commissario forestale

data scritti

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. DIJON
     
    .

    User deleted


    ciao a tutti, sapete quando si terrà il concorso?? :wacko:
     
    .
  2. L'Acchiappavvocati
     
    .

    User deleted


    Le ultime notizie dicevano che le date ed il luogo dove si terranno le prove scritte verranno indicate dal presidente del CIO contestualmente all'assegnazione delle Olimpiadi del 2036 image
     
    .
  3. felix01
     
    .

    User deleted


    no, più probabile quando arriverà l'era glaciale 2, il "disgelo"
     
    .
  4. DIJON
     
    .

    User deleted


    sarà uno di quei concorsi di cui si perderanno le tracce!!! :B): ^_^
     
    .
  5. tommi
     
    .

    User deleted


    però porca p.. avevamo passato le preselezioni in 160 circa per 65 posti..
    la miglior percentuale mai vista..
     
    .
  6. anna31
     
    .

    User deleted


    sito Internet del Corpo forestale dello Stato

    04.09.07
    Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

    Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto del Capo del Corpo forestale del lo Stato del 5 luglio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale <<concorsi ed esami>> n. 54 del 9 luglio 2004, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale <<concorsi ed esami>> del 18 dicembre 2007 e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato
     
    .
  7. candyshop
     
    .

    User deleted


    ebbene si...i direttissima dall'imbranato scoiattolo dell'era glaciale è ufficiale..noi credevamo che il cambiamento climatico fosse una eventualità..invece arriverà nel momento in cui faremo gli scritti..ovvero...!!!???!?!?!?grazie dell'informazione
    B.B.
     
    .
  8. manuconta
     
    .

    User deleted


    non staranno aggirando i limiti di età con questi continui rinvii??
    A proposito, qualcuno ha amici/parenti/contatti nel cf, giusto per sapere se gli scritti si terranno nel 2008 o nel 2080.........................!
     
    .
  9. Dottrina Tradizionale
     
    .

    User deleted



    Atto Camera

    Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2007
    nell'allegato B della seduta n. 171
    All'Interrogazione 4-03359


    Risposta. - L'interrogazione in esame fa riferimento al concorso pubblico per esami per la nomina di 119 Commissari forestali del Corpo forestale dello Stato.
    Al riguardo, si ricorda che la richiesta di sospendere le procedure concorsuali ed il successivo annullamento, in via di autotutela, dei decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato del 4 e 14 febbraio 2005 rappresentano solo l'atto finale di una istruttoria che ha avuto inizio con la richiesta di chiarimenti al Corpo forestale dello Stato in ordine alle ragioni per le quali si era ritenuto di nominare quattro autonome e distinte commissioni esaminatrici per i diversi profili professionali, individuati all'interno della qualifica di Commissario forestale.
    Ciò in quanto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 prevede, al comma 2, lettera a), la presenza di un unico presidente e di due esperti nelle materie oggetto del concorso, ove si tratti - come nella specie - di concorso unico.
    Anche il bando prevedeva la nomina di una sola commissione.
    L'Amministrazione, pertanto, acquisita la risposta, in data 26 ottobre 2006, ha annullato d'ufficio i precedenti decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato del 4 e 14 febbraio 2005 di costituzione delle distinte commissioni esaminatrici del concorso pubblico per esami, per la nomina di 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, suddivisi nei profili professionali agrarioforestale, giuridico-economico, ingegnere ed informatico, nonché tutti gli atti posti in essere da dette commissioni, a decorrere dall'inizio dell'effettuazione delle prove preselettive, ivi compresi gli atti propedeutici all'espletamento di detta prova, salva restando ogni precedente determinazione in ordine all'ammissione ed alla partecipazione dei candidati.
    Avverso il provvedimento di annullamento della procedura concorsuale è stato proposto ricorso, da parte degli interessati, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con istanza incidentale di sospensione.
    Il giudice adito, con ordinanza n. 55/07 dell'8 gennaio 2007, ha respinto la predetta istanza.
    Successivamente, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale sezione sesta - con ordinanza n. 1443/2007, ha accolto l'appello proposto avverso l'ordinanza n. 55/07 del Tribunale amministrativo regionale Lazio.
    Nelle more della decisione del Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha rinnovato la procedura concorsuale, provvedendo ad inoltrare le richieste al Consiglio di Stato per la designazione del Presidente della nuova ed unica commissione d'esame, nonché all'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» per la designazione dei membri esperti nelle materie oggetto di esame.
    Nel contempo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, è stato comunicato a tutti i 3.075 candidati, ritualmente presentatisi a sostenere la prova preselettiva, l'annullamento della procedura in oggetto, la sua rinnovazione e la loro ammissione alle prove scritte, secondo il calendario che sarebbe stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 febbraio 2007, successivamente rinviata al 27 aprile 2007 e, allo stato, rinviata al 4 settembre 2007.
    Stante la complicata situazione determinatasi, l'Amministrazione, in data 26 aprile 2007, ha formalmente invitato l'Avvocatura generale dello Stato a presentare domanda di prelievo, in modo da poter pervenire, in tempi rapidi, alla definizione del contenzioso in esame.


    Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Paolo De Castro.
    Incredibile.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    .
  10. manuconta
     
    .

    User deleted


    ...come si dice a Roma: NUN CE CREDO!
    Credo che stiamo assistendo alla nascita di un nuovo capitolo sul pubblico impiego nel diritto amministrativo. Roba tipicamente italiana, eh!
     
    .
  11. Dottrina Tradizionale
     
    .

    User deleted


    Novità sostanziali......... http://funzionaripubblici.forumfree.net
     
    .
  12. vesper2
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Dottrina Tradizionale @ 6/12/2007, 12:17)
    Novità sostanziali......... http://funzionaripubblici.forumfree.net

    Scusa, ma non sono riuscita a trovarla in base ai parametri che hai fornito..puoi postarla?
    Grazie
     
    .
  13. apz
     
    .

    User deleted


    REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Dec.

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg.Ric..

    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
    SEZIONE SECONDA TER ANNO

    composto dai signori Magistrati:
    Consigliere Michele PERRELLI - Presidente
    Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
    Consigliere Maria Cristina QUILIGOTTI - Componente
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 11228 del 2006 proposto da NICODEMI Franco, AIMATI Michela, CANNONE Roberto, CARGNELUTTI Marina, CASTRONOVO Vincenzo, CECCHINI Simone, CENERE Giovanni, COLATOSTI Pamela, CORRADO Giorgio, D'AMATO Maria Teresa, DI LASCIO Flavio, DI PAOLO Iolanda, FANELLI Giuseppe, FERRARO Clementina, FERRI Katia, FLORE Valeria, LAUDISIO DI BONITO Loredana, MADIA Maria Francesca, MAESTRIPIERI Elenio, MARCHETTA Pietro Felice, MIGNOGNA Egidio, NOTARINICOLA Giovanni, PALOMBA Giuliano, POLILLO Angela Francesca, RANUCCI Carlo, SCAPIN Walter, SCIPIO Danilo (UGL/CFS), SCORDO Fabio, SPAGNOLO Lucia, TITTONI Daniele e TRAPUZZANO Marco, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Galletti, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Mazzini, n. 55;
    CONTRO
    il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
    e nei confronti
    di VITANZI Alessandra, non costituita in giudizio;
    per l’annullamento
    del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 176 del 16.10.2006;
    della nota del 27.9.2006 del Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
    degli atti connessi, correlati, antecedenti, successivi e consequenziali;
    nonché per la condanna a proseguire l’iter concorsuale nello stato e dalla fase in cui si trovava al momento dell’adozione di detto provvedimento del 16.10.2006, con salvezza degli atti compiuti, nonché al risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Vista la propria ordinanza 8/9 gennaio 2007, n. 55;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi, alla pubblica udienza dell’8.10.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
    FATTO
    Con ricorso notificato il 4.12.2006, depositato il 4.12.2006, i deducenti, candidati che avevano superato le prove selettive per l’ammissione agli scritti del concorso pubblico per la nomina di 119 Commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato, bandito con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 5.7.2004, hanno chiesto l’annullamento degli atti, la condanna ed il risarcimento del danno pure in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
    1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 ed agli artt. 4 e 10 del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 5.7.2004, nella parte in cui sono stati ritenuti illegittimi i decreti del Capo del Corpo suddetto del 4 e 14 febbraio 2005, di nomina delle commissioni esaminatrici. Eccesso di potere per violazione ed omessa applicazione, o errata interpretazione, dell’art. 10 del bando di concorso, nella parte in cui è stata disattesa la testuale prescrizione di avere graduatorie di merito per ciascun profilo.
    2.- Violazione ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed assoluta irragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 3 della L. n. 241 del 1990 ed agli artt. 5, 6 e 10 del bando, nella parte in cui si è disposto l’annullamento di tutti gli atti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici, senza procedere ad annullare totalmente o parzialmente il bando di concorso. Eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione e per contraddittorietà tra provvedimenti, nella parte in cui, da un lato sono stati annullati tutti gli atti posti in essere dalle commissioni dall’inizio alla effettuazione delle prove preselettive, ivi inclusi quelli propedeutici, salvando le determinazioni in ordine all’ammissione, e, dall’altro, sono stati ammessi a partecipare alle prove scritte i soli candidati presenti il giorno della preselezione e non tutti quelli convocati.
    3.- Violazione dell’art. 21 nonies e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, per omessa e insufficiente motivazione in merito alla comparazione tra gli interessi coinvolti ed, n particolare, dell’interesse e dell’affidamento ingenerato in coloro che hanno superato la fase preliminare a non gareggiare con coloro che non hanno superato tale prova. Eccesso di potere per omessa ed insufficiente motivazione, nella parte in cui sono stati ammessi a partecipare alle prove scritte solo i candidati presenti per lo svolgimento delle prove preliminari e non anche quelli ritualmente convocati. Eccesso di potere per omessa ed insufficiente motivazione, nella parte in cui sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per ripetere la prova.
    In data 8.1.2007 si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che, con memoria, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Giorgio Corrado, che ha impugnato i provvedimenti censurati nella sua qualità di membro della Commissione esaminatrice, ed ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
    Con ordinanza 8/9 gennaio 2007, n. 55 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.
    Con memoria depositata il 25.9.2007 i ricorrenti hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
    Alla pubblica udienza dell’8.10.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
    DIRITTO
    1.- Con il ricorso in esame i deducenti, candidati che avevano superato le prove selettive per l’ammissione agli scritti del concorso pubblico per la nomina di 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato, bandito con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 5.7.2004, hanno chiesto l’annullamento del decreto del Capo del Corpo suddetto prot. n. 176 del 16.10.2006, nonché della nota del 27.9.2006 del Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; inoltre hanno chiesto la condanna a proseguire l’iter concorsuale nello stato e dalla fase in cui si trovava al momento dell’adozione di detto provvedimento del 16.10.2006, con salvezza degli atti compiuti, nonché il risarcimento del danno, da valutarsi anche in via equitativa.
    2.- Innanzi tutto il Collegio, stante la infondatezza del gravame, prescinde dal valutare la fondatezza della eccezione sollevata dalla difesa del resistente Ministero circa il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente Giorgio Corrado, che ha impugnato i provvedimenti censurati nella sua qualità di membro della Commissione esaminatrice.
    3.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 ed agli artt. 4 e 10 del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 5.7.2004, nella parte in cui sono stati ritenuti illegittimi i decreti del Capo di detto Corpo del 4 e 14 febbraio 2005, di nomina delle commissioni esaminatrici. Inoltre è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per violazione ed omessa applicazione, o errata interpretazione, dell’art. 10 del bando di concorso, nella parte in cui è stata disattesa la testuale prescrizione di avere graduatorie di merito per ciascun profilo.
    Sarebbero inconferenti le ragioni contenute nel decreto impugnato circa l’illegittimità dei provvedimenti del 4 e 14 febbraio 2005, di nomina di quattro distinte commissioni esaminatrici (una per ogni singolo profilo di concorso), con riferimento alla violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 4 del bando, atteso che dette disposizioni non espressamente vietano di istituire più commissioni.
    La scelta a suo tempo effettuata era invece logica e razionale, perché le graduatorie sono state differenziate, ma solo per ciascun profilo, senza pregiudicare l’unicità del concorso, tutelata dalla ammissione dei candidati utilmente situati nelle graduatorie di ciascun profilo al corso di formazione, all’esito della quale è previsto un unico esame finale e quindi una unica graduatoria finale. Né detta scelta avrebbe potuto comportare difformità di giudizio, atteso che ogni candidato si sarebbe trovato in concorrenza solo con appartenenti alla medesima classe concorsuale e che essa comportava più garantismo rispetto alla possibilità di creazione di sottocommissioni prevista dall’art. 9 del citato D.P.R. n. 487 del 1994.
    L’annullamento disposto appare quindi ai ricorrenti volto a perseguire fini non rispondenti al pubblico interesse, considerato che la scelta a suo tempo effettuata aveva consentito celerità nell’espletamento delle prove e minori costi.
    Considera al riguardo il Collegio che il comma secondo, lettera a), dell’art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce che le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti, sono composte: “a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
    Stabilisce poi il terzo comma di detto art. 9 che “Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”.
    L’art. 4 del bando di concorso de quo prevede, con riferimento alla “Commissione di concorso” che essa è costituita in conformità al sopra citato art. 9, che per le prove di lingua straniera e di informatica è integrata da un esperto e che per la effettuazione della eventuale prova preselettiva ci si potrà avvalere di procedure automatizzate.
    Dette disposizioni fanno espressamente riferimento ad un’unica commissione di concorso, o al più a sottocommissioni, sicché legittimamente è stato motivato il provvedimento di annullamento dei provvedimenti di nomina delle quattro commissioni costituite nel caso che occupa con riferimento al tenore delle prescrizioni stesse.
    4.- Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed assoluta irragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 3 della L. n. 241 del 1990 ed agli artt. 5, 6 e 10 del bando, nella parte in cui è stato disposto l’annullamento di tutti gli atti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici, senza procedere ad annullare totalmente o parzialmente il bando di concorso. Inoltre è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione e per contraddittorietà tra provvedimenti, nella parte in cui da un lato sono stati annullati tutti gli atti posti in essere dalle commissioni dall’inizio alla effettuazione delle prove preselettive, ivi inclusi quelli propedeutici, salvando le determinazioni in ordine all’ammissione e, dall’altro, sono stati ammessi a partecipare alle prove scritte i soli candidati presenti il giorno della preselezione e non tutti quelli convocati.
    Sono stati annullati gli atti posti in essere dalle Commissioni ed i provvedimenti di nomina delle medesime, senza annullare contestualmente le disposizioni poste a fondamento di essi, cioè l’art. 10 del bando di gara, che prevede diverse graduatorie di merito per ogni profilo (con ragionevole possibilità di individuare diverse commissioni per ognuno di essi, pur con unica graduatoria finale ex art. 13 del bando).
    Non sono state annullate le determinazioni precedenti ai provvedimenti di nomina delle Commissioni, agli atti propedeutici alle prove preliminari e a queste, come gli atti di ammissione e di partecipazione dei candidati; è stato invece dato seguito alla procedura concorsuale, con ammissione agli scritti di tutti coloro che si erano presentati per lo svolgimento delle preselezioni, con atipico annullamento ad effetti retroattivi “variabili”, invece di far divenire inefficaci tutti gli atti successivi a quelli annullati, con violazione del principio factum infectum fieri nequit.
    Rileva in proposito il Collegio innanzi tutto che, annullati i provvedimenti di nomina delle quattro commissioni esaminatrici, perché in contrasto con l’art. 9 del D.P.R. 487 del 1994 e con l’art. 4 del bando, non era necessario annullare anche l’art. 10 del bando di gara, perché la previsione ivi contenuta, di formazione di distinte graduatorie di merito per ciascun profilo professionale (secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati) non è assolutamente interpretabile nel senso che prevedesse la creazione anche di distinte commissioni.
    Va osservato in secondo luogo che, in conformità ad un generale principio di conservazione degli atti giuridici, legittimamente non sono stati annullati gli atti di ammissione e di partecipazione dei candidati alla procedura de qua, perché non direttamente viziati dalla illegittimità dei provvedimenti di nomina delle distinte commissioni esaminatrici in quanto adottati da organi diversi, ed è stato dato seguito alla procedura concorsuale.
    Ciò considerato che, dovendosi ritenere esclusi dal concorso, ex art. 5, X c., del bando, coloro che non si sono presentati nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova d’esame, la prova selettiva, ex art. 5, I c., del bando, era doverosa solo nell’ipotesi che il numero delle domande di partecipazione per ciascun profilo professionale fosse pari o superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso, il che, come sostenuto a pag. 6 della memoria difensiva depositata dall’Amministrazione resistente l’8.1.2007 (e non formalmente contestato da controparte), nel caso di specie non si è verificato, con conseguente possibilità di proseguire le prove senza rinnovazione delle prove preselettive.
    5.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell’art. 21 nonies e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, per omessa e insufficiente motivazione in merito alla comparazione tra gli interessi coinvolti ed, in particolare, dell’interesse e dell’affidamento ingenerato in coloro che hanno superato la fase preliminare a non gareggiare con coloro che non hanno superato tale prova. Inoltre è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per omessa ed insufficiente motivazione, nella parte in cui sono stati ammessi a partecipare alle prove scritte solo i candidati presenti per lo svolgimento delle prove preliminari e non anche quelli ritualmente convocati, nonché per omessa ed insufficiente motivazione, nella parte in cui sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per ripetere la prova.
    In violazione dell’art. 21 nonies e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, nell’adottare il discrezionale provvedimento impugnato, non sarebbe stata individuata l’esistenza di un interesse pubblico specifico ed attuale, ulteriore alla esigenza di ripristino dell'ordine giuridico violato, alla adozione dello stesso, in comparazione con quello al proseguimento ed alla conclusione del concorso in questione, con minori costi per l’Amministrazione.
    A tanto non sarebbero sufficienti le generiche e non puntuali osservazioni circa ipotetiche ed presunte disparità di trattamento, dedotte nella nota del Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. 8432 del 27.9.2006, soprattutto in assenza di valutazione della violazione, con la creazione delle singole commissioni, della par condicio o degli interessi dei candidati ed in presenza della circostanza che le prove preselettive erano già state effettuate, con indicazione di concorrenti idonei ad accedere agli scritti.
    Ciò considerato che è trascorso un considerevole lasso di tempo tra il momento in cui è stato bandito il concorso, la data di nomina delle commissioni e la data dell’intervenuto annullamento d’ufficio (con violazione dell’affidamento ingeneratosi in coloro che erano stati ammessi alle prove scritte, che, a causa della adozione del provvedimento impugnato, dovranno confrontarsi con maggior numero di candidati), e che, nelle more, nessuno degli esclusi dalla preselezione ha mosso contestazioni al riguardo.
    Sarebbe stato più giusto modificare il bando e riaprire i termini del concorso, svolgendo nuovamente le prove preselettive.
    Osserva al riguardo il Collegio che, ai fini di una congrua motivazione dell’atto di annullamento in via di autotutela di un provvedimento, non è sufficiente l’indicazione dell’intento al puro e semplice ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto e della comparazione tra tale interesse e l'entità del sacrificio imposto all'interesse privato. L'attualità e la specificità dell'interesse pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela devono peraltro essere calibrate in funzione della fase procedimentale in cui esso interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento ritirato. Tanto più tempo è trascorso, non dall’adozione dell’atto che si intende annullare e quella dell’atto di annullamento, ma tra il conseguimento del bene della vita da parte del privato in conseguenza dell’atto annullando e l’adozione del provvedimento di annullamento di esso, quanto più compiutamente va dato conto della avvenuta comparazione dei contrapposti interessi.
    Nel caso che occupa, ai fini di valutare il grado di affidamento ingenerato nei ricorrenti, non è quindi al tempo trascorso tra la data di emanazione del bando di concorso e di nomina delle commissioni e quella di emanazione del provvedimento di annullamento, che bisogna por mente, ma tra la data del 19.7.2006, di emanazione del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato di ammissione alle prove scritte dei candidati che avevano partecipato alle prove preselettive, e quella del 16.10.2006, di emanazione dell'atto di annullamento impugnato (cioè circa tre mesi). Inoltre non bisogna dimenticare che trattavasi di provvedimento di mera ammissione agli scritti, e non di nomina di vincitori, a nulla valendo la circostanza che un maggior numero di ammessi alle prove scritte avrebbe leso le possibilità di superamento del concorso da parte dei ricorrenti, atteso che non è il numero di partecipanti alle prove scritte che può influire sul loro superamento, ma solo la preparazione dei candidati.
    Appare pertanto sufficiente, in base alle considerazioni in precedenza svolte, quanto asserito nell’impugnato provvedimento, con riferimento all’applicato art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, circa la sussistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa, tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e della circostanza che la procedura concorsuale non era ancora definitivamente conclusa.
    6.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
    7.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - respinge il ricorso in epigrafe indicato.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
    Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio dell’8.10.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
    Consigliere Michele PERRELLI Presidente
    Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
    _______________________
    _______________________




    :rolleyes:
     
    .
  14. Dottrina Tradizionale
     
    .

    User deleted


    Tra l'altro si parla di un ulteriore rinvio a Marzo....penso che comunque siamo vicini alla soluzione....dovrebbero comunque fissare ste maledette date prima dell'estate...cosa ne pensate?

    http://funzionaripubblici.forumfree.net
     
    .
  15. DIJON
     
    .

    User deleted


    scusa, male prove su quale matere verteranno??? ricordo solo che in occasione di quel concorso mi hanno rubato la valigia a roma .........cornuto e mazziato!!! :woot:
     
    .
132 replies since 4/6/2007, 18:32   7549 views
  Share  
.