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Decreto 11 settembre 2014 - Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2014
11 settembre 2014
(pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale - n.71 del 12 settembre 2014)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo integrato dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 – lettera b); la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per l’esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; l’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l’art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2014;
DECRETA
Art. 1
E’ indetta per l’anno 2014 una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.
Le prove orali consistono:
nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
16 dicembre 2014: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);
17 dicembre 2014: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);
18 dicembre 2014 : atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).
Art. 4
La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per via telematica, con le modalità indicate ai successivi nn. 3) – 6), ed altresì in forma cartacea, con le modalità indicate al successivo n. 7), entro il giorno 11 novembre 2014.
Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto al pagamento della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. La ricevuta di pagamento della tassa deve essere scansionata e trasmessa nei modi di seguito indicati.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni”, per registrarsi. È possibile accedere al sito anche mediante i link che le Corti di Appello inseriscano sui rispettivi siti web istituzionali.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
Codice fiscale
Posta elettronica nominativa ordinaria o certificata
Codice di sicurezza creato dal candidato (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato pdf, “domanda di partecipazione”.
Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel FORM è necessario selezionare la Corte di Appello cui è diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata dall’art. 9, comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
Il candidato che alla data di presentazione della domanda non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2014, può dichiararlo nell’apposito campo visualizzato nel form della domanda. In tal caso, deve completare la domanda, nel termine di cui all’art. 16 comma 2 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (“non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte”) secondo le modalità indicate al successivo punto 8).
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce, apporvi una marca da bollo del valore di Euro 16,00; la domanda, così completata, deve essere scansionata in formato pdf. Devono essere altresì scansionati in formato pdf la fotocopia di un documento di identità e la ricevuta del versamento tramite F23 di cui al punto n. 2).
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda unitamente alla documentazione scansionata (documento di identità e ricevuta di versamento della tassa di cui al punto n. 2). A tale fine occorre collegarsi nuovamente al medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito dall’applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3) e seguire le istruzioni per effettuare l’upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo e-mail indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf “codice identificativo”. Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La domanda, stampata in formato pdf, con la sottoscrizione del candidato e la marca da bollo del valore di Euro 16,00, deve essere altresì depositata all’ufficio esami avvocato della Corte di Appello presso la quale il candidato sosterrà l’esame ovvero ad esso spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in formato cartaceo è finalizzato a comprovare l’assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato – prima della scadenza del bando – intenda modificare la propria domanda, non è tenuto ad inviare una ulteriore domanda in formato cartaceo.
Per tutte le finalità dell’esame (condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere la prova orale, ecc.) fa fede l’ultima domanda spedita per via telematica.
Il candidato che abbia completato la pratica professionale successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque entro il 10 novembre 2014, deve completare la procedura con le seguenti modalità. Deve collegarsi nuovamente al sito e, seguendo le indicazioni contenute nella maschera di inserimento, deve scaricare il modello di autocertificazione di avvenuto compimento della pratica professionale; il modello scaricato deve essere stampato e completato con indicazione della data della delibera del Consiglio dell’Ordine, nonché sottoscritto dal candidato. L’autocertificazione così completata deve essere quindi scansionata in formato pdf in modalità bianco e nero, ed inserita nel sistema (upload).
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
In assenza di invio, la domanda è irricevibile.
In caso di più invii telematici, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle sopra indicate.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove dell’esame per l’iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180, all’art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all’art. 83 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 11 settembre 2014
Occhio che le modalità di presentazione della domanda sono mutate: l'inoltro avviene sia telematicamente che in cartaceo.. -
queenlizard86.
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per posta elettronica nominativa si intende un indirizzo normale purchè contenga nome e cognome?
per esempio, quello da cui vi mando le tracce svolte potrebbe andare bene?
mi sa che quest'anno la selezione inizia dall'inoltro delle domande.... -
.per posta elettronica nominativa si intende un indirizzo normale purchè contenga nome e cognome?
per esempio, quello da cui vi mando le tracce svolte potrebbe andare bene?
mi sa che quest'anno la selezione inizia dall'inoltro delle domande...
credo che intenda che deve essere della persona, non ad es. di studi o altro.
il tuo va bene.
comunque va bene. nell'oggetto scrivi : nome cognome: domanda di iscrizione esame abilitazione 2014-2015
e te ne vieni fuori tranquillamente.
poi, comunque c'è il rilascio della ricevuta elettronica ed anche la consegna a mano. -
queenlizard86.
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grazie Toghetta!!! . -
queenlizard86.
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hared.ipsoa.it/shared/gazzetta-ufficiale/140924/20140924_222.pdf#14A07348
sulla gazzetta hanno pubblicato un decreto del 24 settembre relativo ai versamenti per l'esame di avvocato.
nel link che ho postato, art.1 a pag. 5, si parla di un particolare versamento di 50 euro su iban...
potete chiarirmi le idee??? grazie
Edited by queenlizard86 - 30/9/2014, 23:11. -
.hared.ipsoa.it/shared/gazzetta-ufficiale/140924/20140924_222.pdf#14A07348
sulla gazzetta hanno pubblicato un decreto del 24 settembre relativo ai versamenti per l'esame di avvocato.
nel link che ho postato, art.1 a pag. 5, si parla di un particolare versamento di 50 euro su iban...
potete chiarirmi le idee??? grazie
riposta il link, perché io sulla gu non trovo questo decreto. -
queenlizard86.
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http://shared.ipsoa.it/shared/gazzetta-uff...22.pdf#14A07348 . -
Ningun.
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hared.ipsoa.it/shared/gazzetta-ufficiale/140924/20140924_222.pdf#14A07348
sulla gazzetta hanno pubblicato un decreto del 24 settembre relativo ai versamenti per l'esame di avvocato.
nel link che ho postato, art.1 a pag. 5, si parla di un particolare versamento di 50 euro su iban...
potete chiarirmi le idee??? grazie
ma secondo me nel dubbio fa fede sempre il bando anche perchè questo riferimento alla provincia di Viterbo a che servirebbe? non credo che possa valere per tutta Italia,altrimenti sarebbe stato Roma
e poi c'è un riferimento alle entrate dello Stato che non può mai riguardare coloro che fanno domanda,infatti non l'ho mai visto in nessun bando
ma è solo una mia idea,se qualcuno sa di più faccia sapere
piuttosto qualcuno saprebbe consigliarmi da dove farmi una pec che funzioni decentemente (fino ad ora con le pec ho avuto solo problemi)?
la semplice email non gli va bene? (perchè no?)
quest'anno è ancora più un casino fare domanda,si stanno avvicinando in difficoltà alle domande di partecipazione per i concorsi. -
queenlizard86.
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sì che va bene la semplice mail!!! . -
Ningun.
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assafa'!
grazie
Posta elettronica nominativa ordinaria o certificata
è stata l'ultima parte a farmi dimenticare la prima,ormai sono traumatizzato da tutte le domande precedenti che mi hanno fatto avere a che fare con le maledette pec
in effetti mettere la pec come obbligatoria sarebbe stato folle,ma in altri casi è capitato,per questo mi era sorto il dubbio,dopo una strana giornata stancante. -
.hared.ipsoa.it/shared/gazzetta-ufficiale/140924/20140924_222.pdf#14A07348
sulla gazzetta hanno pubblicato un decreto del 24 settembre relativo ai versamenti per l'esame di avvocato.
nel link che ho postato, art.1 a pag. 5, si parla di un particolare versamento di 50 euro su iban...
potete chiarirmi le idee??? grazie
Credo che sia il contributo da versare per partecipare all'esame di avv.
non so se trovi applicazione anche l caso di specie dato che è successivo alla pubblicazione del bando (anche se non ne è scaduta l'efficacia).
se hai chiesto al cdo, illuminaci. -
Ningun.
User deleted
hared.ipsoa.it/shared/gazzetta-ufficiale/140924/20140924_222.pdf#14A07348
sulla gazzetta hanno pubblicato un decreto del 24 settembre relativo ai versamenti per l'esame di avvocato.
nel link che ho postato, art.1 a pag. 5, si parla di un particolare versamento di 50 euro su iban...
potete chiarirmi le idee??? grazie
Credo che sia il contributo da versare per partecipare all'esame di avv.
non so se trovi applicazione anche l caso di specie dato che è successivo alla pubblicazione del bando (anche se non ne è scaduta l'efficacia).
se hai chiesto al cdo, illuminaci
ma non credo che possa avere valore nazionale,semmai locale e già qua avrei parecchi dubbi
comunque aspettiamo illuminazioni. -
queenlizard86.
User deleted
chiederò direttamente alla c.appello, nel mio cdo non sono attendibili . -
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La risposta è semplice, ragazzi
Basta leggere bene la dicitura della norma segnalata da queenlizard86.CITAZIONEDECRETO 16 settembre 2014 .
Determinazione delle modalità di versamento dei contri-
buti per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi da 600 a 603,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Le modalità per versare i contributi quindi si riferiscono ai contributi di cui parlano questi famosi commi da 600 a 603.
Ora... quello che interessa a noi è il comma 600 (gli altri commi riguardano: l'iscrizione all'albo speciale della Cassazione, il concorso di magistratura e il concorso di notaio... ora non ricordo in che ordine).
Ma torniamo al comma 600 della norma richiamata:CITAZIONE600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il
comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del
candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al
momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui al comma
13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare,
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e'
aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati».
Notare il riferimento alla legge: si parla della legge 247/2012, ovvero la legge che disciplina le nuove modalità di svolgimento dell'esame di avvocato, che entrerà in vigore solo il prossimo anno, in virtù della norma transitoria contenuta nella stessa legge del 2012.
Il concorso di quest'anno - come giustamente riportato in bando - è ancora disciplinato dalla vecchia norma (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 -> copio-incollo dal messaggio di Togasana)
PQM
Fa fede ciò che è scritto sul bando. Si devono pagare 12,91 con F23 e 16,00 di marca da bollo
La norma segnalata da queenlizard sul versamento dei 50,00 euro, invece, entrerà in auge solo il prossimo anno, quando l'esame d'avvocato sarà disciplinato dalla nuova legge.. -
queenlizard86.
User deleted
confermo e sottoscrivo quanto sostenuto dal collega Zefiro
ho chiesto in Corte, posto che il decreto non deroga al bando e che la legge tributaria non è retroattiva, si riferisce all'esame del 2015.
meglio in tasca nostra che in tasca loro..