ricorso non idonei?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. chiaretta@
     
    .

    User deleted


    buongiorno a tutti!
    vi scrivo per sapere se, tra i non idonei, vi sia qualcuno intenzionato a proporre ricorso, visto che dal verbale della correzione in alcun modo si evincono le ragioni della inidoneità! Ci sono precedenti favorevoli?
    grazie a chi vorrà rispondermi
     
    .
  2. perasperaadastra
     
    .

    User deleted


    Prova a leggere questa discussione http://aspirantiuditori.forumfree.net/?t=12406729 ;)
     
    .
  3. britney74
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (chiaretta@ @ 9/1/2007, 10:15)
    buongiorno a tutti!
    vi scrivo per sapere se, tra i non idonei, vi sia qualcuno intenzionato a proporre ricorso, visto che dal verbale della correzione in alcun modo si evincono le ragioni della inidoneità! Ci sono precedenti favorevoli?
    grazie a chi vorrà rispondermi

    Ciao, ho appena ricevuto copia dei miei elaborati e dei verbali relativi ma non si evince alcunchè sull'inidoneità in amministrativo. Vi chiedo se conoscete altri candidati di Napoli che intendono fare ricorso e a chi si sono rivolti. Un grazie anticipato. :D
     
    .
  4. impossible1978
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (britney74 @ 9/1/2007, 17:09)
    CITAZIONE (chiaretta@ @ 9/1/2007, 10:15)
    buongiorno a tutti!
    vi scrivo per sapere se, tra i non idonei, vi sia qualcuno intenzionato a proporre ricorso, visto che dal verbale della correzione in alcun modo si evincono le ragioni della inidoneità! Ci sono precedenti favorevoli?
    grazie a chi vorrà rispondermi

    Ciao, ho appena ricevuto copia dei miei elaborati e dei verbali relativi ma non si evince alcunchè sull'inidoneità in amministrativo. Vi chiedo se conoscete altri candidati di Napoli che intendono fare ricorso e a chi si sono rivolti. Un grazie anticipato. :D

    so che alcuni "parzialmente idonei" si stanno organizzando per avere le copie della metà+1 degli idonei. mi fate sapere per favore?
    grazie
     
    .
  5. chiaretta@
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (britney74 @ 9/1/2007, 17:09)
    CITAZIONE (chiaretta@ @ 9/1/2007, 10:15)
    buongiorno a tutti!
    vi scrivo per sapere se, tra i non idonei, vi sia qualcuno intenzionato a proporre ricorso, visto che dal verbale della correzione in alcun modo si evincono le ragioni della inidoneità! Ci sono precedenti favorevoli?
    grazie a chi vorrà rispondermi

    Ciao, ho appena ricevuto copia dei miei elaborati e dei verbali relativi ma non si evince alcunchè sull'inidoneità in amministrativo. Vi chiedo se conoscete altri candidati di Napoli che intendono fare ricorso e a chi si sono rivolti. Un grazie anticipato. :D

    io sono di roma, quindi non posso aiutarti...peraltro nutro ancora molti dubbi sull'utilità di tale azione (i termini dovrebbero scadere intorno al 28 gennaio!!!)
    che fare?
     
    .
  6. hyperion2
     
    .

    User deleted


    io sto predisponendo il mio, nell'attesa che mi arrivino le (già pagate) copie.
    ciao
     
    .
  7. hyperion2
     
    .

    User deleted


    sono arrivati oggi.
    Devo dire che in effetti la prova di penale (13) mi è riuscita meglio di quella di amministrativo(non idoneo).
    Ritengo che la stanchezza del secondo giorno abbia inciso non poco: grafia meno precisa, meno citazioni, periodi con troppe subordinate.
    Nonostante questo il tema di amministrativo (pur non eccellente) non era da buttare...che occasione sprecata, bastava probabilmente aggiungere un paio di facciate....MANNAGGIA!
    ovviamente non ho i compiti degli altri, come (immagino) nessuno.....
    a quando?
    Devo cambiare firma: sui miei compiti i commissari hanno fatto un buon lavoro, nulla da eccepire (peccato che dal verbale nulla si evinca!)
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    267
    Location
    ...da tutti i paesi del mondo...

    Status
    Offline
    Ciao a tutti, io non sono direttamente interessata alla questione perchè non ho dato gli scritti, però ho appena letto sul sito di Altalex questa sentenza (che vi riporto) che forse vi può interessare... Riguarda gli scritti dell'esame da avvocato, ma i principi credo siano gli stessi...Spero di esservi stata un po' utile. Ciao e in bocca al lupo con i ricorsi!



    Esame avvocato: sulla sufficienza (o meno) del solo voto numerico nelle prove
    TAR Puglia-Lecce, sentenza 21.12.2006 n° 6055 (Alfredo Matranga)


    Con sentenza n. 6055/06, pubblicata il 21.12.06, il TAR Puglia, I Sez. di Lecce, ha accolto il ricorso proposto da un candidato avverso la propria esclusione dalle prove orali d’esame per l’abilitazione alla professione forense (sessione 2002), operata dalla Commissione esaminatrice sulla base di una valutazione limitata esclusivamente all’apposizione di un mero voto numerico e senza l’aggiunta di alcun segno grafico in grado di consentire all’interessato di risalire all’iter logico seguito dalla P.A. nella attribuzione del deteriore giudizio.

    In particolare, con la richiamata sentenza il TAR Lecce, ribadendo il proprio consolidato orientamento in ordine alla insufficienza della valutazione in forma numerica delle prove dei concorsi, ha disposto l’annullamento:

    * del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami da avvocato, sessione 2002;
    * dei giudizi apposti sugli elaborati svolti dallo stesso ricorrente, condannando altresì la P.A. resistente alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.000, oltre accessori come per legge.

    Sono a tutti note le novità giurisprudenziali e legislative riguardanti l’annosa questione della sufficienza o meno della valutazione in forma numerica delle prove dei concorsi, comprese ovviamente le pronunce con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della L. 241/90 sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale ordinanza n. 419/05).

    E’ poi altrettanto noto che con riferimento alle richiamate pronunce della Corte costituzionale, la questione che ci occupa non ha trovato soluzione nel merito atteso che il Giudice delle Leggi ha limitato la propria decisione alla presa d’atto della sussistenza di orientamenti non stabilizzati nella materia.

    Ed infatti, nella già citata ordinanza n. 419/05 con cui la Corte costituzionale ha deciso sulla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce nel giudizio deciso con la sentenza in commento, la Consulta non ha ritenuto formatosi sulla interpretazione indubbiata il c.d. diritto vivente, perché:

    * in seno al Consiglio di Stato vi sono determinate pronunce che, peraltro in materie diverse (appalti e concorsi) delibate da diverse Sezioni (V e VI) rispetto a quella (IV) che da sempre conosce la materia, hanno sposato altri orientamenti, tra cui quello c.d. intermedio in base al quale la questione andrebbe risolta non in astratto ma in concreto, valutando, volta per volta, la sussistenza di idonei elementi – rigidi criteri correttivi, presenza di glosse, annotazioni apposte dai commissari sugli elaborati, ecc. -, in grado di rivelare l’iter logico seguito dalla Commissione (cfr. C.d.S., sez. VI, sentenza 22.06.04, n. 4409; C.d.S., sez. VI, sentenza 30.04.03 n. 2331);
    * diversi orientamenti sono ravvisabili anche nella giurisprudenza amministrativa di primo grado tra cui quella di codesto on.le TAR.

    Dalle conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale è emerso chiaramente che non solo vi è contrasto interpretativo tra tribunali amministrativi ed il Giudice di secondo grado, ma vi è un contrasto giurisprudenziale anche in seno alle Sezioni giurisdizionali del massimo Organo della Giustizia amministrativa.

    E ciò in quanto, se tale ultimo contrasto non vi fosse, la Consulta, in applicazione del proprio consolidato orientamento avrebbe ritenuto ammissibile la questione.

    Da sempre, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili quelle questioni per le quali l’orientamento del Giudice di ultima istanza non conosceva se non una sola interpretazione della norma, perché in tal caso l’unico mezzo per espungere la stessa dall’ordinamento giuridico sarebbe stato o l’intervento del legislatore o il proprio (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 226 del 1994, n. 296 del 1995, n. 307 del 1996 e n. 359 del 1997).

    E’ evidente poi che il Consiglio di Stato, in realtà, non ritiene affatto la sussistenza di tale contrasto, tanto è vero che in tutte le pronunce in cui la IV Sezione è stata chiamata a valutare la portata del richiamato orientamento intermedio, ha ritenuto lo stesso non applicabile alla materia delle prove idoneative alle professioni (cfr. C.d.S. sentenza 19.7.04 n. 5175; C.d.S. sentenza 06.09.06 n. 5161).

    A parere di chi scrive, dai contenuti dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 419/05 è emerso subito come questi potessero comunque contribuire ad una soluzione definitiva della problematica.

    Ed infatti, vi era da un lato che, come anticipato, l’ordinanza in questione non conteneva alcuna statuizione nel merito in grado di destituire di fondatezza l’orientamento del TAR Lecce per cui lo stesso era legittimato a mantenerlo (come ha fatto con la sentenza n. 6055/06) e, dall’altro, non è da escludere che tale favorevole pronuncia, qualora impugnata, potrebbe spingere il Consiglio di Stato a prendere atto delle statuizioni contenute nella citata ordinanza della Consulta in ordine al contrasto rilevato da quest’ultima, decidendo di risolvere una volta per tutte la questione rimettendola all’Adunanza Planaria.

    Peraltro, a dare ulteriore fondatezza all’orientamento del TAR Lecce nella materia (circa l’insufficienza del voto numerico a esternare la motivazione del giudizio) contribuiscono recenti apporti giurisprudenziali di altri TT.AA.RR., i quali hanno addotto nuovi argomenti a sostegno della tesi circa l’insufficienza, nel caso di giudizio negativo, della valutazione espressa in forma numerica.

    Particolarmente significativa, in tal senso, è la sentenza del T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. IV, del 14.9.06 n. 1446 che, nell’accogliere il ricorso proposto da un candidato ritenuto non idoneo alla prova orale dell’esame di abilitazione forense sulla base del solo punteggio numerico, ha fatto riferimento alla recente disciplina introdotta dagli artt. 11, comma 5 e 12, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 i quali, rispettivamente, per le prove scritte e per quelle orali del concorso per posti di notaio, dispongono che: "Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione" e che: "La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione".

    Queste norme, secondo il T.A.R. siciliano, pur disciplinando le modalità di svolgimento delle prove del concorso notarile, debbono tuttavia considerarsi espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della L. n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione e la loro valenza, pertanto, dev’essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.

    Secondo il T.A.R. Catania, quindi, alla luce di quanto previsto degli artt. 11, comma 5 e 12, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 e di quanto recentemente affermato con le ordinanze della Corte Cost. 14 novembre 2005 e 27 gennaio 2006 (le quali hanno escluso che "la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca diritto vivente”), deve ritenersi che, per tutti i concorsi, la valutazione negativa delle prove di concorso vada adeguatamente motivata, essendo a tal fine insufficiente una valutazione espressa in forma numerica.

    Altrettanto significativa sul punto, è poi la recente pronuncia del 4.8.06 n. 2307 con cui la I Sezione del TAR Veneto ha confutato analiticamente l’affermazione cardine dell’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, secondo cui: "anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt., nei concorsi a pubblico impiego l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimentale”.

    In particolare, il TAR Veneto ha evidenziato che, se, per un verso, è vero che l’attribuzione di un voto configura esternazione del risultato conseguito dal candidato, per l’altro, è altrettanto vero che, proprio perché afferente al risultato, tale esternazione non può riguardare la motivazione, ovverosia la giustificazione delle complessive valutazioni operate dalla commissione giudicatrice; in altri termini, il candidato destinatario di un voto alfanumerico che nega l’idoneità al concorso, non ha alcuna possibilità di venire a conoscenza dell’iter logico giuridico seguito dalla commissione ai fini dell’attribuzione del voto stesso.

    Inoltre, con particolare riguardo alla questione della natura provvedimentale o meno dei giudizi espressi dalle Commissioni in merito alle prove di esame, nel riconoscere l’impossibilità di attribuire a tali giudizi valenza di formale provvedimento amministrativo, la medesima pronuncia ha affermato che, tuttavia, a tali giudizi viene effettuato un espresso richiamo in sede di provvedimento finale; sicché l’obbligo di motivare tali giudizi, ancorché non positivamente contemplato da una specifica disposizione normativa, può trarsi da norme di legge contenenti principi idonei a disciplinare, sotto tale profilo, anche il caso delle prove scritte nei concorsi pubblici.

    Al riguardo, il TAR Veneto, ha espressamente e, in parte, innovativamente, fatto riferimento:

    1. all’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    2. all’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693,
    3. l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220,

    ed ha affermato che l’insieme dei principi sanciti da tali norme garantisce al candidato valutato negativamente, di avere cognizione degli errori che ha commesso, ovverosia, se non altro, di avere consapevolezza delle ragioni alla cui stregua il suo elaborato non è stato giudicato almeno sufficiente.

    (Altalex, 10 gennaio 2006. Nota di Alfredo Matranga)




    TAR

    Puglia-Lecce

    Sezione I

    Sentenza 21 dicembre 2006, n. 6055

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce,

    Composto dai Signori Magistrati:

    Aldo Ravalli Presidente
    Enrico d'Arpe Componente
    Ettore Manca Componente - relatore

    ha pronunziato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso n. 938/03 presentato dalla:

    - dr.ssa F. L., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16; Lecce,

    contro

    - il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

    - la Commissione esaminatrice per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati - Sessione 2002, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliata;

    per l'annullamento deL provvedimento di non ammissione della dr.ssa L. alla prova orale degli esami da avvocato, sessione 2002;

    dei giudizi sugli elaborati svolti dalla candidata indicati nel verbale n. 92 del 14.3.03;

    di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale, compreso il verbale n. 1 del 28.11.02 nel quale erano indicati i criteri generali dì valutazione fissati dalla Commissione. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto il ricorso per la riassunzione del giudizio depositato, successivamente all' ordinanza della Corte Costituzionale n. 419/05 del 14.11.05, in data 12.5.06.
    Visti gli atti della causa.
    Designato alla pubblica udienza del 22 novembre 2006 il" relatore Dr. Ettore Manca ed uditi gli Avvocati Tolomeo in sostituzione di Pellegrino e Libertini per le pp.aa.

    Osservato quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    1.- Nel ricorso si espone che:

    1.1 la dr.ssa F. L. sosteneva le prove scritte per gli esami da avvocato presso la Corte d'appello dì Lecce per. la sessione 2002, riportando le seguenti votazioni: 25 (diritto civile), 25 (diritto penale) e 20 (atto giudiziario).

    1.2 Non avendo raggiunto la sufficienza, era esclusa dalle prove orali.

    2.- Il provvedimento in parola veniva quindi impugnato per i seguenti motivi:
    Violazione del giusto procedimento amministrativo. In particolare: violazione degli artt. 3 e 12 1. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. 487/94. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, per contrasto con lrart. 91 Cost. e per manifesta irrazionalità e illogicità.
    Eccesso di potere ,sotto ulteriori profili. Irrazionalità e illogicità manifeste. Sviamento.
    Violazione degli artt. 21 e 22 R.D.L. 1578/93, 17 bis R.D. 37/934.

    3.- All'udienza del 21 gennaio 2004 il T.a.r. sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, così motivando:

    "1. - L'illegittimità del1'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto molteplici profili; ritiene il Collegio che tra questi debba essere prioritariamente definito quello concernente il difetto di motivazione.
    Ciò in quanto il fine perseguito dalla ricorrente è, insieme alla caducazione degli atti impugnati, la rinnovazione del giudizio sulle sue prove scritte; rispetto a tale obiettivo, la decisione sulla censura relativa al profilo motivazionale risulta centrale, non solo ai fini dell'invocato annullamento del giudizio negativo già formulato (stante il carattere tipicamente assorbente, rispetto alle altre censure, del vizio di carenza di motivazione) , ma anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attività che la Pubblica Amministrazione sarebbe chiamata a svolgere nell'eventualità di un accoglimento del gravame, essendo evidente che, in tale ipotesi, la Commissione dovrebbe, in diversa composizione, procedere ad un nuovo esame delle prove scritte della ricorrente, fornendo congrua motivazione del nuovo giudizio, esplicitata da significative formule verbali; e ciò a prescindere da eventuali lacune degli elaborati, poiché l'enunciazione, ancorché sintetica, delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di dare loqui, (costituente di per sé un preminente valore fornito di garanzia' costituzionale ex artt. 97 e 2 della Carta Fondamentale), consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole.
    reazione in sede giurisdizionale ovvero all' accettazione dell'esito negativo, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo, per le .scelte future.
    2. - Sostiene, in proposito, la ricorrente che il detto giudizio negativo, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti, contrasta con il principio generale enunciato dall' art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto . 1990, n. 241, a tenore del quale: "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 1'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell' istruttoria".
    La questione dell' integrale applicabilità della norma citata agli esami di abilitazione all' esercizio della professione forense è stata oggetto di ripetuto esame da parte del Consiglio di Stato il quale ha elaborato in proposito un orientamento secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore della 1. n. 241 del 1990, l'onere di i motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione è sufficientemente adempiuto con 1'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna adeguatamente la valutazione tecnica della commissione e contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
    Si è inoltre precisato che l'art, 3, comma 1, della 1. n. 241 del 1990 si riferisce all'attività amministrativa provvedimentale e non all' attività di giudizio conseguente a valutazione, quale è, appunto, quella relativa all' attribuzione di un punteggio alla preparazione culturale o tecnica del candidato.
    Detti principi possono dirsi assolutamente pacifici nella giurisprudenza del Giudice d'Appello, essendo stati ribaditi, da ultimo, tra le tante, dalle seguenti decisioni: C.d.S., IV Sez., 1 febbraio 2001r n. 367; id. 12 marzo 2001, n. 1366; id. 29 ottobre 2001, n. 5635; id. 21 maggio 2002, n. 2926; id. 1 marzo 2003, n. 1162; id. 8 luglio 2003, n. 4084; id. 11 dicembre 2003, n. 8320; id. 4 maggio 2004r n. 2148; id. 4 maggio 2004, n. 2145; id. 7 maggio 2004r n. 2881; id. 7 maggio 2004, n. 2863; id., 1 maggio 2004, n. 2846; id. 19 luglio 2004, n. 5115.
    A scalfire tale consolidato orientamento non vale la diversa, tesi sostenuta dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui le commissioni esaminatrici, in mancanza di criteri generali di valutazione sufficientemente puntuali ed analitici, sono tenute a rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad "'integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell' apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica (cfr. Sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2331; id. 13 febbraio 2004, n. 558; id. 22 giugno 2004, n. 4409; si veda anche, Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4182).
    Ed invero, a parte il rilievo che nessuna delle pronunce da ultimo citate riguarda l'esame di abilitazione all' esercizio della professione di avvocato, osserva il Collegio che trattasi di precedenti isolati e comunque non univoci, essendo stati smentiti da coeve decisioni 'della medesima. Sezione Sesta (cfr.r Sez. VI, 11 febbraio 2004, n. 659); onde, allo stato, non è possibile sostenere un revirement in materia del Consiglio di Stato, come dimostrato anche dalla circostanza che la questione circa la sufficienza del punteggio numerico per gli elaborati relativi alle prove. scritte dell'esame di avvocato non è stata deferita all'Adunanza Plenaria ex art. 45, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; di talché deve escludersi che sul punto che qui interessa siano sorti apprezzabili contrasti giurisprudenziali, tali, da incrinare il pacifico orientamento di cui si è detto.
    Si deve, dunque, riconoscere che, in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è affermato il principio per cui l'art. 3, comma 1, della 1. n. 241 del 1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull'esame di avvocato contenute nel R.D. 22 gennaio 1934, n. 31 e, in particolare, quelle di cui agli artt. 11 bis e 23 che utilizzano il termine "punteggio") esclude dallrobbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; e che tale principio giurisprudenziale si è cosi stabilmente consolidato da acquisire i connotati del "diritto vivente", nel senso che le norme suddette vigono nel nostro ordinamento nella versione e con il contenuto precettivo ad esse assegnato dalla su riferita. giurisprudenza del Consiglio di Stato, al punto che non ne è ipotizzabile una modifica senza l'intervento del Legislatore o della Corte Costituzionale.
    A tale proposito osserva il Collegio che in data 3 luglio 2001 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge (contraddistinta dal n. 1160, ed oggi assorbita dall' approvazione del più organico disegno di modifica ed integrazione della L. n. 241 del 1994) di cui al progetto di legge n. 3890 - B) che intendeva modificare il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (secondo ...l'interpretazione offertane dal Consiglio di Stato) in modo da estendere anche alle commissioni di esame per l'abilitazione all' esercizio della professione forense "l'obbligo di motivare per iscritto le valutazioni degli elaborati"; ciò che, evidentemente, conferma la natura di "diritto vivente" acquisita dal su riferito orientamento del Giudice d'Appello.
    3 - L'interpretazione del citato art. 3 seguita dal Consiglio di Stato appare sospettabile di illegittimità costituzionale, per cui non resta al Collegio che prospettare ex officio tali dubbi alla Corte Costituzionale, conformemente a quel consolidato indirizzo della giurisprudenza del Giùdice delle Leggi, secondo cui, in presenza di un diritto vivente non condiviso dal Giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà di optare tra l'adozione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure -adeguandosi al diritto vivente- la proposizione della questione davanti alla Corte Costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte Cost., sentt. n. 350/1997; 307/1996; 345/1995). Nel caso in esame il Collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell' indirizzo interpretativo dell'art. 3 della legge, n. 241/1990 uniformemente seguito, dal Consìglio di Stato in rapporto alla formulazione ed alla motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato).
    In particolare tali dubbi si prospettano:
    3.1 - in relazione all'art. 3 della Costituzione perché non appare ragionevole, nel contesto della legge generale sul procedimento amministrativo, una disposizione normativa che, mentre consacra il generale principio dell'obbligo di motivazione, tra l'altro facendo specifico riferimento a "lo svolgimento dei pubblici concorsi", ne esclude, al contempo, l'applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi nell'esame di abilitazione all' esercizio della professione forense) rispetto ai quali l'esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un'idonea motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli altri atti e provvedimenti amministrativi; se del caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente vincolati all'osservanza della norma, atteso che il diritto alla trasparenza dell'agire amministrativo e la garanzia di effettività del sindacato giurisdizionale non variano certo in funzione della tipologia di atto adottato dalla pubblica amministrazione;
    3.2 - in relazione agli art. 24 e 113 della. Costituzione; ed invero le valutazioni affidate dalla ' legge alle commissioni esaminatrici in subiecta materia, si risolvono in una attività che, pur comportando scelte discrezionali su base tecnica, si atteggia non diversamente da qualunque attività valutativa che debba fondarsi su parametri prestabiliti (nel caso di specie di natura giuridica) ed è suscettibile, quindi, di essere sindacata, in sede di legittimità , da parte del Giudice Amministrativo, sia per vizi logici sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria sia, infine, per cattiva applicazione- delle regole tecniche di riferimento.
    Orbene il controllo della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni della commissione d'esame risulta precluso (o quanto meno reso sommamente difficoltoso) di fronte al mero dato numerico del voto ed in assenza, quindi, di una sia pur sintetica esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo, tenuto anche conto dell'estrema genericità che, di prassi, connota i criteri di valutazione che vengono stabiliti dalle commissioni esaminatrici; ne consegue che la tutela' così consentita dall' ordinamento all'aspirante avvocato si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell' organo giudicante ed alla sua composizione, con una cospicua riduzione del tasso di effettività della tutela giurisdizionale in sede di giudizio di legittimità davanti al Giudice Amministrativo;
    3.3 - in relazione all'art. 91 della Costituzione poiché la sottrazione di una categoria di atti all'obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma soltanto numerica), sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico postula anche la piena trasparenza dell'azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e di speditezza del procedimento di correzione degli elaborati, pur riconducibili al principio di buon andamento ex art. 91 della Costituzione, possono, essere ritenute prevalenti rispetto all' inderogabile necessità di assicurare il più corretto rapporto tra il cittadino e l'amministrazione pubblica, essendo esse diversamente tutelabili attraverso un'applicazione del principio dell' obbligo di motivazione ragionevole e proporzionata alla tipologia . delle prove di esame per l'accesso alla professione forense: ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non paiono rappresentare, anche nell'esame d'avvocato, solitamente caratterizzato da un elevatissimo numero di candidati, un comportamento inesigibile da parte dei componenti delle (sotto) commissioni giudicatrici.
    4. - In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, quale risulta dal "diritto vivente" formatosi attraverso le decisioni del Consiglio di Stato rese sulla questione, che riguarda il presente giudizio, il Collegio prospetta l'illegittimità del medesimo art. 3, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.
    5. - Le questioni che precedono appaiono al Collegio non manifestamente infondate e sicuramente rilevanti nel presente giudizio, perché dalla loro risoluzione dipende 1'accoglimento o meno del ricorso sotto il denunziato profilo del difetto di motivazione. [...]" (ord. n. 1051/04).

    4.- La Corte, tuttavia, con ordinanza n. 419/05, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, con la seguente motivazione: "Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 91 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce dell'interpretazione di detta disposizione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in pronunce, che il rimettente reputa "diritto vivente", che hanno escluso 1'obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale ;
    che il Tribunale amministrativo regionale chiede sostanzialmente una pronuncia sulla conformità a Costituzione di tale indirizzo interpretativo, con riguardo ai principi costituzionali di cui alle disposizioni sopra indicate; che i giudizi, aventi ad oggetto identica norma, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia; che identica questione è già stata ritenuta manifestamente inammissibile da questa Corte, con 1'ordinanza n. 466 del 2000, «perché essa non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito»;
    che, successivamente, questa Corte, con ordinanza n. 233 del 2001, ha . nuovamente dichiarato manifestamente inammissibile la stessa questione, in considerazione del fatto che il rimettente avrebbe voluto «estendere l'obbligo di motivazione ai giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati», ma non avrebbe tratto «le conseguenze applicative dell' interpretazione che egli considera conforme ai parametri costituzionali, deducendo l'esistenza della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che segue l'interpretazione da. lui non condivisa», ' osservando come «nulla impedisce al rimettente di adottare 1'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei ' parametri costituzionali»;
    che non sussistono ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento, tenuto conto che nel frattempo la giurisprudenza amministrativa ha mostrato di fornire un panorama ulteriormente articolato di possibili soluzioni interpretative, spaziando dalia tesi che esclude l'applicabilità del censurato art. 3 alle operazioni di mero giudizio conseguenti a valutazioni tecniche, in quanto attività in tesi non provvedimentali, a quella che invece ritiene applicabile l'obbligo di motivazione previsto dalla disposizione censurata anche ai giudizi valutativi;
    che all'interno di tale ultimo indirizzo possono poi individuarsi tre diverse posizioni, a seconda che si ritenga 1'attribuzione, di un punteggio numerico una valida ed idonea espressione motivatoria del giudizio valutativo, ovvero che si escluda tale idoneità, o ancora che si rifiuti una prospettiva aprioristica, per risolvere la questione in relazione alle peculiarità della singola fattispecie, e segnatamente alla relazione intercorrente fra l'estensione dei criteri valutativi prestabiliti dalla commissione esaminatrice ed il carattere più o meno analitico' del' giudizio sulle prove di esame;
    che lo stesso giudice rimettente, peraltro, successivamente alla proposizione della questione, ha mostrato di esplorare una ulteriore possibile interpretazione della disposizione censurata, con una . serie di ordinanze cautelari nelle quali ha diversamente ricostruito le modalità del sindacato giurisdizionale ex art. 3 della legge n. 241 del 1990 sul giudizi valutativi delle prove scritte relative all'abilitazione alla professione forense, «in ragione dell'indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, cosi ridimensionando la funzione di strumento di verifica estrinseca dell'operato della p.a. proprio della motivazione»;
    che ' pertanto va ' confermato il richiamato ' orientamento di questa Corte, tanto più in presenza delle riportate evoluzioni del panorama giurisprudenziale, che consentono al giudice di adottare una delle (plurime) interpretazioni che ritenga conforme agli invocati parametri costituzionali".

    5.- Tanto esposto, il T.a.r. ritiene che il ricorso sia fondato.

    5.1 Per un verso, difatti, si è visto come il giudice delle leggi, con l'ordinanza suddetta, abbia dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata proprio "in presenza delle riportate evoluzioni del panorama giurisprudenziale, che consentono al giudice di adottare una delle (plurime) interpretazioni che ritenga conforme agli invocati parametri costituzionali" e, per altro verso, nelle citate ordinanze cautelare e di rimessione alla stessa Corte - Costituzionale, si sono già diffusamente indicate le ragioni per le quali, in aderenza ad una lettura dell'art. 3 1. 241/90 conforme alle previsioni degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., non può reputarsi legittimo, con riferimento ad esami di abilitazione "professionale -e con specifico riguardo a quelli per accedere alla professione di avvocato, un giudizio negativo espresso in forma numerica, e dunque esclusivamente attraverso voti: richiamate dunque tali ragioni. quali parti integranti di questa motivazione, il ricorso va in definitiva accolto.

    6.- Le spese seguono la soccombenza e, parzialmente compensate in conseguenza dei delineati contrasti giurisprudenziali, vengono liquidate nella somma complessiva di 1.000 euro, oltre agli accessori di legge.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 938/03 indicato in. epigrafe e, per l'effetto, annulla:

    il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale degli esami da avvocato, sessione 2002;

    i giudizi sugli elaborati svolti dalla stessa ricorrente indicati nel verbale n. 92 del 14.3.03.

    Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate nei termini precisati in motivazione.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

    Così deciso in Lecce, all'udienza del 22 novembre 2006.

    Aldo Ravalli - Presidente
    Ettore Manca - Relatore

    Pubblicato mediante deposito in Segreteria, 21 dicembre 2006.
     
    .
  9. lula77
     
    .

    User deleted


    Ho appena parlato col Ministero mi hanno detto che occorre fare accesso alla metà + 1 degli iodnei con relativi costi. L'impiegato mi ha detto che a Napoli su qst sito si stanno organizzando x dividere le spese. Vorrei partecipare se qlc sa di quest'iniziativa fatemi sapere. Grazie
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    pilota di tradizione. dal 2009

    Group
    Administrator
    Posts
    22,021

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (lula77 @ 11/1/2007, 10:47)
    L'impiegato mi ha detto che a Napoli su qst sito si stanno organizzando x dividere le spese.

    finalmente hanno confessato che ci leggono.

    un saluto ai colleghi del ministero da parte mia :D

     
    .
  11. apostata
     
    .

    User deleted


    io mi chiedo come un semplice NON IDONEO possa essere una motivazione. Se questa deve indicare le ragioni in fatto ed in diritto del giudizio, come obbliga l'art. 3 della l. 241/90, scrivere non idoneo significa emettere un risultato senza indicarne le ragioni.
    Probabilmente, il timore dei giudici è che - se fossero imposte motivazioni articolate - gli atti verrebbero tutti annullati, perché in genere queste motivazioni sono scritte male o non colgono nel segno o dimostrano una parzialità ed una illogicità che farebbero ridere le persone sensate.
    E' incredibile come i giudici - che non brillano nemmeno per rapidità ed efficienza di lavoro visto le tempistiche - si accordino tacitamente per eludere persino uno dei pochi chiari disposti esistenti (art. 3 l. 241/90) in questo confuso e pletorico mondo del diritto!
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    pilota di tradizione. dal 2009

    Group
    Administrator
    Posts
    22,021

    Status
    Anonymous
    le motivazioni delle idoneità nei concorsi universitari occupano decine di pagine (fatevi un giretto sul sito del MIUR, o come si chiama adesso..è estremamente istruttivo).

    il copia e incolla fa miracoli, benchè uno straccio di motivazione sia meglio di un numeretto
     
    .
  13. lula77
     
    .

    User deleted


    ma allora di quest'accordo x fare l'accesso ai compiti degli idonei con divisione delle spese?
     
    .
  14. toquigno
     
    .

    User deleted


    Un saluto a tutti.
    Mi sono appena iscritto al forum di questa community.
    Anche io, purtroppo, sono risultato "non idoneo" alle prove scritte nonostante tre anni di duro lavoro :(
    Comunque, a parte l'immane delusione, ieri ho saputo che alcuni colleghi di Napoli, anch'essi non idonei, hanno intenzione di prendere contatti con un iportante studio legale per la redazione del ricorso.
    Francamente, anch'io sto accarezzando l'idea di fare come loro in quanto ritengo che, quale parte in causa, non avrei l'obiettività e la lucidità di scrivermi il ricorso da solo.
    Vi farò sapere quanto prima a quale studio si rivolgeranno. ;)




     
    .
  15. penalista
     
    .

    User deleted


    chiedo scusa x l'ignoranza nella materia, ma voi ritenete assolutamente necessaria la copia della metà+1 degli idonei ai fini del ricorso?In ogni caso, considerata anke la prossima scadenza dei termini (fine gennaio, se nn erro) non si potrebbe produrre in corso di causa o chiedere alla PA di produrli in giudizio??
    Grazie
     
    .
26 replies since 9/1/2007, 10:15   1485 views
  Share  
.