BLOCCO ASSUNZIONI

circolare PCM

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  1. baldo.76
     
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    CIRCOLARE 14 dicembre 2009, n. 6
    Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. (Divieto di nuove assunzioni).


    1. Premessa.
    Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
    modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, reca misure importanti
    volte a favorire la stabilita' dei conti pubblici ed a realizzare gli
    obiettivi di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione
    in materia di finanza pubblica.
    Un importante intervento e' contenuto nell'art. 17, comma, 3 del
    decreto-legge 78/2009 ed e' volto a conseguire, a decorrere dall'anno
    2009, gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall'art. 1, comma
    483, della legge 27 dicembre 2006, pari a 415 milioni di euro.
    Si tratta di risparmi che devono essere realizzati in applicazione
    della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 634, della legge 24
    dicembre 2007, n. 244, rivolta a enti ed organismi pubblici statali,
    nonche' a strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
    anche in forma associativa ed avente l'obiettivo di riordinare,
    trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione i suddetti enti,
    entro il termine del 31 ottobre 2009, come differito dal comma 2 del
    citato art. 17.
    L'obbligo di conseguire i predetti risparmi investe, oltre che gli
    enti sopra richiamati, anche i corrispondenti Ministeri vigilanti,
    tenuto conto dei rispettivi settori ed aree di intervento. La
    procedura prevista per dare applicazione alla noma di legge e'
    complessa ed articolata. E' stata gia' avviata dal Ministero
    dell'economia e delle finanze con nota del 20 luglio scorso, n.
    79824.
    Nelle more di definizione dell'intera procedura, che si conclude
    con il conseguimento degli obiettivi di risparmio prescritti, l'art.
    17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 pone alle amministrazioni e
    agli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del citato art. 17,
    il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo
    determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e
    quelle previste da disposizioni di carattere speciale
    . Trattasi di un
    divieto volto a rafforzare la norma che fissa gli obiettivi di
    risparmio e ad indurre le amministrazioni interessate a realizzarli
    celermente per evitare il protrarsi della misura restrittiva.
    Il divieto vale tanto per le assunzioni ancora da autorizzare,
    quanto per quelle autorizzate con apposito provvedimento secondo la
    normativa vigente (DPCM o DPR) oppure autorizzate con legge speciale.
    Ne deriva che le amministrazioni destinatarie non possono, a
    decorrere dal 1° luglio 2009, effettuare alcun tipo di assunzione,
    fatto salvo quanto previsto dalla presente circolare.
    Si aggiunge, altresi', che il divieto di assunzione, previsto
    dall'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009, comprende nella
    limitazione tanto le assunzioni a tempo indeterminato quanto quelle a
    tempo determinato.
    2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe.
    Come si evince dal dettato normativo (art. 17, comma 7, del
    decreto-legge n. 78/2009) sono destinatari del blocco i seguenti
    soggetti:
    Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    enti ed organismi pubblici statali;
    strutture pubbliche statali.
    Nell'ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi
    indicate dalla legge alcune deroghe specifiche che a volte
    interessano Amministrazioni nominativamente individuate, altre volte
    categorie professionali riconducibili, comunque, alle amministrazioni
    cui appartengono.
    Cio' premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica alle
    assunzione che interessano:
    il personale diplomatico;
    i corpi di polizia;
    le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere;
    le forze armate;
    il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    le universita';
    gli enti di ricerca;
    il personale di magistratura;
    il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
    l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla
    normativa vigente, per le finalita' di cui al comma 4 dell'art.
    34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
    Rimane, comunque, ferma, per i settori esclusi dal divieto, la
    disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla normativa
    vigente.
    3. Durata del blocco.
    Il blocco decorre dalla data di entrata in vigore del
    decreto-legge, ovvero dal 1° luglio 2009, e termina con il concreto
    conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui all'art. 17, comma
    3, del decreto-legge n. 78/2009. Il termine finale di detto blocco
    potrebbe essere diverso per le amministrazioni destinatarie, in
    quanto si definisce per ciascuna con il corretto adempimento
    prescritto dalla normativa. In ogni caso il comma 8 dell'art. 17
    prevede che le comunicazioni sulle economie conseguite debbano
    avvenire entro il 30 novembre 2009. La conclusione del blocco sara'
    sancita per ciascuna amministrazione solo dopo che il Ministero
    dell'economia e delle finanze, d'intesa con lo scrivente
    Dipartimento, avranno verificato il reale conseguimento degli
    obiettivi di risparmio ed i conseguenti adempimenti sul piano
    organizzativo.
    Si ricorda ancora una volta che il termine di adozione dei
    provvedimenti di riordino e' fissato al 31 ottobre 2009 (art. 2,
    comma 634, legge n. 244/2008, e successive modificazioni).
    La complessita' dell'intervento rende difficile prevedere i tempi
    di conclusione della procedura e quindi la vigenza del divieto di
    assunzione prescritto.
    Rimangono, ovviamente, vigenti le disposizioni di cui all'art. 74
    del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
    modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e le sanzioni di cui al
    comma 6 dello stesso articolo. Ne deriva che le amministrazioni che
    non hanno adempiuto alla riduzione degli assetti organizzativi
    prevista dall'art. 74 non potranno comunque assumere neppure dopo il
    riordino ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa
    di cui all'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. Le misure di
    razionalizzazione dell'organizzazione previste dalla disposizione da
    ultimo richiamata non sono, infatti, da considerare alternative a
    quelle di cui al citato art. 74, bensi' aggiuntive.
    4. Ambito e contenuto del divieto di assumere.
    In merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si
    ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite
    del completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria
    meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della
    popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli
    assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente
    l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di
    riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota
    d'obbligo riservata alle categorie protette e' espressamente
    sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo
    quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
    68.
    Roma, 14 dicembre 2009

     
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  2. StregaSabrina
     
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    conoscevo già questa maledetta circolare, pubblicata solo ora in GU.

    Il problema è venire a conoscenza delle amministrazioni che hanno adempiuto al riordino... senza contare che l'altro grande ostacolo è il turn-over (nonchè, almeno per quello che mi interessa, l'autorizzazione ad assumere :angry: ).

    CHE SCHIFO!
     
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  3. 79dc
     
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    Noi del concorso da ispettori inps del 2007..per colpa di questo blocco..abbiamo avuto la graduatoria pubblicata solo qualche settimana fa con questa precisazione:

    Le assunzioni sono subordinate all'emanazione dei provvedimenti governativi di autorizzazione nonchè alla verifica della procedura prevista dall'art.17, co.7 del d.l.78/2009, convertito, con modifiche, in legge 3 agosto 2009, n.102


    :sick: :sick: :sick:

    Ai posteri l'ardua sentenza sulla nostra assunzione.. :hmmm.gif:

    La risposta dei politici contattati sul blocco è stata che:" A volte neanche noi, stando chiusi qua dentro, immaginiamo quelle che possono essere le ricadute delle leggi sulla vita quotidiana delle persone....." :doh.gif:

    Eppure il sintagma "blocco assunzioni" non mi pare tanto oscuro da non riuscirne ad interpretare gli effetti.. :giskardticontrolla:
     
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  4. wheeling
     
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    CITAZIONE (79dc @ 6/2/2010, 10:48)
    Noi del concorso da ispettori inps del 2007..per colpa di questo blocco..abbiamo avuto la graduatoria pubblicata solo qualche settimana fa con questa precisazione:

    Le assunzioni sono subordinate all'emanazione dei provvedimenti governativi di autorizzazione nonchè alla verifica della procedura prevista dall'art.17, co.7 del d.l.78/2009, convertito, con modifiche, in legge 3 agosto 2009, n.102


    :sick: :sick: :sick:

    Ai posteri l'ardua sentenza sulla nostra assunzione.. :hmmm.gif:

    La risposta dei politici contattati sul blocco è stata che:" A volte neanche noi, stando chiusi qua dentro, immaginiamo quelle che possono essere le ricadute delle leggi sulla vita quotidiana delle persone....." :doh.gif:

    Eppure il sintagma "blocco assunzioni" non mi pare tanto oscuro da non riuscirne ad interpretare gli effetti.. :giskardticontrolla:

    come dice una certa canzone... "HO PERSO LE PAROLE"...
    il bello è che i ministeri e le altre poche amministrazioni centrali che assumono tramite concorso vengono investite dal blocco hanno già seri problemi di carenza di personale qualificato...

    altre amministrazioni tipo la Regione in cui vivo non fanno concorsi da 15 anni e si limitano a regolarizzare i contratti a progetto che fanno con professionisti "qualificati" (certo qualificati dall'amicizia politica).. oppure il comune in cui vivo che quest'anno ha regolarizzato 1671 ( e dico milleseicentozettantuno) lavoratori socialmente utili, senza bandire lo straccio di un concorso aperto pure a quelli che a suo tempo non si erano fatti raccomandare per entrare in questi listoni di lsu ....

    stendiamo un velo pietoso...
     
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  5. -Rossella-
     
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    CITAZIONE (wheeling @ 6/2/2010, 22:47)
    oppure il comune in cui vivo che quest'anno ha regolarizzato 1671 ( e dico milleseicentozettantuno) lavoratori socialmente utili, senza bandire lo straccio di un concorso aperto pure a quelli che a suo tempo non si erano fatti raccomandare per entrare in questi listoni di lsu ....

    stendiamo un velo pietoso...

    è successa la stessa cosa da me.
    gli ex lsu adesso sono agenti di polizia municipale :sick:
     
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  6. baldo.76
     
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    C'è di peggio.

    Pare che nella legge di conversione del decreto milleproroghe sia previsto un ulteriore blocco del turnover nella p.a. :no.gif:
     
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  7. Federico Massimo
     
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    CITAZIONE (baldo.76 @ 11/2/2010, 10:48)
    C'è di peggio.

    Pare che nella legge di conversione del decreto milleproroghe sia previsto un ulteriore blocco del turnover nella p.a. :no.gif:

    per chi è interessato evidenzio che non dovrebbe riguardare le agenzie fiscali
     
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    pilota di tradizione. dal 2009

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    CITAZIONE (Federico Massimo @ 11/2/2010, 11:28)
    CITAZIONE (baldo.76 @ 11/2/2010, 10:48)
    C'è di peggio.

    Pare che nella legge di conversione del decreto milleproroghe sia previsto un ulteriore blocco del turnover nella p.a. :no.gif:

    per chi è interessato evidenzio che non dovrebbe riguardare le agenzie fiscali

    lo pensavo anche io, ma oggi mi sono traovato in rassegna stampa la pagina 26 di italia oggi che riporta le lamentele del sindacato presente in agenzia che si lamenta per il fatto che le agenzie non sarebbero escluse dal blocco, a differenza -as usual- di protezione civile, presidenza del consiglio, VVFF e magistratura.
     
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  9. Federico Massimo
     
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    CITAZIONE (giskard @ 11/2/2010, 11:31)
    CITAZIONE (Federico Massimo @ 11/2/2010, 11:28)
    per chi è interessato evidenzio che non dovrebbe riguardare le agenzie fiscali

    lo pensavo anche io, ma oggi mi sono traovato in rassegna stampa la pagina 26 di italia oggi che riporta le lamentele del sindacato presente in agenzia che si lamenta per il fatto che le agenzie non sarebbero escluse dal blocco, a differenza -as usual- di protezione civile, presidenza del consiglio, VVFF e magistratura.

    Premesso che facciamo una vitaccia ...la notizia l'ho presa dal sito del salfi



    Notiziario n. 59 dell'11 febbraio 2010

    CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE
    EMENDAMENTI APPROVATI DAL SENATO
    (LE AGENZIE FISCALI SONO ESCLUSE DAI TAGLI AGLI ORGANICI)

    Si riporta il contenuto dell’emendamento all’art. n. 2 del Decreto Milleproroghe, approvato in Commissione Permanente Affari Costituzionali ed attualmente all’esame dell’Assemblea.
    Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
    8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
    a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

    8-ter. Per la presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008 ( soppresso dall’emendamento 2-3).

    8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

    8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ( emendamento 2.3 – approvato in Commissione) i magistrati, la polizia penitenziaria, il personale amministrativo del Ministero della giustizia limitatamente a quello operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
    “Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-ter e dalle limitazioni di cui al comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi dell'articolo ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni”( emendamento 2.3 – approvato in Commissione).

    8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

    8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».
     
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  10. Federico Massimo
     
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    Da Uil finanze:

    Decreto milleproroghe

    A seguito della nostra presa di posizione di forte denuncia in merito ai tagli alle dotazioni organiche ed agli Uffici del fisco, contenuti nel DDL 1955 approvato dal Senato con il voto di fiducia nei giorni scorsi, è emersa, e ci è stata comunicata informalmente, una interpretazione della norma in oggetto, che sarebbe stata suffragata dalla Ragioneria, che escluderebbe le Agenzie fiscali dai nuovi tagli.

    La motivazione risiederebbe nel fatto che le Agenzie hanno già ridotto, a fine 2009, del 10% gli Uffici dirigenziali e le dotazioni organiche, e che la norma ora proposta, "prorogherebbe" il termine originariamente previsto, al 31 giugno 2010, solo per quelle Amministrazioni che a suo tempo non hanno adempiuto all'obbligo normativo.
    Anche se a questo punto forse la norma, se questa è l'interpretazione è esatta, avrebbe dovuto semplicemente chiarire che sono prorogati i termini per quelle Ammnistrazioni inadempienti, e non invece prescrivere nuovi tagli con esclusioni di Amministrazioni che comunque erano già escluse, e l'inserimento di altre che invece non erano escluse.
    Un bel pasticcio insomma, che rischia di creare comunque interpretazioni sovrapposte e comunque incertezza normativa.
    Ecco il perchè continueremo la nostra iniziativa affinche venga fatta chiarezza su tutta la questione e pervenga ufficialmente una risposta da parte di chi è competente ( Autorità politica e legislatore).
     
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  11. ragionevolidubbi
     
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    scusate ma sono inclusi nel blocco anche consob e banca d'italia?
     
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  12. 79dc
     
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    Io ho capito che sono tra le autorità eccettuate espressamente.
     
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  13. baldo.76
     
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    Dal sito della Gazzetta:
    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2009
    Autorizzazione ad assumere unita' di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorita' di bacino. (10A01840


    Prospettive occupazionali in aumento....

    Ci saranno tre posti da Consigliere di Stato :D
     
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  14. enrico.righi
     
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    CITAZIONE (baldo.76 @ 17/2/2010, 08:58)
    Dal sito della Gazzetta:
    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2009
    Autorizzazione ad assumere unita' di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorita' di bacino. (10A01840


    Prospettive occupazionali in aumento....

    Ci saranno tre posti da Consigliere di Stato :D

    Ti invito ad osservare con attenzione l'onere: 101.000 euro corrisponde allo stipendio lordo di tre funzionari al livello iniziale della carriera; un consigliere di Stato li prende da solo, anzi prende senz'altro di più. Quindi si tratta di tre posti amministrativi.
     
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13 replies since 6/2/2010, 08:15   789 views
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