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lacasettaditiara.
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I M P O R T A N T I S S I M O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ART. 17 C° 7 - L. 102/09:
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
D A C I O' S I E V I N C E:
- TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ERANO STATE AUTORIZZATE A BANDIRE UN TOT NUMERO DI CONCORSI PER UN TOT DI POSTI, ANTEFATTO.
- ORA, IN BASE A TALE DISPOSIZIONE IL GOVERNO NON DARA' SEGUITO ALLE AUTORIZZAZIONI AD ASSUMERE PER TUTTI I POSTI MA SOLO PER UNA PARTE.
QUESTO PERCHE'.
A) VI E' UNA PRIMA AUTORIZZAZIONE A BANDIRE;
B) UNA SUCCESSIVA AD ASSUMERE.
ENTRAMBE INDIPENDENTI, SENZA CONSECUTIO TEMPORUM.
RAGAZZI CHE VE DEVO DI' NE PRENDERANNO POCHISSIMI ED E' INUTILE RICORRERE PUR SE VINCITORI GIACCHE' IL CONCORSO NON DA DIRITTO ALL'AUTOMATICA ASSUNZIONE.. -
bella addormentata.
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CITAZIONE (lacasettaditiara @ 25/8/2009, 15:04)I M P O R T A N T I S S I M O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ART. 17 C° 7 - L. 102/09:
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
D A C I O' S I E V I N C E:
- TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ERANO STATE AUTORIZZATE A BANDIRE UN TOT NUMERO DI CONCORSI PER UN TOT DI POSTI, ANTEFATTO.
- ORA, IN BASE A TALE DISPOSIZIONE IL GOVERNO NON DARA' SEGUITO ALLE AUTORIZZAZIONI AD ASSUMERE PER TUTTI I POSTI MA SOLO PER UNA PARTE.
QUESTO PERCHE'.
A) VI E' UNA PRIMA AUTORIZZAZIONE A BANDIRE;
B) UNA SUCCESSIVA AD ASSUMERE.
ENTRAMBE INDIPENDENTI, SENZA CONSECUTIO TEMPORUM.
RAGAZZI CHE VE DEVO DI' NE PRENDERANNO POCHISSIMI ED E' INUTILE RICORRERE PUR SE VINCITORI GIACCHE' IL CONCORSO NON DA DIRITTO ALL'AUTOMATICA ASSUNZIONE.
Veramente nella discussione sul concorso AE 2008 ne parlavamo da oltre un mese. -
.CITAZIONE (lacasettaditiara @ 25/8/2009, 15:04)I M P O R T A N T I S S I M O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ART. 17 C° 7 - L. 102/09:
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
D A C I O' S I E V I N C E:
- TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ERANO STATE AUTORIZZATE A BANDIRE UN TOT NUMERO DI CONCORSI PER UN TOT DI POSTI, ANTEFATTO.
- ORA, IN BASE A TALE DISPOSIZIONE IL GOVERNO NON DARA' SEGUITO ALLE AUTORIZZAZIONI AD ASSUMERE PER TUTTI I POSTI MA SOLO PER UNA PARTE.
QUESTO PERCHE'.
A) VI E' UNA PRIMA AUTORIZZAZIONE A BANDIRE;
B) UNA SUCCESSIVA AD ASSUMERE.
ENTRAMBE INDIPENDENTI, SENZA CONSECUTIO TEMPORUM.
RAGAZZI CHE VE DEVO DI' NE PRENDERANNO POCHISSIMI ED E' INUTILE RICORRERE PUR SE VINCITORI GIACCHE' IL CONCORSO NON DA DIRITTO ALL'AUTOMATICA ASSUNZIONE.
Non assumeranno, anche se c'è già l'autorizzazione ad assumere, soltanto "sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa".
Sono previste, inoltre, molte deroghe per varie amministrazioni.
Sui lavori parlamentari di questa maledetta norma ci ho trascorso mezza estate..