idonei non vincitori

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  1. rising_sun
     
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    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.
     
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  2. labeone
     
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    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:14)
    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.

    senza entrare nel merito,

    ti riporto un articolo del bando del mef, a conferma della attualità dellla tematica

    CITAZIONE
    Le graduatorie di merito saranno approvate con apposito decreto del Rettore della SSEF
    e successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'economia e delle
    finanze, nonché sul sito Internet della Scuola: www.ssef.it. Di tale pubblicazione
    sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - 4!! Serie
    Speciale - Concorsi ed esami. Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.



    Edited by labeone - 20/1/2010, 11:24
     
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  3. rising_sun
     
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    CITAZIONE (labeone @ 20/1/2010, 11:22)
    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:14)
    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.

    senza entrare nel tema,

    ti riporto un articolo del bando del mef, a conferma della attualità dellla tematica

    CITAZIONE
    Le graduatorie di merito saranno approvate con apposito decreto del Rettore della SSEF
    e successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'economia e delle
    finanze, nonché sul sito Internet della Scuola: www.ssef.it. Di tale pubblicazione
    sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - 4!! Serie
    Speciale - Concorsi ed esami. Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

    e nel caso in cui la graduatoria riporti espressamente la dichiarazione di idoneità come la si mette?
     
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  4. labeone
     
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    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:23)
    CITAZIONE (labeone @ 20/1/2010, 11:22)
    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:14)
    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.

    senza entrare nel tema,

    ti riporto un articolo del bando del mef, a conferma della attualità dellla tematica

    CITAZIONE
    Le graduatorie di merito saranno approvate con apposito decreto del Rettore della SSEF
    e successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'economia e delle
    finanze, nonché sul sito Internet della Scuola: www.ssef.it. Di tale pubblicazione
    sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - 4!! Serie
    Speciale - Concorsi ed esami. Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

    e nel caso in cui la graduatoria riporti espressamente la dichiarazione di idoneità come la si mette?

    Gli idonei devono fare ricorso al Tar impugnando il nuovo bando... e sperare...
     
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  5. rising_sun
     
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    CITAZIONE (labeone @ 20/1/2010, 11:27)
    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:23)
    CITAZIONE (labeone @ 20/1/2010, 11:22)
    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:14)
    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.

    senza entrare nel tema,

    ti riporto un articolo del bando del mef, a conferma della attualità dellla tematica

    CITAZIONE
    Le graduatorie di merito saranno approvate con apposito decreto del Rettore della SSEF
    e successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'economia e delle
    finanze, nonché sul sito Internet della Scuola: www.ssef.it. Di tale pubblicazione
    sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - 4!! Serie
    Speciale - Concorsi ed esami. Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

    e nel caso in cui la graduatoria riporti espressamente la dichiarazione di idoneità come la si mette?

    Gli idonei devono fare ricorso al Tar impugnando il nuovo bando... e sperare...

    esatto era questo a cui volevo arrivare... non so se avevi letto la sentenza del TAR Lazio del settembre 2009 testè citata... ti riporto come si conclude "annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di ammettere la ricorrente al tirocinio per cui è causa. ".
    La parte in grassetto credo sia estremamente importante perchè in questo caso (relativo a un concorso dell'Agenzia dell'Entrate) il TAR Lazio ha non solo annullato il bando - nei limiti indicati in motivazione - ma dichiarato addirittura l'obbligo della p.a. di ammettere la ricorrente al tirocinio. Ciò potrebbe significare - ma correggettemi se sbaglio - che si potrebbe agire in ottemperanza per la concreta attuazione di questo obbligo eventualmente inadempiuto.
     
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  6. maresciallo
     
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    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:14)
    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.

    per mera completezza aggiungo che il limite dei 18 mesi è stato prima innalzato a 24 e poi, con una serie di proroghe, di fatto a 36.
     
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  7. seppietta
     
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    e se non erro mi sembra di aver letto una recente pronuncia che stabilisce vi possa essere discrezionalità nello scorrimento, ovvero nella scelta dell'idoneo a prenscindere dalla posizione in graduatoria...
     
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  8. Satanspond
     
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    Insomma, è sempre un magna-magna, a qualunque livello ..

    Perchè non fare una semplicissima modifica legislativa in base alla quale prenderanno effettivo e definitivo servizio soltanto coloro che saranno dichiarati idonei a seguito di procedura concorsuale ?!

    Magari pochissimi, scaglionati, contingentati, ma soltanto quelli .. Fine del problema . Ma si sa, in Italia, la soluzione più breve, semplice e logica, è sempre quella proibita . <_<
     
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  9. rising_sun
     
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    CITAZIONE (maresciallo @ 20/1/2010, 13:03)
    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:14)
    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.

    per mera completezza aggiungo che il limite dei 18 mesi è stato prima innalzato a 24 e poi, con una serie di proroghe, di fatto a 36.

    potresti citarmi i riferimenti normativi in base ai quali vi è stato l'innalzamento del periodo di validità della graduatoria?
    grazie
     
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  10. maresciallo
     
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    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 15:23)
    CITAZIONE (maresciallo @ 20/1/2010, 13:03)
    per mera completezza aggiungo che il limite dei 18 mesi è stato prima innalzato a 24 e poi, con una serie di proroghe, di fatto a 36.

    potresti citarmi i riferimenti normativi in base ai quali vi è stato l'innalzamento del periodo di validità della graduatoria?
    grazie

    eccoli.

    L. 23-12-1999 n. 488
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).
    Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
    20. Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time.

    ...
    3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 (87).





    L. 23-12-2000 n. 388
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
    Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
    (giurisprudenza di legittimità)

    51. Programmazione delle assunzioni e norme interpretative.

    ...

    8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.








    D.L. 30-12-2008 n. 207
    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
    Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.
    Art. 5. Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni

    1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2010 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. (7)



    --------------------------------------------------------------------------------

    (7) Comma modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14; per la disciplina degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del presente comma, nel testo precedente le modifiche apportate dalla predetta legge di conversione, vedi l'art. 1, comma 2, della medesima legge di conversione n. 14/2009. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 8, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.







     
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  11. *nausicaa*
     
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    CITAZIONE (maresciallo @ 20/1/2010, 13:03)
    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 11:14)
    cari colleghi,
    gradirei avviare un dibattito sull'annosa questione della sorte degli idoeni non vincitori in un concorso pubblico e sui vincoli che la declaratoria di idoneità comporta in ordine alla possibilità della p.a. di bandire, entro un certo lasso di tempo, un nuovo concorso pubblico per coprire le medesime posizioni.
    Se è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che"non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica" (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.09.2006 n° 5320), va altresì rimarcato come il TAR Lazio abbia recentemente dichiarato che "in vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei" (TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 15.09.2009 n° 8743).
    Orbene, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
    Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
    Personalmente penso che questa sentenza sia molto importante e potrebbe avere un'efficacia dirompente su tutta una serie di bandi che le amministrazioni spesso reiterano entro la fascia dei 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, in ispregio della posizione giuridica degli idonei.
    Aspetto di sentire la vostra, grazie.

    per mera completezza aggiungo che il limite dei 18 mesi è stato prima innalzato a 24 e poi, con una serie di proroghe, di fatto a 36.

    Il CDS, su appello dell'Agenzia, ha ribaltato la sentenza di primo grado. Ergo, allo stato nessun idoneo è stato assunto (al di là di quelli cui l'AE abbia esteso la chiamata al termine della procedura concorsuale, cosa diversa dagli aspiranti al tirocinio). Credo che comunque la circostanza che vi siano indirizzi ondivaghi indurrà le Amministrazioni a bocciare molti più candidato agli orali, per evitare situazioni di questo tipo, con la conseuenza che non si svrà più nemmeno un'idoneità da far valere, perchè vi saranno vincitori e non vincitori.
     
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  12. rising_sun
     
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    User deleted


    CITAZIONE (*nausicaa* @ 20/1/2010, 16:02)
    CITAZIONE (maresciallo @ 20/1/2010, 13:03)
    per mera completezza aggiungo che il limite dei 18 mesi è stato prima innalzato a 24 e poi, con una serie di proroghe, di fatto a 36.

    Il CDS, su appello dell'Agenzia, ha ribaltato la sentenza di primo grado. Ergo, allo stato nessun idoneo è stato assunto (al di là di quelli cui l'AE abbia esteso la chiamata al termine della procedura concorsuale, cosa diversa dagli aspiranti al tirocinio). Credo che comunque la circostanza che vi siano indirizzi ondivaghi indurrà le Amministrazioni a bocciare molti più candidato agli orali, per evitare situazioni di questo tipo, con la conseuenza che non si svrà più nemmeno un'idoneità da far valere, perchè vi saranno vincitori e non vincitori.

    potresti gentilmente indicarmi gli estremi della decisione del Consiglio di Stato?
    grazie.
     
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  13. *nausicaa*
     
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    User deleted


    CITAZIONE (rising_sun @ 20/1/2010, 16:05)
    CITAZIONE (*nausicaa* @ 20/1/2010, 16:02)
    Il CDS, su appello dell'Agenzia, ha ribaltato la sentenza di primo grado. Ergo, allo stato nessun idoneo è stato assunto (al di là di quelli cui l'AE abbia esteso la chiamata al termine della procedura concorsuale, cosa diversa dagli aspiranti al tirocinio). Credo che comunque la circostanza che vi siano indirizzi ondivaghi indurrà le Amministrazioni a bocciare molti più candidato agli orali, per evitare situazioni di questo tipo, con la conseuenza che non si svrà più nemmeno un'idoneità da far valere, perchè vi saranno vincitori e non vincitori.

    potresti gentilmente indicarmi gli estremi della decisione del Consiglio di Stato?
    grazie.

    Devo fare una ricerca. Se riesco, la allego.
    Eccola: è un'ordinanza resa in sede cautelare.

    N. 06014/2009 REG.ORD.SOSP.

    N. 08936/2009 REG.RIC.



    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    Sul ricorso numero di registro generale 8936 del 2009, proposto da:
    Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


    contro

    Pietro Aidala, Stefania Alletto, Marilena Chianetta, Claudia Truscello, Errigo Mariagrazia Carmen, Carmela Pressano, Francesco Di Capua, Laura Bonutti, Anna Barruffa, Giacomina Lisco, Fabio Muollo, Angela Roberta La Rocca, Erminio Stefano Zazzera, Ilaria Ferrari, Sandra Maria Angela Di Francisca, Marco Luceri, Angelo Buscaglia, Davide Cozzolino, Barbara Festini Purlan, Valentins Tramazzo, Laura Scaldarella, Luana Giuseppa Prestianni, Carla D'Ambrosio, Maria Grazia Di Re, Chiara D'Apuzzo, Sabrina Spoto, Massimo Silipigni, Sara Zoppe', Daniela Enza Renata Mandra', Cuomo Nobile, Alessio Di Tardo, Tommaso Grisorio, Elena Di Martino, Marco Luceri, Gianluca Auditore, Maria Sangineto, Nadia Esposito, Annamaria Maggio, Patrizia Sannazzaro, Stefania Alletto, Michela Castiglia, Brigida Mazzaccara, Serena Gemignani, Maria Rosaria Di Martino, Elena Repetto, Valerio Malta, Carmelo Massimo Giardina, Romina Di Camillo, Camilla Serra, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie 9;


    per la riforma

    della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 08742/2009, resa tra le parti, concernente BANDO DI CONCORSO PER SELEZIONE PUBBLICA.




    Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di a, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pietro Aidala;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stefania Alletto;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marilena Chianetta;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Claudia Truscello;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Errigo Mariagrazia Carmen;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmela Pressano;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Di Capua;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Laura Bonutti;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anna Barruffa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giacomina Lisco;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fabio Muollo;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angela Roberta La Rocca;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Erminio Stefano Zazzera;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ilaria Ferrari;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sandra Maria Angela Di Francisca;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marco Luceri;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angelo Buscaglia;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Davide Cozzolino;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Barbara Festini Purlan;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valentins Tramazzo;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Laura Scaldarella;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luana Giuseppa Prestianni;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carla D'Ambrosio;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Grazia Di Re;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Chiara D'Apuzzo;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sabrina Spoto;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Massimo Silipigni;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sara Zoppe';

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Daniela Enza Renata Mandra';

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cuomo Nobile;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessio Di Tardo

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tommaso Grisorio;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elena Di Martino;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marco Luceri;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gianluca Auditore;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Sangineto;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nadia Esposito;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Annamaria Maggio;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Patrizia Sannazzaro;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stefania Alletto;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michela Castiglia;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Brigida Mazzaccara;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Serena Gemignani;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Rosaria Di Martino;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elena Repetto;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valerio Malta;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmelo Massimo Giardina;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Romina Di Camillo;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camilla Serra;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 il dott. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Carlo Rienzi e l'Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;




    Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, sembrano emergere profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito positivo dell’appello proposto;

    P.Q.M.

    Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8936/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:



    Gaetano Trotta, Presidente

    Pier Luigi Lodi, Consigliere

    Antonino Anastasi, Consigliere

    Anna Leoni, Consigliere, Estensore

    Bruno Mollica, Consigliere







    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 03/12/2009

    IL SEGRETARIO









    *****************************************************************
    Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8936/2009) è stata trasmessa al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

    Roma ....................
    IL DIRIGENTE

     
    .
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