forumista alle prime armi
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cari amici i miracoli sono infiniti. Il P.M. ha archiviato la pratica perché non ravvede nessun reato. Ho scritto all'ordine, il quale ha risposto che lo scritto è infondato. Una querela circonstanziata redatta da un maresciallo in pensione, viene definita da un pm: non si ravvedono reati. Da mie indagini la controparte ha parenti in Tribunale ed è anche conosciuto. Diciassette azioni giudiziarie con due appelli rigettati. I miracoli non sono finiti dopo duemila anni continuano.
Querela chiara e circostanziata.
Denuncia per stalking/persecuzione: conseguenze. A seguito della presentazione di una denuncia per stalking inizieranno le indagini nei confronti dello stalker. La Polizia Giudiziaria anche su impulso del Pubblico Ministero raccoglierà prove ed ascolterà le persone informate sui fatti. Nel mio caso 1) Il guardio PG incaricato conclude che: trattasi di pratiche verosimilmente civili. Il PM probabilmente tratto in errore del guardio e con superficialità (forse perché oberato di troppo lavoro) scrive: nel caso in esame non sono ravvisabili chiare ipotesi di reato, avendo gli odierni indagati fatto valere in buona fede pretesi diritti. 2) Leggendo su internet ho capito il perché della dicitura: non si ravvedono reati. Persecuzione/stalking non poteva essere archiviata in modo semplice e veloce e qualcuno sarebbe stato costretto a indagare. Secondo il mio parere, per archiviarla facilmente è stata scelta la dicitura che non si ravvedono reati Secondo il mio parere il guardio autorità di PG e il PM dovevano leggere attentamente la querela scritta in italiano chiaro e fluente. Nella querela vi è citato/a: 1)decreto di trasferimento; 2) guerra giudiziaria; 3)odissea giudiziaria; 4) la controparte che perde azioni giudiziarie di merito da loro prodotte; 5) fastidi tipo ansia e fastidi economici, da parte dello scrivente, per le immotivate azioni giudiziarie; 6) richiesta di una usucapione nata nella mente fervida e creativa di qualcuno per aver letto libri alternativi; 7) l'usucapente che dichiara nel 2004 di trovarsi nei locali in questione in qualità di difensore della sorella escussa; 8)oggi l'usucapente dichiara di aver detenuto il bene dal 1991 con animus possidenti; 9) l'usucapente in buona fede ignora (lo scrive il P.M. io credo soggettivamente) che dopo il decreto di trasferimento nessuno si può opporre. Il Pm si occupa di penale, ignora il civile e probabilmente non sa (ed è grave poteva informarsi) che dopo il decreto di trasferimento nessuno si può opporre. Le richieste reiterate, pretestuose, infondate sono illecite. Lo ricorda il 612 bis c.p. non io. Una singola azione giudiziaria si può scusare. Ad oggi sono 17 azioni giudiziarie perse dalla controparte con due appelli rigettati. Il P.M. scrive nell'archiviazione che gli indagati: 1)sono in buona fede ma non specifica se oggettiva o soggettiva; 2) hanno richiesto un preteso diritto. Diritto concesso dal Tribunale di Ragusa allo scrivente, con decreto di trasferimento. Il PM ignora in buona fede che dopo la seconda azione infondata, reiterata, pretestuosa e strumentale si attua un reato e il Pm assieme al P.G. dovevano agire per eliminare le azioni inutili che bloccano e infastidiscono il normale iter procedurale in Tribunale. Il Pm (secondo il mio parere) non potendo archiviare la querela di persecuzione/stalking scrive che non si ravvede reato. Mi sembra che la querela sia scritta in Italiano, il Pm era, secondo il mio parere, obbligato a leggere, capire interpretare quanto scritto e far rispettare la Legge (è un suo preciso dovere). Il P.M si doveva attenere a quanto scritto nella querela. Solo e solamente nel caso in cui lo scritto/querela non era chiaro il PM poteva chiedere ulteriori informazioni al sottoscritto.
Rammento che per eliminare le azioni giudiziarie che infastidiscono il normale iter procedurale, che sono reiterate, pretestuose, infondate e strumentali il Legislatore ha implementato il 612 bis cp.(stalking giudiziario). Non dimenticando l’art 96 c.p.c., il 6
Rammento che per eliminare le azioni giudiziarie che infastidiscono il normale iter procedurale, che sono reiterate, pretestuose, infondate e strumentali il Legislatore ha implementato il 612 bis cp.(stalking giudiziario). Non dimenticando l’art 96 c.p.c., il 610 c.p. ecc.
Mi continuo a domandare se siamo in Italia o stiamo per diventare una Repubblica delle.........
preciso che dopo il decreto di trasferimento nessuno si può opporre solo un questo avvocato coadiuvato da pubblici ufficiali ignoranti. Ci lamentiamo dei Tribunali che non funzionano. Questo è un esempio.
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