Posts written by prelegato

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    Non mi pare che tu abbia dato alcuna indicazione su questo corso.
    Ci hai detto solo che è bello perché è bello.
    Se vuoi evitare che chi legge non pensi che stai facendo pubblicità allora, in primis, qualificati.
    Chi sei? Che livello di preparazione hai? Come puoi stabilire se un corso è ben fatto o meno?
    Dopo che avrai chiarito questo dovrai spiegarci perché ritieni che il corso sia ben fatto.
    Che argomenti hanno trattato?
    Come li hanno trattati?
    Che cosa, in particolare, è stato approfondito?
    Solo quando farai una presentazione di un corso parlando di diritto e argomentando le ragioni "giuridiche" che lo caratterizzano eviterò di dirti che stai facendo pessima pubblicità.
    Finora i tuoi interventi non hanno chiarito nulla di tutto ciò.
    Sarebbe stato uguale dire che il corso è pessimo perché è pessimo.
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    Per fortuna che non è pubblicità.
    Stai scrivendo, in pratica, solo tu di questo corso tessendone tutte le lodi possibili.
    Ma nessuno ti si fila.
    E non è pubblicità??????????
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    CITAZIONE (paru @ 9/11/2014, 20:25) 
    Ma l'opponibilita' del vincolo di destinazione ex 2645 ter cosa ci azzecca con la proprietà temporanea??? Se non si collega ad un negozio di alienazione ed a un negozio fiduciario è inutile parlare del 2645 ter poiché la norma contempla la temporaneita' del vincolo di destinazione cui non è collegata alcuna proprietà temporanea. ....ho letto anche diversi sviluppi di "illustri" giuristi dove si parafrasa il 2645 ter....ma sarò io a non capire...

    La proprietà è resa temporanea dalla presenza di un vincolo fiduciario che obbliga il proprietario-fiduciario a ritrasferire il bene.
    Ora se si segue l'impostazione classica della fiducia (romanistica) il proprietario-fiduciario potrebbe anche alienare a terzi il bene ricevuto in spregio al vincolo fiduciario.
    Non solo!
    I creditori personali del fiduciario potrebbero rivalersi sul bene entrato nel suo patrimonio.
    Sicché il fiduciario non potrebbe più ritrasferirlo a seguito dell'azione esecutiva esperita dai suoi creditori anche nell'ipotesi in cui volesse rispettare il vincolo fiduciario.
    Questo perché nel nostro ordinamento vige il principio dell'universalità della responsabilità patrimoniale che può essere derogato solo nelle ipotesi "tipiche" previste dalla legge.
    Il vincolo fiduciario, avendo natura pattizia, non rientra, allora, tra le limitazioni normative al principio dell'universalità della resp. patrimoniale di cui al comma 2 art. 2740.
    Tale ricostruzione incontra dei profili di criticità relativamente al trust interno.
    Ciò perché il trust comporterebbe una deroga di natura convenzionale al principio di cui all'art. 2740 comma uno.
    Il bene ricevuto dal trustee/fiduciario, infatti, costituirebbe una massa separata non aggredibile dai suoi creditori personali.
    Ciò perché la titolarità formale del bene da parte del trustee è finalizzata ad una mera attività gestoria finalizzata ad un ritrasferimento.
    Sicché, in quest'ottica, il discorso sull'ammissibilità del trust interno si accompagna alla necessità di approdare ad una rivisitazione del concetto di fiducia che la faccia coincidere piu' con il modello germanistico che a quello romanistico.
    Solo così, infatti, il bene ricevuto dal trustee sarebbe opponibile ai creditori e il beneficiario potrebbe esperire un diritto di sequela nel caso in cui il trustee infedele avesse alienato ad altri il bene (c.d. tracing).
    Il problema dell'ammissibilità del trust interno si è così appuntato sul 2740 e sull'assenza di una norma che ne consentisse la trascrizione.
    La questione potrebbe dirsi risolta a seguito dell'introduzione del 2645 ter.
    È evidente che il vincolo di destinazione è strutturalmente diverso da quello fiduciario.
    Tuttavia è indubbio che la suddetta norma abbia un impatto rilevantissimo all'interno del sistema.
    In pratica si consente all'autonomia privata di prevedere un limite di fonte pattizia al diritto di proprietà opponibile ai creditori: siamo, cioè, in presenza di una limitazione convenzionale al 2740!
    Affinché la norma non sia incostituzionale è prevista la necessità di perseguire un interesse meritevole.
    Sicché, in quest'ottica, si distingue la liceità dalla meritevolezza.
    Il vincolo, cioè, per essere trascrivibile e, quindi, opponibile non deve essere (solo) lecito ma meritevole: solo così la norma non è censurabile sul piano costituzionale e può derogare al 2740!
    In mancanza della meritevolezza la deroga (convenzionale) al 2740 sarebbe irragionevole con la conseguenza che il 2645 ter dovrebbe dichiararsi incostituzionale.
    Quindi poiché il vincolo di destinazione è un vincolo obbligatorio (ha cioè fonte pattizia) può essere visto come lo strumento per ammettere vincoli di fonte pattizia (tra cui anche quello fiduciario) che limitino il diritto di proprietà.
    Vincoli opponibili in deroga al 2740!
    Lo strumento pubblicitario di cui al 2645 ter, inoltre, consente di garantire l'opponibilita' a terzi dell'atto di ritrasferimento: la trascrizione dell'atto di destinazione renderà opponibile ai terzi il successivo atto di ritrasferimento cui il gestore rimane obbligato, ove anch'esso trascritto, in quanto l'atto di destinazione ha un contenuto complesso che incorpora, tra l'altro, l'obbligo a contrarre ossia a ritrasferire.
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    CITAZIONE (juriscm @ 9/11/2014, 11:44) 
    Guarda che quello che dici non è fuori dal mondo ma non lo si fa per niente.
    Se ti leggi le sentenze sul negozio fiduciario (ultima quella di maggio dove per la prima volta la cassazione ha parlato di causa e che probabilmente ha suggerito la traccia) non ne trovi una dive qualcuno si ponga il problema della trascrizione.
    Anche perché ormai i negozi fiduciari li fanno solo per fini di elusione fiscale.
    Quindi si in astratto te puoi pure imporre un vincolo dindestinazione ( che pero non e più fiducia) ma in concreto non lo farai perché hai tutto l interesse a tenere nascoste le ragioni di quel patto.
    Il negozio fiduciario non è che lo fai con un estraneo lo fai con un amico spesso con un parente proprio perche ti fidi.perché sai che riavrai il bene anche se non ne hqi la certezza giuridica. Ma rischi perche hai un tornaconto di solito fiscale.



    Il trust invece è altro, lo si fa pacificamente non è che è controverso solo la dottrina si oppone (pure minoritaria) ed è talmente pacifico che tu non troverai una cassazione sul trust, è tutto merito eppure soni 15 anni che se ne parla.
    Quello hai esigenza di trascriverlo e puoi usare 2645ter ma solo a quelle condizioni.

    Peraltro io inviterei pure a riflettere sul fatto che non è detto che per configurare una proprietà come temporanea si debba trascrivere il vincolo temporale.

    Be' direi che la Cass. ha ammesso la causa fiduciae.
    Quindi ha rivisitato la concenzione del negozio fiduciario.
    Cioè ha previsto un'unica operazione in cui il trasferimento dal fiduciante al fiduciario è volto a porre in essere solo un'attività gestoria finalizzata al ritrasferimento o al conseguimento di uno scopo.
    Tutta questa operazione complessa sarebbe "unificata" e giustificata dalla causa fiduciae.
    Ora il problema è: come si pone in essere tale operazione?
    Come si tutelano i creditori?
    A questo punto sono curioso di sapere come hai impostato la traccia.
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    Come ho scritto più volte per me la questione centrale che la traccia pone è la possibilità di prevedere limiti di fonte pattizia al diritto di proprietà.
    Sicché il problema involge, da un lato, la tematica del numero chiuso dei diritti reali (e, conseguentemente, l'ammissibilità di diritti reali atipici) e, dall'altro, la tutela del credito e dei traffici giuridici.
    Ora affrontare queste tematiche impone anche di valutare una riconsiderazione dello stesso negozio fiduciario alla luce, in particolare, dell'ammissibilità del trust e della nuova concenzione del patrimonio.
    Poi è chiaro che si poteva concludere il discorso disconoscendo la portata innovativa del 2645 ter o la stessa configurabilità del trust.
    Ma, a mio avviso, come avviene in genere per le tracce di magistratura, il problema non è nella soluzione quanto nell'individuare la questione problematica sottesa al quesito.
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 8/11/2014, 19:22) 
    CITAZIONE (niko81 @ 8/11/2014, 17:48) 
    Si trascrive il negozio di trasferimento, ma il pactum fiduciae no....ed è per questo motivo che produce effetti solo obbligatori(c'è chi ha sostenuto di utilizzare la norma sulla trascrivibilita del contratto preliminare ex art. 2645 bis....ma non fa e lasciamo stare..)

    Che sembra ardito definire il 1379 una norma di principio.....beh dimmi almeno perche secondo te non lo sia....dei professori cazzuti e la giurisprudenza sostengono che lo sia...

    Partiamo dalla fine. Per me. Il 1379 non è norma di principio semplicemente perché riflette un principio generale che deriva dal diritto reale in sé. Il principio deriva dal bene, non dal patto.
    Punto secondo. Non ha senso trascrivere il pactum fiduciae perché altrimenti si contraddirebbe il concetto stesso di fiducia. Questa per natura si base su valori personali, relazionali, appunto di fiducia: in caso contrario si avrebbe un semplicissimo patto obbligatorio. A che serve trascrivere? I vincoli fiduciari sono nati e sviluppati nei periodi di persecuzioni, in cui si alienava a tempo la proprietà per evitare confische ed espropriazioni. Quindi non ha senso trascrivere e far sapere al mondo che trasferisco la proprietà ad un altro per poi riaverla indietro

    Forse non ci capiamo.
    Io e Niko81 riteniamo che il senso della traccia fosse volto a stabilire se, a seguito del trust, potesse essere superata la (vecchia) concenzione del negozio fiduciario.
    Cioè la funzione del negozio fiduciario non andrebbe (più) ridotta al trasferimento dei beni in vista del loro ritrasferimento, ma potrebbe essere rintracciata nel compimento dell'attività gestionale che è demandata, con efficacia obbligatoria, al fiduciario.
    Sicché, secondo tale impostazione, il negozio fiduciario si caratterizza per l'atipicità del diritto che ne è oggetto, giacché la causa fiduciae conforma la posizione soggettiva trasferita alla stregua di un diritto reale atipico limitato nel tempo e funzionale agli scopi perseguiti dalle parti.

    Poi sul punto primo non è affatto vero.
    Il principio non deriva affatto dal diritto reale e quindi dal bene.
    È piuttosto un limite all'autonomia negoziale posto che tale vincolo, proprio perché non opponibile, può essere anche disatteso (ferma restando una resp. contrattuale).
    La sua valenza solo inter partes vale, così, ad escludere l'ammissibilità di diritti reali atipici

    Edited by prelegato - 8/11/2014, 20:03
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    Veramente sto facendo il tema.
    La traccia, almeno per come la vedo io, chiede proprio come rendere opponibile un vincolo fiduciario al fine di superare l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo (che, infatti, non sussiste nella fiducia germanistica)
    Sennò che tema fai?
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    Allora rigiro il discorso in modo da renderlo più chiaro.
    Il negozio fiduciario, almeno nella concezione della fiducia romanista, è dato dalla presenza di un negozio traslativo e di un vincolo obbligatorio (pactum fiduciae): il primo produce un effetto reale il secondo ha validità solo inter partes.
    Ciò determina il c.d. problema dell'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo: sicché il fiduciario, avendo la piena titolarità del diritto, può anche disattendere il pactum ferma restando una resp. contrattuale da inadempimento e la possibilità x il fiduciante di agire ex art. 2932 (e 2652, n. 2).
    Il negozio fiduciario è, allora, una sorta di proprietà temporanea giacché il fiduciario, in virtù del vincolo, deve ritrasferite il bene.
    Sarebbe allora possibile rendere tale vincolo opponibile erga omnes al fine di superare il problema dell'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo?
    La questione si pone con riferimento al trust interno (di cui si discute l'ammissibilità) in cui c'è questa sorta di sdoppiamento della proprietà formale e sostanziale.
    L'operazione va vista nella sua complessità: il legame fiduciario varrebbe, cioè, a determinare un primo trasferimento volto ad un ritrasferimento o ad uno scopo.
    Tutte queste vicende discendono dal legame fiduciario che comprende l'intera operazione (e i due negozi) rispettivamente di trasferimento e di ritrasferimento.
    È cioè il vincolo fiduciario che, proprio perché opponibile, consente di porre in essere tale fattispecie complessa.
    Ora la questione è: può il trust interno essere trascritto al fine di produrre questi effetti?
    La risposta passa per il 2645 ter e l'idea che il vincolo di destinazione sia lo strumento attraverso cui veicolare il trust.
    In quest'ottica, quindi, il 2645 ter andrebbe a derogare il 1379 (che è considerata norma di principio estesa a tutti i vincoli obbligatori che presentino i caratteri del conveniente limite di tempo e dell'interesse apprezzabile di una delle parti) in quanto rende opponibili i vincoli obbligatori (compreso quello fiduciario).
    In definitiva ciò porterebbe ad avvicinare il modello della fiducia più a quella germanistica proprio perche' il vincolo fiduciario (opponibile) attribuirebbe al fiduciario una mera legittimazione ad agire.
    Un'attività gestoria finalizzata a trasferire un diritto ad un beneficiario.

    Edited by prelegato - 8/11/2014, 18:50
  9. .
    Io ritengo che il richiamo all'art. 1379 non sia affatto fuori luogo.
    Il discorso attiene sempre alla tematica principale rappresentata dai limiti pattizi alla proprieta' e, quindi, all'ammissibilita' di diritti reali atipici.

    La norma pone, in negativo, un vincolo di natura obbligatoria che, proprio perché limita la liberta' negoziale, può operare solo in presenza di due requisiti: conveniente limite di tempo e interesse apprezzabile di una delle parti.

    Tale divieto costituisce, quindi, un limite alla circolazione dei traffici giuridici sicché, sotto tale aspetto, esso è rappresentativo di un principio generale costituito, appunto, dalla possibilità di prevedere obblighi che limitino il diritto di proprietà.
    Il fatto che, però, tale divieto (rectius obbligo negativo o "onere") non sia opponibile ai terzi esclude che attraverso il 1379 possano trovare ingresso diritti reali atipici.
    I limiti di fonte convenzionale valgono, cioè, solo inter partes e non producono un effetto reale.

    La questione, tuttavia, si ripropone, oggi, proprio con riferimento ai vincoli di destinazione e all'art. 2645 ter.
    Tale norma, in definitiva, è anch'essa espressione di un limite all'autonomia negoziale e richiede la ricorrenza di un interesse apprezzabile ex art. 1322 configurandosi, quindi, come una selezione di valori.
    Solo in presenza di un fine sociale è possibile trascrivere tale vincolo.

    Ora la questione è se, come anche per il 1379, l'art. 2645 ter possa diventare espressione di un principio generale e strumento per dare ingresso al trust e, quindi, al vincolo fiduciario.
    Cioè l'archetipo cui ancorare la possibilità di ammettere, alla ricorrenza dei requisiti indicati (e cioè un interesse apprezzabile ex art. 1322, comma 2) limiti pattizi alla proprietà.
    Da notare che, secondo Gazzoni (che esclude il trust "interno") la trascrizione di cui al 2645 ter non trasforma un vincolo obbligatorio in un effetto reale.
    Sicché l'art. 2645 ter non opera sul piano sostanziale ma solo su quello dell'opponibilita'.

    Cio' significa che con l'art. 2645 ter non si voluto introdurre un diritto reale atipico ma si è ammessa la possibilità di rendere opponibile ai terzi vincoli obbligatori.

    Sicché in quest'ottica il 2645 ter costituirebbe una deroga al 1379 perché renderebbe opponibile un vincolo obbligatorio.

    In definitiva le norme di cui al 1379 e 2645 ter devono essere intese, in tale ottica, come espressione della possibilità riconosciuta ai privati di apporre vincoli obbligatori alla proprietà.
    Vincoli che ora l'art. 2645 ter rende opponibili erga omnes a differenza del 1379.

    Resta inteso che il vincolo fiduciario è un limite di fonte pattizia (quindi un obbligo o un onere) apposto alla proprietà che la rende "temporanea" nel senso di attribuire al fiduciario solo una mera attività gestoria finalizzata al conseguimento di uno scopo o ad un ritrasferimento.
    Vincolo che il 2645 ter, derogando al 1379, rende trascrivibile e, quindi, opponibile ai terzi.
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    Ribadisco la firma del Decreto da parte del Ministro indice il concorso.
    Segue dopo pochi giorni la pubblicazione del bando.
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    CITAZIONE (NonProprioBello @ 5/11/2014, 18:30) 
    Scusate ... ma il decreto non è... il bando??? Il D.M. contiene il bando !
    Divremmo ritenere che con la dicitura "le procedure concorsuali inizieranno..." ci si voglia riferire alla pubblicazione del bando?

    Decreto 30 ottobre 2013 - Concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario
    30 ottobre 2013

    (pubblicato nella G.U. n. 88 dell'8 novembre 2013 - 4a serie speciale - concorsi)



    IL MINISTRO


    Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

    BLA BLA BLA

    DECRETA


    Art. 1
    Posti messi a concorso

    E’ indetto un concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario.


    Art. 2
    Requisiti per l'ammissione al concorso

    BLA BLA BLA

    :blochnonlosa.gif:

    Esatto il Decreto è il bando.
    Però finché non viene firmato dal Ministro non ha valore.
    Dalla firma acquista efficacia.
    Segue poi la pubblicazione in GU (corca 10-14 giorni dopo la firma).
  12. .
    Il bando verrà pubblicato a brevissimo.
    Nel momento in cui il Ministro firma il decreto ministeriale il concorso parte!
    Basta vedere i bandi precedenti.
    Si richiama sempre il Decreto Ministeriale: è questo che bandisce il concorso.
    Segue pubblicazione del bando (che avviene circa 10-14 dopo la firma del Decreto!
  13. .
    Significa che a breve (diciamo metà novembre 2014) verrà pubblicato il bando.
    Le prove scritte si svolgeranno nel 2015 (presumibilmente tra maggio e giugno).
    Più o meno le stesse tempistiche del concorso precedente.
    Per cui chi con l'ultimo concorso ha esaurito il bonus delle tre consegne ha la possibilità (rectius la fortuna) di una quarta consegna.
    Infatti per poter consegnare una quarta volta la condizione è che i risultati della terza consegna non vengano pubblicati prima che scada il bando del "quarto" concorso.
    Grazie ancora a Luigi Levita per aver condiviso l'informazione.
    Da quando ha pubblicato lui la notizia non ho avuto più dubbi sulla veridicità delle indiscrezioni.
  14. .
    CITAZIONE (niko81 @ 3/11/2014, 19:30) 
    CITAZIONE
    Io personalmente ho ritenuto che il problema principale fosse rappresentato da un eventuale concorso tra i tre reati.
    Sono cioè partito dal presupposto che le tre fattispecie fossero tra loro logicamente e funzionalmente collegate in quanto la ricettazione e' prodromica al riciclaggio e al reimpiego!
    Sicché nell'ipotesi in cui tutte e tre le condotte fossero poste in essere dallo stesso soggeto quale o quali norme si dovrebbero applicare?
    Sono così arrivato alla conclusione che il discorso riguardasse il concorso apparente o reale di norme.
    In quest'ottica mi sono concentrato più che altro sul principio di consunzione o assorbimento il cui referente normativo sarebbe l'art. 84.
    Ciò chiaramente nella prospettiva che accanto ad un reato necessariamente complesso (che sarebbe, in realtà, un'applicazione del principio di specialità inteso rigorosamente in astratto) possa trovare ingresso anche un reato eventualmente complesso in cui due fatti costituenti reato vengono assorbiti nel reato più grave.
    In quest'ottica, cioè, il reato complesso sarebbe lo strumento attraverso cui risolvere il conflitto tra concorso apparente e reale di norme e, quindi, tra unità o pluralità di reati.
    Partendo da queste premesse sono, così, arrivato alla conclusione che non è ipotizzabile un concorso tra il 648 ter da un lato e il 648 e/o il 648 bis dall'altro proprio in virtù della clausola di riserva di cui al 648 ter!
    Cioè nell'ipotesi in cui fossero astrattamente ipotizzabili tutte e tre le fattispecie troverebbe applicazione il solo 648 ter in quanto la clausola di riserva sarebbe da intendere come una consunzione espressa a favore della suddetta norma!
    Nel caso, invece, in cui non ricorresse l'ipotesi di cui al 648 ter vi sarebbe una consunzione o assorbimento implicito tra il 648 e il 648 bis che si risolverebbe in un reato (eventualmente) complesso.
    Cioè il 648 resterebbe assorbito nel 648 bis in quanto fattispecie più grave e di per se' in grado di esaurire l'intero disvalore del fatto.

    Non ci crederai ma ho fatto il tuo identico ragionamento sull'art 84!!!idemtico...sicuramente hai studiato dal Marinucci Dolcini...vero?!

    Esatto.
    In particolare il codice penale commentato edito dalla Ipsoa.
  15. .
    Evidentemente il Ministro ha firmato e c'è il decreto ministeriale.
    Dal decreto alla pubblicazione del bando passano in genere circa due settimane.
    Quindi credo che se la notizia è stata data con tutta questa convinzione (di cui non dubito nel modo più assoluto) è perché c'è la firma e il decreto ministeriale!
223 replies since 29/7/2010
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