INFORMAZIONE Mot

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. lacippi
     
    .

    User deleted


    scusate, un'informazione: sul sito del CSM ci sono le graduatorie provvisorie...
    voi sapete in base a quali elementi verrano stilate quelle definitive e, all'incirca, i tempi in cui ciò avverrà?

    GRAZIE A TUTTI :hmm.gif:
     
    .
  2. lillina75
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (lacippi @ 2/4/2008, 16:27)
    scusate, un'informazione: sul sito del CSM ci sono le graduatorie provvisorie...
    voi sapete in base a quali elementi verrano stilate quelle definitive e, all'incirca, i tempi in cui ciò avverrà?

    GRAZIE A TUTTI :hmm.gif:

    La graduatoria è in una sorta di standby e tale rimarrà sino al momento in cui il CSM renderà note le sedi disponibili a favore dei magistrati che stiano per iniziare l'ultima fase del tirocinio (tirocinio mirato).
    Il voto ottenuto e, di conseguenza, la relativa posizione in graduatoria potrebbero modificarsi per il sopraggiungere di vari fattori quali matrimonio, nascita di un figlio, riconoscimento di handicap grave a se stessi o aparenti stretti con te conviventi.

    Ti riporto il testo di due circolari (una del 2002 ed una del 2004) che probabilmente chiariranno i tuoi dubbi.


    Criteri per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni
    giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18 gennaio
    2002.
    (Circolare n. P-76/2003 del 10 gennaio 2003 – Deliberazione del 9 gennaio 2003)

    Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 gennaio 2003, ha adottato la
    seguente delibera:
    Al fine di procedere all’assegnazione delle sedi e delle funzioni agli uditori giudiziari, il C.S.M. ha
    sempre fissato, con circolare, criteri oggettivi e predeterminati i quali, in larga misura, hanno inciso sulle graduatorie di concorso
    , formate ai sensi dell'art. 127 comma 2 Reg. Dec. 30 gennaio 1941, n.12, dando rilievo - per quanto possibile - non solo ad esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della maternità o paternità, ma anche all'interesse pubblico di garantire una certa stabilità dei magistrati nelle sedi disagiate, limitando il frequente turn over attraverso l'attribuzione della facoltà di "prescelta" dei residenti;
    tenuto conto che ragioni di opportunità consigliano di disporre la riapertura dei termini per il
    possesso dei requisiti che hanno incidenza sulla formazione della graduatoria definitiva conferendo la maggiore attualità possibile alla formazione della stessa in rapporto alle condizioni individuate che possono incidere su di essa,
    d e l i b e r a
    l'approvazione dei seguenti criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18 gennaio 2002 (Allegato omissis);
    1. - Attribuzione a ciascun uditore di un punteggio di merito pari alla votazione
    complessiva riportata nel concorso per la nomina ad uditore giudiziario, secondo graduatoria.
    2. - Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:
    a) per il coniuge non separato
    punti 0,50
    b) per il convivente purché dai conviventi sia nata prole da entrambi
    riconosciuta
    punti 0,50
    c) per il coniuge o il convivente che si trovi nella condizione sub b) che
    eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità
    nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante o
    limitrofa
    punti 1
    d) per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore
    adottato o affidato in preadozione
    punti 1
    e) per ciascun genitore a carico ed effettivamente convivente da almeno un
    anno
    punti 0,50
    f) per ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed
    effettivamente convivente
    punti 0,50
    g) in caso di accertata gravidanza dell'uditrice giudiziaria
    punti 3
    h) in caso di accertata gravidanza della moglie dell'uditore giudiziario
    punti 1
    I punteggi di cui alle lettere A-C-D-E-F-H e B-C-D-E-F-H sono cumulabili tra di loro,
    fino ad un massimo di punti due.
    I punteggi previsti dalla lettera d) quando i figli abbiano età inferiore ai sei anni sono
    raddoppiati; in tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso precedente è di punti 3.
    Tali punteggi sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni.
    Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono
    sussistere alla data dell'approvazione della presente delibera.
    Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a
    516,46 Euro per persona al netto di ritenute previdenziali.
    In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4.
    3. - A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella
    graduatoria definitiva del concorso per la nomina ad uditore giudiziario.
    4. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, all'uditore portatore di
    grave handicap fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3 e 33 co. 6 della Legge 104/92, verrà riconosciuta
    precedenza assoluta nell'attribuzione del posto.
    Analogamente, quando il portatore di handicap grave sia un parente o un affine
    entro il terzo grado, la precedenza assoluta verrà riconosciuta solo se il portatore di handicap sia
    effettivamente assistito con continuità ed in via esclusiva dall’uditore, conformemente a quanto
    previsto dal co. 5 dell'art. 33 della Legge 104/92, così come modificato dagli artt. 19 e 20 L.
    8.3.2000 n. 53.
    Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione
    dovranno essere adeguatamente documentate dagli interessati l'effettività dell’assistenza
    esclusiva nonché attualità e continuità della medesima alla persona handicappata. Inoltre, in tali
    casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio superiore della magistratura
    si riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei
    casi in cui il riconoscimento dell'handicap fosse avvenuto successivamente alla data del decreto di
    nomina a uditore giudiziario.
    La condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio
    1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92
    citata.
    5. - Rispetto alle sedi che saranno successivamente indicate in relazione alle
    esigenze di servizio, verrà riconosciuta la precedenza, nel rispetto dell'ordine di graduatoria
    formata in base ai precedenti nn. 1, 2, 3, a condizione che l'interessato rinunzi alla facoltà di
    proporre successive domande di trasferimento per quattro anni, salva la ricorrenza di gravi motivi
    di salute ovvero di gravi ragioni di servizio:
    a) agli uditori residenti nel circondario in cui è compreso l'ufficio e agli uditori
    residenti in Sardegna limitatamente agli uffici siti in tale regione, per almeno
    quattro anni nel quinquennio anteriore al decreto di nomina;
    b) agli uditori il cui coniuge non separato sia stato residente nel circondario in cui è
    compreso l'ufficio per almeno 4 anni nel quinquennio antecedente al decreto di
    nomina;
    c) in caso di residenza diversa dell'uditore e del coniuge, la precedenza assoluta
    varrà per gli uffici compresi in entrambi i circondari;
    Le circostanze che danno diritto alla precedenza di cui al presente paragrafo
    devono sussistere alla data di scadenza del termine sotto indicato per la presentazione dei
    documenti.
    6. - Ai fini della formazione della graduatoria i predetti uditori dovranno presentare
    alle rispettive Corti di Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine
    improrogabile del 21 gennaio 2003, una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando la seguente documentazione anche mediante dichiarazioni sostitutive di
    certificazione o dell’atto di notorietà relative a:
    a) - stato di famiglia;
    b) - condizione di convivenza;
    c) - coabitazione effettiva con il fratello o i genitori (questi ultimi da
    almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o
    insufficienza (reddito mensile inferiore a 516,46 Euro per persona)
    dei redditi dei congiunti;
    d) - documentazione idonea a comprovare l'attività del coniuge o del
    convivente, e precisamente:
    - certificazione dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti
    da aziende o enti pubblici;
    - attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione
    previdenziale per i dipendenti da aziende private;
    - posizione previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da
    almeno due anni, ove sia richiesta per l'esercizio di quella attività, per
    i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori;
    e) - certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come
    previsto al paragrafo 2;
    f) - documentazione indicata al paragrafo 4 ai fini della attestazione della
    sussistenza dell'handicap grave, nonché dichiarazione sostitutiva
    della certificazione storica di famiglia attestante lo stato di
    convivenza per le ipotesi di cui al co. 2 del paragrafo 4.
    Gli uditori dovranno presentare alle rispettive Corti d'Appello o far pervenire direttamente al
    Consiglio, entro lo stesso termine del 21 gennaio 2003, una dichiarazione contenente l'indicazione
    delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in magistratura.
    7. - Le Corti cureranno l'inoltro al Consiglio superiore della magistratura della
    documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire entro il 24 gennaio 2003 a mezzo posta celere.
    Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun uditore il punteggio ad
    esso spettante che si aggiungerà - come già detto - a quello corrispondente alla votazione
    complessiva riportata nel concorso per uditore.
    Gli uditori potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata dal 21
    febbraio 2003 nella segreteria della Presidenza delle Corti di Appello presso le quali
    presenteranno le loro eventuali osservazioni entro il successivo 26 febbraio 2003.
    Le Corti di Appello faranno pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax
    entro il 28 febbraio 2003. Comunicheranno con telefax l'eventuale mancanza di osservazioni.
    L'elenco dei posti e la data nella quale gli uditori saranno convocati a Roma per la
    indicazione delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, saranno comunicati alla
    Presidenza delle Corti di Appello a mezzo fax.
    All'atto della scelta gli uditori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui alla circolare n.
    1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di
    incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, specificando, se del
    caso, l’entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli
    albi professionali di un circondario diverso.
    Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di
    incompatibilità entro il 12 aprile 2003 sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta
    l'incompatibilità.
    Gli uditori che non interverranno potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data
    della convocazione, una indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con allegata la
    richiesta dichiarazione sulla eventuale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 sopra citati.
    L'assegnazione della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli uditori del
    concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della
    sede insieme con gli altri uditori ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell'ambito
    delle sedi indicate anche per mezzo di delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per
    l'esercizio delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "preindicazione" subordinata
    al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.
    La Terza Commissione proporrà al Consiglio la destinazione degli uditori secondo le
    indicazioni preferenziali dei singoli uditori; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli
    uditori che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che,
    presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.
    Il Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine alla assegnazione
    dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano in
    concreto particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto
    dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all'immediato
    esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi gli uditori interessati, dopo essere stati sentiti, potranno
    essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.”

    Criteri per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni
    giurisdizionali ed alla destinazione degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004.
    (Deliberazione del 20 ottobre 2005)

    1. - Attribuzione a ciascun uditore di un punteggio di merito pari alla votazione
    complessiva riportata nel concorso per la nomina ad uditore giudiziario, secondo graduatoria.
    2. - Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:
    a) per il coniuge non separato
    punti 0,50
    b) per il convivente purché dai conviventi sia nata prole da entrambi
    riconosciuta
    punti 0,50
    c) per il coniuge o il convivente che si trovi nella condizione sub b) che
    eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità
    nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante o
    limitrofa
    punti 1
    d) per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore
    adottato o affidato in preadozione
    punti 1
    e) per ciascun genitore a carico ed effettivamente convivente da almeno un
    anno
    punti 0,50
    f) per ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed
    effettivamente convivente
    punti 0,50
    g) in caso di accertata gravidanza dell'uditrice giudiziaria
    punti 3
    h) in caso di accertata gravidanza della moglie dell'uditore giudiziario
    punti 1
    I punteggi di cui alle lettere A-C-D-E-F-H e B-C-D-E-F-H sono cumulabili tra di
    loro, fino ad un massimo di punti due.
    I punteggi previsti dalla lettera d) quando i figli abbiano età inferiore ai sei anni sono
    raddoppiati; in tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso precedente è di punti 3.
    Tali punteggi sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni.
    Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono
    sussistere alla data dell'approvazione della presente delibera.
    Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a
    516,46 Euro per persona al netto di ritenute previdenziali.
    In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4.
    3. - A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella
    graduatoria definitiva del concorso per la nomina ad uditore giudiziario.
    4. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, all'uditore portatore di
    grave handicap fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3, 21 e 33 co. 6 della Legge 104/92, verrà
    riconosciuta precedenza assoluta nell'attribuzione del posto.
    Analogamente, quando il portatore di handicap, qualificato ai sensi degli artt. 3, 3°
    co. e 21 L. 104/92, sia un parente o un affine entro il terzo grado, la precedenza assoluta verrà
    riconosciuta solo se il portatore di handicap sia effettivamente assistito con continuità e in assenza
    di altro soggetto che possa utilmente porre adeguata assistenza, dall’uditore, conformemente a
    quanto previsto dal co. 5 dell'art. 33 della Legge 104/92, così come modificato dagli artt. 19 e 20 L.
    8.3.2000 n. 53.
    Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione
    dovranno essere adeguatamente documentate dagli interessati l'effettività dell’assistenza esclusiva
    nonché l'attualità e le continuità della medesima a favore della persona handicappata. Inoltre, in tali
    casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio superiore della magistratura
    si riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei
    casi in cui il riconoscimento dell'handicap fosse avvenuto successivamente alla data del decreto di
    nomina a uditore giudiziario.
    La condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio
    1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92
    citata.
    5. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, all'uditore coniuge di
    militare ai sensi degli artt. 2, 22° co. L. 150/2005 e 1, n.5, L. 100/87, verrà riconosciuta precedenza
    assoluta per la destinazione alla sede coincidente con quella ove presta servizio il coniuge, se
    compresa tra le sedi individuate per l'assegnazione degli uditori. Nel caso in cui la sede di servizio
    del coniuge non sia sede di ufficio giudiziario, la prelazione può essere esercitata in relazione alla
    sede più vicina, se compresa tra le sedi individuate per l'assegnazione degli uditori.
    Nel caso di concorso sulla medesima sede di un uditore titolare del diritto ai sensi
    della L. n. 104/1992 e di un titolare del diritto ai sensi della L. n. 100/1987, prevale il primo in
    relazione al rango costituzionale del diritto alla salute che la legge n. 104/92 tutela.
    6. – Salvi i diritti di prelazione di cui ai punti 4) e 5), rispetto alle sedi che saranno
    successivamente indicate in relazione alle esigenze di servizio, verrà riconosciuta la precedenza, nel
    rispetto dell'ordine di graduatoria formata in base ai precedenti nn. 1, 2, 3, a condizione che
    l'interessato rinunzi alla facoltà di proporre successive domande di trasferimento per quattro anni,
    salva la ricorrenza di gravi motivi di salute ovvero di gravi ragioni di servizio:
    a) agli uditori residenti nel circondario in cui è compreso l'ufficio e agli uditori
    residenti in Sardegna limitatamente agli uffici siti in tale regione, per almeno
    quattro anni nel quinquennio anteriore al decreto di nomina;
    b) agli uditori il cui coniuge non separato sia stato residente nel circondario in cui è
    compreso l'ufficio per almeno 4 anni nel quinquennio antecedente al decreto di
    nomina;
    c) in caso di residenza diversa dell'uditore e del coniuge, la precedenza assoluta varrà
    per gli uffici compresi in entrambi i circondari;
    Le circostanze che danno diritto alla precedenza di cui al presente paragrafo devono
    sussistere alla data di scadenza del termine sotto indicato per la presentazione dei documenti.
    7. - Ai fini della formazione della graduatoria i predetti uditori dovranno presentare
    alle rispettive Corti di appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine
    improrogabile del 4 novembre 2005, una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali
    titoli allegando la seguente documentazione anche mediante dichiarazioni sostitutive di
    certificazione o dell’atto di notorietà relative a:
    a) - stato di famiglia;
    b) - condizione di convivenza;
    c) - coabitazione effettiva con il fratello o i genitori (questi ultimi da
    almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o
    insufficienza (reddito mensile inferiore a 516,46 Euro per persona)
    dei redditi dei congiunti;
    d) - documentazione idonea a comprovare l'attività del coniuge o del
    convivente, e precisamente:
    - certificazione dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti
    da aziende o enti pubblici;
    - attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione
    previdenziale per i dipendenti da aziende private;
    - posizione previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da almeno
    due anni, ove sia richiesta per l'esercizio di quella attività, per i
    professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori.
    e) - certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto
    al paragrafo 2.
    f) - documentazione indicata al paragrafo 4 ai fini dell'attestazione della
    sussistenza dell'handicap grave, nonché dichiarazione sostitutiva della
    certificazione storica di famiglia attestante lo stato di convivenza per
    le ipotesi di cui al co. 2 del paragrafo 4.
    Gli uditori dovranno presentare alle rispettive Corti d'appello o far pervenire direttamente al
    Consiglio, entro lo stesso termine del 4 novembre 2005, una dichiarazione contenente l'indicazione
    delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in magistratura.
    8. - Le Corti cureranno l'inoltro al Consiglio superiore della magistratura della
    documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire entro l' 11 novembre 2005 a mezzo posta celere.
    Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun uditore il punteggio ad
    esso spettante che si aggiungerà - come già detto - a quello corrispondente alla votazione
    complessiva riportata nel concorso per uditore.
    Gli uditori potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata dal 19
    dicembre 2005 nella segreteria della Presidenza delle Corti di appello presso le quali presenteranno
    le loro eventuali osservazioni entro il successivo 9 gennaio 2006.
    Le Corti di appello faranno pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax
    entro il 13 gennaio 2006. Comunicheranno con telefax l'eventuale mancanza di osservazioni.
    L'elenco dei posti e la data nella quale gli uditori saranno convocati a Roma per l'indicazione
    delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, saranno comunicati alla Presidenza
    delle Corti di appello a mezzo fax.
    All'atto della scelta gli uditori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui alla circolare n.
    1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di
    incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario, specificando, se del
    caso, l'entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli
    albi professionali di un circondario diverso.
    Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di
    incompatibilità entro il 31 luglio 2006 sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta l'incompatibilità.
    Gli uditori che non interverranno potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data
    della convocazione, un'indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con allegata la
    richiesta dichiarazione sull'eventuale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 sopra citati.
    L'assegnazione della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli uditori del
    concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede
    insieme con gli altri uditori ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell'ambito delle
    sedi indicate anche per mezzo di delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per l'esercizio
    delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "preindicazione" subordinata al
    concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.
    La Commissione proporrà al Consiglio la destinazione degli uditori secondo le indicazioni
    preferenziali dei singoli uditori; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli uditori che,
    non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che, presentatisi,
    abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.
    Il Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine all'assegnazione
    dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano, in
    concreto, particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto
    dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all'immediato
    esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi gli uditori interessati, dopo essere stati sentiti, potranno
    essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.



    Spero di esserti stata d'aiuto. :smartass.gif:
     
    .
1 replies since 2/4/2008, 15:27   305 views
  Share  
.