forumista di seconda generazione
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- traggo spunto dal già citato M. Lupoi, il contatto di affidamento fiduciario, Giuffrè, 2014
- la durata del contratto di aff. fiduciario è in funzione del programma concordato tra le parti (op. cit. pag. 430)
- l'eventuale prescrizione NON decorre dal momento della consegna del denaro dal padre al figlio (come sarebbe nel caso di mandato circa gli acquisti del mandatario, perchè il voluto rinvio della restituzione al fiduciante è una delle caratteristiche che differenzia i contratti di intestazione o di prestanome dal mandato), ma dal momento in cui il fiduciante richieda al fiduciario il ri-trasferimento della somma (M. Lupoi, op.cit., pag. 122)
- per la NON decorrenza della prescrizione dal momento in cui è stato stipulato il negozio fiduciario, bensì dal momento in cui si realizzano le condizioni previste dalle parti per la restituzione ovvero, in difetto di specifica previsione, a semplice richiesta del fiduciante cfr. Corte Cass. 16.11. 2001 n. 14375,Giur. it. 2002, pag. 780
- per il principio che gli eredi succedono in locum et ius del fiduciante, alla richiesta di ri-trasferimento possono subentrare e provvedere i suoi eredi
- questo comporta che un periodo assai lungo può decorrere dal contratto al momento nel quale il fiduciario od i suoi eredi reclamano il bene: alcune fra le vicende emerse nel corso della ricerca del Prof. Lupoi mostrano il passaggio di decenni (così M. Lupoi, op. cit., pag. 122)
- il cd.pactum fiduciae,base del negozio fiduciario, trova la sua essenza sulla fiducia che un soggetto nutre nella lealtà del comportamento dell'altro. Le richieste di prova per testimoni mirano ad individuare la volontà reale delle parti e debbono essere ammesse (Lupoi pag. 200, cfr. Corte Cass. 21.11. 1988 n.6263,Foro it. 1991, 1,2495, con nota di G. Vettori
- donazione? non credo
- a quella di cui all'art. 782 cod. civ. mancherebbero tutti i requisiti di forma (atto pubblico, sia per la proposta che per l'accettazione, assenza di testimoni), alla donazione di cui all'art. 783 cod. civ. difetterebbe il requisito della modicità del valore, mentre circa la donazione - pur informale di cui all'art. 770 cod. civ. - andrebbe provata (con onere probatorio a carico del figlio) la ricorrenza o della riconoscenza, o dei meriti del donatario oppure il motivo della speciale remunerazione: perchè a lui e non agli altri?
- per concludere, certamente il papà poteva trasferire - o una volta trasferiti i soldini, lasciarli in tasca al figliolo per un tempo illimitato, ma - se si è trattato di affidamento fiduciario (il che mi pare tu dia per assodato ed indiscusso in causa) - il figliolo è tenuto a restituirli tutti al patrimonio ereditario
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