esame di abilitazione 2012

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. valerie05
     
    .

    User deleted


    Non so perchè ma tutti hanno la convinzione (compresi i commissari poi che ti interrogano...) che amministrativo è una caxxata.
    in realtà sembra facile.. ma non lo è, nè riguardo al contenuto teorico nè riguardo agli atti.
    devi saperli fare quelli, se no, appoggio togasana.. lascia perdere!!! rischi di darti la zappa sui piedi.
    piuttosto, dato che sei digiuno, io riporrei in ultima battuta le mie speranze sull'atto di penale.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    over the rainbow

    Group
    Moderatore
    Posts
    8,332

    Status
    Offline
    occhio alla procura civile: non c'è più il riferimento alla mediazione, in quanto ne è stata considerata costituzionalmente illegittima la norma che ne sanciva l'obbligatorietà ;)
     
    .
  3. queenlizard86
     
    .

    User deleted


    Toga e Valerie voi lo state preparando?
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    I sogni nel cassetto fanno la muffa

    Group
    Member
    Posts
    1,426

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (togasana @ 29/11/2012, 17:15) 
    occhio alla procura civile: non c'è più il riferimento alla mediazione, in quanto ne è stata considerata costituzionalmente illegittima la norma che ne sanciva l'obbligatorietà ;)

    Però c'è ancora quella facoltativa e i relativi obblighi di informazione gravanti sull'avvocato. :)
     
    .
  5. simonema
     
    .

    User deleted


    concordo con Nenè. L'obbligo di informazione che grava sull'avvocato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Dlgs. n.28/2010 prescinde dalla obbligatorietà della procedura di mediazione. Quindi la procura nell'atto civile rimane così come è.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    over the rainbow

    Group
    Moderatore
    Posts
    8,332

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Nanà1982 @ 29/11/2012, 19:24)
    CITAZIONE (togasana @ 29/11/2012, 17:15) 
    occhio alla procura civile: non c'è più il riferimento alla mediazione, in quanto ne è stata considerata costituzionalmente illegittima la norma che ne sanciva l'obbligatorietà ;)

    Però c'è ancora quella facoltativa e i relativi obblighi di informazione gravanti sull'avvocato. :)

    CITAZIONE (simonema @ 29/11/2012, 21:05)
    concordo con Nenè. L'obbligo di informazione che grava sull'avvocato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Dlgs. n.28/2010 prescinde dalla obbligatorietà della procedura di mediazione. Quindi la procura nell'atto civile rimane così come è.

    avete ragione! grazie. :trumanfailtimido.gif:
    (vero anche che almeno fino alla pubblicazione in gu della sentenza della corte cost, la mediazione obbligatoria c'è).
     
    .
  7. simonema
     
    .

    User deleted


    In vista dell’esame, più che alla procura (che rimane identica), farei attenzione alle nuove norme in materia di appello civile alla luce del d.l. n. 83/2012. In particolare:
    - il nuovo art. 342 cpc che richiede una particolare struttura dell’atto di appello con la previsione della sanzione di inammissibilità;
    - la modifica all’art. 345 cpc in materia di nuove prove in appello: è stata eliminata la possibilità che il giudice ammetta nuove prove ritenute “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
    :)
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    over the rainbow

    Group
    Moderatore
    Posts
    8,332

    Status
    Offline
    CITAZIONE (simonema @ 4/12/2012, 21:29) 
    In vista dell’esame, più che alla procura (che rimane identica), farei attenzione alle nuove norme in materia di appello civile alla luce del d.l. n. 83/2012. In particolare:
    - il nuovo art. 342 cpc che richiede una particolare struttura dell’atto di appello con la previsione della sanzione di inammissibilità;
    - la modifica all’art. 345 cpc in materia di nuove prove in appello: è stata eliminata la possibilità che il giudice ammetta nuove prove ritenute “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
    :)

    grazie, sei prezioso. :)
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    over the rainbow

    Group
    Moderatore
    Posts
    8,332

    Status
    Offline
    CITAZIONE (simonema @ 4/12/2012, 21:29) 
    In vista dell’esame, più che alla procura (che rimane identica), farei attenzione alle nuove norme in materia di appello civile alla luce del d.l. n. 83/2012. In particolare:
    - il nuovo art. 342 cpc che richiede una particolare struttura dell’atto di appello con la previsione della sanzione di inammissibilità;
    - la modifica all’art. 345 cpc in materia di nuove prove in appello: è stata eliminata la possibilità che il giudice ammetta nuove prove ritenute “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
    :)

    sulla pagina di una casa editrice giuridica ho trovato questo schema:

    CITAZIONE
    ECC.MA CORTE D'APPELLO DI .....

    ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ART. 342 C.P.C.

    PER

    il sig. ..... elettivamente domiciliato in ....., presso lo studio dell'Avv. ....., alla via . ....., nr. ….., C.F. ......, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce del presente atto..... (pec. ......., fax ......,)
    APPELLANTE

    CONTRO

    il sig. ..... elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ....., C.F. ......, già suo difensore nel primo grado di giudizio
    APPELLATO


    FATTO
    In data …veniva formulato atto di citazione diretto a….nei confronti di…..
    In fase istruttoria emergeva che…….come desumibile da quanto scritto…..
    In data…venivano presentate le memorie conclusionali e, successivamente, le repliche, con cui si chiedeva….
    Con sentenza n. ..... pubblicata in data ..... notificata in data….il Tribunale di ..... statuiva che….

    La sentenza nr. … del Tribunale di …….. è ingiusta e merita riforma, pertanto, il sig.….., propone appello per i seguenti
    MOTIVI
    1. ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ART. …………..
    Con il presente scritto difensivo si impugna la sentenza nr. ….. emessa dal Tribunale di …….. nella parte in cui “Condanna il sig. ….. al pagamento della somma di € ………..” ed in particolare al n. 2, pag. 3 dove si dice che “…” ed a pag. 4 dove si dice che “…”

    [INSERIRE I MOTIVI DI DIRITTO OGGETTO DELL’IMPUGNAZIONE]

    Il sig. ….. chiede la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi:

    -….. [INSERIRE la CD PARTE RESCISSORIA DELL’IMPUGNAZIONE, ovvero una parte che critica, spiegandone il “perché”, ed un’altra che “costruisce” la versione fattuale che si auspica.]

    -…..

    Tutto quanto richiesto, per la seguente motivazione

    -il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile perché in contrasto con ………

    La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché…..

    -altresì……

    Si evidenzia che la richiesta è in linea con la giurisprudenza prevalente

    di cui alle sentenze …., così sussistendo numerosissime probabilità di accoglimento.

    Alla luce di quanto sopra il sig. ……

    CITA
    il sig. ……... a comparire innanzi alla Corte d'Appello di ..... per l'udienza del ..... , con invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al collegio designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 343 c.p.c. (appello incidentale), per ivi sentire accogliere le seguenti

    CONCLUSIONI
    Voglia l’Ecc.ma Corte d'Appello di ....., in riforma della sentenza impugnata:
    ........

    con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

    In base all’ art283 c.p.c., si chiede che sia sospesa in tutto (o in parte) l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per le ragioni che:

    a)..
    b)….


    Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € .....

    Si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e il fascicolo di primo grado dell'appellante.

    Città e Data

    Firma


    PROCURA AD LITEM
    Io sott., conferisco all’avv.________ il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e rilasciare quietanze,.
    L’autorizzo, ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato.
    Ratifico sin d’ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.
    Eleggo domicilio presso il Suo studio in___ (indicare la città),via_______ n.___.
    Dichiaro di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione.
    luogo, data
    n.q. (firma)
    La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza
    Avv. (firma)

    può andar bene?
    purtroppo quando li scrivevo io gli atti lo schema era un altro e chiedendo ad una mia amica di inviarmi una copia di qualche appello civile non mi ha potuta aiutare.
    stasera faccio un salto allo studio e vedo se riesco a reperirne uno e, se confrontandolo con questo schema, ci sia qualcosa da integrare.
     
    .
  10. simonema
     
    .

    User deleted



    Per maggiore chiarezza, riporto il nuovo art. 342 c.p.c.:
    “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
    1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
    2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro
    rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

    Ora, il modello che hai pubblicato è buono. In sostanza, con il nuovo art. 342, si deve criticare non la sentenza in generale, ma singole parti di essa. Quindi, quando si articolano i “motivi di appello” (uso le virgolette perché questa dizione non c’è nella nuova norma) si deve fare riferimento alla parte precisa della sentenza che ha deciso in quel modo. La si prende e la si critica (cd. parte rescindente). Inoltre, si deve proporre una “bozza di sentenza” (cd. parte rescissoria) e cioè esporre al giudice di secondo grado quali modifiche deve apportare alla sentenza impugnata.

    Chiaramente, non sempre sarà necessario richiedere modifiche alla “ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”. Cioè il giudice di prime cure può aver ricostruito bene il fatto, ma dato una diversa qualificazione giuridica allo stesso. Quindi in tal caso, la parte rescissoria riguarderà solo il diritto.
    Ciò detto, la parte dell’atto: “Tutto quanto richiesto, per la seguente motivazione

    -il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile perché in contrasto con ………”, ricorrerà solo in certi casi.

    Inoltre, una cosa non mi quadra. Nel modello che tu hai pubblicato si afferma “La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché…..”. Ora, leggendo la norma, mi pare di capire che la “rilevanza” riguarda “le circostanze da cui deriva la violazione della legge”. E non quindi “la nuova ricostruzione del fatto” che è invece richiamata al n. 1). Dico questo sulla base di una semplice interpretazione letterale della norma.
    Alla luce di ciò, la mia interpretazione della norma è la seguente. Io appellante devo, fra le altre cose, esporre i motivi per i quali la sentenza è ingiusta (“circostanze da cui deriva la violazione della legge”). Quando poi parla di “rilevanza”, la norma è come se mi dicesse: tu appellante mi devi dire come la sentenza va riformata nella parte di diritto. In altre parole, la rilevanza de qua sta a significare: come cambia la sentenza di primo grado a seguito dei motivi di appello? Cioè, è come se fosse la parte rescissoria, relativa però al diritto. Mentre al n. 1) si parlava di parte rescissoria ma con riferimento alla ricostruzione del fatto (“modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”).

    Non so se sono stato chiaro. Tu come la interpreti la norma? Purtroppo si tratta di una disposizione nuovissima.

    Per le altre cose, per essere preciso, io nelle conclusioni riporterei le parti della sentenza delle quale chiedo la riforma. Ciò conformemente a quanto scritto nel corpo dell’atto.
    Riguardo la procura, io, per cautela, seguirei la bozza del CNF. Alla luce di ciò, nella procura dell’atto da te pubblicato manca:
    - La dichiarazione dell’assistito di aver ricevuto le informazioni in materia di trattamento di dati personali (nel tuo atto, l’assistito dice solamente che presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ma non dice di essere stato informato in merito);
    - Riguardo la mediazione, non c’è alcun riferimento ai benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010. Inoltre non c’è il riferimento all’atto che contiene l’informativa.
    Inoltre, tra gli allegati, metterei sempre, in ogni atto, il documento che contiene l’informativa all’assistito in materia di mediazione. Lo dice l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010.
    Da ultimo: non è più elegante “procura in calce al presente atto” in luogo di “procura in calce del presente atto”?
    ;)
     
    .
  11. Ningun
     
    .

    User deleted


    premetto che no tocco le procedure da vari anni,volevo sapere se un codice di procedura civile del 2009 e uno di procedura penale del 2007 possono andare bene per l'esame
    grazie a chi risponderà

    rileggendo ora i post precedenti però una certa idea già me la sono fatta,almeno per civile..
     
    .
  12. valerie05
     
    .

    User deleted


    non credo proprio.
    in procedura civile c'è stato il cambiamento dell'appello, 342.
    quindi decisamente compra, se vuoi risparmiare comprati quelli 4 in 1.
     
    .
  13. Ningun
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (valerie05 @ 6/12/2012, 15:17) 
    non credo proprio.
    in procedura civile c'è stato il cambiamento dell'appello, 342.
    quindi decisamente compra, se vuoi risparmiare comprati quelli 4 in 1.

    grazie
     
    .
  14. queenlizard86
     
    .

    User deleted


    quali sono i migliori codici commentati? :)
     
    .
  15. Ningun
     
    .

    User deleted


    sapete dirmi quali sono state le modifiche intervenute negli ultimi due mesi (mi riferisco soprattutto alle procedure) e se è possibile acquistare un codice aggiornato a ottobre o se invece è necessario uno aggiornato a novembre?
    ed eventualmente anche che modifiche ci sono state
    perchè volevo prenderne uno 4 codici in uno,ma è di ottobre

    CITAZIONE (queenlizard86 @ 6/12/2012, 17:58) 
    quali sono i migliori codici commentati? :)

    io non posso dirtelo con certezza ma so che è anche soggettivo,ci sono pareri diversi
    io ho sempre preso i simone,2 anni fa' e ora anche oggi ma solo perchè sono i più economici
    in effetti le sentenze sono quelle,se mancano è il codice che fa schifo
     
    .
79 replies since 7/9/2012, 10:03   2341 views
  Share  
.