Posts written by prelegato

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    Sono d'accordo solo in parte.
    Cioè partendo dalla premessa che i tre reati sono posti tra loro in successione logica e temporale si ha che il 648 ter ha funzione "assorbente" rispetto agli altri in virtù della clausola di riserva.
    Ma se non vi è contestualità non trova applicazione configurandosi come un post factum.
    In tal caso allora un problema di concorsualita' si pone proprio tra il 648 e il 648 bis.
    Cioè è proprio la relazione tra queste tre fattispecie che impone di stabilire se c'è un concorso tra il 648 e il 648 bis o, nel caso in cui ricorra anche il 648 ter, nessun concorso in virtù della clausola di riserva.
    Cioè in tal caso e' come se il legislatore avesse considerato assorbiti in quest'ultimo gli artt. 648 e 648 bis
  2. .
    Sono sostanzialmente d'accordo con le analisi fatte.
    Io, tuttavia, ho parlato del concorso apparente di norme (magari sbagliando).
    Cioè ho ritenuto che l'analisi andasse fatta considerando tutte e tre le ipotesi ma anche quella in cui non fosse stata posta in essere l'attività di cui al 648 ter.
    E in effetti la stessa Cass. esclude il 648 ter quando si siano già consumati gli altri due reati.
    Cioè ho evidenziato come le tre fattispecie siano logicamente e funzionalmente collegate essendo la ricettazione l'attività prodromica del riciclaggio e il 648 ter un'attività che pur essendo in continuazione logica con le altre due, e' tuttavia ad esse indipendente in virtù proprio della clausola di riserva.
    Per questo ho evidenziato come tra riciclaggio e ricettazione possa configurarsi un "reato complesso" che sarebbe il referente normativo del principio di assorbimento: cioè il riciclaggio finirebbe con l'assorbire la ricettazione.
    Peraltro ho evidenziato come potesse anche configurarsi un concorso di reati tra le due fattispecie qualora le stesse fossero considerate in termini rigorosamente astratti.
    Ma nel cado in cui fosse posta in essere anche l'attività di cui al 648 ter non si porrebbe un problema di concorso tra il 648 ter da un lato e il 648 e/o il 648 bis proprio perché è lo stesso legislatore che prevede un assorbimento espresso del 648 ter.
  3. .
    Non sono "pienamente" d'accordo.
    Cioè occorre allora fare una premessa.
    Se per proprietà temporanea si intende in "senso rigoroso" solo una proprietà che consenta al fiduciante di esercitare un'azione reale qualora il fiduciario non gli ritrasferisca il bene, allora il discorso sarebbe chiuso in partenza perché nessuna attività privata può sostituirsi al legislatore.
    Cioè una proprietà temporanea sarebbe ammessa, a rigore, solo se espressamente prevista dalla legge.
    Il senso della traccia, per come lo interpreto, e', invece, nella direzione dell'autonomia privata, nella possibilità, cioè, di incidere sulla proprietà creando un vincolo fiduciario, di base pattizia, finalizzato a una mera attività gestoria che comporta una "temporaneità" e non già una "perpetuità" del diritto.
    Ma proprio perché nascente da una fonte obbligatoria e non già reale non è consentita un'azione reale al fiduciante/mandante in caso di "inadempimento" del fiduciario/mandatario.
    L'archetipo e' cioè quello del negozio fiduciario e, in caso di negozio "titolato", del mandato senza rappresentanza.
    Ma, anche in questi casi, il fiduciante può agire solo ex art. 2932 e non con un'azione reale qualora il fiduciario/mandatario non adempia il pactum fiduciae.
    Ecco perché, a mio avviso, ogni volta che si crea un vincolo fiduciario si pone un problema di tutela del credito.
    Problema acuito laddove si consentisse ai privati di incidere sul numero chiuso dei diritti reali perché il bene gravato dal vincolo fiduciario finalizzato ad una mera' attivita' gestoria finirebbe in una sorta di "limbo" che non lo renderebbe aggredibile ne' dai creditori del fiduciante ne' da quelli del fiduciario.
    E il problema attiene, in questi termini, proprio alla figura del trust che è caratterizzato dalla temporaneità del diritto di proprietà in quanto il bene entra solo 'temporaneamente" nella titolarità del trustee il quale lo deve solo gestire in virtù di uno scopo o di un ritrasferimento.
    È cioè una fiducia piu' germanica che romanistica!
    E allora il problema che la creazione del trust interno determinerebbe, oltre a superare la tipicità dei diritti reali, e' proprio quello da un lato dell'opponibilita' ai creditori e dall'altro della tutela del credito!
    Ecco perché una sua ammissibilità si accompagna, da un lato, ad un ripensamento del concetto di patrimonio (che non è più visto "staticamente" ma "dinamicamente" per la sua intrinseca redditività testimoniata, tra l'altro dall'evoluzione delle ipotesi di limitazione normativa dell'univers. patrimoniale) e dall'altro a una tutela "a valle" dei creditori che potrebbero agire ex art. 2901 cc solo se tale vincolo fiduciario sulla proprietà palesi una finalità fraudolenta.
    È escluso, però, l'esercizio di un'azione reale da parte del costituente e/o del beneficiario nel caso in cui il trustee fosse infedele e alienasse a terzi il bene in spregio agli obblighi gestori.
    In questo, cioe', si riverberano gli echi del dibattito sulla natura del c.d. tracing che infatti non è un'azione reale.
    Pertanto per il problema dell'opponibilita' si può riecheggiare l'art. 2645 ter che sarebbe il mezzo attraverso cui veicolare il trust interno e, in generale, la creazione pattizia di vincoli fiduciari sulla proprietà senza incidere però sul numero chiuso posto che il 2645 ter proprio per la sua collocazione sistematica non incide sul piano sostanziale, non crea, cioè un nuovo diritto reale ma riguarda solo l'opponibilita' del vincolo fiduciario.
  4. .
    CITAZIONE (prelegato @ 25/6/2014, 22:26) 
    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 25/6/2014, 21:33) 
    Nessun reduce? Come lo avete svolto?

    Io ho prima inquadrato il diritto di proprietà (quindi diritti reali) e poi mi sono soffermato sul negozio fiduciario e sul mandato senza rappresentanza.
    Dopodiché ho affrontato quello che, a mio avviso, e' la principale questione che pone una proprietà temporanea volta a configurare un vincolo fiduciario e cioè la possibilità, per l'autonomia privata, di creare limiti al diritto di proprietà su base pattizia.
    Sicché la questione involge, da un lato, il tema del numero chiuso e della tipicità dei diritti reali e dall'altro la tutela del credito e la possibilità di prevedere limiti alla responsabilità patrimoniale di fonte convenzionale e non legale.
    Quindi mi sono soffermato sulle ragioni storiche del principio del numero chiuso (che affonda le sue radici nella concenzione liberale) e di come oggi il suo fondamento sia stato rivisitato alla luce dell'attuale formula dell'art. 832 cc e 42 Cost.
    Sicché oggi tale principio va inquadrato come valvola di sicurezza dei traffici giuridici e, soprattutto, come strumento di tutela del credito.
    Sulla tutela del credito mi sono concentrato sui patrimoni destinati evidenziando come l'aumento delle limitazioni normative al principio dell'universalita' della resp. patrimoniale ha portato a superare la costruzione dell'art. 2740 come rapporto di regola/eccezione tra i due commi tra cui invece sussiste ora un rapporto di parità e non più di gerarchia.
    Ciò ha portato a superare la concenzione del patrimonio come riferito esclusivamente al soggetto (C.d unicità del patrimonio del soggetto) ammettendosi invece una pluralità di patrimoni che, seppur riferibili ad un unico soggetto, sono aggredibili solo da quei creditori che vantino un "titulus" su quella specifica destinazione.
    Il patrimonio, cioè, non è più visto in chiave statica ma dinamica attesa la sua potenziale redditività.
    Nell'ambito dei patrimoni destinati mi sono, così, concentrato sulla figura del trust in generale e del trust interno, in particolare, la cui ammissibilità porterebbe a una deroga dell'università della resp. patrimoniale di fonte convenzionale e non legale configurando, appunto, una proprietà fiduciaria temporanea.
    Gli ultimi aspetti domani.
    Saluti

    Riprendo da dove avevo interrotto.
    Ammettere il trust interno significherebbe non solo violare il numero chiuso dei diritti reali ma pregiudicare la tutela del credito giacché il principio di universalità della responsabilità patrimoniale sarebbe derogato in via convenzionale e non legale.
    Inoltre si porrebbero problemi di trascrivibilita' atteso il principio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione (che è, in realtà, il corollario della tipicità dei diritti reali).
    Tali ostacoli potrebbero, allora, essere superati solo se si operasse un ripensamento della tutela della credito.
    In questo senso, cioè, sarebbe possibile (ri)conciliare antinomie solo apparenti.
    Si osserva, infatti, che non vi è alcuna relazione qualitativa ma solo quantitativa tra la responsabilità patrimoniale e la tutela del credito.
    Ma ad un aumento di patrimonio non corrisponde una diminuzione di responsabilità sicché non si vede perché una diminuzione di responsabilità dovrebbe comportare una lesione del credito.
    In questo senso, allora, si arriva a rivisitare la stessa concezione della tutela del credito e consentire all'autonomia privata atti che incidano sulla consistenza patrimoniale.
    In tal caso i creditori sarebbero comunque tutelati attraverso l'azione revocatoria.
    Cioè anziché precludere a priori la possibilità x i privati di incidere pattiziamente sulla proprietà creando vincoli fiduciari, tale impostazione sposta "a valle" la tutela del credito consentendo una attività di tal fatta solo che non sia volta a frodare i creditori.
    Quanto alla trascrivibilita' occorre richiamare il 2645 ter che, pur essendo strutturalmente diverso dal trust "interno", potrebbe "veicolare" l'ingresso di vincoli fiduciari sulla proprietà (resa così temporanea) qualora questi superino il vaglio della meritevolezza che è, infatti, il requisito fondante per l'ammissibilita' di un vincolo di destinazione.
    Cioè mentre la liceità connota la fattispecie in negativo stabilendo che essa non deve essere contraria all'ordine pubb., norme imp, e buon costume, la meritevolezza la connota in positivo stabilendo che essa deve perseguire interessi meritevoli ridondanti in un'utilità sociale.
    Solo così, allora, si potrebbero ammettere vincoli fiduciari perché altrimenti vi sarebbe una violazione dell'art. 2740.
    Lo stesso articolo 2645 ter, infatti, sarebbe incostituzionale, se non prevedesse un interesse socialmente utile, perché comporterebbe una deroga irragionevole al 2740.
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 25/6/2014, 21:33) 
    Nessun reduce? Come lo avete svolto?

    Io ho prima inquadrato il diritto di proprietà (quindi diritti reali) e poi mi sono soffermato sul negozio fiduciario e sul mandato senza rappresentanza.
    Dopodiché ho affrontato quello che, a mio avviso, e' la principale questione che pone una proprietà temporanea volta a configurare un vincolo fiduciario e cioè la possibilità, per l'autonomia privata, di creare limiti al diritto di proprietà su base pattizia.
    Sicché la questione involge, da un lato, il tema del numero chiuso e della tipicità dei diritti reali e dall'altro la tutela del credito e la possibilità di prevedere limiti alla responsabilità patrimoniale di fonte convenzionale e non legale.
    Quindi mi sono soffermato sulle ragioni storiche del principio del numero chiuso (che affonda le sue radici nella concenzione liberale) e di come oggi il suo fondamento sia stato rivisitato alla luce dell'attuale formula dell'art. 832 cc e 42 Cost.
    Sicché oggi tale principio va inquadrato come valvola di sicurezza dei traffici giuridici e, soprattutto, come strumento di tutela del credito.
    Sulla tutela del credito mi sono concentrato sui patrimoni destinati evidenziando come l'aumento delle limitazioni normative al principio dell'universalita' della resp. patrimoniale ha portato a superare la costruzione dell'art. 2740 come rapporto di regola/eccezione tra i due commi tra cui invece sussiste ora un rapporto di parità e non più di gerarchia.
    Ciò ha portato a superare la concenzione del patrimonio come riferito esclusivamente al soggetto (C.d unicità del patrimonio del soggetto) ammettendosi invece una pluralità di patrimoni che, seppur riferibili ad un unico soggetto, sono aggredibili solo da quei creditori che vantino un "titulus" su quella specifica destinazione.
    Il patrimonio, cioè, non è più visto in chiave statica ma dinamica attesa la sua potenziale redditività.
    Nell'ambito dei patrimoni destinati mi sono, così, concentrato sulla figura del trust in generale e del trust interno, in particolare, la cui ammissibilità porterebbe a una deroga dell'università della resp. patrimoniale di fonte convenzionale e non legale configurando, appunto, una proprietà fiduciaria temporanea.
    Gli ultimi aspetti domani.
    Saluti
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    A mio avviso la traccia poneva in particolare la questione del numero chiuso dei diritti, il giudizio di meritevolezza e la tutela del credito.
    Quindi tra gli istituti da richiamare il negozio fiduciario, il trust "interno", il negozio di destinazione.
    Comunque traccia di ampio respiro
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    Io invece ho letto sul giornale che il Ministro ha detto che verrà eliminato tra i requisiti d'accesso quello delle SSPL.
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    Mi riferivo, come ho già detto, all'inutilità della discussione relativa al giudizio di non idoneità di un membro della commissione e a quella sul fatto che siano stati nominati come membri professori di seconda fascia.
    In questo senso professore ordinario o straordinario non fa differenza visto come sono strutturati i concorsi per cattedratici
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    CITAZIONE (Mitch_McDeere @ 15/6/2014, 20:33) 
    Non generalizzare. Fai nome e cognome, se tiri fuori discorsi di questo genere. Altrimenti del sesso degli angeli discuti solo tu con post poco utili.

    Io mi riferivo alla discussione relativa al giudizio di non idoneità di un membro della commissione sollevata da un utente.
    Tu hai mai fatto un concorso in vita tua?
    Sei mai stato dentro gli ambienti universitari?
    Hai mai letto la prefazione del Gazzoni?
    Ma soprattutto in che paese vivi?
    Li leggi i giornali?
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    Qui mi pare che si discuta del sesso degli angeli.
    Bisognerebbe interrogarsi piuttosto sul "come" molti diventino professori.
    Alcuni addirittura giovanissimi.
    Poi si legge di chi sono figli o mogli o mariti o amanti e allora tutto diventa più chiaro.
    E il problema e' che "questi" pensano davvero di essere bravi!
    Dal mio punto di vista tutto ciò che gira intorno al mondo universitario e' solo clientelismo e autoreferenzialita'
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    Ma sullo 0-0 o sul 4-0? :D :D :D
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    Il decreto "sospende l'ordinanza che aveva ordinato di rimodulare le date".
    Questo e' il senso.
    La parte che fa riferimento alla modifica delle date e' riferita all'ordinanza del TAR che, pero', il decreto del Presidente della IV sez. CdS ha sospeso!
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    Ho appena chiamato il call center del Ministero.
    La ragazza che ha risposto mi ha riferito che è appena terminata la riunione e che hanno impugnato al CdS.
    Ha riferito che tra oggi e domani si saprà qualcosa
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    Ma sai leggere tu?
    Io mi riferivo all'istanza che il candidato ha presentato al ministero.
    Non al ricorso.
    Leggi e capisci il senso dei discorsi
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    Ma chi l'ha detto che il Ministero ha sbagliato?
    Ha fatto le sue valutazioni e ha deciso di non spalmare su più giorni un concorso prendendo in considerazione anche e soprattutto l'interesse di tutti coloro che parteciperanno.
    Ora tutti a dare contro al ministero perché il TAR ha partorito questa ordinanza.
    Se il TAR non avesse concesso la misura cautelare nessuno si sarebbe posto il problema.
    Né si sarebbero invocati principi.
    Così come se, in sede di merito, lo stesso TAR o il CdS rigettasse il ricorso nessuno si scandalizzerebbe.
    Andando sul tecnico nel momento in cui si concede una misura cautelare si deve valutare il pericolum in mora che consiste proprio in un bilanciamento di interessi.
223 replies since 29/7/2010
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