ART. 369 e 369 BIS C.P.P.

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  1. lovejustice
     
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    Non so se ne abbiate già discusso ma mi domandavo: nella prassi l'informazione di garanzia e l'informativa sul diritto di difesa sono atti complementari, cioè vengono inviati sempre congiuntamente vero?
    Entrambi debbono essere inviati dal PM al compimento di un atto cui il difensore ha diritto di assistere (quindi interrogatorio, perquisizioni e sequestri); hanno però contenuti differenti (l'uno informa sostanzialmente il soggetto di ciò per cui è indagato, l'altro tutte le garanzie di cui può disporre per la tutela del diritto di difesa) quindi per certi versi si integrano........
    O esistono casi in cui vengono inviati disgiuntamente??

    Grazie in anticipo a chi vorrà chiarirmi le idee :P
     
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  2. lovejustice
     
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    Non c'è nessiiiiiiiiuuuuuuuuuunoooooooo???? :cry: :unsure: :lol:
     
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  3. perasperaadastra
     
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    Provo a dire la mia, pronta alle censure dei processualpenalisti :)
    Le due norme disciplinano materie in parte sovrapponibili ed entrambe trovano applicazione concreta quando il PM deve compiere un atto d'indagine che deve svolgersi alla presenza del difensore. In questo caso il PM deve notificare sia l’informazione di garanzia, sia l’informazione sul diritto di difesa.
    Qualche autore ha ravvisato un tratto distintivo tra le due previsioni nel grado di "specificazione" dell'atto: mentre l'informazione di garanzia troverebbe il suo presupposto nell'intento generico di compiere l'atto, il 369 bis dovrebbe applicarsi nel caso di atti il cui compimento sia dettagliatamente programmato (per esempio giorno, ora).
    In un'ottica di economia (e di non esasperato formalismo) da più parti, però, sono stati sollevati dubbi circa l'effettiva utilità del 369 bis cpp, visto che il legislatore avrebbe potuto semplicemente integrare il 369, prevedendo un unico atto, cioè un'informazione di garanzia che contenesse anche le comunicazioni sul diritto di difesa.
    Credo :unsure:
    Baci
     
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  4. avvchp
     
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    Esatto, per prassi gli atti sono contestuali. Ad esempio con l'invito a presentarsi per redere interrogatorio vi è anche contestuale notifica del 369 bis.
    Ho però anche visto dei casi in cui le informazioni sul diritto di difesa erano contenute nel primo atto notificato all'indagato contenente l'invito a dichiarare residenza ed eleggere domicilio per le notificazioni.
     
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  5. lovejustice
     
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    Grazie ad entrambi per gli utili chiarimenti e le precisazioni :P
     
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4 replies since 4/12/2007, 20:16   305 views
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