ART. 369 e 369 BIS C.P.P.

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  1. perasperaadastra
     
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    Provo a dire la mia, pronta alle censure dei processualpenalisti :)
    Le due norme disciplinano materie in parte sovrapponibili ed entrambe trovano applicazione concreta quando il PM deve compiere un atto d'indagine che deve svolgersi alla presenza del difensore. In questo caso il PM deve notificare sia l’informazione di garanzia, sia l’informazione sul diritto di difesa.
    Qualche autore ha ravvisato un tratto distintivo tra le due previsioni nel grado di "specificazione" dell'atto: mentre l'informazione di garanzia troverebbe il suo presupposto nell'intento generico di compiere l'atto, il 369 bis dovrebbe applicarsi nel caso di atti il cui compimento sia dettagliatamente programmato (per esempio giorno, ora).
    In un'ottica di economia (e di non esasperato formalismo) da più parti, però, sono stati sollevati dubbi circa l'effettiva utilità del 369 bis cpp, visto che il legislatore avrebbe potuto semplicemente integrare il 369, prevedendo un unico atto, cioè un'informazione di garanzia che contenesse anche le comunicazioni sul diritto di difesa.
    Credo :unsure:
    Baci
     
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4 replies since 4/12/2007, 20:16   305 views
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