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  1. asderto
     
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    CITAZIONE (francesca73 @ 18/6/2004, 18:27)
    il principio generale, in materia concorsuale, che individua la data suddetta come quella limite per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione, come peraltro richiamato, in via generale, dall’art. 2, comma 2, degli stessi bandi di concorso impugnati;

    Boh? Perchè, chi si è iscritto a questi bandi ha già dimostrato di possedere la laurea?
     
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  2. lapaurafanovanta
     
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    CITAZIONE (Enotrio @ 19/6/2004, 01:21)
    Ringrazio per la pubblicazione delle ordinanze.
    Mi permetto di avanzare solo una censura: nel momento in cui le riviste giuridiche, nel pubblicare le sentenze, omettono i nomi delle parti sostituendole con i puntini di sopsensione, mi chiedo: non sarebbe stato opportuno fare la stessa cosa anche per quelle ordinanze riportate in copia sul sito?
    In fondo quello che interessa è il loro contenuto, non le parti in confronto delle quali sono rese.
    Al rigardo mi permetto di segnalare che il Professor Avvocato Franceschetti, quando pubblicò il ricorso sul sito, omise proprio i nomi dei ricorrenti.
    Grazie per l'attenzione e scusate per il disturbo.

    sottoscrivo in pieno quello che dici! tanto più che in altre occasioni su questo stesso forum i curatori, e chi è capace di modificare i messaggi altrui, se fossi capace anche io lo avrei già fatto, hanno censurato anche numeri di telefono relativi a studi legali come tali rinvenibili tramite la consultazione degli elenchi telefonici cartacei e telematici, e soprattutto, pubblici!!
    doveva essere cura di chi ha pubblicato le ordinanze, ma purtroppo non tutti hanno avuto il buon senso di condor, perciò anche io
    INVITO FORMALMENTE I CURATORI DI QUESTO FORUM A MODIFICARE I MESSAGGI INVIATI OMETTENDO I NOMINATIVI DI CHI HA PROPOSTO I RICORSI
    grazie fin da ora sono certamente non tarderete.
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    Edited by lapaurafanovanta - 20/6/2004, 13:36
     
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  3. Pablita
     
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    CITAZIONE (lapaurafanovanta @ 20/6/2004, 00:51)
    doveva essere cura di chi ha pubblicato le ordinanze, ma purtroppo non tutti hanno avuto il buon senso di condor

    Dato che ho "pubblicato" su questo sito due ordinanze, mi sento chiamata in causa e quindi chiedo, senza spirito "bellicoso" ma con autentica curiosità: posto che nemmeno il tar si è premurato di omettere in nomi dei ricorrenti, che differenza c'è fra leggere l'ordinanza con i nomi dei ricorrenti su questo sito e leggere la stessa ordinanza con i nomi dei ricorrenti sul sito del TAR?
    Pablita
     
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  4. francesca73
     
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    Anch'io mi sento chiamata in causa. Non mi sono premurata di cancellare i nomi per lo stesso motivo spiegato da Pablita. Le ordinanze sono pubblicate complete dei nomi dei ricorrenti sul sito giustizia-amministrativa e su quello di saranno magistrati...mi sono limitata a fare un copia-incolla e, senza voler fare polemica, non vedo la differenza tra leggerle qui o là.

    Saluti a tutti.

    F.

    Edited by francesca73 - 20/6/2004, 10:20
     
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  5. auriga76
     
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    CITAZIONE (francesca73 @ 18/6/2004, 18:27)
    REPUBBLICA ITALIANA
    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    PER IL LAZIO
    ROMA

    SEZIONE PRIMA

    Registro Ordinanze:/ 3336/2004
    Registro Generale: 5047/2004


    nelle persone dei Signori:
    CORRADO CALABRO' Presidente
    ANTONINO SAVO AMODIO Cons. , relatore
    DAVIDE SORICELLI Ref.

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2004

    Visto il ricorso 5047/2004 proposto da:
    FILARDO MARCELLA ED ALTRI
    ASCANI PAOLA GIORGIA
    BATTAGLIA MARIA
    BERTI FRANCESCA
    BUCCELLI PAOLA
    CATANZARO ANTONINO
    GALETTO CLARA
    LICITRA ELISA
    MAIORINO MARCELLO
    LONGHI NICOLA
    TERRAZZINO MARIA
    STEVANIN ELISA
    ROMANELLI NICOLA
    PERNIGOTTI MARIASSUNTA
    PELUSO PIERFRANCESCO
    PANTANELLA EMANUELA
    NICOLELLO ROBERTA
    NAVA CAMILLA
    MORICONI ALESSANDRO
    LAMBERTI LUCA
    CONDORELLI ROBERTO
    CONTI FEDERICA
    CRISTIANO RAFFAELE
    DE DOMINICIS MARIA LUDOVICA
    DI PIRRO MASSIMILIANO

    rappresentato e difeso da:
    MANZI AVV. LUIGI
    REGGIO D'ACI AVV. ANDREA
    CALDERARA AVV. GIANLUCA
    con domicilio eletto in ROMA
    VIA F. CONFALONIERI, 5
    presso
    MANZI AVV. LUIGI

    Contro

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM

    e nei confronti di
    PANZANO GIOVANNI BATTISTA

    e nei confronti di
    GUIDO ROMEO

    e nei confronti di
    PONE ALESSANDRO

    e nei confronti di
    GALANTI ALBERTO

    e nei confronti di
    GUIDI FRANCESCA ROMANA

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
    del bando di concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario di cui al D.M. del 28.2.2004 pubblicato sulla G.U. n. 17 del 02.03.2004 nella parte in cui prevede l’esonero dalla prova preselettiva con ammissione “diretta” alle prove scritte per alcune determinate categorie di candidati.

    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;

    Udito il relatore Cons. ANTONINO SAVO AMODIO e uditi altresì per le parti gli avv.ti Manzi e Reggio d’Aci e l’avv. Ferrante per l’Avvocatura dello Stato;
    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
    Preso atto, preliminarmente, dell’intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei sigg. Stevanin e Battaglia;
    Considerato che il ricorso in esame risulta fornito di sufficiente “fumus boni iuris” limitatamente alla dedotta illegittimità della clausola di bando che esonera dall’effettuazione della prova preliminare i candidati che conseguano il diploma di specializzazione per le professioni legali in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, in quanto si tratta di una previsione che si pone in contrasto con il principio generale, in materia concorsuale, che individua la data suddetta come quella limite per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione, come peraltro richiamato, in via generale, dall’art. 2, comma 2, degli stessi bandi di concorso impugnati;
    Considerato -in seguito ad approfondimento della questione e a modifica di quanto ritenuto in precedente occasione (cf. ordinanza di questa Sezione n. 2897/2004) - che non possa disconoscersi la sussistenza dell’ interesse dedotto dai ricorrenti a che gli specializzandi non siano esonerati dalla prova selettiva preliminare, in quanto, per un verso l’aumento del numero dei candidati che devono sostenere tale prova non comporta di per sé che i concorrenti che abbiano risposto esattamente a tutti i quiz non siano comunque ammessi alle prove concorsuali, mentre, per converso, prevalente si atteggia l’interesse a non doversi confrontare in tali prove con un cospicuo numero di candidati che, esentati dalla specifica e gravosa preparazione mnemonica richiesta per i quiz preliminari, hanno potuto dedicare interamente la propria preparazione all’approfondito e ragionato studio occorrente per le prove stesse (e in specie per quelle scritte);
    Considerato altresì che preminente su ogni altro -sia dal punto di vista dei ricorrenti che da quello dell’Amministrazione- appare comunque l’interesse a che la correzione degli elaborati scritti (in mancanza del sistema dei correttori) non prenda un tempo eccessivamente lungo, mal compatibile con le esigenze cui è finalizzato il concorso e con le prospettive dei ricorrenti, a causa dell’ammissione alle prove stesse di un numero di concorrenti irragionevolmente ampliato;
    Considerato infine che tale incremento fuori misura contraddice le ragioni per cui è stata mantenuta transitoriamente in vigore la prova selettiva preliminare e comporta un’ingiustificata disparità di trattamento, oltre a essere lesivo del sopra richiamato principio generale della data limite di ammissibilità in materia concorsuale;
    P.Q.M.

    ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei sensi sopra esposti e pertanto sospende la disposizione del bando nella parte in cui esonera gli specializzandi dalla prova selettiva preliminare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    ROMA , li 16 Giugno 2004

    IL PRESIDENTE:
    IL RELATORE:

    Mi sembra appena il caso di fare notare che il Tar LAZIO nella sua ordinanza ha implicitamente considerato il diploma SSPL quale requisito di ammissione al concorso che, come tale, deve essere posseduto prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande se ed in quanto lo si voglia far valere ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva. Giusta considerazione dunque, posto che se davvero il diploma de quo è un requisito di ammissione e se si ammette la possibilità di poterlo produrre successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, dovrebbe anche ammettersi, paradossalemente, la presentazione della domanda di partecipazione in pendenza del termine per il conseguimento della stessa laurea, purchè questa sia posseduta prima dell'inizio delle prove selettive!!!!
     
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  6. lapaurafanovanta
     
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    CITAZIONE (Pablita @ 20/6/2004, 10:06)
    CITAZIONE (lapaurafanovanta @ 20/6/2004, 00:51)
    doveva essere cura di chi ha pubblicato le ordinanze, ma purtroppo non tutti hanno avuto il buon senso di condor

    Dato che ho "pubblicato" su questo sito due ordinanze, mi sento chiamata in causa e quindi chiedo, senza spirito "bellicoso" ma con autentica curiosità: posto che nemmeno il tar si è premurato di omettere in nomi dei ricorrenti, che differenza c'è fra leggere l'ordinanza con i nomi dei ricorrenti su questo sito e leggere la stessa ordinanza con i nomi dei ricorrenti sul sito del TAR?
    Pablita

    senza alcuno spirito bellicoso, peraltro assente anche nel mio precedente post (anche se mi sembra che in questo forum ogni volta che ci si premura di difendere i propri diritti od interessi la cosa anzichè essere interpretata come una cosa normale per gente che pratica il diritto, venga vista come una dichiarazione di guerra, bah) rispondo tanto a te quanto a francesca 73.
    la differenza che c'è tra il pubblicare i nomi dei ricorrenti qui oppure su una rivista giuridica, come sottolineato da enotrio, ovvero sul sito del tar è che mentre su quest'ultimo la conoscenza può avvenire solo immettendo dati conosciuti a chi è interessato o a chi questi dati sono stati resi conoscibili (vedi il nome del capolista, il nome dell'avv. ricorrente, o il numero stesso del ricorso, che ammetterai non sono proprio di pubblico dominio), ciò non avviene in un sito come questo che è accessibile da chiunque semplicemente, anche attraverso un comune motore di ricerca, e quindi in tal senso, viene a mancare il benchè minimo consenso da parte di chi si vede pubblicato.
    mi sembra chiaro che non tutti la pensano alla stessa maniera, ognuno di noi ha diverse sensibilità e forse, dico forse perchè lungi da me voler interpretare il pensiero altrui, non a tutti fa piacere o appare una cosa normale essere sbattuti come si suol dire in altri casi affini, "in prima pagina".
    del resto, perdonami, le normative sulla privacy seguendo il tuo ragionamento non avrebbero alcun motivo d'essere. e allora mi spieghi perchè, come vi ha fatto notare anche enotrio, sulle riviste giuridiche e quant'altro gira adel medesimo genere anche a solo scopo didattico, i nomi vengono sempre omessi?
    se tu hai una ragione convincente oltre quello che ti ho detto sarà una buona occasione per me di cambiare idea e darvi ragione; per il momento fossi al vostro posto farei ammenda per aver ignorato la privacy di tutti i soggetti pubblicati e aver peccato, ma si sa questo è dato troppo sottile, di poca sensibilità nei confronti degli stessi. non aggiungo nulla in merito alla buona educazione perchè effettivamente non voglio assumere i toni bellicosi a cui vi riferite.
    per quanto riguarda il fatto che le ordinanze sono state pubblicate nello stesso modo in altro sito, perdonami ma non lo trovo un buon motivo per fare altrettanto. se tutti si buttano nel fuoco, credo che prima di fare lo stesso gli altri dovrebbero pensarci su e decidere se farlo altrettanto oppure no solo con la propria testa. a tal proposito io non frequento quel sito, ma se lo facessi avrei già invitato i curatori di quel forum, come ho fatto con questi, come perlatro ribadisco anche adesso, di intervenire a garanzia dei soggetti i cui nomi sono stati pubblicati, modificando i messaggi.
    con sorpresa ho visto che ancora non l'hanno fatto, chissà magari sono al mare!"
    quindi, senza offesa, credo che le manchevolezze nel vostro comportamento siano state molte e notevoli e mi chiedo se da qualche parte non abbiate già dovuto studiare quello che, omettendo i nomi di cui si parla, avreste dimostrato di aver apprso bene.
    credo fermamente che la magistratura debba essere il "rifugio naturale" di chi sa pensare con la propria testa e sappia porsi problematiche a 360° a differenza di tutti gli altri che invece considerano tutto scontato o sottovalutano, ancora peggio, che ad ogni azione corrisponda un fascio di conseguenze numerose e molteplici almeno quanti sono i soggetti coinvolti in modo più o meno prevedibile al momento in cui l'azione viene posta in essere (con questo tengo a precisare che non sono a favore della creazione delle caste illuminate, è solo che sarebbe contro la realtà ignorare che ogni individuo ha predisposizioni ed attitudini diverse dall'altro sicchè ognuno è capace di riuscire meglio di altri in diverse materie). spero, sinceramente di averti dato modo di riflettere, non pretendo di averti fatto capire il perchè del risentimento, in senso bonario, mostrato.

     
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  7. penalista
     
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    condivido appieno...da 1 punto di vista di giustizia (finalmente) anche sostanziale mi è sempre parso illogico,immotivato,irragionevole,oltrechè contrario alla più elementare norma concorsuale(i requisiti non si devono possedere almeno alla data di scadenza del bando??a questo punto mi potrei pure laureare in giurisprud dopo la scadenza del bando ma prima dei quiz no??)ammettere agli scritti gli specializzandi..del resto le motivazioni di tale scelta erano,e sono, prettamante politiche..
     
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  8. Pablita
     
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    CITAZIONE (lapaurafanovanta @ 20/6/2004, 13:27)
    [senza alcuno spirito bellicoso, peraltro assente anche nel mio precedente post (anche se mi sembra che in questo forum ogni volta che ci si premura di difendere i propri diritti od interessi la cosa anzichè essere interpretata come una cosa normale per gente che pratica il diritto, venga vista come una dichiarazione di guerra, bah) rispondo tanto a te quanto a francesca 73.
    la differenza che c'è tra il pubblicare i nomi dei ricorrenti qui oppure su una rivista giuridica, come sottolineato da enotrio, ovvero sul sito del tar è che mentre su quest'ultimo la conoscenza può avvenire solo immettendo dati conosciuti a chi è interessato o a chi questi dati sono stati resi conoscibili (vedi il nome del capolista, il nome dell'avv. ricorrente, o il numero stesso del ricorso, che ammetterai non sono proprio di pubblico dominio), ciò non avviene in un sito come questo che è accessibile da chiunque semplicemente, anche attraverso un comune motore di ricerca, e quindi in tal senso, viene a mancare il benchè minimo consenso da parte di chi si vede pubblicato.
    mi sembra chiaro che non tutti la pensano alla stessa maniera, ognuno di noi ha diverse sensibilità e forse, dico forse perchè lungi da me voler interpretare il pensiero altrui, non a tutti fa piacere o appare una cosa normale essere sbattuti come si suol dire in altri casi affini, "in prima pagina".
    del resto, perdonami, le normative sulla privacy seguendo il tuo ragionamento non avrebbero alcun motivo d'essere. e allora mi spieghi perchè, come vi ha fatto notare anche enotrio, sulle riviste giuridiche e quant'altro gira adel medesimo genere anche a solo scopo didattico, i nomi vengono sempre omessi?
    se tu hai una ragione convincente oltre quello che ti ho detto sarà una buona occasione per me di cambiare idea e darvi ragione; per il momento fossi al vostro posto farei ammenda per aver ignorato la privacy di tutti i soggetti pubblicati e aver peccato, ma si sa questo è dato troppo sottile, di poca sensibilità nei confronti degli stessi. non aggiungo nulla in merito alla buona educazione perchè effettivamente non voglio assumere i toni bellicosi a cui vi riferite.
    per quanto riguarda il fatto che le ordinanze sono state pubblicate nello stesso modo in altro sito, perdonami ma non lo trovo un buon motivo per fare altrettanto. se tutti si buttano nel fuoco, credo che prima di fare lo stesso gli altri dovrebbero pensarci su e decidere se farlo altrettanto oppure no solo con la propria testa. a tal proposito io non frequento quel sito, ma se lo facessi avrei già invitato i curatori di quel forum, come ho fatto con questi, come perlatro ribadisco anche adesso, di intervenire a garanzia dei soggetti i cui nomi sono stati pubblicati, modificando i messaggi.
    con sorpresa ho visto che ancora non l'hanno fatto, chissà magari sono al mare!"
    quindi, senza offesa, credo che le manchevolezze nel vostro comportamento siano state molte e notevoli e mi chiedo se da qualche parte non abbiate già dovuto studiare quello che, omettendo i nomi di cui si parla, avreste dimostrato di aver apprso bene.
    credo fermamente che la magistratura debba essere il "rifugio naturale" di chi sa pensare con la propria testa e sappia porsi problematiche a 360° a differenza di tutti gli altri che invece considerano tutto scontato o sottovalutano, ancora peggio, che ad ogni azione corrisponda un fascio di conseguenze numerose e molteplici almeno quanti sono i soggetti coinvolti in modo più o meno prevedibile al momento in cui l'azione viene posta in essere (con questo tengo a precisare che non sono a favore della creazione delle caste illuminate, è solo che sarebbe contro la realtà ignorare che ogni individuo ha predisposizioni ed attitudini diverse dall'altro sicchè ognuno è capace di riuscire meglio di altri in diverse materie). spero, sinceramente di averti dato modo di riflettere, non pretendo di averti fatto capire il perchè del risentimento, in senso bonario, mostrato.

    Ho usato l’espressione spirito bellicoso non per fare un velato riferimento al tuo messaggio, ma per far capire che non volevo essere polemica, ma solo avere un chiarimento da parte di chi dimostra un punto di vista diverso dal mio.
    Mi spiace di leggere una risposta che a me sembra un po’ sproporzionata rispetto a quanto ho scritto, ma poiché non ti conosco non mi permetto certo di attribuire questo ad una mancanza di sensibilità o di educazione, quanto invece al fatto che scrivere è diverso rispetto al parlarsi e l'intonazione che accompagna le parole spesso conta molto.
    Così, forse la tua risposta sarebbe stata diversa se ti avessi detto a voce quel che ti ho scritto.

    Passando all’aspetto tecnico della questione, se il Tar emette le sue sentenze ed ordinanze, quindi le pubblica, il tutto senza omettere i nomi dei ricorrenti, su un sito a cui si accede senza che sia necessaria la benché minima registrazione, sapendo certo che tali sentenze possono essere oggetto di diffusione, non vedo perché io dovrei agire diversamente.
    Comunque, visto che non sapevo i nomi dei ricorrenti od il numero del ricorso, ho individuato le ordinanze semplicemente inserendo i dati cronologici (ossia cercando tutte le ordinanze emesse il giorno 16 giugno, data che ho ricavato leggendo il forum, come del resto chiunque altro, che fosse passato di qua per caso, avrebbe potuto fare).

    Quanto alle norme sulla privacy, credo che in questo caso rilevino gli artt. 51 e 52 del Dlgs 196/2003 e successive modifiche, ed io non credo di averle violate.
    Se però tu conosci altre norme che io non conosco e che dovrei conoscere, o se interpreto male quelle che conosco, questa discussione, e lo dico senza ironia, sarebbe l’occasione per colmare le mie lacune. Credo che anche questo sia lo scopo di questo forum.

    In merito alle riviste, ho sottomano gli ultimi numeri di Diritto e Giustizia e vedo sentenze della Cassazione Penale dove fa bella mostra di sé il nome del ricorrente.
    Lo stesso dicasi per Diritto Penale e Processo, così credo anche per Il Foro Italiano (però al momento non ho a disposizione gli ultimi numeri, quindi non posso esserne certa, ma verificherò).
    Mi pare che Guida al Diritto metta solo le iniziali, ma non sono sicura.


    Infine, se per ipotesi io avessi pubblicato solo il link al quale reperire le ordinanze in questione, chiunque fosse passato di qua per caso avrebbe potuto aprirlo e leggere ordinanza e relativi nomi dei ricorrenti.
    L’unico modo per evitare il tutto era non diffondere la notizia che l’ordinanza era stata emanata, ma non credo che fosse un segreto di Stato.

    Queste sono le mie spiegazioni, non credo di dover fare nessuna ammenda.
    Ciao
    Pablita
     
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  9. A.g.o.
     
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    Logica e buon senso vorrebbero allora che la preselezione fosse archiviata per tutti.
    Ma nel Bel Paese...non mi par verosimile che possa trionfare l'eguaglianza!
    Ahimè, mi vien da vergognarmi solo a parlare di certe cose!
    Negletta Costituzione! Se solo chi di dovere imparasse a leggerti o almeno...provasse soltanto a leggerti!
     
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  10. squizzatina
     
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    Scusate se mi intrometto, ma visto che la discussione l'ho aperta io dando la notizia della pubblicazione delle ordinanze, vorrei permettermi di esprimere la mia.
    Mi spiegate dov'è il problema?
    I nomi dei ricorrenti se non erano accessibili qui, lo sarebbero stati sul sito del Tar per cui non vedo il problema. Non si sono fatti problemi i curatori del forum che hanno sicuramente più interesse a non divulgare notizie, stando attenti alla violazione della privacy, perchè dobbiamo farceli noi? Mah....
    Ciao e buono studio a tutti squizz
     
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  11. benè
     
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    CITAZIONE (squizzatina @ 18/6/2004, 17:57)
    Ciao sono uscite le ordinenze,
    bene per gli avvocati: accolto ricorso Franceschetti, Galletti, Manzi ed altri

    NOTIZIA INTERESSANTISSIMA:

    GLI SPECIALIZZANDI DEVONO FARE I QUIZ
    Andate a leggere sul sito del Tar
    voi che ne pensate?

    ciao squizz

    scusate, ma cosa pensate avverrà, con riguardo agli specializzandi, per quel che attiene al secondo bando da svolgersi nel corso del 2005? in part. credete possano essere esclusi dall'esenzione anche per il II bando, considerato che, allo stesso modo, non possedevano il titolo nel momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda? sistema assai singolare...
     
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  12. alcor70
     
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    CITAZIONE (Enotrio @ 19/6/2004, 01:21)
    Ringrazio per la pubblicazione delle ordinanze.
    Mi permetto di avanzare solo una censura: nel momento in cui le riviste giuridiche, nel pubblicare le sentenze, omettono i nomi delle parti sostituendole con i puntini di sopsensione, mi chiedo: non sarebbe stato opportuno fare la stessa cosa anche per quelle ordinanze riportate in copia sul sito?
    In fondo quello che interessa è il loro contenuto, non le parti in confronto delle quali sono rese.
    Al rigardo mi permetto di segnalare che il Professor Avvocato Franceschetti, quando pubblicò il ricorso sul sito, omise proprio i nomi dei ricorrenti.
    Grazie per l'attenzione e scusate per il disturbo.

    Il ricorso dell'avv. Franceschetti è ancora pubblicato?
    mi sapreste dire dove trovarlo?
     
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  13. squizzatina
     
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    eccolo!
    ciao squizz

    ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA

    Ricorso per l’annullamento dei bandi di concorso per l’accesso alla magistratura pubblicati con DM 23.3.2004 e 28.2.2004 contenente
    istanza di sospensiva e questione di legittimità costituzionale


    Ricorrenti






    rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Franceschetti giusta procura in calce al presente atto, per i ricorrenti di cui ai nn. XXXXX e giusta procura speciale autenticata, in atti, per i ricorrenti di cui ai nn. XXXXX tutti domiciliati nello studio dell’avvocato Paola Moreschini, alla via Eustachio Manfredi 17, in Roma

    Contro

    Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi 12

    e nei confronti di

    Masnaghetti Mauro, residente in Roma, Via Laurentina 14
    (controinteressato)

    per l’annullamento

    dei seguenti bandi di concorso per l’accesso al concorso in magistratura:
    1) bando pubblicato con DM 28.2.04 sulla GU 4 serie speciale del 2.3.2004.
    2) bando pubblicato con DM 23.3.2004 sulla GU serie speciale, concorsi ed esami, n. 24 del 26 marzo 2004.


    Per i seguenti motivi:

    o violazione e falsa applicazione della L. 48/2002; violazione e falsa applicazione della L. 127/1997 e 398/1997; violazione e falsa applicazione dell’articolo 124 ordinamento giudiziario, come modificato dal dl 398/1997 e dalla L. 48.2001; violazione e falsa applicazione dell’articolo 123 bis ord., giudiziario; violazione dell’articolo 1 L 241/1990 della legge sul procedimento amministrativo; violazione della Costituzione, articoli 3 e 97 .

    o eccesso di potere per: sviamento, disparità di trattamento; illogicità e irragionevolezza del bando, ingiustizia manifesta.

    Premessa

    I due bandi che si impugnano sono stati emanati a seguito di un lungo e tortuoso iter procedimentale, il cui scopo finale era aumentare l’organico della magistratura predisponendo all’uopo una procedura particolare (il cosiddetto maxi concorso) che avrebbe dovuto immettere in ruolo circa 1000 magistrati ordinari in un solo anno, a fronte dei circa 300 che vengono immessi ogni concorso ordinario (concorso ordinario che viene bandito, in media, ogni 12-16-mesi).
    I due bandi in oggetto però, oltre a non aver raggiunto lo scopo (i 1000 magistrati infatti verranno immessi nell’organico più o meno con i tempi degli altri concorsi se non addirittura con tempi più lunghi), prevedono una serie di clausole che sono a dir poco singolari.
    In particolare le illegittimità riguardano, a parere di questa difesa, due aspetti da tenere distinti.
    1) Il primo aspetto di illegittimità è quello riguardante la preselezione informatica in sé e per sé. La questione è già stata proposta in sede giurisdizionale, e proprio davanti a questo TAR, ma si ritiene di doverla riproporre per due motivi: anzitutto per consentire una nuova valutazione della questione e in secondo luogo perchè questa volta vi sono ulteriori e più macroscopiche censure di illegittimità rispetto alla procedura degli anni scorsi.
    2) Il secondo aspetto di illegittimità riguarda invece il problema dei soggetti esclusi dalla preselezione, perchè, in pratica, tali bandi escludono dalla preselezione informatica gli specializzati e gli specializzandi, oltre ad altre categorie che, giustamente, per i titoli in loro possesso si presume abbiano già un’adeguata formazione giuridica (si tratta degli avvocati dello stato, dei magistrati militari e di coloro che hanno già conseguito l’idoneità in uno dei precedenti concorsi in magistratura); il punto però è che i bandi non tengono conto di altre categorie che, per titoli, avrebbero ugualmente (o maggiormente) diritto ad essere esclusi (notai, magistrati del TAR, professori universitari, ricercatori, avvocati, funzionari della PA appartenenti alla carriera direttiva).

    Si tratta di questioni di legittimità che non sono una mera invenzione di questa difesa, ma che sono state già sollevate anche in sede politica da alcuni parlamentari e che sono state segnalate anche dal CSM il quale aveva preventivato un alto numero di ricorsi.
    In sede politica ricordiamo – tra le altre - l’interrogazione n. 565 del senatore Crinò nella seduta del 17.3.2004.

    Sull’immediata lesività dei bandi
    In via preliminare, è bene sottolineare che questi due bandi, ancorché annoverabili nella categoria degli atti amministrativi generali, sono suscettibili di immediata impugnazione senza attendere l’emanazione di successivi provvedimenti di attuazione.
    Infatti, imponendo a chi è avvocato, magistrato onorario, funzionario direttivo della PA, notaio, o magistrato di un tribunale amministrativo, di superare la prova preliminare per accedere al concorso in magistratura, si viene a negare, in sostanza, il diritto di tali soggetti a partecipare al concorso.
    Questo perchè la prova preliminare si basa su circa 16000 quiz a risposta multipla che vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale molto tempo prima della prova effettiva.
    La prova preselettiva è superata solo dai primi 1750 concorrenti, nel caso del secondo bando, e 1900, nel caso del primo; nel senso che accedono alle prove scritte i primi 1750 e 1900 concorrenti che ottengono il migliore punteggio. Senza scendere nel dettaglio del complicato metodo di calcolo del punteggio, con conseguente formazione della graduatoria, basterà dire in via approssimativa che nel precedente concorso, in pratica, potevano accedere alla prova scritta solo coloro che avessero fatto un numero massimo di quattro-cinque errori .
    Occorre tenere presente a questo punto che molte domande (la maggior parte) hanno poca attinenza con la preparazione che deve avere un magistrato; in alcuni casi le domande non hanno attinenza alcuna e sembrano più che altro il parto di una mente che si è divertita a fare dell’umorismo.
    Molte domande hanno poca attinenza con la reale preparazione; l’archivio infatti è composto da centinaia di domande sulla trascrizione, sul diritto commerciale (con domande minuziose su ogni minimo aspetto di tale branca del diritto), sulle servitù di presa d’acqua, servitù di scolo, sciami di api, e in diritto amministrativo esistono decine di domande attinenti ad ogni minima particolarità del codice della strada, sulla privacy, ecc....
    Esistono poi domande che non hanno nessuna attinenza con la preparazione necessaria all’assolvimento della funzione di magistrato, o comunque con ciò che si richiede ai candiati in sede di prova scritta; ad esempio le centinaia di domande relative alle competenze dei beni culturali, sulle acque, sulla composizione di alcuni organi amministrativi, ecc...
    Tutto ciò significa che per superare la prova preliminare occorre imparare a memoria tutti i quiz, e per poter fare questo è necessario avere a disposizione qualche mese di tempo. Tradotto in termini pratici, significa che chi già svolge una professione, nonostante essa sia qualificata nell’ambito giuridico, non ha nessuna possibilità di accedere alla prova scritta a meno che non sottragga al lavoro e/o allo studio, alcuni mesi di tempo, mentre possono prepararsi adeguatamente alla preselezione solo i neo-laureati che siano in grado di dedicarsi ai quiz a tempo pieno. In altre parole: questi bandi sono immediatamente lesivi per tutti coloro che lavorano e non possono dedicarsi a tempo pieno allo studio, in particolare per coloro che svolgono professioni qualificate nell’ambito del diritto, quindi per gli avvocati, i funzionari della PA, i magistrati onorari, ecc.

    La ratio della preselezione informatica
    Prima di addentrarci nella disamina specifica dei singoli aspetti di illegittimità dei bandi contro cui si ricorre sarà bene ricordare il motivo per cui è stata istituita la prova preliminare.
    Il problema che si presentava al legislatore del 1997 era quello, da tempo avvertito, dell’elevato numero di concorrenti che accedono ed accedevano alla prova concorsuale della magistratura. L’altro problema era quello della scarsa preparazione dei candidati, i quali spesso consegnavano (e consegnano) le tre prove senza avere la preparazione giuridica minima che si richiederebbe (non già ad un magistrato ma) ad un semplice laureato (v. la relazione Lipari al concorso in magistratura, che si allega al presente atto).
    Per ovviare a questo stato di cose (e per adeguarsi al sistema universitario europeo), il legislatore del 97 (a seguito della delega contenuta nella cosiddetta Bassanini 2, all’articolo 113) ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti per semplificare le modalità di svolgimento del concorso in magistratura.
    All’uopo il Governo ha adottato due provvedimenti:
    - ha istituito una prova preliminare a quiz per accedere al concorso; prova che risulta disciplinata dal decreto 12/1941 sull’ordinamento giudiziario (articolo 123-quinquies), dal D.L. 398/1997 (articoli 1, 2 4 e 5), nonchè dal decreto del Ministero di Grazia e giustizia 228/1998 (articoli da 1 a 10);
    - ha istituito le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, prevedendo che tali scuole (a cui si accede per concorso, e che sono a numero chiuso) siano titolo obbligatorio per accedere alla magistratura, all’avvocatura e al notariato, e ha previsto che i diplomati di tali scuole fossero esonerati dalla prova preliminare (articolo 2, comma 2 L. 398/1997).
    In tal modo il legislatore voleva conseguire due fini
    1) ridurre il numero dei concorrenti.
    2) operare una selezione dei candidati più preparati, per elevare la qualità complessiva degli elaborati.

    In pratica, con questo sistema è stato previsto un doppio canale per l’accesso agli scritti del concorso in magistratura: il diploma di specializzazione (per i laureati col nuovo ciclo universitario cosiddetto 3+2, cioè tre anni di laurea più due di specializzazione, obbligatoria per l’accesso alle professioni giuridiche), o il superamento della prova preselettiva (per i laureati col vecchio ciclo universitario, di 4 anni).
    Questo doppio canale però era solo momentaneo, nel senso che doveva durare per un periodo di anni limitato.
    Ciò perchè, col tempo, i laureati col vecchio ciclo sarebbero stati sempre meno, fino a scomparire mentre, contemporaneamente, i laureati col nuovo ciclo (3+2) sarebbero diventati sempre di più. L’articolo 17 della legge di riforma del concorso, all’uopo prevedeva che, dopo 7 anni dall’entrata in vigore della legge i candidati ammessi alle prove scritte col metodo della preselezione informatica dovessero diminuire progressivamente del dieci per cento (fino a diventare al massimo un numero pari al doppio dei posti messi a concorso).
    Tale finalità è resa palese dalla legge delega 127/1997, che all’articolo 113 recitava: Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni Parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l’eccesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l’ammissione al concorso, dell’obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.
    Opportunamente, poi, il legislatore aveva previsto che fossero esonerati dalla preselezione informatica alcune categorie che, logicamente, non devono certamente dimostrare di possedere i requisiti culturali per poter accedere agli scritti: magistrati militari, avvocati dello stato e candidati idonei nei concorsi precedenti. Assurdamente però non era stata prevista l’esclusione per categorie altrettanto meritevoli di essere considerate: notai, professori universitari e ricercatori in materie giuridiche, magistrati dei TAR, avvocati. Ma su questo punto si tornerà meglio in seguito.

    In sostanza, e riassumendo, il DL 398/1997 aveva introdotto la prova preliminare in via transitoria, nel senso che essa sarebbe dovuta scomparire gradatamente, il giorno in cui, in pratica, fossero scomparsi i laureati col vecchio sistema della laurea quadriennale. Essendo le scuole di specializzazione, per i laureati del nuovo ciclo, obbligatorie per poter diventare magistrati, avvocati o notai, col tempo la scuola di specializzazione sarebbe diventato l’unico modo per accedere agli scritti della magistratura.
    Attualmente, però, siamo nella fase transitoria, in cui possono accedere al concorso sia i laureati col vecchio che col nuovo sistema.
    segue: la L. 48/2001 e il cosiddetto maxi concorso
    Prima di passare compiutamente all’analisi delle legittimità dell’attuale normativa occorre occuparci della L 48/2001 e, segnatamente, dei due bandi di concorso che si impugnano, attuativi della predetta legge.
    Lo scenario che si presentava al legislatore del 2001 era il seguente: da una parte c’era la necessità, da tempo avvertita, di aumentare l’organico della magistratura con un mega concorso con cui immettere in ruolo 1000 magistrati ordinari; un simile concorso evidentemente richiedeva uno spiegamento di forza notevole da parte dei commissari, e di tutti i funzionari preposti a organizzare gli aspetti pratici della procedura, in previsione dell’altissimo numero di candidati che si sarebbero presentati a fare domanda, nonchè dell’alto numero di candidati che avrebbero superato le prove scritte e avrebbero poi sostenuto gli orali. Occorreva quindi un modo per ridurre il numero di partecipanti o, perlomeno, un sistema che aumentasse il numero dei commissari per far fronte all’enorme mole di lavoro prevista.
    D’altra parte il sistema della preselezione – questo era oramai noto a tutti - non si presentava idoneo a selezionare il numero dei candidati perchè aveva dato pessimi frutti e scontentato tutte le categorie: i candidati, che presentarono una marea di ricorsi, spesso ottenendo una sospensiva cautelare che permise loro di affrontare le prove scritte e orali divenendo magistrati (a fronte di altri candidati che non presentarono ricorso e magari furono esclusi per un errore); i commissari di concorso, che si trovarono a correggere una mole di compiti scritti equivalenti più o meno a quelle degli anni precedenti, ma riscontrarono un abbassamento del livello medio della preparazione dei candidati; il Ministero, che si trovò a fronteggiare una marea di ricorsi, che vennero in parte accolti da alcuni TAR d’Italia, con dispendio ovviamente di soldi e di energie, e con il risultato distorsivo che attualmente molti magistrati sono diventati tali a seguito di una sospensiva vittoriosa, pur essendo stati originariamente esclusi dalla prova preselettiva per aver fatto 4-5, in alcuni casi dieci errori e più; i magistrati, che in genere furono e sono sfavorevoli a questa prova, specie quando presero coscienza del tipo di domande che vengono poste e della reale consistenza dell’archivio informatico.
    In questo contesto fu emanata la L. 48.2001.
    Tale legge previde il cosiddetto “maxi concorso da 1000 posti”, cioè tre concorsi (che dovevano bandirsi in un anno solare, affinché in un anno potessero accedere alla magistratura 1000 magistrati, anziché, come da un po’ di anni avveniva, 200-300) più un concorso da 100 posti riservato ai soli avvocati.
    Essa, inoltre, prendeva atto del diffuso malcontento e del generale giudizio negativo che esisteva nei confronti della preselezione informatica, e l’ha formalmente abolita (articolo 9, comma 6, L 48/2001).
    Per poter far fronte alla marea pletorica di concorrenti venne predisposto un sistema, che ora non è il caso di spiegare nel dettaglio, che prevedeva: a) il reclutamento dei cosiddetti correttori esterni (articolo 5 L. 48.2001); b) l’espletamento di due sole prove scritte, in luogo delle tre che si tengono normalmente.
    All’abolizione formale della preselezione non è seguita però l’abolizione sostanziale, perché la stessa legge ha previsto che, qualora l’amministrazione non fosse riuscita a organizzarsi per reperire i cosiddetto correttori esterni, il ministero avrebbe potuto, in via eccezionale, con decreto motivato, utilizzare il sistema della preselezione per ridurre il numero dei candidati partecipanti (articolo 22 comma 3 L. 48.2001).
    La verità è che il cosiddetto maxi concorso (cioè il concorso da 1000 posti in un anno) non c’è mai stato, e a seguito di una serie di modifiche legislative la L. 48.2001 attualmente prevede che il maxi concorso venga effettuato mediante tre concorsi in tre anni.
    I due bandi che si impugnano, quindi, danno attuazione alla L. 48.2001, bandendo gli ultimi due concorsi che dovevano rientrare in questo maxi concorso.
    Tali concorsi, a conti fatti, verranno espletati – più o meno – secondo quella che è la tempistica che esiste da decenni in tutti i concorsi in magistratura: gli scritti del primo bando che qui si impugna verranno effettuati presumibilmente verso l’estate del 2005, e le prove scritte del concorso bandito con il secondo bando, circa un anno dopo.
    A questo punto, in pratica la situazione è la seguente: la L. 48/2001 non è stata attuata in quella che era la sua finalità principale, cioè aumentare il ruolo organico della magistratura di 1000 posti in un anno. I concorsi saranno espletati con le modalità e la tempistica di tutti i decenni precedenti dagli anni 40 ad oggi. In compenso rimangono tutte le eccezioni da essa prevista per raggiungere lo scopo: due sole prove scritte , e la preselezione informatica. Con l’aggravante che il decreto motivato per il quale, in luogo dei correttori esterni, si è optato per la preselezione, non è stato emanato o, meglio, è stato emanato senza dar conto delle reali ragioni per cui non si è proceduto a reclutare tali correttori.
    La verità è che i correttori esterni (con l’eventuale alternativa della preselezione) avrebbero avuto una loro ragione d’essere per accelerare le procedure se i tre concorsi fossero stati banditi in un anno, come prevedeva la legge, ed espletati nell’arco di un breve tempo. Invece, dal momento che tali concorsi verranno espletati secondo la tempistica ordinaria (se non addirittura in tempi maggiori), cioè nell’arco di quattro o cinque anni, i correttori esterni (e quindi anche l’eventuale preselezione che doveva essere alternativa a tali correttori) diventano inutili.
    Bene, questo è uno dei punti fondamentali della “questione preselezione”: se i tre concorsi in un anno non sono stati più banditi, ma sono stati banditi tre concorsi in tre anni, con i tempi ordinari, allora la attuale preselezione informatica non ha più ragione d’esistere.
    Senza dir nulla sul fatto delle due prove scritte (regola contro cui potrebbero sollevarsi ugualmente una serie di eccezioni e di dubbi di legittimità), in pratica la preselezione informatica è rimasta, nonostante la ratio della L. 48.2001 (con la sua tempistica e la sua finalità) sia stata disattesa, e nonostante l’articolo 22 l’avesse formalmente abrogata.

    Illegittimità della preselezione informatica
    Al di là delle illegittimità specifiche riguardanti questo bando, il punto è che tutto il sistema della preselezione si presta ad essere considerato illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, di parità di trattamento, e per violazione di legge.
    Il candidato infatti deve rispondere a 90 domande a risposta multipla vertente sulle tre materie dello scritto: cioè diritto civile, penale ed amministrativo. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, anzi, sembrerebbe un buon metodo per scremare il numero di concorrenti e selezionare solo i più preparati se non fosse per le modalità assurde con cui la procedura è applicata.

    Mancanza del decreto motivato previsto dall’articolo 22 L. 48.2001. Eccesso di potere e violazione di legge per mancanza di motivazione. In primo luogo deve rilevarsi che l’articolo 22 comma 3 della L. 48.2001 prevedeva che un’eventuale reviviscenza della preselezione potesse avvenire solo ove fosse stato impossibile organizzarsi per la correzione degli scritti col metodo dei correttori esterni; in tal caso il Ministero avrebbe potuto, con decreto motivato, utilizzare il metodo della preselezione. Ad oggi le motivazioni della reintroduzione della preselezione non sono state esplicitate, non essendo presente la motivazione nè nel bando, nè nel decreto che, all’uopo, compare sul sito del Ministero Della Giustizia. Tale decreto infatti è stato emanato il 19/10/2001 ed è apparso sul sito del Ministero solo a partire dal 10/4/2004), e ivi si fa solo riferimento ad una serie di norme, mediante la tecnica del “visto l’art.... vista la legge... sentito il parere... ecc...” nonchè si fa un generico richiamo alla necessità di “coprire, in tempi brevi, le gravi carenze dell’organico della magistratura”. Non si dà conto, cioè, delle motivazioni per cui non si voglia procedere al reclutamento dei correttori esterni; non si dà conto degli sforzi effettuati in tal senso. Nulla di nulla. Per di più, se il decreto è del 19.10.2001, ad oggi sono passati quasi tre anni (mentre i due concorsi banditi attualmente verranno espletati quattro e cinque anni dopo il predetto decreto) quindi, a tacer d’altro, le motivazioni cui si riferisce il decreto sarebbero state valide se il mega-concorso fosse stato bandito in un anno, e non sono più valide oggi, a distanza di tre anni, quando il cosiddetto mega-concorso, come abbiamo già detto, è diventato nient’altro che un concorso ordinario.

    Non attinenza delle domande alla preparazione culturale del candidato. Violazione del DL 398/1997. Molte delle domande formulate sono totalmente assurde e esulano completamente da ciò che si richiede ad un magistrato, per quanto preparato egli sia; l’articolo 2 della l. 398/1997 dice che “la prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali” e che essa “verte sulle materie oggetto della prova scritta”. E’ sufficiente una veloce lettura dei quiz, che si allegano al presente atto, per capire immediatamente che essi non sono affatto idonei a verificare i requisiti culturali del candidato, e che non hanno attinenza con le materie dello scritto, perchè riguardano una serie di norme di nessuna utilità né pratica né teorica, che nessun magistrato nel corso della sua carriera dovrà o potrà mai conoscere. Si tratta di domande, ad esempio, relative all’autorità competente a rilasciare la licenza di fuochista, domande in cui si chiede di conoscere normative in tema di cimiteri, radiotelevisione, ecc... Occorre quindi realisticamente domandarsi: per accertare il requisito culturale ai fini dell’accesso al concorso è necessario sapere a memoria se le botteghe artigiane, le lapidi, i tabernacoli rientrano nella categorie speciali di beni culturali (domanda 2376, 2377 di amministrativo), o a chi occorre chiedere l’autorizzazione per il distacco di stemmi, lapidi o tabernacoli (quesito 2445 di amministrativo), o la definizione corretta di parco archeologico (domanda 2541 di amministrativo) o se i piani regolatori debbano prevedere o meno le dimensioni dei portoni sulle strade (quesito 2700)? E si noti che questa che poniamo non è una domanda retorica, né le domande che abbiamo presentato a mò di esempio sono tratte da quiz rari, scelte appositamente dall’archivio per poter impressionare il Giudicante: la verità è che si tratta della maggior parte delle norme di cui è composto l’archivio!!!

    Modalità di pubblicazione delle domande e di svolgimento della prova; riflessi sulla preparazione dei candidati. Illegittimità per disparità di trattamento. Violazione del principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità.

    - La prova preselettiva poi è a maggior ragione assurda, perchè le domande vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; i candidati sono quindi in grado di sapere prima le domande, che ammontano a circa 16000, e le memorizzano prima. Ciò implica che nei mesi immediatamente prima della preselezione i candidati tralasciano di studiare il codice e i libri di testo, per memorizzare gli oltre 16000 quiz (di cui la maggior parte, lo ribadiamo, inutili ai fini di una corretta preparazione giuridica). In sostanza ciò produce due conseguenze negative: a) abbassa il livello medio di preparazione dei candidati; b) premia coloro che hanno più tempo per memorizzare i quiz (quindi i neo laureati) rispetto a candidati che, a causa del lavoro, non possono preparare adeguatamente la prove preliminare, vale a dire avvocati, ricercatori, funzionari della PA ecc... Insomma, paradossalmente tale sistema non seleziona i candidati più preparati, perchè penalizza categorie che – per il lavoro che svolgono – hanno una maggiore padronanza del diritto: si pensi ai giudici onorari, agli avvocati, ai dottorandi in materie giuridiche, ai ricercatori, ai segretari comunali, ecc...
    - le domande sono pubblicate in gazzetta ufficiale. Quindi è teoricamente possibile (e, anzi, nella pratica è quello che è successo) che superino la preselezione persone impreparate dal punto di vista del diritto sostanziale, ma che abbiano imparato a memoria tutti i quiz (il cui tempo medio di preparazione si aggira attorno ai tre – quattro mesi). La verità quindi è che si tratterebbe di un sistema idoneo a selezionare i più preparati solo qualora le domande non fossero rese pubbliche mesi prima; in caso contrario il risultato è che superano la preselezione solo coloro che hanno più tempo per memorizzare i quiz.
    - Un altro gravissimo problema del sistema preselettivo è che le prove non si svolgono tutte nello stesso giorno, ma a distanza di settimane l’una dall’altra. Questo significa che i candidati che affrontano la prova per primi hanno a disposizione anche un mese, un mese e mezzo, in meno, rispetto agli ultimi. Considerando la difficoltà della prova, e l’immenso sforzo che occorre per memorizzare i quiz, risulta gravemente violato il principio costituzionale di imparzialità e di uguaglianza; dal punto di vista della legittimità invece tale sistema è viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
    - Il sistema poi è oltremodo illogico nel momento in cui costringe chi già ha superato una volta la preselezione, ma non ha passato gli scritti, a sottostare nuovamente alla mannaia delle preselezione nei concorsi successivi; nel dibattito precedente all’introduzione della preselezione era stato anche proposto – più ragionevolmente – di consentire a chi avesse superato i quiz una volta, di poter partecipare ai concorsi successivi senza effettuare nuovamente la preselezione, ma tale proposta non è stata poi recepita. Ammesso e non concesso che tale preselezione serva ad accertare i requisiti culturali; dato per pacifico che essa costringe i candidati a interrompere la preparazione per poter memorizzare l’archivio informatico, perlomeno dovrebbe essere previsto che il superamento della prova preselettiva debba essere effettuato una sola volta, e che “tali requisiti culturali” vengano accertati una volta per tutte.

    Modalità di calcolo del punteggio per l’ammissione alle prove scritte. Erroneità di alcune domande. Irragionevolezza della normativa.
    Altro motivo di illogicità del sistema di preselezione è rappresentato dal fatto che esso dovrebbe selezionare i candidati accertandone i “requisiti culturali”. Per fare una selezione simile occorrerebbe sapere in anticipo la soglia culturale minima da possedere, cioè, in altre parole, il numero massimo di errori ammissibile. Del resto è quanto succede alle prove scritte: il candidato viene giudicato idoneo se raggiunge la sufficienza nelle tre materie. Bene, la stessa cosa dovrebbe essere per la prova preselettiva, in cui dovrebbero essere idonei coloro che rispondono ad un determinato numero di domande minimo. Nel momento invece in cui si ammettono alle prove scritte solo coloro che risultano primi classificati (secondo un metodo di calcolo del punteggio che tiene conto della difficoltà della domanda, e della risposta data), non si accerta un requisito culturale minimo, ma si accerta un requisito (peraltro mnemonico e non culturale) massimo; nel senso che vengono ammessi solo i più preparati e non quelli che hanno una soglia di preparazione minima. Insomma, la verità invece è che, proprio perchè i quiz vengono pubblicati in gazzetta ufficiale e vengono memorizzati acriticamente dai singoli concorrenti, ogni candidato, per poter superare la prova deve dimostrare una preparazione e una capacità mnemonica molto elevata; si pensi che nel 2000, anno in cui fu introdotta la preselezione, per accedere agli scritti occorreva passare con O (zero!!!) errori. Come dire che la prova preliminare non saggia i requisiti culturali ma la assoluta infallibilità mnemonica del candidato.
    Successivamente, in questi ultimi anni, dal momento che il numero dei quiz pubblicati in gazzetta è aumentato vertiginosamente, la soglia massima di errori è salita a quattro o cinque errori, a seconda del tipo di domande (difficile, media, facile). Insomma: per diventare magistrato, un candidato deve dimostrare come requisito culturale di sapere con certezza ogni minima normativa in tema di circolazione della strada (circa 100 domande) legge sulle radiotelevisioni, acque, mercato creditizio, nonchè norme penali speciali riguardanti reati minori, normativa in tema di trascrizione di ipoteche, annotazioni, ecc...
    A questo punto una piccola “chicca”: l’archivio informatico, prevede la spaventosa mole di oltre 15000 quiz, ma molte domande sono spesso errate (nel senso che il sistema informatico prevede come risposta esatta una risposta che in realtà è sbagliata), oppure ci sono errori di vario tipo. Per esempio le domande 1869 e 1870 dell’archivio di amministrativo erano relative al DL 95/1974, ma la gazzetta erroneamente riportava la dicitura “L. 95/1975” con la conseguenza che i candidati che volessero risalire alla fonte originaria della normativa avrebbero grosse difficoltà a reperirla. Dopo la pubblicazione dell’archivio segue infatti una serie continua di pubblicazioni di errata corrige, ma talvolta capita che, paradossalmente, non vengano corrette domande sbagliate che rimangono tali pur dopo la pubblicazione dell’errata corrige; a questo punto si produce l’assurda situazione per cui il candidato deve rispondere in modo errato affinché la sua domanda venga considerata esatta dal sistema informatico. A titolo di esempio riportiamo anche la domanda 1896 dell’archivio di civile relativa al precedente concorso, ove, in relazione all’articolo 956 cc. veniva posta la seguente domanda: “Relativamente alla piantagioni sul suolo: 1) Può essere trasferita la proprietà separatamente dalla proprietà del suolo; 2) non possono mai essere separate né trasferite separatamente dalla proprietà del suolo; 3) possono essere separate dalla proprietà del suolo a richiesta del proprietario dei materiali impiegati dal proprietario del suolo per realizzarle; 4) non ne può essere trasferita la proprietà congiuntamente alla proprietà del suolo. Bene, la gazzetta ufficiale riportava come esatta la risposta 3, mentre la risposta esatta sarebbe “non può essere costituita o trasferita la proprietà della piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo”. L’errata corrige pubblicata in gazzetta ufficiale in data 19.7.2002 non previde correzione alcuna, con la conseguenza che il candidato a cui veniva formulata questa domanda avrebbe dovuto rispondere in modo errato per poter superare la prova. E su questo fatto non ci sarà bisogno di altro commento.

    Riflessi sulle prove scritte. Mancato raggiungimento del fine previsto dal legislatore. Violazione dei criteri di efficacia ed economicità previsti dall’articolo 1 L. 241/12000.
    Il sistema ha poi un altro riflesso negativo che investe tutta la procedura concorsuale; lo scopo della preselezione, infatti, era facilitare il lavoro dei commissari diminuendo il numero dei concorrenti e, di conseguenza il numero degli elaborati da correggere; orbene, purtroppo attualmente capita che chi supera la preselezione, sentendosi “miracolato”, e non potendo prevedere se in futuro avrà o meno il tempo per memorizzare nuovamente i 15.000 quiz, fa di tutto pur di consegnare i tre elaborati. Cosicché il risultato finale di tutto ciò è che il numero di coloro che consegnano le tre prove scritte non è sensibilmente diminuito; in compenso si è abbassata la qualità media degli elaborati.

    Il superamento della preselezione mediante sospensiva cautela concessa da TAR incompetente. Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione della L. 127/1997, articolo 113. Violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
    Che la preselezione abbia fallito il suo obiettivo è reso manifesto da un’altra situazione paradossale, creatasi all’indomani dell’introduzione di questa famigerata preselezione: nei precedenti concorsi molti candidati, esclusi dalla prove scritte per non aver superato la preselezione, hanno fatto ricorso di fronte ai TAR di varie zone della penisola (Brescia, Catanzaro, Reggio Calabria, ecc...); alcuni dei concorrenti esclusi, giovandosi delle sospensiva, hanno superato poi tutte le prove e oggi sono definitivamente magistrati, pur trattandosi di candidati che avevano fatto anche, in qualche caso, 10 - 12 errori. E’ questo il dato di fatto più macroscopico da cui può ricavarsi l’inidoneità del sistema ad accertare i requisiti culturali. Ancora una volta, se questo sistema perdurerà, la logica perversa dei ricorsi inoltrati a TAR incompetenti per materia, ma competenti a concedere la sospensiva, farà si che – seppure questo Tribunale Amministrativo ci dovesse dare torto - a seguito della preselezione molti candidati, che pure saranno stati esclusi dalle prove scritte, si vedranno riconosciuta la sospensiva cautelare e potranno beneficiare dei tempi di un ricorso per diventare magistrati prima che una decisione di merito intervenga a chiudere la questione. In altre parole, il sistema della preselezione ha introdotto, di fatto, un’altra grave discriminazione, escludendo candidati che non hanno presentato ricorso, oppure che si sono visti dare torto in sede giurisdizionale, a fronte di decine di candidati che invece hanno ugualmente avuto accesso alle prove scritte e orali perchè hanno trovato un TAR che, a fronte di un identico numero di errori, ha dato loro ragione in sede di sospensiva. Il che val come dire che tale sistema premia non solo chi ha più memoria, ma anche chi ha la fortuna di adire un TAR che gli dà ragione, e chi ha i soldi per potersi permettere un ricorso giurisdizionale amministrativo.

    La scelta delle domande e la preparazione dell’archivio informatico. Debordamento del Ministero dall’area della discrezionalità, e violazione del DL 398/1997.
    Noi crediamo però che, al di là dei precedenti discorsi, il sistema migliore per valutare l’illegittimità della preselezione sia provarla direttamente e sul campo. Speriamo che ci venga perdonato quanto stiamo per dire, perchè si tratterà di un’affermazione un po’ provocatoria, ma questa difesa invita il Giudicante a leggere casualmente i quiz preselettivi, in particolare quelli di amministrativo che, per formazione giuridica, dovrebbero esseri quelli più congeniali per un magistrato amministrativo. Non c’è bisogno di molto tempo o di una ricerca particolare per capire che la maggior parte dei quiz sono formulati in modo tale da rendere quasi impossibile una risposta immediata senza una previa memorizzazione; e crediamo sia visibile ictu oculi che si tratta di domande che mai nessun magistrato dovrà sapere nella sua carriera, attinenti a materie che non sono richieste ai fini del concorso, e che non hanno alcuna attinenza con quella che dovrebbe essere la “preparazione culturale” richiesta ad un futuro magistrato. Chiediamo quindi in modo esplicito, al Giudicante, di porsi una domanda non giuridica: sarebbe Lei in grado di rispondere con esattezza a 90 domande scelte a caso tra quelle dell’archivio? Questa domanda – che speriamo non venga giudicata irrispettosa - serve solo per portare codesto Tribunale amministrativo a valutare quello che è il nocciolo di tutto il problema che ruota attorno alla preselezione, e cioè l’assurdità e l’illogicità con cui sono state formulate le domande, scavalcando espressamente quello che era stato previsto sia dalla legge delega sia dal DL 398/1997. Il punto infatti è che, per esplicita ammissione di qualsiasi magistrato che si sia venuto a trovare a contatto con i quiz, non è possibile per qualsiasi persona, anche quella giuridicamente più preparata, rispondere con esattezza neanche a metà delle domande dell’archivio.
    Occorre ora prevenire una possibile obiezione, che del resto è già stata mossa in passato da alcuni Tribunali amministrativi. Si potrebbe rispondere che il criterio con cui sono scelte le domande, e quindi con cui è formulato l’archivio informatico, è una scelta di merito del Ministero, cioè di opportunità, il cui sindacato non compete al Tribunale. La verità è che quando una scelta discrezionale si traduce in una palese violazione di legge allora il vizio è sindacabile anche dal GA. Nell’ambito della sua discrezionalità infatti il Ministero può scegliere alcune domande e non altre; ma è comunque vincolato a scegliere domande che abbiano attinenza con la preparazione del candidato. In altre parole: se l’articolo 123 bis ord.. giud., (modificato dal DL 398/1997) prevedeva che si accertassero i requisiti culturali del candidato, nel momento in cui l’archivio informatico è indiscutibilmente realizzato in modo da accertare altro, cioè i requisiti mnemonici, e per giunta relativamente a materie non pertinenti al bagaglio culturale di un magistrato, allora il Ministero deborda dall’area entro cui può esercitare la sua discrezionalità, violando palesemente la legge.
    Si tratta dell’essenza stessa della discrezionalità amministrativa, che è definita dalla migliore dottrina come la “libertà di mezzi per raggiungere il fine previsto dalla legge” o, in altro modo la “ponderazione di più interessi primari e secondari in relazione al fine stabilito dalla legge”.
    Per spiegarci meglio: nel momento in cui la legge 127/1997 dispone che la prova preliminare debba valutare la preparazione culturale del candidato, sarebbe una facoltà discrezionale, insindacabile,. del ministero scegliere alcune domande e non altre; chiedere ad esempio oltre al testo delle norme anche di ricordare gli articoli più importanti (2043 cc; 1322 cc., oppure in diritto penale gli articoli 5, 40, 41, 42, ecc...); se il legislatore lo avesse previsto (in realtà non lo ha fatto, quindi l’ipotesi è solo teorica) il ministero avrebbe potuto preparare un archivio contenente domande su alcune sentenze storiche (ad es. la Cass. 500/1999, o la Cass. 589/1999 sul contratto di fatto; o la sentenza del CDS AD plen. 1.2000 ecc.... ) oppure limitare le domande a quelle esclusivamente attinenti al dato normativo; avrebbe potuto scegliere di porre domande in ordine ad argomenti dottrinali, ad esempio per chiedere al candidati se conoscano i giuristi che costituiscono una pietra miliare del pensiero giuridico (Carnelutti, Betti, Gorla, ecc..). Se però la L. 127/1997 impone di “accertare i requisiti culturali del candidato” e di formulare esclusivamente domande basate “sulle materie oggetto della prova scritta”, nel momento in cui tali domande vengono prese da leggi speciali di settore di nessuna utilità teorica e pochissima utilità pratica; nel momento in cui le domande mirano ad accertare esclusivamente la preparazione mnemonica del candidato, chiedendo a questi di ricordarsi a memoria termini di prescrizione di reati secondari, modalità di trascrizione di ipoteche e di altri atti vari, nonchè chiedendo di sapere a memoria una serie di leggi amministrative che neanche un amministrativista famoso sarebbe in grado di memorizzare, allora si esula dal campo della discrezionalità insindacabile. Il provvedimento diventa viziato da illegittimità e precisamente da:

    - violazione di legge (viene violata espressamente la finalità della legge, che impone di accertare il requisito culturale del candidato, cioè il DL 398/1997)
    - eccesso di potere per sviamento per due ragioni:
    1) anzitutto perchè l’atto non persegue l’interesse pubblico (selezionare i candidati più preparati), ma va in senso contrario ad esso;
    2) in secondo luogo perchè il fine reale dell’atto non è più quello di accertare la preparazione culturale, ma evidentemente quello di ridurre il numero di concorrenti.


    In conclusione il sistema della preselezione si è dimostrato totalmente inidoneo a selezionare i più meritevoli e ridurre i tempi del concorso, perchè:
    - non seleziona le persone più preparate e ha anzi, abbassato il livello medio di preparazione;
    - scoraggia le categorie di soggetti più preparate e che potrebbero, a causa della loro provenienza e del lavoro che svolgono, apportare alla magistratura un bagaglio di esperienza e di preparazione assolutamente utile;
    - non valuta la cultura giuridica del candidato, ma le sue capacità di memorizzazione (e per giunta relativamente a norme che hanno poca, se non nessuna, attinenza con il bagaglio giuridico di un futuro magistrato);
    - non ha portato ad un abbassamento del numero di coloro che consegnano le tre prove scritte; i commissari si sono invece dovuti sottoporre alla correzione di un numero di elaborati più o meno identico a quello degli anni precedenti;

    In altre parole: il sistema della preselezione non è illegittimo di per sé, ma per le modalità con cui esso è stato attuato, che esulano completamente da ciò che era previsto nella L. 127/1997 e nel DL 3908/1998.

    Conclusioni sulla legittimità della procedura della preselezione informatica
    Dal punto di vista giuridico, il sistema delle preselezione è viziato da vari punti di vista:
    1) per violazione e falsa applicazione della L. 127/1997, che all’articolo 113 delegava il Governo ad emanare entro sei mesi una disciplina di riforma dell’accesso alla magistratura improntata alla semplificazione del concorso;
    2) violazione e falsa applicazione del Dl 398/1997 il quale prevedeva che la preselezione fosse diretta ad accertare i requisiti culturali del candidato, mentre invece col sistema attuale vengono accertate le capacità mnemoniche;
    3) violazione e falsa applicazione del Dl 398/1997 il quale prevedeva che la preselezione dovesse avere ad oggetto domande attinenti alle materie delle tre prove scritte, mentre invece la maggior parte delle domande esula da ciò che si richiede ad un futuro magistrato, sia in sede di prova scritta, sia in sede di professione futura;
    4) violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza della motivazione, così come previsto dalla L. 48.2001, articolo 22 comma 3;
    5) viola il principio di ragionevolezza, perchè affida la prova preliminare ad un sistema che è totalmente irragionevole;
    6) violazione del principio di efficienza ed efficacia stabilito dall’articolo 1 della legge sul procedimento amministrativo; tale sistema infatti è inefficiente ed inidoneo a selezionare i candidati più preparati e quindi a realizzare gli obiettivi previsti dal legislatore;
    7) eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, per i motivi già detti in precedenza, in quanto il reale fine della prova preliminare non è quello di accertare i requisiti culturali del candidato ma quello di decurtare il numero dei partecipanti;
    8) violazione del principio della parità di trattamento tra concorrenti, stabilito dall’articolo 3 della Costituzione, perchè affida il superamento della prova in parte al caso e in parte al tempo effettivamente a disposizione del candidato per memorizzare tutto l’archivio dei quiz. Inoltre, fino ad adesso, di fatto l’accesso alle prove scritte è stato subordinato anche ad un altro fattore discriminatorio, e cioè il TAR adito davanti a cui chiedere la sospensiva.
    9) violazione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 Cost, perchè, rivelandosi inidoneo a selezionare i candidati più preparati, si risolve in ultima analisi in un danno per tutta la magistratura nel suo complesso, nel senso che lo Stato Italiano, a seguito di questo sistema, avrà necessariamente una classe di magistrati meno preparata (perlomeno nella fase di ingresso). In pratica, per selezionare i candidati che accedono ad una delle professioni più prestigiose e difficili per un laureato in giuriprudenza, e da cui dipende tutto l’andamento del sistema “giustizia”, si adotta un sistema che mortifica la preparazione reale e che impedisce l’accesso a tutti quei soggetti che, lavorando in determinati settori delle professioni legali, potrebbero apportare notevoli esperienze arricchendo tutta la classe della magistratura. Con danni che si riflettono a cascata dai singoli concorrenti alla classe della magistratura nel suo complesso e da lì a tutti i cittadini, allo Stato Italiano e all’immagine che di esso potranno avere all’estero.

    Illegittimità dei due bandi di concorso in relazione alla mancata esclusione degli avvocati e di coloro che vantano altri titoli preferenziali
    Al di là delle illegittimità che presenta il sistema della preselezione in sé stessa, i due bandi che si impugnano sono viziati da una serie di illegittimità macroscopiche, tali da inficiare tutta la procedura, quand’anche si volesse sostenere la legittimità della procedura preselettiva informatica.
    Alcune di tali illegittimità, pur se evidenti (esclusione della preselezione anche per gli specializzandi, cioè per coloro che non hanno conseguito il titolo al momento della domanda; limitazione delle prove scritte a due sole materie) non riguardano gli odierni ricorrenti e quindi non verranno prese in considerazione. Qui preme invece ribadire le illegittimità più macroscopiche commesse in danno di alcune categorie particolari (avvocati, giudici onorari, funzionari della PA, magistrati amministrativi, notai, specialisti in altre discipline giuridiche con diploma di specializzazione triennale).

    - La legge 398/1997 di riforma del concorso per uditori, prevedeva che dovessero essere esonerati dalla prova preliminare gli specializzati (articolo 16), sia che fossero provenienti dalle scuole di specializzazione di nuova concezione, sia – giustamente – quelli che avevano conseguito un diploma di specializzazione ai sensi della L. 341/1990; in altre parole si trattava delle scuole di specializzazioni triennali che esistono in tutta Italia (ad esempio la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’università di Camerino, la Scuola di Specializzazione in diritto penale di Napoli, la Scuola di Specializzazione in diritto pubblico di Bari, ecc...). Nessun esonero invece è stato previsto per gli specializzati in queste discipline giuridiche.

    - non è stata prevista nessuna corsia preferenziale per gli avvocati, così come prevede il DL 48/2001; anzi, tale categoria risulta penalizzata perchè – come già abbiamo detto - non è prevista per costoro alcuna esenzione dalla prova preliminare;

    - A maggior ragione poi è assolutamente illogico che vengano esclusi dalla prova preliminare gli specializzati e non gli avvocati, e le altre categorie come i notai, i docenti universitari, ecc.., se si considera che le scuole di specializzazione sono obbligatorie, oramai, per poter accedere a queste professioni; in altre parole, la scuola di specializzazione è un prius (per di più obbligatorio) rispetto alla professione legale intrapresa successivamente e costituisce un primo gradino per poter poi accedere successivamente alle varie professioni legali; ne consegue che il titolo di avvocato, notaio, o docente universitario, da oggi, dovrebbe valere certamente di più di un semplice diploma di specializzazione. Non si riesce a capire, allora, la logica sottesa alla scelta del Ministero, di esonerare gli specializzati ma non coloro che hanno un titolo superiore, per conseguire il quale tale scuola di specializzazione si pone come obbligatoria. Per capire l’assurdità di una simile normativa basti pensare che un avvocato con sette anni di esercizio è abilitato a partecipare ai concorsi delle magistrature superiori, ma non al concorso della magistratura ordinaria, per accedere al quale deve dimostrare di “possedere i requisiti culturali”. Insomma, il Ministero, in sostanza, ha deciso che un magistrato militare è esentato dalla preselezione (esenzione che ci sembra sacrosanta) ma un magistrato del TAR che voglia passare alla magistratura ordinaria non sia esentato dalla prova preselettiva e debba dimostrare di possedere i requisiti culturali. In compenso uno specializzati con la SSPPL, che non può neanche ipotizzare di fare il concorso al TAR per mancanza di qualsiasi requisito, è esonerato dalla predetta preselezione. Idem per i notai, i professori universitari, ricercatori, ecc... Tale scelta risulta quindi assolutamente illogica, irrazionale ed inspiegabile. Viene in tal modo violato non solo il principio della parità di trattamento previsto dall’articolo 3 della Costituzione, ma ancora una volta il principio di ragionevolezza che dovrebbe essere sottesa a tutta l’attività amministrativa.
    Facendo un discorso che distingua le varie categorie, si considerino i seguenti paradossi:
    a) un giudice onorario è abilitato a fare il magistrato, e quindi possiede i requisiti culturali per tale funzione, ma non può accedere alle prove scritte della magistratura se non dimostra di possedere tali requisiti; nel caso in cui costui facesse poi cinque o sei errori, dimostrando di non sapere la profondità cui può essere inserita una catena in un muro comune, e altre simili assurdità, paradossalmente tale GO potrebbe continuare a svolgere la funzione giudiziaria, pur non avendo però i “requisiti culturali”; l’ingiustizia di una simile normativa è tantopiù evidente nel momento in cui si considera che il magistrato onorario, per la natura a tempo determinato dell’incarico, in genere svolge tale lavoro considerandolo quasi sempre un primo gradino per accedere alla magistratura ordinaria; con l’assurda conseguenza che molti giudici onorari non potranno sostenere la prova scritta del concorso in magistratura per l’impossibilità di preparare adeguatamente l’archivio dei quiz;
    b) un professore universitario ha i requisiti per insegnare all’università, e formare i futuri magistrati, ma al momento in cui deve accedere al concorso in magistratura deve dimostrare di possedere tali requisiti; ancora una volta poi si rivela il paradosso: se un professore universitario non passasse la preselezione potrebbe continuare ad insegnare, e magari anche entrare in una commissione di concorso per valutare i futuri magistrati, pur non avendo i “requisiti culturali” per accedere alla magistratura.
    c) un notaio è considerato idoneo a svolgere la sua professione solo dopo aver superato un concorso che è tra i più impegnativi per un giurista, che per giunta prevede anch’esso una preselezione effettuata con criteri informatici; ma se tale notaio vuole diventare magistrato dovrebbe nuovamente sottoporsi alla prova preliminare, e magari risultare non idoneo; con il paradosso che avremmo un soggetto idoneo a fare il notaio ma che non ha i requisiti culturali minimi per fare il magistrato, tanto che non gli viene offerta neanche la possibilità di partecipare alle prove scritte;
    d) un avvocato supera un esame consistente in tre prove scritte, di cui due di esse, per giunta, identiche sia per la magistratura che per l’avvocatura (diritto civile e diritto penale) e cinque materie orali, ma nel momento in cui dimostra di non ricordare la profondità a cui può essere inserita una chiave in un muro comune viene considerato privo dei requisiti culturali per diventare magistrato e non viene considerato neanche degno (non di diventare magistrato ma) di accedere alla prova scritta per la magistratura.

    Insomma, se la SSPPL è obbligatoria per conseguire il titolo da avvocato, o per superare il concorso notaio, non è possibile poi che un semplice diplomato venga esonerato dalla preselezione (e quindi dalla verifica dei requisiti minimi culturali) mentre non lo sia l’avvocato o il notaio, che sono in possesso di un titolo superiore. In pratica, per usare le parole usate efficacemente dal Senatore Crinò, è come se il Legislatore avesse detto che gli specializzati sono presuntivamente più preparati degli avvocati e dei notai.

    - Altro punto contraddittorio e illogico del bando è il seguente. Ammesso e non concesso che coloro che provengono dalle scuole di specializzazione siano presuntivamente più preparati dei notai e di altre categorie, resterebbe da chiedere la ragione per cui vengono esonerati anche gli specializzati che hanno seguito l’indirizzo notarile. E’ noto cioè che in alcune scuole di specializzazione il secondo anno è ad indirizzo specialistico, e lo studente può scegliere tra l’indirizzo forense o notarile. Rimane quindi inspiegabile il motivo per cui uno specializzato non ancora notaio che partecipi al concorso in magistratura sia esonerato dalla preselezione mentre non lo sia un notaio in esercizio. Rimane altresì inspiegabile il motivo per cui uno specializzato che ha seguito l’indirizzo notarile, cioè un indirizzo specifico che privilegia il solo diritto civile e commerciale, venga considerato come avente i requisiti culturali per accedere alla magistratura.

    Conclusioni sulla illegittimità dell’esclusione dalla prova preliminare
    Per i motivi esposti la mancata esclusione dalla prova preliminare, relativamente alle categorie degli avvocati, dei notai, dei giudici onorari, dei magistrati del TAR, dei docenti, ricercatori e dottorandi universitari, nonchè dei funzionari della PA che abbiano numerosi anni di servizio risulta:
    1) incostituzionale per violazione dell’articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), in quanto vengono considerati in modo deteriore dei titoli che invece sono superiori rispetto ad un semplice diploma di specializzazione;
    2) incostituzionale per violazione del principio di buon andamento (articolo 97) perchè impedisce a categorie preparate giuridicamente e che potrebbero portare un notevole contributo alla magistratura, l’accesso alla carriera di magistrato.

    Questione di legittimità costituzionale

    Illegittimità costituzionale della preselezione
    1) In via preliminare si chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferimento a tutta la preselezione nel suo complesso, per violazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione. In particolare, si chiede la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 5 DL 398/1997 e 22 della L. 48/2001 nella parte in cui non prevedono che l’archivio informatico debba essere formato da domande di diritto civile, penale, e amministrativo, che abbiano “effettiva attinenza con la reale preparazione” che si richiede al candidato in sede di prova scritta e/o orale.
    2) Si chiede inoltre che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 DL 398/1997, sempre in relazione all’articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le domande vengano formulate in modo chiaro, con esclusione di risposte subdole e domande che attengano a leggi speciali di settore di nessun interesse per la magistratura.
    3) Si chiede inoltre che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza, dell’articolo 5 Dl 398/1997 nella parte in cui non è previsto che le prove preselettive debbano essere svolte nello stesso giorno da parte di tutti i candidati.
    4) Si chiede inoltre che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale della medesima normativa ora richiamata, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione (uguaglianza e imparzialità), nella parte in cui non prevede un requisito culturale minimo per l’accertamento dei requisiti culturali; in altre parole si chiede che sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla parte delle predette norme in cui non si fissa una soglia massima di errori a partire dal quale il candidato venga considerato “privo dei requisiti culturali”.
    5) Si chiede inoltre che venga sospeso il presente processo e sia sollevata la questione di costituzionalità con riferimento anche all’articolo 2, L. 398/1997, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che siano esonerati i candidati che abbiano già dimostrato di possedere i “requisiti culturali”, col superamento della prova preliminare in uno dei concorsi precedenti.

    Illegittimità costituzionale del bando nella parte in cui non prevede l’esonero per particolari categorie.

    Si chiede inoltre, valutata la non manifesta infondatezza della questione, che sia sospeso il presente processo e sollevato davanti alla Corte Costituzionale il problema della legittimità dell’articolo 2 L. 398/1997, così come riesumato dall’articolo 22 L.48.2001, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’esonero dalla preselezione informatica per gli avvocati, i magistrati dei TAR, i notai, i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche.

    La rilevanza. E’ evidente il legame oggettivo tra il presente giudizio e la normativa in esame. Dal momento che si chiede a questo Tribunale che venga decisa la legittimità di un bando (o meglio, l’annullamento parziale del bando, nel punto in prevede la prova preselettiva, e in subordine nel punto in cui non vengono esonerati gli avvocati e gli altri soggetti muniti di titoli di preferenza) e che tale bando è stato formulato in base alla L. 127/1997, nonchè alla L. 48.2001, è preliminare alla valutazione di merito il giudizio sulla Costituzionalità della normativa collegata al bando.

    La non manifesta infondatezza. Premessa la rilevanza della normativa nel giudizio de quo ci sono svariati motivi, a parere di questa difesa, per valutare come costituzionalmente illegittima gran parte della normativa.
    Come è stato detto in relazione ai profili illegittimità del bando, la legge si presta a violare la Costituzione in diverse parti:
    - anzitutto in relazione all’articolo 3 (principio di uguaglianza) lì dove esclude dalla preselezione alcune categorie di soggetti che, giustamente si ritengono avere già i requisiti culturali, ma non ne contempla altri. Ribadendo quanto già detto sopra vengono esclusi i magistrati militari e gli avvocati dello stato, ma non i notai, gli avvocati, i docenti universitari e i magistrati del TAR. Si tenga presente inoltre che un’ulteriore discriminazione esiste rispetto al concorso in magistratura che si tiene separatamente per le province autonome di Trento e Bolzano, dove i candidati accedono direttamente alle prove scritte senza passare la mannaia della preselezione informatica.
    - In secondo luogo viene violato il principio di buon andamento dell’amministrazione. Il buon andamento richiederebbe un concorso le cui norme siano idonee a selezionare i migliori e più preparati giuristi, mentre invece, come già detto, vengono selezionati i meno preparati, con grave danno all’amministrazione della giustizia. Si tratta di un danno che si riflette sui cittadini, ma, in ultima analisi, su tutto lo Stato Italiano nel suo complesso, dato che il settore della giustizia è uno dei più delicati di tutto l’ordinamento.
    - Quanto al principio di imparzialità, per le cose già dette, il sistema introdotto dalla 48.2001 affida al caso il superamento della prova. Ancorché un sistema a quiz casuali possa sembrare imparziale a prima vista, la verità è che esso affida il superamento della prova alla fortuna. Un conto è il concetto di imparzialità (che implica il non fare discriminazioni) e un conto è il concetto di casualità. Un sistema imparziale imporrebbe che le domande fossero uguali per tutti e che la preselezione si svolga nello stesso giorno per tutti i candidati. Un sistema casuale, invece, può comportare che un candidato venga escluso perché il sistema di elaborazione gli ha affidato una serie di quiz che, sia pure sulla carta dello stesso valore di altri, in realtà risultano penalizzanti; oppure può capitare che il candidato venga escluso per avere fatto un errore oltre la soglia massima consentita, e che, trattandosi di candidato che ha partecipato alla preselezione un mese prima degli ultimi concorrenti, non sarebbe stato escluso se avesse potuto usufruire di un ulteriore mese di studio.

    Sospensiva cautelare erga omnes nei confronti della prova preliminare

    In primo luogo si chiede la sospensione di tutta la prova preliminare, per tutti i concorrenti.
    Il fumus emerge dai motivi del ricorso. Le violazioni delle legge, ordinaria e costituzionale, sono infatti evidenti.
    Il pregiudizio, invece scaturisce dal fatto che la preselezione, di fatto, costringe a studiare mnemonicamente una serie di norme molte delle quali inconferenti ai fini del concorso o della professione futura. Questo si traduce non solo in un pregiudizio per i candidati, costretti a sottrarre mesi preziosi allo studio del diritto vero, quello cui codici e sui libri di testo, ma in un pregiudizio per la stessa amministrazione, perché si abbassa, come hanno lamentato i commissari agli ultimi concorsi, la soglia di preparazione dei candidati.

    Sospensiva cautelare della prova preliminare nei confronti di coloro che vantano titoli di preferenza

    Ancora una volta il fumus emerge dai motivi del ricorso. Le violazioni delle legge, ordinaria e costituzionale, sono infatti evidenti.
    Il pregiudizio, invece scaturisce dal fatto che la preselezione, di fatto, mette i candidati che sono in possesso di un titolo (che generalmente quindi svolgono attività lavorativa) nell’impossibilità di concorrere realmente e accedere alla prova scritta; il danno è tantopiù grave e irreparabile perchè molti di questi ricorrenti svolgono un lavoro (giudici onorari, avvocati) che è in genere prodromico all’accesso alla carriera ordinaria della magistratura.
    In altre parole coloro che avrebbero diritto, per titoli, ad essere esentati dalla prova preliminare, e che svolgono un lavoro che, di fatto, è già interno alla magistratura stessa (come nel caso dei Giudici onorari e di pace) o esterno, ma in quale modo prodromico (come gli avvocati), sarebbero invece costretti a perdere tempo per memorizzare una mole di quiz; nella pratica, per questa categorie, ciò equivarrebbe all’impossibilità di accedere alla prova scritta, per il semplice motivo che prepararsi adeguatamente alla preselezione richiede un numero di ore il più delle volte incompatibile con lo svolgimento di un qualsiasi altro lavoro.
    Per questo motivo si chiede l’accoglimento della sospensiva perlomeno limitatamente a quei soggetti che vantano titoli di preferenza: avvocati, giudici onorari, specializzati in discipline giuridiche, notai.

    Conclusioni

    Voglia l’Ecc.mo Tribunale amministrativo del Lazio, previa audizione del sottoscritto procuratore in camera di consiglio
    In via cautelare: sospendere i due bandi di concorso impugnati nella parte in cui prevedono l’obbligo per tutti i candidati di sottoporsi alla preselezione informatica;
    In alternativa, sospendere il bando solo relativamente agli avvocati, ai giudici onorari, e alle altre categorie provviste di titoli idonei, tali da far supporre che abbiano già i requisiti culturali previsti dalla legge: notai, ricercatori universitari, docenti ordinari nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, specializzati in materie giuridiche con diploma di specializzazione triennale previsti dalla L. 341/1990.

    Nel merito: riconoscere – previa sospensiva - l’illegittimità della prova preselettiva, e annullare i due bandi in oggetto nella parte in cui prevedono la prova preliminare a quiz per accedere al concorso in magistratura, con tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, compreso il regolamento di attuazione DM 228/1998.

    In via subordinata: riconoscere – previa sospensiva - l’illegittimità del bando nella parte in cui esonera dalla preselezione i soli magistrati militari e avvocati dello stato, annullarlo in questa parte, ordinando all’amministrazione di riformare il bando in senso conforme ai criteri di giustizia formale e sostanziale, di ragionevolezza e di uguaglianza.


    In via istruttoria:

    Si allega:
    1) N. 28 procure speciali rilasciate dai ricorrenti individuati in epigrafe;
    2) Bandi di concorso impugnati;
    3) Normativa. L. 127/1997, L. 48/2001, Dl 398/1997, 228/1998;
    4) Interrogazione senatore Crinò;
    5) Relazione Lipari al concorso in magistratura del 1997;
    6) Domande tratte dall’archivio informatico.


    Si chiede:
    - che venga chiesto al Ministero della Giustizia un chiarimento sul motivo per cui ha ritenuto di mantenere la prova preliminare al posto dei correttori esterni.
    - che venga chiesto alla commissione di cui all’articolo 10 della L. 127/1997, art. 8 DM 228/1998, di chiarire il criterio con cui sono state formulate le domande dell’archivio informatico


    Con vittoria di spese, diritti ed onorari.


    DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO
    Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 6, DPR 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente processo è esente da contributo unificato ai sensi del comma 3 del citato articolo 10, in quanto trattasi di controversia relativa a procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti di nua Pubblica amministrazione.




    Viterbo, 27.4.2004 Avv. Paolo Franceschetti








    Relazione di notifica



    Io sottoscritto ufficiale giudiziario dell’UNEP presso il Tribunale di Roma ho notificato il suesteso atto a:



    1) Ministero della Giustizia, in persona del ministro in carica, presso l’Avvocatura distrettuale dello stato di Roma, con sede in Roma, via dei Portoghesi 12, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di............





    2) Masnaghetti Mauro, residente e domicilato in Roma, via Laurentina 14, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di..........




    Roma, li L’ufficiale giudiziario


    Quando mi guardo allo specchio
    Paolo


     
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  14. asderto
     
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    CITAZIONE (squizzatina @ 23/6/2004, 15:16)
    mentre possono prepararsi adeguatamente alla preselezione solo i neo-laureati che siano in grado di dedicarsi ai quiz a tempo pieno

    Eh già, come a dire solo gli sfigati!
     
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  15. Alberto78
     
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    CITAZIONE
    auriga76
    Mi sembra appena il caso di fare notare che il Tar LAZIO nella sua ordinanza ha implicitamente considerato il diploma SSPL quale requisito di ammissione al concorso che, come tale, deve essere posseduto prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande se ed in quanto lo si voglia far valere ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva. Giusta considerazione dunque, posto che se davvero il diploma de quo è un requisito di ammissione e se si ammette la possibilità di poterlo produrre successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, dovrebbe anche ammettersi, paradossalemente, la presentazione della domanda di partecipazione in pendenza del termine per il conseguimento della stessa laurea, purchè questa sia posseduta prima dell'inizio delle prove selettive!!!!

    Parli di giusta considerazione del Tar ma forse non ti rendi conto della portata dirompente della affermazione del Tribunale: se il titolo sspl fosse requisito di ammissione al concorso per uditore coloro che non sono diplomanti non potrebbero nemmeno partecipare allo stesso! Altro che requisito di ammissione...

    Edited by Alberto78 - 23/6/2004, 23:08
     
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31 replies since 18/6/2004, 16:57   4096 views
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