche, può ragionevolmente sostenersi che si tratti dello stesso tipo di concorso? E, dunque, che la partecipazione al primo tipo, con esito “inidoneo”, possa cumularsi con quella/e al secondo, di pari esito, e contribuire a considerare così raggiunto quel numero massimo di possibili partecipazioni ai concorsi per magistratura?
    Varrebbe, forse, la pena di sottoporre l’interrogativo ad un giudice vero, magari impugnando, dinanzi al T.A.R. competente, anche l’attuale bando di concorso per magistrato.
    Ma, soprattutto, varrebbe ancor più la pena sottoporre il dubbio circa la legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza, di disposizioni legislative che pongono limiti massimi al numero di volte in cui si può prendere parte ad un concorso pubblico, come quello per diventare magistrato.
    Nel segno dell’iniziativa “L’Italia che vorremmo”, lanciata sulle pagine di Leggi Oggi, consiglio un articolo che reca qualche proposta di modifica legislativa della procedura di selezione dei magistrati.

    Pubblicato da Ersilia Guzzetta il 16 dicembre 2011 alle 14:12 in Professioni

    http://www.leggioggi.it/2011/12/16/concors..._medium=twitter
     
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  9. Bodhidharma
     
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    CITAZIONE (Zaleuco @ 17/12/2011, 01:29) 
    Concorso Magistratura: perché si può partecipare solo 3 volte?

    Qualche dubbio sulla legittimità costituzionale della procedura di selezione. Perché non chiedere ad un giudice?




    È noto che alcuni concorsi pubblici possono essere sostenuti per non più di tre volte: tra questi, innanzitutto il concorso per magistrato ordinario, al quale non possono accedere “coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in magistratura”.
    Viene da chiedersi se disposizioni di tal genere siano compatibili con la Costituzione o, quanto meno, se siano costituzionalmente orientate, se cioè, pur ammessa la loro legittimità costituzionale, siano in grado di attuare pienamente lo spirito e la ratio propri dei principi costituzionali.

    beh, dopo questo penso che sia inutile continuare, no? :diavolo.gif:
    CITAZIONE
    Un limite di tal genere, certamente, non si rinviene nelle disposizioni costituzionali, che sono improntate ad una logica opposta volta, al contrario, alla rimozione di ostacoli all’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

    ah beh, allora...

    detto questo, non sarò certo io a difendere il limite delle tre consegne, che ritengo un rimedio discutibile per un problema altrettanto discutibile...
    in ogni caso, essendo io stato notoriamente sbugiardato dalla corte cost. sulla legittimità della distinzione tra iscritti all'albo degli avvocati e meri abilitati all'esercizio della professione forense... dal palazzo della consulta oramai mi aspetto di tutto... <_<
     
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    Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)

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    Sicuramente la Corte Costituzionale (come ha fatto in altre occasioni per questioni diverse) non interverrà come ti aspetti.

    Ti ricordo che ha già (alquanto discutibilmente) rigettato (e diverse volte) la questione di legittimità costituzionale con riguardo all'obbligo di motivazione del punteggio in sede di concorso, nonostante la prassi e l'applicazione concreta della norma sia in palese violazione con l'obbligo di motivazione quindi la carenza di una previsione espressa si traduce in quello che tutti sappiamo.
    Giusto per fare un accenno, giova ricordare che una delle questioni sottoposte ha posto il dubbio di legittimità costituzionale argomentando anche sotto un'ottica comparativa con l'esame di notariato ove l'obbligo di motivazione è espressamente previsto.

    (non si deve scordare che, su questioni "politiche" - nel senso di scelte che hanno un potenziale destabilizzante il sistema attuale - la Corte Costituzionale ha sempre un atteggiamento conservatore o comunque evita il più possibile di entrare nel merito...
    ...un esempio è la sentenza che dichiara incostistuzionale la mediazione obbligatoria, ove, per non entrare nel merito, ha invertito i canoni di argomentazione (esaminando per primo il motivo meno assorbente, ovvero quello del mancato rispetto della legge delega, per non esaminare i motivi di merito - dichiarati assorbiti dall'argomento già accolto).
     
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  11. Bodhidharma
     
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    CITAZIONE (Zefiro80 @ 10/4/2013, 07:46) 
    (non si deve scordare che, su questioni "politiche" - nel senso di scelte che hanno un potenziale destabilizzante il sistema attuale - la Corte Costituzionale ha sempre un atteggiamento conservatore o comunque evita il più possibile di entrare nel merito...
    ...un esempio è la sentenza che dichiara incostistuzionale la mediazione obbligatoria, ove, per non entrare nel merito, ha invertito i canoni di argomentazione (esaminando per primo il motivo meno assorbente, ovvero quello del mancato rispetto della legge delega, per non esaminare i motivi di merito - dichiarati assorbiti dall'argomento già accolto).

    bah. il motivo "formale" dell'eccesso di delega è stato del tutto correttamente esaminato per primo. non capisco come si possa dire che non è assorbente... sarebbe come dire che le pronunce di rito non sono preliminari a quelle di merito...
    quanto al "merito", scusa il gioco di parole, la verità è una sola... nel merito la mediaconciliazione obbligatoria era una schifezza ma non incostituzionale. quindi hanno accolto l'unico motivo accoglibile :P
     
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  12. tractoragropolese
     
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    dove bisogna firmare?
     
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  13. ARANCIA.meccanica
     
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    Fatemi capire una cosa.
    Proponete l'abolizione del limite delle 3 consegne ma con la reintroduzione dei quiz?
     
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  14. NonProprioBello
     
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    ma se non ricordo male ai tempi dei quiz c'era comunque il limite delle tre consegne
     
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  15. dirittocontrario
     
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    CITAZIONE (NonProprioBello @ 2/5/2014, 15:55) 
    ma se non ricordo male ai tempi dei quiz c'era comunque il limite delle tre consegne

    Ricordi bene, il limite c'era anche allora!
     
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14 replies since 7/3/2010, 07:49   1000 views
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