esame di abilitazione 2012

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  1. alicasa
     
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    Mi risultava che tutta la parte relativa all'esame di avvocato fosse stata tolta per fare una riforma a parte e condivisa con il CNF, ma ovviamente potrei sbagliarmi! Ora provo a verificare meglio!

    Nell'art. 6 del DPR non si fa riferimento all'esame di abilitazione e le norme sugli avvocati sono solo queste che non fanno alcun riferimento all'esame:

    "Capo II
    Disposizioni concernenti gli avvocati

    Art. 9
    Domicilio professionale
    1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in altri luoghi del territorio nazionale.

    Art. 10
    Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso
    1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piu' di dodici mesi.
    2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
    3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
    4. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
    5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
    6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio."


    Se sono stata imprecisa, correggetemi.
     
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  2. lostsoul
     
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    CITAZIONE (alicasa @ 10/12/2012, 17:32) 
    Mi risultava che tutta la parte relativa all'esame di avvocato fosse stata tolta per fare una riforma a parte e condivisa con il CNF, ma ovviamente potrei sbagliarmi! Ora provo a verificare meglio!

    Nell'art. 6 del DPR non si fa riferimento all'esame di abilitazione e le norme sugli avvocati sono solo queste che non fanno alcun riferimento all'esame:

    "Capo II
    Disposizioni concernenti gli avvocati

    Art. 9
    Domicilio professionale
    1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in altri luoghi del territorio nazionale.

    Art. 10
    Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso
    1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piu' di dodici mesi.
    2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
    3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
    4. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
    5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
    6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio."


    Se sono stata imprecisa, correggetemi.

    Mah. Pare che la riforma del C.N.F. non vedrà mai la luce.
    Ci provano ma ogni volta che sembrano sul punto di... crolla il governo. :D

    l'art. 6 c.12 non dispone che
    "12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2."
    ?

    A me sembrava che l'art. 6 fosse la norma generale e l'art.10 quella speciale. Quindi, se non ricordo male, i cinque anni si dovrebbero applicare pure agli avvocati, a meno che non ci sia una previsione che escluda l'applicazione della relativa disciplina...


    Poi, francamente, non ci capisco granchè e neanche mi interessa più approfondire (ho colmato la misura della mia pazienza).
    Però ho dei conoscenti che si trovano proprio in questa situazione.
     
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  3. alicasa
     
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    CITAZIONE (lostsoul @ 10/12/2012, 17:43) 
    CITAZIONE (alicasa @ 10/12/2012, 17:32) 

    Mah. Pare che la riforma del C.N.F. non vedrà mai la luce.
    Ci provano ma ogni volta che sembrano sul punto di... crolla il governo. :D

    l'art. 6 c.12 non dispone che
    "12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2."
    ?

    A me sembrava che l'art. 6 fosse la norma generale e l'art.10 quella speciale. Quindi, se non ricordo male, i cinque anni si dovrebbero applicare pure agli avvocati, a meno che non ci sia una previsione che escluda l'applicazione della relativa disciplina...


    Poi, francamente, non ci capisco granchè e neanche mi interessa più approfondire (ho colmato la misura della mia pazienza).
    Però ho dei conoscenti che si trovano proprio in questa situazione.

    Devo averlo letto superficialmente e quel comma mi è sfuggito, hai ragione tu. Bisognerebbe però vedere se c'è un'espressa previsione di retroattività, sennò chi ha il certificato di compiuta pratica già in mano come Ningun è comunque salvo. Comunque hai ragione ed è stancante stare dietro a queste riforme, progetti di riforme e blablabla.....
     
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  4. queenlizard86
     
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    L’attesa è finita: la riforma forense è legge dello Stato. A distanza di ottant’anni, il Senato ha dato il via libera definitivo al testo che rifonda criteri di accesso, svolgimento e sanzioni per il mondo dell’avvocatura in Italia dopo un iter lungo tutta la legislatura.

    A palazzo Madama, dopo rinvii e anche una sospensione della seduta dovuta all’assenza del numero legale, c’è stata polemica sui “pianisti”, nel corso nella votazione concitata dei 67 articoli, dettati dalla voce del presidente Schifani. Alla fine, però, è passata la nuova riforma forense con ampia maggioranza (a favore anche Idv e Lega Nord) e alcuni sparuti senatori in dissenso dalla linea dei propri gruppi. Una votazione, comunque, storica per l’ordinamento di tutte le professioni legali, che attendevano – e in parte temevano – l’avvento di questo giorno.

    A fare le spese, sono, infatti, ancora una volta i giovani, con l’istituzionalizzazione (articolo 41) del praticantato gratuito nei primi sei mesi e la possibilità facoltativa, da parte del datore di lavoro, di elargire un compenso a partire dalla settima mensilità. Una misura molto contestata, oggetto anche della pregiudiziale di costituzionalità avanzata da alcuni parlamentari, che hanno già annunciato i ricorsi alla Consulta.

    Ciò nonostante, il limite ufficiale di praticantato viene stabilito a 18 mesi invece che ai 24 vigenti fino a ieri. Inserito nel testo della riforma forense anche lo spazio di svolgimento di un impiego subordinato contestuale nei mesi di tirocinio, purché non finisca per prendere il sopravvento in termini di carico orario.

    In contemporanea, poi, è ipoteticamente concesso di svolgere fino a due tirocini, a medesime condizioni di impegno e retribuzione, naturalmente.

    Passando, poi, a analizzare il nuovo esame di Stato, (articoli 46-49) vediamo come arriverà una valutazione degli elaborati più rigida e approfondita, con la Commissione che sarà chiamata a motivare per iscritto a fianco del testo le proprie annotazioni di carattere positivo o negativo.

    Sparisce anche la possibilità di portare in sede d’esame testi commentati: gli unici compendi leciti saranno i Codici “nudi e crudi” senza note, esempi o indicazioni di sorta. Chi sgarra, potrà incorrere in un reato specifico creato ex novo proprio in coda alla riforma forense.

    Ulteriore step di valutazione sarà quello per il conseguimento della carica di magistrato superiore, come Cassazione o Consiglio di Stato, sostenibile a partire dall’ottavo anno dopo l’iscrizione all’albo oppure dopo cinque di abilitazione.

    Sul versante specializzazioni (articolo 9) serviranno due anni dall’idoneità per l’iscrizione all’Albo, dove dovrà, peraltro, essere svolto un periodo di formazione mirata al settore prescelto.

    E veniamo alla parte della riforma che più interessa studi legali e professionisti in proprio. Tanto per cominciare, nella definizione dei compensi, deve assolutamente sparire qualsiasi rimando alle tariffe, specificando, poi, il totale della prestazione nel momento in cui viene richiesta. Quindi, ogni voce di spesa dovrà essere indicata per iscritto, a tutela del cliente.

    Obbligo di apertura di una polizza assicurativa (articolo 12) in capo al titolare dell’attività, che funga da copertura in sede di responsabilità civile per tutti i soggetti coinvolti nell’attività, e dunque anche per i tirocinanti.

    Cambiano le giurie per le eventuali sanzioni (art. 53) comminate dal’Ordine nazionale: saranno cinque i membri chiamati a esprimersi – con tre “panchinari” già decisi – in merito a richiami, avvertimenti, censure, sospensioni o radiazioni.



    www.leggioggi.it
     
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  5. Luna@
     
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    Che dire....sono veramente curiosa di sapere in cosa consisterà l'esame forense allo scattare di questa riforma.
     
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79 replies since 7/9/2012, 10:03   2341 views
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