validità graduatorie

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  1. gsp93
     
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    Sscusate se divago ma volevo porre un quesito sulla validità delle graduatorie di concorso, in relazione al blocco del turn-over e alla loro ultraattività disposta dalle ultime finanziarie :

    una graduatoria di un concorso pubblico per dirigente in un EPNE (che doveva avere durata biennale) pubblicata nel novembre 2004 è ancora valida ?

    E se si, lo è fino al 2008, al 2009 o al 2010 ?
     
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  2. WildBunch
     
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    CITAZIONE (gsp93 @ 30/8/2007, 20:03)
    Sscusate se divago ma volevo porre un quesito sulla validità delle graduatorie di concorso, in relazione al blocco del turn-over e alla loro ultraattività disposta dalle ultime finanziarie :

    una graduatoria di un concorso pubblico per dirigente in un EPNE (che doveva avere durata biennale) pubblicata nel novembre 2004 è ancora valida ?

    E se si, lo è fino al 2008, al 2009 o al 2010 ?

    Vediamo un po’ di fare mente locale. Graduatoria pubblicata in GU nel novembre del 2004 e con durata biennale avrebbe dovuto rimanere valida fino a novembre 2006.
    Tuttavia, l’articolo 1, comma 100 della L.311/2004 ha prorogato di un triennio i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche (EE.PP non economici inclusi) che per gli anni 2005, 2006, 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni.
    In merito, il Dipartimento della funzione pubblica (pareri n°1 e 6 del 2006) ha ritenuto che la norma di proroga triennale, entrata in vigore il 01.01.2005, sia applicabile a tutte quelle graduatorie che fossero in vigore alla stessa data, indipendentemente se le stesse lo fossero perché in corso la vigenza ordinaria o perché prorogate dal comma 61 della legge n. 350/2003. Perciò le graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, che al 1° gennaio dell'anno 2005 risultavano ancora valide anche in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, sono da considerarsi valide per tutto il triennio 2005/2007.
    Pertanto, la graduatoria a cui hai fatto riferimento resterà valida sino al 31/12/2007

     
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    pilota di tradizione. dal 2009

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    tematica di interesse generale.
    ho spostato i post dalla discussione originaria
     
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  4. gsp93
     
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    CITAZIONE (WildBunch @ 30/8/2007, 21:19)
    CITAZIONE (gsp93 @ 30/8/2007, 20:03)
    Sscusate se divago ma volevo porre un quesito sulla validità delle graduatorie di concorso, in relazione al blocco del turn-over e alla loro ultraattività disposta dalle ultime finanziarie :

    una graduatoria di un concorso pubblico per dirigente in un EPNE (che doveva avere durata biennale) pubblicata nel novembre 2004 è ancora valida ?

    E se si, lo è fino al 2008, al 2009 o al 2010 ?

    Vediamo un po’ di fare mente locale. Graduatoria pubblicata in GU nel novembre del 2004 e con durata biennale avrebbe dovuto rimanere valida fino a novembre 2006.
    Tuttavia, l’articolo 1, comma 100 della L.311/2004 ha prorogato di un triennio i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche (EE.PP non economici inclusi) che per gli anni 2005, 2006, 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni.
    In merito, il Dipartimento della funzione pubblica (pareri n°1 e 6 del 2006) ha ritenuto che la norma di proroga triennale, entrata in vigore il 01.01.2005, sia applicabile a tutte quelle graduatorie che fossero in vigore alla stessa data, indipendentemente se le stesse lo fossero perché in corso la vigenza ordinaria o perché prorogate dal comma 61 della legge n. 350/2003. Perciò le graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, che al 1° gennaio dell'anno 2005 risultavano ancora valide anche in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, sono da considerarsi valide per tutto il triennio 2005/2007.
    Pertanto, la graduatoria a cui hai fatto riferimento resterà valida sino al 31/12/2007



    Ti ringrazio moltissimo per la risposta, anche a me sembrava di poter arrivare ad analoga conclusione per il 2007.
    Tuttavia il comma 536 dell'ultima finanziaria sembrerebbe aver prorogato il termine al 31.12.2008 ed ancora ho letto ( sul sole 24 ore del 13.11.2006 - pag 46) di un parere della funzione pubblica n. 16386/2006 che trattando di graduatoria di ente locale (quesito posto dalla Regione Toscana) sembrava porre il termine di validità nel corso del 2010.
    Considerato poi anche il comma 537 dell'ult. finanz. che estende il blocco del turn- over a tutto il 2010 è ipotizzabile (come è avvenuto in passato) un ulteriore slittamento della validità delle graduatorie?
     
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  5. WildBunch
     
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    CITAZIONE (gsp93 @ 31/8/2007, 20:10)
    CITAZIONE (WildBunch @ 30/8/2007, 21:19)
    Vediamo un po’ di fare mente locale. Graduatoria pubblicata in GU nel novembre del 2004 e con durata biennale avrebbe dovuto rimanere valida fino a novembre 2006.
    Tuttavia, l’articolo 1, comma 100 della L.311/2004 ha prorogato di un triennio i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche (EE.PP non economici inclusi) che per gli anni 2005, 2006, 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni.
    In merito, il Dipartimento della funzione pubblica (pareri n°1 e 6 del 2006) ha ritenuto che la norma di proroga triennale, entrata in vigore il 01.01.2005, sia applicabile a tutte quelle graduatorie che fossero in vigore alla stessa data, indipendentemente se le stesse lo fossero perché in corso la vigenza ordinaria o perché prorogate dal comma 61 della legge n. 350/2003. Perciò le graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, che al 1° gennaio dell'anno 2005 risultavano ancora valide anche in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, sono da considerarsi valide per tutto il triennio 2005/2007.
    Pertanto, la graduatoria a cui hai fatto riferimento resterà valida sino al 31/12/2007

    Ti ringrazio moltissimo per la risposta, anche a me sembrava di poter arrivare ad analoga conclusione per il 2007.
    Tuttavia il comma 536 dell'ultima finanziaria sembrerebbe aver prorogato il termine al 31.12.2008 ed ancora ho letto ( sul sole 24 ore del 13.11.2006 - pag 46) di un parere della funzione pubblica n. 16386/2006 che trattando di graduatoria di ente locale (quesito posto dalla Regione Toscana) sembrava porre il termine di validità nel corso del 2010.
    Considerato poi anche il comma 537 dell'ult. finanz. che estende il blocco del turn- over a tutto il 2010 è ipotizzabile (come è avvenuto in passato) un ulteriore slittamento della validità delle graduatorie?

    Rimaniamo ai fatti. In effetti, il comma 536 dell'ultima finanziaria ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine di cui all'art.1 comma 100 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005 che ha introdotto il blocco triennale di tutte le assunzioni nelle PP.AA, salvo deroga). Pertanto, ad oggi, è corretta l'affermazione in base alla quale, la graduatoria in oggetto, già scaduta a novembre 2006, è da considerarsi prorogata fino al termine stabilito dal comma 536. D'altra parte, il comma 523 (piu' che il comma 537) della stessa finanziaria, stabilisce che il blocco (sia pure parziale) del turnover è esteso anche al 2009. E' ipotizzabile, quindi, che la Finanziaria per l'anno 2008 o quella successiva, estendano ulteriormente al 31 dicembre 2009 il termine di cui all'art.1, comma 100 della legge 311/2004.
    E' solo il caso di ricordare che è nella piena discrezionalità dell'Ente utilizzare o meno lo scorrimento della graduatoria nell'assunzione degli idonei, non vantando questi ultimi un diritto soggettivo all'assunzione, pur in presenza di una graduatoria valida e di esigenze di copertura della propria dotazione organica (vedi, tra l'altro Cons. Stato n.5320 del 2006)
     
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  6. gsp93
     
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    Mi è certamente nota la tua ultima proposizione, del resto anche i vincitori di concorso non sono titolari di diritto soggettivo all'assunzione, ben potendo l'ente far spirare la validità della graduatoria senza effettuare alcuna assunzione senza che i medesimi possano obiettare alcunchè.
     
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  7. WildBunch
     
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    CITAZIONE (gsp93 @ 31/8/2007, 22:45)
    Mi è certamente nota la tua ultima proposizione, del resto anche i vincitori di concorso non sono titolari di diritto soggettivo all'assunzione, ben potendo l'ente far spirare la validità della graduatoria senza effettuare alcuna assunzione senza che i medesimi possano obiettare alcunchè.

    Beh, su questo permettimi di essere scettico. A parer mio il vincitore di concorso, suffragato da ampia giurisprudenza, si trova in una posizione nettamente diversa rispetto al semplice idoneo:

    Cass. SS.UU Civili n. 15342 del 6 luglio 2006: "....L'interesse all'assunzione assume la consistenza del DIRITTO SOGGETTIVO, cui si riferisce l'art.63 del Dlgs. 165/2001, in primo luogo quando non sono configurabili atti autoritativi e procedimenti amministrativi, il che avviene tutte le volte in cui si esula dalla fattispecie delle procedure concorsuali per l'assunzione; in secondo luogo, allorchè la pretesa si fondi sull'atto terminale del procedimento amministrativo la cui conformità a legge non è contestata; infatti, la procedura concorsuale termina con l'approvazione della graduatoria finale"

    Cass. SS.UU, sent. 14529 del 29 settembre 2003: "... per i vincitori di in concorso pubblico è configurabile la posizione di DIRITTO SOGGETTIVO ogni qualvolta il rapporto d'impiego si costituisce mediante CONTRATTO e non già in virtu' di un atto unilaterale di nomina.... cio' in quanto, esaurita la procedura concorsuale si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato della pubblica amministrazione..."

    Cons. di Stato, sez. IV, decisione del 12 settembre 2006,n.5320
    "... deve rilevarsi che, diversamente dal vincitore di concorso, la posizione vantata dal soggetto IDONEO in graduatoria, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, NON ha natura di diritto soggettivo, ma di mera aspettativa allo scorrimento della relativa graduatoria... in buona sostanza, l'esercizio del potere di scorrere una graduatoria NON rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo sussistere in capo agli IDONEI di un concorso una posizione di diritto soggettivo (che postula invece la qualità di vincitore di concorso) e non rientrando esso quindi, negli atti di gestione bensi nella funzione (discrezionale) di organizzazione degli uffici..."

    Ne consegue che, se:

    a. il concorso pubblico è giunto a conclusione e la relativa graduatoria è stata approvata in via definitiva dall'Ente/amministr;
    b. la relativa graduatoria non è stata impugnata da chi ritiene che vi siano vizi procedurali/sostanziali nell'iter concorsuale;
    c. per costituire il rapporto d'impiego non occorre un provvedimento unilaterale di nomina (il che accade per tutto il c.d "pubblico impiego privatizzato")

    i VINCITORI (e non i semplici idonei) vantano un diritto soggettivo all'assunzione.... anche se, eventuali provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla pubblicazione del bando di concorso ovvero già in essere (leggi, art.1, comma 93 e ss della L.311/2004, che ha bloccato le assunzioni in tutto il pubblico impiego, salvo deroga) possono "ritardarne" l'effettività e precluderne l'immediata efficacia".
    Un'ultima precisazione: tutto quanto ho premesso è applicabile SOLO nei confronti di coloro che, tramite l'approvazione definitiva della graduatoria concorsuale, sono stati dichiarati VINCITORI del concorso. Eventuali variazioni organizzative intervenute prima dell'approvazione della graduatoria concorsuale che incidono negativamente sulla dotazione organica, potrebbero autorizzare la P.A ad annullare/revocare il concorso ovvero ridurre i posti messi a concorso. La tutela dei concorrenti, in questo caso, sarebbe garantita con le consuete (e purtroppo limitate) forme previste dalla giurisdizione amministrativa, innanzi alla quale andrebbe impugnato l'eventuale atto discrezionale di riorganizzazione degli uffici dell''Ente.

    Con questo, auguro un buon fine settimana a te e a tutti partecipanti a questo forum.
     
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  8. gsp93
     
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    Proprio la sostanzialmente nulla tutela processuale del presunto diritto soggettivo vantato mi fa dubitare dell'esistenza di un autentico diritto soggettivo che a poco vale (e forse non è tale ) se non è azionabile giudiziariamente con la concreta possibilità di una qualche soddisfazione.
    Cari saluti
     
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  9. WildBunch
     
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    CITAZIONE (gsp93 @ 1/9/2007, 09:58)
    Proprio la sostanzialmente nulla tutela processuale del presunto diritto soggettivo vantato mi fa dubitare dell'esistenza di un autentico diritto soggettivo che a poco vale (e forse non è tale ) se non è azionabile giudiziariamente con la concreta possibilità di una qualche soddisfazione.
    Cari saluti

    A dire il vero, nel mio precedente intervento, miravo a distinguere proprio la posizione che i candidati vantano prima dell’approvazione della graduatoria concorsuale da quelli che sono stati dichiarati vincitori.
    Fino a quando la procedura concorsuale non arriva a conclusione, infatti, l’iter medesimo è retto dalle norme di diritto amministrativo, che conferiscono una posizione d’indubbia supremazia all’Amministrazione/Ente che ha bandito il concorso. D’altro canto, l’unica posizione giuridica soggettiva che possono far valere i candidati è di interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale, mentre ben poco potrebbero fare davanti, ad es., ad un provvedimento di riorganizzazione dell’Ente che riduca o sopprima i posti messi a concorso.
    Diversa è invece la posizione del vincitore di concorso, il che postula che vi sia una graduatoria definitiva, regolarmente approvata e non impugnata da eventuali controinteressati. In tal caso, il diritto all’assunzione puo’ essere azionato davanti al giudice del lavoro e l’onere della prova che sussistono cause ostative all’assunzione, sono in capo all’Amministrazione/Ente, che deve motivarla e giustificarla in modo puntuale e preciso.
    E’ ovvio che, fino a quando il legislatore continuerà ad emanare norme di legge che bloccano il turnover, e sulla cui costituzionalità ci sarebbe anche da discutere soprattutto laddove vi siano altri provvedimenti legislativi che contestualmente autorizzano le Amministrazioni a stabilizzare i lavoratori assunti con contratti flessibili, con procedure tutt'altro che ortodosse e assimilabili ad una vera e propria sanatoria, le Amministrazioni avranno sempre buon gioco a sottrarsi sia pure TEMPORANEAMENTE all’obbligo di assumere i candidati risultati vincitori da una graduatoria concorsuale regolarmente approvata. Ma questo non deve far pensare, sempre a mio avviso, che il diritto all’assunzione sia da considerarsi sostanzialmente svuotato da ogni tutela sostanziale e soggiacente ai meri arbitrii dell'Amministrazione di turno. Cordialmente
     
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  10. WildBunch
     
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    Ancora sull'inesistenza di un "pubblico arbitrio" delle PP.AA in tema di assunzione dei vincitori di concorso.


    Cassazione SS.UU Civili n. 8951 del 16 aprile 2007 - E’ NULLA LA CLAUSOLA, INSERITA IN UN BANDO DI CONCORSO PER ASSUNZIONI, CHE RISERVA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA’ DI NON CHIAMARE IN SERVIZIO I VINCITORI (costituirebbe condizione meramente potestativa).

    La Suprema Corte (SS.UU Civili n. 8951 del 16 aprile 2007) ha affermato che risulta perfettamente configurabile IL DIRITTO SOGGETTIVO ALL’ASSUNZIONE, e l’ipotesi va ravvisata sia nel caso di assunzioni non concorsuali, sia quando la pretesa si fondi sull’atto terminale del procedimento amministrativo, la cui conformità a legge non è contestata. La procedura concorsuale, infatti, termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione, in senso lato, dell’atto amministrativo presupposto. Nel caso di specie – ha osservato la Corte – l’insorgenza di una SITUAZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO in conseguenza dell’espletamento della procedura concorsuale NON È RIMASTA ESCLUSA DALLA CLAUSOLA APPOSTA AL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, con la quale l’amministrazione si riservava il potere di decidere in seguito se procedere o no all’assunzione.
    ..................................................................................................................................................................................................................................
    Il potere di approvare la graduatoria – ha affermato la Corte – è conferito all’amministrazione dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell’esito della procedura; una clausola del tipo di quella in esame, pertanto, non concreta uso illegittimo del potere, ma difetto assoluto di attribuzione, secondo la qualificazione sostanziale della figura processuale della carenza di potere accolta dal legislatore nell’attuale formulazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 – septies, comma 1, senza che possa venire in considerazione l’istituto della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi ad opera del giudice ordinario (art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001), concernente atti amministrativi presupposti illegittimi, e perciò efficaci.
     
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  11. Giorgio318
     
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    In relazione all'argomento in oggetto vi segnalo il parere 3/2008 della funzione pubblica il quale sintenticamente afferma che le graduatorie approvate dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2008 iniziano il decorso dei termini a partire dal 1 gennaio 2009 salvo ulteriori proroghe che potranno essere disposte dalla finananziaria 2009.

     
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    pilota di tradizione. dal 2009

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    CITAZIONE (Giorgio318 @ 16/8/2008, 19:03)
    In relazione all'argomento in oggetto vi segnalo il parere 3/2008 della funzione pubblica il quale sintenticamente afferma che le graduatorie approvate dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2008 iniziano il decorso dei termini a partire dal 1 gennaio 2009 salvo ulteriori proroghe che potranno essere disposte dalla finananziaria 2009.

    grazie della segnalazione
    ti riferisci a questa nota?
    http://www.innovazionepa.gov.it/dipartimen...popolari_bn.pdf

    ***

    PS
    per quanto poco possa interessare, la nota UPPA mi pare un notevole concentrato di bestialità, credo determinato dalla volontà metagiuridica ( :fisch.gif: ) di dare interpretazione estensiva alle disposizioni sulla validità delle graduatorie
     
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  13. Giorgio318
     
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    CITAZIONE (giskard @ 17/8/2008, 09:49)
    per quanto poco possa interessare, la nota UPPA mi pare un notevole concentrato di bestialità, credo determinato dalla volontà metagiuridica ( :fisch.gif: ) di dare interpretazione estensiva alle disposizioni sulla validità delle graduatorie

    Non riesco ad essere d'accordo con te e cerco di spiegarti i motivi.

    La validità delle graduatorie per 2 anni (ora 3 anni a partire dal 1 gennaio 2008) discende dal fatto che le amministrazioni "volendo" possono scorrerle assumendo gli idonei.

    Se vi è un blocco delle assunzioni, le amministrazioni non hanno la piena libertà di scelta e di conseguenza il legislatore ha disposto la proroga della validità.

    E' evidente quindi che quando finirà il blocco totale (31 dicembre 2008 a legislazione attuale) le amministrazioni potranno esercitare il potere discrezionale di scelta se attingervi o meno.

    A partire da tale data dovrebbero a mio avviso decorrerere i termini.

    Di conseguenza sono daccordo con il parere della Funzione Pubblica di cui tu hai correttamente riportato il link.

    Saluti
     
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    nota minima in tema di validità delle graduatorie

    un noto ente parastatale ha inoltrato richiesta di autorizzazione all'assunzione di due dirigenti risultai idonei in un concorso terminato nel 1999 (il secolo scorso, tecnicamente parlando)

    nel frattempo quell'ente ha bandito altri tre cocnrsi assumendo circa 10 dirigenti, cioè esaurendo le graduatorie (vincitori ed idonei) di tali procedure
     
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  15. Giorgio318
     
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    CITAZIONE (giskard @ 11/3/2009, 16:47)
    nota minima in tema di validità delle graduatorie

    un noto ente parastatale ha inoltrato richiesta di autorizzazione all'assunzione di due dirigenti risultai idonei in un concorso terminato nel 1999 (il secolo scorso, tecnicamente parlando)

    nel frattempo quell'ente ha bandito altri tre cocnrsi assumendo circa 10 dirigenti, cioè esaurendo le graduatorie (vincitori ed idonei) di tali procedure

    Quell'ente non avrebbe potuto bandire i concorsi, secondo quanto afferma la cassazione sez unite 29 settembre 2003, n. 14529 poi ripresa nella sentenza 5 marzo 2003, n. 3252 sez lavoro ed anche nella più recente sentenza Sez. lavoro 21 dicembre 2007, n.27126.

    Si legge in tutte le citate sentenze infatti che:
    l'istituto del cd. scorrimento della "graduatoria", che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto.

    Ti segnalo per dovere di cronaca che il Consiglio di Stato la pensa diversamente (sent. 5320/2006)

    Non è neanche chiarissimo il riparto di giurisdizione in merito a pretese del genere.
     
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17 replies since 30/8/2007, 19:03   2282 views
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