SCRITTI SSPA 2011

Solo scambio di informazioni su testi e programmi di studio...

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  1. Thiudareik
     
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    La sentenza n. 500/1999 delle SS.UU. costituisce una pronuncia storica in tema di responsabilità della p.a.
    Di fatto, è con tale sentenza che si è espressamente riconosciuta la ristorabilità dell'interesse legittimo pretensivo, ponendosi fine alla condizione di sostanziale impunità e di privilegio che aveva connotato fino a quel momento l’attività amministrativa illegittima.
    A seguito di essa è stata poi emanata la l. 205/2000, che, novellando la l. 1034/1971, ha assegnato al g.a. la cognizione piena, cioè caducatoria e risarcitoria, sui pregiudizi cagionati dall'azione amministrativa.
    E’, quindi, assurdo sostenere che il richiamo, doveroso, a detta pronuncia si collochi al di fuori della traccia.

    Più in generale, credo che il quesito imponesse una distinzione tra la responsabilità del soggetto pubblico legata all’attività riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, da quella, invece, disancorata totalmente dallo ius imperii.
    Nella prima ipotesi, si colloca l’attività amministrativa illegittima, provvedimentale e non, che può integrare una condotta illecita, qualificabile, secondo la pressoché unanime giurisprudenza, in termini di responsabilità ex art. 2043, con conseguente risarcimento dei danni secondo le previsioni ora contenute nel c.p.a.
    Al di fuori della indicata ipotesi, la p.a. può tenere un comportamento mero, da cui può scaturire una responsabilità extracontrattuale -è il caso del danno da res in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.- ovvero può compiere un’attività paritetica di natura contrattuale, da cui può derivare la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c.
    L’evoluzione giurisprudenziale ha poi anche riconosciuto la culpa in contrahendo dell’amministrazione, e ciò non solo a fronte di un suo contegno scorretto in costanza di trattativa privata (fattispecie di cognizione del g.o.), ma anche all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, sottoposta alla giurisdizione esclusiva del g.a., laddove, a seguito dell’aggiudicazione di una gara d’appalto, la stazione appaltante non provveda, in modo ingiustificato, alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario.
    Opportuno, in relazione alle prospettate distinzioni, un cenno sul diverso radicamento di giurisdizione tra g.o. e g.a., in base al criterio della causa petendi, cioè della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dal danneggiato
     
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  2. ispettore2010
     
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    mamma mia mi viene la depression!!ho fatto davvero dei pessimi compiti!! image
     
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  3. tinofull
     
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    si anche a me.. e non ne posso più di sapere come si dovevano o non si dovevano fare le tracce..
     
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  4. rossellafio
     
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    ma i testi su cui studiare in vista di un prossimo concorso????
     
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  5. ispettore2010
     
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    dipende in cosa 6 laureta
    parti dalle materie che meno conosci
    x il prossimo quando mi sarò ripresa di sicuro studio blanchard e monorchio
     
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  6. Reatino
     
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    Scusate ma su quale testo , o testi, studiate diritto civile?
     
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905 replies since 6/5/2011, 10:36   22883 views
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