Posts written by prelegato

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    Anche secondo me il Galli è davvero un ottimo testo.
    In particolare la sua qualità è quella di spiegare la materia e la sua evoluzione.
    Ad es. la parte sull'organizzazione presenta una brillante ricostruzione dell'apparato pubblico dallo Stato assoluto a quello liberale e pluriclasse.
    Vengono ottimamente analizzati i diversi modelli statali (quello burocratico-statalista, quello autarchico e così via) evidenziando come l'apparato organizzatorio, recettivo delle esigenze della collettività, si sia sempre più articolato e variegato in conseguenza del moltiplicarsi e differenziarsi degli interessi e delle esigenze individuali e collettive.
    E di come a questo cambiamento abbia influito dapprima l'avvento della borghesia poi la crisi del '29 e, infine, l'introduzione della Cost. che ha portato ad abbandonare la concenzione antropomorfica dello Stato persona per approdare al modello dello Stato comunità.
    Premesse queste che sono sfociate poi nelle Bassanini e, in generale, in tutta quella legislazione degli anni '90 (vedi ad es. L. 241/90, D.Lgs 29/93, D.Lgs 286/99) che ha prodotto una modificazione in senso federale dello Stato a Cost. invariata.
    Processo riformista recepito e "stabilizzato", infine, dalla riforma del Titolo V Cost.
    Questo solo per spiegare come il pregio del manuale sia proprio quello di dare una lettura storico-sistematica degli istituti che non è fine a se stessa ma si presenta utilissima proprio per cogliere e apprezzare l'evoluzione della materia!
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    Be' scusami ma questo non ti fa onore.
    Pare allora davvero che hai voluto pubblicare i tuoi temi solo per "autocelebrarti".
    Li hai pubblicati e te ne sei assunto la responsabilità esponendoti a condivisioni e a critiche.
    E alla fine hai fatto esattamente ciò che critichi: hai dimostrato intolleranza!
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    Non capisco per quale motivo si debba sempre trascendere.
    Pare che ognuno voglia convincere gli altri delle proprie idee.
    Questo è solo uno spazio di confronto in cui ognuno può dire liberamente quello che pensa (anche che un certo aspetto può costituire un fuori traccia).
    Basta semplicemente argomentare così come si può replicare sempre motivando.
    Tanto, per fortuna, qualunque considerazione, giusta o sbagliata che sia, non boccia né promuove.
    Ciò posto approvo la scelta di Kryptonite che, facendo un sunto dei suoi temi, ha cercato di stimolare il dibattito.
    E dei "giuristi" dovrebbero prendere queste riflessioni come uno spunto anche eventualmente per delle critiche.
    Altrimenti, giustamente, si finisce con il parlare delle solite cose: previsioni sull'uscita del prossimo bando, utilità dei corsi, migliori manuali ecc.
    Qui siamo (per fortuna) sulla sezione dedicate alle tracce del concorso: parliamo e confrontiamoci sul difitto approcciondosi alla discussione senza astio e/o presunzioni.
    Spero e invito l'utente Kryptonite a esporre anche la sua impostazione della traccia di civile perché dalle discussioni pregresse sul punto, non sono mai riuscito a cogliere pienamente la sua chiave di lettura.
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    Mi sembra di discutere del sesso degli angeli.
    La formulazione della traccia per me è chiarissima.
    "Selezione del contraente" cioè di colui che è stato selezionato, all'esito di una procedura, tra più concorrenti o partecipanti alla gara.
    Quindi l'avvalimento (plurimo o frazionato) può valere come criterio di selezione del contraente?
    È chiaro che se non fosse ammissibile non varrebbe a selezionare e ad individuare un aggiudicatario (che e' il contraente dell'appalto).
    Non ci vedo alcuna capziosità!
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    CITAZIONE (buenavida @ 1/10/2014, 14:15) 
    Scusate, eh: ma chi ha mai parlato di traccia "errata"? :huh:
    Ho detto che la sua formulazione era ambigua e poteva condurre fuori traccia, essendo l'avvalimento precipuamente finalizzato alla individuazione dei partecipanti alla procedura e non alla selezione del contraente.

    Be' ma invece l'avvalimento vale anche e soprattutto a selezionare.
    Cioè se non ci si potesse servire dei requisiti altrui non si avrebbe neanche titolo a partecipare!
    Quindi con l'avvalimento si amplia la platea dei concorrenti e, quindi, della selezione.
    Ecco perché esso è l'emblema della concorrenza: senza la selezione sarebbe più circoscritta!
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    Secondo me nella formulazione della traccia non c'è nulla di errato.
    Si trattava di parlare in generale della procedura dell'evidenza pubblica e del ruolo della pa.
    E di come sulla stessa abbia inciso oggi la necessità di tutelare la concorrenza (di cui l'avvalimento è espressione).
    Per il resto mi sono già espresso sul suo inquadramento.
    Condivido, peraltro, con chi osserva che l'analisi delle varie procedure non fosse l'aspetto centrale della traccia.
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    Io credo che la traccia presenti molti punti di contatto con quella del 2011 se non altro sotto il profilo del famigerato "principio" della rilevanza dell'elemento personale.
    Mi spiego.
    A mio avviso (chiaramente è solo la mia chiave di lettura quindi del tutto opinabile) il tema doveva incentrarsi sul dualismo o cmq sugli aspetti di criticità che emergono tra il principio dell'intuitus personae che, soprattutto in passato, caratterizzava la modalità di scelta dell'affidatario dell'appalto e l'attuale riferimento alla tutela della concorrenza che trae ispirazione dalle direttive comunitarie recepite dall'attuale codice dei contratti.
    Si è passati, cioè, da un regime rigidamente pubblicistico (qual è quello del R.D. 2240/23) che vedeva l'attività della pa improntata ai caratteri dell'autoritarieta' e della supremazia, ad un modello di maggiore dialogicita' che privilegia il ricorso a sistemi (anche) negoziali e consensuali dell'agire pubblico.
    Ciò in conseguenza del processo di riforma che ha portato ad aziendalizzare la pa che ora ispira la sua attività sempre più a modelli privatistici: da qui il passaggio dall'atto al rapporto e la trasformazione dello stesso ruolo del soggetto pubblico che da produttori di atti è divenuto erogatore di servizi.
    In altri termini si è passati da una logica in cui al centro della procedura di aggiudicazione vi era solo l'interesse della pa e in cui le imprese partecipanti alla gara erano totalmente pretermesse in quanto prive di qualunque legittimazione, ad un sistema che, invece, proprio nell'ottica di tutela della concorrenza, pone le imprese al centro della procedura di gara riconoscendo loro la legittimazione ad agire in giudizio.
    Quindi se prima l'elemento personale era il criterio esclusivo di scelta del contraente oggi l'apertura ad un mercato libero e concorrenziale pone la necessità di consentire la massima partecipazione alla gara che si ritiene strumentale a quello che è il fine cui deve perseguirsi con la procedura evidenziale: l'efficienza e la qualità del servizio da erogare!
    Quindi l'apertura al mercato (e alla concorrenza) pone un elemento di tensione o comunque di criticità con l'intuitus personae (di stampo rigidamente pubblicistico).
    Ciò è dimostrato proprio dall'istituto dell'avvalimento (nonché delle ATI e dei consorzi ma anche del subappalto che, però, attiene alla fase di esecuzione) che è l'emblema di questa contrapposizione!
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    CITAZIONE (timefin @ 27/9/2014, 13:56) 
    Averlo il tempo di leggere moltissimi libri, fare confronti, vedere tutte le varie impostazioni :(. Alla fine il tempo è pochissimo. Senza contare che più cose leggi più dimentichi. Sicuramente non i concetti, ma tutto quello che avevi già approfondito. Se si trovasse la giusta via di mezzo che permette di sapere esporre un argomento in modo approfondito senza trascurare gli altri... :D

    Secondo me, invece, è il metodo giusto per chi non ha tanto tempo a disposizione.
    In un paio d'ore si possono leggere anche 100 pagine!
    Il discorso di base è che lo studio non deve essere nozionistico ma ragionato.
    Quello che conta è la qualità non la quantità.
    E due ore fatte bene valgono e pesano piu' di 10 ore di nulla.
    La struttura bisogna averla chiara in testa.
    Non si tratta di ricordare la teoria X o Y.
    Si tratta solo di capire i termini del problema e ragionarci su.
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    Io credo che l'ideale sia partire da un testo istituzionale.
    In questo caso ritengo che ottimi manuali siano il Bianca e il Gazzoni (non conosco a fondo il Bigliazzi-Geri ma ne ho sempre sentito parlar bene).
    Il testo, in definitiva, deve essere solo lo strumento per arrivare alla materia.
    Quando ci si è impadroniti della materia si possono sfogliare molti manuali, riviste, codici commentati o enciclopedie giuridiche.
    Ma tutto deve essere fatto a mo' di consultazione e non di ripetizione o accumulo di nozioni!
    La consultazione, cioè, deve essere intesa come stimolo, come mezzo di ragionamento e approfondimento!
    Quello che conta è il quadro che si deve avere in testa.
    Se si "vede" la materia, in altri termini, si possono consultare moltissimi libri o approfondire tematiche specifiche anche su internet.
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 25/9/2014, 15:55) 
    CITAZIONE (starlet1 @ 25/9/2014, 14:51) 
    Nel senso che lui mi ha detto che non hanno potuto consultare i codici, ma io non so se dipende dalle commissioni.
    Tuttavia, lo scorso anno i codici non si potevano consultare e, pertanto, penso che sia sempre così.

    Grazie della conferma, Buenavida!

    Noi tutti veniamo dal mondo universitario (si spera) :rolleyes:
    Avete mai sostenuto un esame orale con il codice?
    Per la serie il prof dice: parlami del contratto d'appalto. Tu inizi a sfogliare gli art 1655 e segg, e leggi: l'appalto è il contratto bla bla...
    Che esame sarebbe? :foruminallerta.gif:

    A mio modo di vedere sarebbe un modo più che corretto di svolgere l'esame.
    Un esame, cioè, non deve essere impostato sulla conoscenza della norma.
    Per cui se non si ricorda perfettamente la norma è più corretto leggerla dal codice e poi iniziare l'esame!
    Il problema è che, invece, a molti esami universitari, in primis diritto privato, l'interrogazione comincia e si risolve in una ripetizione mnemonica del codice e si conclude con un bel 30!
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 21/8/2014, 20:34) 
    Secondo me il vincolo di assorbimento, oltre a non essere previsto dal nostro ordinamento, non c'entra nel nostro caso.
    Al massimo dovrebbe esserci un vincolo di presupposizione tra reati, cioè un reato implica un altro

    Esatto. Cioè secondo me il vincolo di presupposizione determina l'assorbimento.
    Riporto la massima di questa sentenza che spiega molto bene quello che è il mio pensiero.
    Ho seguito lo stesso ragionamento:

    "Trib. di Milano, 3.5.2011 (sent.), GIP Manzi (Ricettazione e riciclaggio)

    Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione restando quest’ultimo assorbito nel primo




    RICETTAZIONE – RICICLAGGIO – Concorso del reato di cui all’art. 648 bis c.p. con quello di ricettazione – Esclusione – Assorbimento del reato di cui all’art. 648 c.p. nel reato di riciclaggio – Sussistenza

    Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione; il delitto di cui all’art. 648 bis c.p., comprendendo come elemento costitutivo il fatto di ricevere denaro proveniente da delitto (autonomamente punibile ai sensi dell’art. 648 c.p.), deve essere qualificato come reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., sicché il delitto di ricettazione resta in esso assorbito. La condotta di sostituzione o trasferimento di denaro proveniente da delitto (art. 648 bis c.p.), infatti, presuppone sul piano della logica, come anche su quello dell’interpretazione letterale della norma, la ricezione del denaro che si intende sostituire o trasferire (art. 648 c.p.). (Massima a cura di Tommaso Trinchera)
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    CITAZIONE (pollodigomma @ 21/8/2014, 18:38) 
    CITAZIONE (prelegato @ 21/8/2014, 15:58) 
    La clausola di riserva di cui al 648 ter esclude in radice qualunque ipotesi di concorso reale tra il 648, il 648 bis e il 648 ter.
    Sicché il problema e' relativo al concorso apparente (e non reale) di norme proprio perché si tratta di stabilire quale tra le norme debba essere applicata.

    Ok, allora giusto per capire la tua posizione (e senza spirito di polemica, lo specifico, caso mai...).
    Se io, dopo una rapina (commessa da altri), sotterro per 5 anni il provento illecito e successivamente lo uso per avviare un'attività economica (un supermercato per esempio), per cosa dovrei essere punito?

    A mio avviso risponderai del 648 bis o 648 ter a seconda di come si voglia considerare questo uso volto ad avviare l'attività economica.
    Quello che voglio dire è che, in questo caso, e a mio avviso ovviamente, la ricettazione resta assorbita nella fattispecie più grave.
    Quindi la chiave di lettura che io ho dato al tema e, in particolare, al rapporto tra le tre norme (non preso da alcun testo visto che non conoscevo affatto l'argomento) è stata fondata sul principio dell'assorbimento che consentirebbe una valutazione in concreto e non in astratto sul rapporto tra le tre norme.
    Sicché, in quest'ottica, il referente normativo dell'assorbimento sarebbe l'art. 84 ove si ritenesse che tale norma non vada letta in senso rigorosamente astratto.
    Una lettura in astratto dell'art. 84 finirebbe cioè per rendere la norma de qua un inutile doppione del principio di specialità.
    Un'interpretazione in concreto, invece, fonderebbe l'ammissibilità di un reato eventualmente complesso che potrebbe risolvere il conflitto tra concorso apparente e reale di norme giacché, in questo senso, il reato complesso sarebbe la risultanza di due reati che si fondono nell'offesa più grave.
    In questo senso la ricettazione proprio perché prodromica all'attività di riciclaggio o di reimpiego finisce con l'essere assorbita nella violazione più grave che è, quindi, di per se' in grado di esaurire l'intero disvalore del fatto.
    La clausola di riserva di cui al 648 ter, allora, vale ad escludere un concorso tra i tre reati giacché o si applicherà il 648 bis, che è reato eventualmente complesso in quanto assorbe il 648, o il 648 ter che assorbe gli altri due.
    La clausola di riserva di cui all'art. 648 ter fungerebbe da assorbimento espresso.
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    CITAZIONE (juriscm @ 20/8/2014, 18:59) 
    Sono d'accordo con chi esclude cose come l'incauto acquisto: le condotte sono quelle di impiego, cioè utilizzo di danaro: se anche lo si vuole intendere in senso lato non c'entra la condotta di chi riceve (dunque nè ricettazione nè incauto acquisto).
    Sui rapporti tra i reati in questione so che ci sono dottrina e giurisprudenza.
    Ora la clausola esprime certamente l'idea della sussidiarietà.
    Poichè però ricevere un bene è già ricettare allora il reimpiego non sarebbe mai applicabile. Come liberarlo dalla sussidiarietà?
    Il problema è serio se si pensa che il riciclaggio non ha quella clausola e dunque poichè tra 648bis e 648ter c'è specialità reciproca in teoria a certe condizioni la condotta di reimpiego è già punibile ex 648bis, restando fuori solo i reimpieghi di proventi da delitti non colposi.
    Per liberarlo dalla sussidiarietà e renderlo applicabile la cassazione fa così: la logica del post factum (che più che discendere dal ne bis in idem discende proprio da una valutazione legislativa di "id quod plaerumque accidit") viene meno se un soggetto, avendo ricevuto un bene (e dunque avendo ricettato) "lo incamera"... "se lo tiene" per un certo tempo.
    Allora in questo caso - e solo in questo - se poi reimpiega egli - che è già punibile ex 648 - risponderà anche ex 648 ter.
    Ciò che invece non si può fare MAI perchè lì c'è il problema della specialità e del ne bis in idem è dare sia 648bis che 648ter, e infatti se un soggetto prima ricicla e poi impiega in attività economiche il danaro "ripulito" risponde solo di riciclaggio.
    In sostanza il problema più che sul concorso apparente andava impostato sul concorso reale: possono concorrere ricettazione o riciclaggio con 648ter nonostante la clausola di sussidiarietà?

    Non sono affatto d'accordo.
    "Allora in questo caso - e solo in questo - se poi reimpiega egli - che è già punibile ex 648 - risponderà anche ex 648 ter.
    Ciò che invece non si può fare MAI perchè lì c'è il problema della specialità e del ne bis in idem è dare sia 648bis che 648ter, e infatti se un soggetto prima ricicla e poi impiega in attività economiche il danaro "ripulito" risponde solo di riciclaggio.
    In sostanza il problema più che sul concorso apparente andava impostato sul concorso reale: possono concorrere ricettazione o riciclaggio con 648ter nonostante la clausola di sussidiarietà?"
    La clausola di riserva di cui al 648 ter esclude in radice qualunque ipotesi di concorso reale tra il 648, il 648 bis e il 648 ter.
    Sicché il problema e' relativo al concorso apparente (e non reale) di norme proprio perché si tratta di stabilire quale tra le norme debba essere applicata.
    In pratica i tre articoli sono tra loro logicamente e funzionalmente collegati: prima c'è ricettazione e poi il riciclaggio/reimpiego.
    Il problema è, allora, in primis definire l'area di confine tra ricettazione e reimpiego (e qui emerge la ricostruzione fantasiosa della Cass. che parla di unica attività e volontà del soggetto che risponde ex art. 648 ter se immette subito nel mercato gli acquisti di provenienza illecita senza ripulirli e ex art. 648 bis se prima ripulisce il denaro perché in tal caso la successiva attività di immissione nel mercato è un post factum) e poi indagare quale tra le tre norme debba essere applicata.
    Ora posto che il 648 non potrà mai concorrere né con il 648 bis né con il 648 ter proprio in virtù del ne bis in idem (essendo reato presupposto) esso verrà assorbito nel 648 bis se l'attività del reo è volta a ripulire il denaro (non trovando così applicazione il 648 ter che è un post factum) o nel 648 ter se manca il passaggio della ripulitura perché il bene acquistato di provenienza illecita viene immediatamente immesso nel mercato.
    È chiaro che è una soluzione quanto meno discutibile (direi una supercazzola) perché è ovvio che nel momento in cui si immette denaro di provenienza illecita nel mercato automaticamente lo si ripulisce.
    Sicché distinguere la ripulitura dal reimpiego è un non senso perché sono due facce della stessa medaglia!
    Ma la Cass. doveva in qualche modo giustificate la clausola di riserva di cui al 648 ter che è pertanto una norma inutile!
    Quindi, chiaramente per come la vedo io, il reato di ricettazione sarà sempre assorbito nella successiva attività di riciclaggio o reimpiego sicché non è ipotizzabile un concorso tra il 648, il 648 bis o il 648 ter.
    O si applicherà il 648 bis (che assorbe il 648) o si applicherà il 648 ter (che assorbirà sia il 648 che il 648 bis).
    Ma sia che si applichi il 648 bis o il 648 ter la pena sempre quella sarà sicché è solo un problema di rubrica cioè di forma stabilire se si sia in presenza di un riciclaggio o di un reimpiego perché nella sostanza i limiti edittali delle due fattispecie sono identici
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    Certo che alla fine mi sembra una classica discussione sul "sesso degli angeli".
    Priva, cioè, di utilità pratica.
    Mi stupisce che "addirittura" si sia pronunciata la Cass.!
    Cioè domandarsi quale sia il rapporto tra riciclaggio e reimpiego è una questione priva di pregio o, meglio, soltanto di "etichetta"!
    Questo perché le due norme (il 648 bis e il 648 ter) sono praticamente identiche dal punto di vista punitivo: sia nella misura (minimo e massimo) edittale, sia nell'aumento che nella diminuzione di pena!
    Sicché diviene una discussione meramente accademica stabilire quale delle due debba trovare applicazione proprio perché la clausola di riserva dell'art. 648 ter risolve in radice la questione.
    Dire, allora, che la fattispecie commessa integra una ricettazione o un reimpiego diventa, appunto, un problema di "etichetta" che non ha alcuna rilevanza pratica.
    La pena, tanto, quella è!
    Sembra quasi il gioco delle tre carte!
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    Io personalmente ho ritenuto che il problema principale fosse rappresentato da un eventuale concorso tra i tre reati.
    Sono cioè partito dal presupposto che le tre fattispecie fossero tra loro logicamente e funzionalmente collegate in quanto la ricettazione e' prodromica al riciclaggio e al reimpiego!
    Sicché nell'ipotesi in cui tutte e tre le condotte fossero poste in essere dallo stesso soggeto quale o quali norme si dovrebbero applicare?
    Sono così arrivato alla conclusione che il discorso riguardasse il concorso apparente o reale di norme.
    In quest'ottica mi sono concentrato più che altro sul principio di consunzione o assorbimento il cui referente normativo sarebbe l'art. 84.
    Ciò chiaramente nella prospettiva che accanto ad un reato necessariamente complesso (che sarebbe, in realtà, un'applicazione del principio di specialità inteso rigorosamente in astratto) possa trovare ingresso anche un reato eventualmente complesso in cui due fatti costituenti reato vengono assorbiti nel reato più grave.
    In quest'ottica, cioè, il reato complesso sarebbe lo strumento attraverso cui risolvere il conflitto tra concorso apparente e reale di norme e, quindi, tra unità o pluralità di reati.
    Partendo da queste premesse sono, così, arrivato alla conclusione che non è ipotizzabile un concorso tra il 648 ter da un lato e il 648 e/o il 648 bis dall'altro proprio in virtù della clausola di riserva di cui al 648 ter!
    Cioè nell'ipotesi in cui fossero astrattamente ipotizzabili tutte e tre le fattispecie troverebbe applicazione il solo 648 ter in quanto la clausola di riserva sarebbe da intendere come una consunzione espressa a favore della suddetta norma!
    Nel caso, invece, in cui non ricorresse l'ipotesi di cui al 648 ter vi sarebbe una consunzione o assorbimento implicito tra il 648 e il 648 bis che si risolverebbe in un reato (eventualmente) complesso.
    Cioè il 648 resterebbe assorbito nel 648 bis in quanto fattispecie più grave e di per se' in grado di esaurire l'intero disvalore del fatto.
223 replies since 29/7/2010
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