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  1. squizzatina
     
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    Ciao sono uscite le ordinenze,
    bene per gli avvocati: accolto ricorso Franceschetti, Galletti, Manzi ed altri

    NOTIZIA INTERESSANTISSIMA:

    GLI SPECIALIZZANDI DEVONO FARE I QUIZ
    Andate a leggere sul sito del Tar
    voi che ne pensate?

    ciao squizz

    Edited by squizzatina - 18/6/2004, 18:10
     
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  2. lovetime
     
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    CITAZIONE (squizzatina @ 18/6/2004, 17:57)
    Ciao sono uscite le ordinenze,
    bene per gli avvocati: accolto ricorso Franceschetti, Galletti, Manzi ed altri

    NOTIZIA INTERESSANTISSIMA:

    GLI SPECIALIZZANDI DEVONO FARE I QUIZ
    Andate a leggere sul sito del Tar

    ciao squizz

    Qual'è il sito del Tar a cui ti riferisci?
     
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  3. squizzatina
     
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    www.giustizia-amministrativa.it

    ciao
     
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  4. lovetime
     
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    CITAZIONE (squizzatina @ 18/6/2004, 18:02)
    www.giustizia-amministrativa.it

    ciao

    scusami ma non ho trovato niente
     
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  5. Pablita
     
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    CITAZIONE (lovetime @ 18/6/2004, 18:12)
    scusami ma non ho trovato niente

    Ci credo che non hai trovato niente: io ho fatto appena in tempo a leggere, pochi minuti fa, l'ordinanzna relativa al ricorso Manzi, poi di colpo le ordinanze del giorno 16 giugno "casualmente" non sono più accessibli ... se per caso qualcuno ha salvato qualcosa prima che la lunga mano della censura intervenisse, potrebbe pubblicarlo sul forum.
     
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  6. francesca73
     
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    REPUBBLICA ITALIANA
    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    PER IL LAZIO
    ROMA

    SEZIONE PRIMA

    Registro Ordinanze:/ 3336/2004
    Registro Generale: 5047/2004


    nelle persone dei Signori:
    CORRADO CALABRO' Presidente
    ANTONINO SAVO AMODIO Cons. , relatore
    DAVIDE SORICELLI Ref.

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004

    Visto il ricorso 5047/2004 proposto da:

    rappresentato e difeso da:
    MANZI AVV. LUIGI
    REGGIO D'ACI AVV. ANDREA
    CALDERARA AVV. GIANLUCA

    con domicilio eletto in

    presso
    MANZI AVV. LUIGI

    Contro

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM

    e nei confronti di
    e nei confronti di

    e nei confronti di


    e nei confronti di


    e nei confronti di


    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
    del bando di concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario di cui al D.M. del 28.2.2004 pubblicato sulla G.U. n. 17 del 02.03.2004 nella parte in cui prevede l’esonero dalla prova preselettiva con ammissione “diretta” alle prove scritte per alcune determinate categorie di candidati.

    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;

    Udito il relatore Cons. ANTONINO SAVO AMODIO e uditi altresì per le parti gli avv.ti Manzi e Reggio d’Aci e l’avv. Ferrante per l’Avvocatura dello Stato;
    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
    Preso atto, preliminarmente, dell’intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei sigg. Stevanin e Battaglia;
    Considerato che il ricorso in esame risulta fornito di sufficiente “fumus boni iuris” limitatamente alla dedotta illegittimità della clausola di bando che esonera dall’effettuazione della prova preliminare i candidati che conseguano il diploma di specializzazione per le professioni legali in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, in quanto si tratta di una previsione che si pone in contrasto con il principio generale, in materia concorsuale, che individua la data suddetta come quella limite per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione, come peraltro richiamato, in via generale, dall’art. 2, comma 2, degli stessi bandi di concorso impugnati;
    Considerato -in seguito ad approfondimento della questione e a modifica di quanto ritenuto in precedente occasione (cf. ordinanza di questa Sezione n. 2897/2004) - che non possa disconoscersi la sussistenza dell’ interesse dedotto dai ricorrenti a che gli specializzandi non siano esonerati dalla prova selettiva preliminare, in quanto, per un verso l’aumento del numero dei candidati che devono sostenere tale prova non comporta di per sé che i concorrenti che abbiano risposto esattamente a tutti i quiz non siano comunque ammessi alle prove concorsuali, mentre, per converso, prevalente si atteggia l’interesse a non doversi confrontare in tali prove con un cospicuo numero di candidati che, esentati dalla specifica e gravosa preparazione mnemonica richiesta per i quiz preliminari, hanno potuto dedicare interamente la propria preparazione all’approfondito e ragionato studio occorrente per le prove stesse (e in specie per quelle scritte);
    Considerato altresì che preminente su ogni altro -sia dal punto di vista dei ricorrenti che da quello dell’Amministrazione- appare comunque l’interesse a che la correzione degli elaborati scritti (in mancanza del sistema dei correttori) non prenda un tempo eccessivamente lungo, mal compatibile con le esigenze cui è finalizzato il concorso e con le prospettive dei ricorrenti, a causa dell’ammissione alle prove stesse di un numero di concorrenti irragionevolmente ampliato;
    Considerato infine che tale incremento fuori misura contraddice le ragioni per cui è stata mantenuta transitoriamente in vigore la prova selettiva preliminare e comporta un’ingiustificata disparità di trattamento, oltre a essere lesivo del sopra richiamato principio generale della data limite di ammissibilità in materia concorsuale;
    P.Q.M.

    ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei sensi sopra esposti e pertanto sospende la disposizione del bando nella parte in cui esonera gli specializzandi dalla prova selettiva preliminare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    ROMA , li 16 Giugno 2004

    IL PRESIDENTE:
    IL RELATORE:

    Edited by francesca73 - 20/6/2004, 14:29
     
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  7. Pablita
     
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    Comunque, l'ordinanza relativa al ricorso Manzi dispone la sospensione del bando nella parte in cui prevede l'esonero dai quiz per gli specializzANDI
     
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  8. Pablita
     
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    CITAZIONE (francesca73 @ 18/6/2004, 18:27)
    ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei sensi sopra esposti e pertanto sospende la disposizione del bando nella parte in cui esonera gli specializzandi dalla prova selettiva preliminare.


    Grazie mille per la sollecitudine!
     
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  9. Pablita
     
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    Questa è appena stata "pubblicata" su Saranno Magistrati, ve la giro:



    REPUBBLICA ITALIANA
    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    PER IL LAZIO
    ROMA

    SEZIONE PRIMA

    Registro Ordinanze:/ 3335/2004
    Registro Generale: 5459/2004


    nelle persone dei Signori:
    CORRADO CALABRO' Presidente
    ANTONINO SAVO AMODIO Cons.
    DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004

    Visto il ricorso 5459/2004 proposto da:
    GARGIONI CATHERINA ED ALTRI
    BIONDI ELISABETTA
    GHIRELLI SIMONE MARIA
    PALMERINI FRANCESCA
    RUBBI BENEDETTA
    SANTORO MARIA PIA
    VARANO EDOARDO
    SANTORO MARIALUISA
    RUCCIA RITA
    RIZZO MARIA TERESA
    PACILEO FRANCESCO
    FANTIGROSSI STEFANIA

    rappresentato e difeso da:
    DI PASQUALE AVV. ANTONIO
    con domicilio eletto in ROMA
    VIA POSTUMIA, 3
    presso
    DI PASQUALE AVV. ANTONIO

    contro

    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM
    rappresentato e difeso da:
    AVVOCATURA DELLO STATO
    con domicilio eletto in ROMA
    VIA DEI PORTOGHESI, 12
    presso la sua sede


    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    e nei confronti di
    ORLANDI BENEDETTA

    e nei confronti di
    DE LAZZARO CLAUDIO

    e nei confronti di
    GILIBERTI GIAN PIERO

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
    del decreto del ministro della giustizia del 28.2.2004 pubblicato sulla G.U. serie concorso, n. 17 del 2.3.2004 con cui è stato bandito un concorso, per esami, a trecentoottanta posti di uditore giudiziario;
    del decreto del ministro della giustizia del 23.3.2004 pubblicato sulla G.U. serie concorsi, n. 24 del 26.3.2004 con cui è stato bandito un concorso, per esami, a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario;
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM

    Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e udito altresì per le parti gli avv.ti A. Di Pasquale e W. Ferrante;
    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

    Ritenuto che i bandi di concorso impugnati costituiscano esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell’esonero dalla prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non è prevista dal citato articolo 123-bis;

    Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte finisca così con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui – nell’individuare le categorie dei beneficiari dell’esonero da tale prova – non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa;

    Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità, che:

    a) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio post-universitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente, dottorato di ricerca) diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali non appare arbitraria o irragionevole in quanto è coerente con la normativa disciplinante a regime l’accesso al concorso a uditore giudiziario ed è comunque giustificata dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali – a differenza degli altri titoli di studio – è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione post-universitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio;
    b) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, previa concessione della tutela cautelare ai ricorrenti in possesso di tale titolo, apparendo altresì grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all’esame vero e proprio sulle materie del concorso;


    p.q.m.

    a) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;
    b) per l’effetto dispone che: 1) Simone Maria Ghirelli, Francesco Pacileo, Stefania Fantigrossi, Maria Pia Santoro, Benedetta Rubbi, Maria Teresa Rizzo, Maria Luisa Santoro siano esonerati dalla sottoposizione a prova preliminare e ammessi direttamente alle prove scritte dei concorsi per cui è causa; 2) Elisabetta Biondi sia esonerata dalla sottoposizione a prova preliminare ed ammessa direttamente alle prove scritte del concorso bandito con D.M. 23.3.2004.

    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    ROMA , li 16 Giugno 2004

    IL PRESIDENTE:

    IL RELATORE:




     
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  10. Pablita
     
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    Ora sono misteriosamente "ricomparse", ma tanto per essere tranquilli, questa è quella relativa al ricorso di Paolo Franceschetti:


    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    PER IL LAZIO
    ROMA

    SEZIONE PRIMA

    Registro Ordinanze:/ 3333/2004
    Registro Generale: 5173/2004


    nelle persone dei Signori:
    CORRADO CALABRO' Presidente
    ANTONINO SAVO AMODIO Cons.
    DAVIDE SORICELLI Ref. , relatore

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004

    Visto il ricorso 5173/2004 proposto da:
    ANGELERI DAVIDE ED ALTRI
    ARMANNO FABIO
    ARMANNO MARCO
    BASTA GRAZIANA
    BERNOCCHI FILIPPO
    BIANCARDI ROBERTO
    BODANZA DANIELA
    BRAGLIA ALESSANDRA
    CANCEMI CHIARA
    CARDILLO ELVIRA
    CARPENEDO NICOLA
    CASTAGNA VITTORIA
    CASTELLUCCIO SIMONA
    CESARE GIADA
    CINA' DANIELE
    CUCUZZA ALESSANDRA
    DE MARCHIS PREITE LAURA
    DOLFI GIOVANNA
    ESPOSITO GIULIANO
    FREZZA MARIA GRAZIA
    GAZZETTI SILVIA
    GENETIEMPO CINZIA
    GIAIMO GIOVANNA
    ISIDORI STEFANO
    MANCOSU MARIA LUCIA
    MANGANIELLO LUIGI
    MONELLI DANIELA
    MURATORE MARINA
    NEGIZZI SUSANNA
    NICOLETTI GIULIA
    PAOLUCCI NADIA
    PARLATO ADRIANA
    PEDRAZZINI DIEGO
    PERFETTO ROSALBA
    PUGLISI GAIA
    RUGGERI LUCA
    RUSSO ALBERTO
    SAVASTANO LUCA
    SCARABINO SANDRA
    SCIOTTO ROSA
    SERRA ANTONIO
    STUCCHI EUGENIO
    TESO IVAN
    TROPIA CARLA LUCIA
    UNGARO LAURA
    VANNUCCI ELEONORA MARIA
    ZANETTI FRANCESCO

    rappresentato e difeso da:
    FRANCESCHETTI AVV. PAOLO
    con domicilio eletto in ROMA
    VIA E. MANFREDI, 17
    presso
    MORESCHINI AVV. PAOLA

    controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA e nei confronti di MASNAGHETTI MAURO

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
    dei seguenti bandi di concorso per l’accesso al concorso in magistratura:
    1) bando pubblicato con DM 28.2.04 sulla GU 4 serie speciale del 2.3.2004.
    2) bando pubblicato con DM 23.3.04 sulla GU serie speciale, concorsi ed esami, n. 24 del 26 marzo 2004.
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di:


    Udito il relatore Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per le parti gli avv.ti P. Franceschetti e W. Ferrante;
    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

    Ritenuto che i bandi di concorso impugnati costituiscano esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell’esonero dalla prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non è prevista dal citato articolo 123-bis;

    Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte finisca così con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui – nell’individuare le categorie dei beneficiari dell’esonero da tale prova – non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa;

    Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità, che:

    a) la previsione della sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare costituisce il frutto di una scelta politica del legislatore che – tenendo conto del carattere transitorio della sua previsione, limitata ormai a soli due concorsi, e della pratica organizzazione della stessa che non privilegia esasperatamente, a differenza di altri concorsi, doti di mnemonicità a breve traducentisi quasi in riflessi condizionati - non appare arbitraria o irragionevole, rispondendo all’esigenza di contenere il numero dei candidati, al fine di semplificare le operazioni concorsuali e di contenerne la durata in limiti ragionevoli;
    b) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, previa concessione della tutela cautelare, apparendo altresì grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all’esame vero e proprio sulle materie del concorso;

    p.q.m.

    a) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;
    b) per l’effetto dispone che i ricorrenti Davide Angeleri, Fabio Armanno, Marco Armanno, Graziana Basta, Filippo Bernocchi, Roberto Biancardi, Daniela Bodanza, Alessandra Braglia, Chiara Cancemi, Elvira Cardillo, Nicola Carpenedo, Vittoria Castagna, Simona Castelluccio, Giada Cesare, Daniele Cinà, Alessandra Cucuzza, Laura De Marchis Preite, Giovanna Dolfi, Giuliano Esposito, Maria Grazia Frezza, Cinzia Genetiempo, Giovanna Giaimo, Stefano Isidori, Maria Lucia Mancosu, Luigi Manganiello, Daniela Monelli, Marina Muratore, Susanna Negizzi, Giulia Nicoletti, Nadia Paolucci, Adriana Parlato, Diego Pedrazzini, Rosalba Perfetto, Gaia Puglisi, Luca Ruggeri, Alberto Russo, Luca Savastano, Sandra Scarabino, Rosa Sciotto, Antonio Serra, Eugenio Stucchi, Ivan Teso, Carla Lucia Tropia, Laura Ungaro, Eleonora Maria Vannucci siano esonerati dalla sottoposizione a prova preliminare e ammessi direttamente alle prove scritte dei concorsi per cui è causa;
    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    ROMA , li 16 Giugno 2004

    IL PRESIDENTE:

    IL RELATORE:
     
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  11. tristezzinfinit
     
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    CITAZIONE
    GLI SPECIALIZZANDI DEVONO FARE I QUIZ
    Andate a leggere sul sito del Tar
    voi che ne pensate?

    mi sembra giusto
     
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  12. gianlu75
     
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    Sono scioccato, il sistema continua a mietere vittime. Che nessuno osi dire qualcosa contro gli specializzandi, contro il cui privilegio ho lottato anche io ma che ora, come prima noi e forse ancora di più, si trovano in grandi casini.

    La ragionevolezza della nuova scelta del Tar non esonera noi dal considerare gli specializzandi delle [nuove] vittime

     
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  13. gattagrigia
     
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    CITAZIONE (gianlu75 @ 18/6/2004, 22:00)
    Sono scioccato, il sistema continua a mietere vittime. Che nessuno osi dire qualcosa contro gli specializzandi, contro il cui privilegio ho lottato anche io ma che ora, come prima noi e forse ancora di più, si trovano in grandi casini.

    La ragionevolezza della nuova scelta del Tar non esonera noi dal considerare gli specializzandi delle [nuove] vittime

    O Poverini.... Mi sono sempre chiesta perchè mai non hli avrebbero dovuti fare..... i titoli, da quello che ho sempre visto, non devono essere posseduti sempre priam del bando o al massimo conseguiti entro i termini di scadenza della presentazione della domanda?

    Il Tar ha solo "rovinato l'operazione economica del Ministero (Governo); del resto i soldi da qualche parte li deve tirare fuori questo povero governo..... Poverino deve ripianare Alitalia, Parmalati, Cirio diminuire le tasse e allora le scuole con la loro "modica" tassa di iscrizione-esenzione non sono forse un ottimo sistema (trai tanti) per raggiungere l'obiettivo in modo non palese?

    Mi chiedo......
    Ma forse sono molto molto maligna. Mah!
     
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  14. Enotrio
     
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    User deleted


    Ringrazio per la pubblicazione delle ordinanze.
    Mi permetto di avanzare solo una censura: nel momento in cui le riviste giuridiche, nel pubblicare le sentenze, omettono i nomi delle parti sostituendole con i puntini di sopsensione, mi chiedo: non sarebbe stato opportuno fare la stessa cosa anche per quelle ordinanze riportate in copia sul sito?
    In fondo quello che interessa è il loro contenuto, non le parti in confronto delle quali sono rese.
    Al rigardo mi permetto di segnalare che il Professor Avvocato Franceschetti, quando pubblicò il ricorso sul sito, omise proprio i nomi dei ricorrenti.
    Grazie per l'attenzione e scusate per il disturbo.

    Edited by Enotrio - 19/6/2004, 10:12
     
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  15. Werther2
     
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    Il (non) esonero degli specializzandi non fa che provare ancora una volta la superficialità e il pressapochismo di chi al Ministero elabora i bandi di concorso.
    P.S. mi sembra un dovuto ed elementare atto di giustizia nonchè di logica e buonsenso
     
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31 replies since 18/6/2004, 16:57   4096 views
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