QUESTIONE SU TESTAMNETO OLOGRAFO : EREDITA' O LEGATO

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    78

    Status
    Offline
    - mi pare che....hai lavorato! bene

    - cercando il bandolo della matassa in questo ginepraio di atti, in via di prima approssimazione e con tutti i benefici del dubbio, al momento la vedrei così:

    - secondo la tua giusta osservazione, è corretto il dubbio che l'immissione nel possesso dei beni possa comportare l'accettazione dell'eredità da parte di voi tre fratelli

    - direi, però, che andrebbe accertato bene quanto dichiarato precisamente nelle donazioni e verificato in concreto che cosa ciò possa aver comportato in concreto

    - quanto al primo aspetto, direi che sarebbe da esaminare bene l'atto/gli atti di donazione

    - occorrerebbe capire, ad es., se il notaio ha dichiarato - genericamente - che voi tre fratelli vi siete immessi nella casa del Gargano (visto che per un 50% lo avete già ereditato dal babbo), oppure se l'immissione è stata riferita, più correttamente, solo per la quota del 50% di proprietà di tua madre

    - sarei dell'opinione di esaminare anche altri aspetti (pagamenti di bollette, contratti di locazione per l'affitto dei locali a terzi, etc.etc.)

    - poi, che tua madre si sia già impegnata (?) a lasciare per testamento a Giuseppe il 50% della casa in collina sul Tavoliere di Foggia (con relativo terreno di 6000 mq) nonchè la quota di 1/4 della casa di Lucera, oggi - rispetto all'eredità di tuo padre - con tutto il dovuto rispetto, conta poco o nulla

    - converrai che son due eredità autonome, separate e distinte, anzi, per esser più precisi, una è una vera e attuale eredità (quella di tuo padre), mentre quella di tua madre....si vedrà ,forse, magari fra... cento anni

    - direi, allora, che per ritornare a bomba e rispondere alla tua domanda iniziale su come procedere per tutelare al meglio il fratello sfortunato occorrerebbe riuscire a "stanare" tuo fratello Giuseppe, che - incazzato perchè probabilmente si sentirà escluso dalla gestione del patrimonio (ognuno la vede dal suo personale punto di vista!) o per altri motivi a voi sconosciuti - si nasconde e non si fa trovare

    - ciò al fine di capire - oggi, e non fra 10 anni - le sue intenzioni circa l'eredità del papà

    - credo che allo scopo potrebbe soccorrere lo strumento di cui all'art. 481 cod. civ., ossia voi tre fratelli - in qualità di interessati a decidere il da farsi sui beni legati (o, secondo me, ereditati: cosa pensa il notaio?) - avete la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ex art. 481 cod. civ. per chiedere di far fissare a vostro fratello Giuseppe un termine per accettare - o rifiutare - l'eredità paterna

    - naturalmente, direi che sarebbe quanto mai opportuno procedere, prima, con lui con una serie di tentativi amichevoli volti ad un approccio il più disteso possibile, magari tramite un familiare "esterno" di comprovata autorità ed indipendenza e, solo in caso di conclamata chiusura al dialogo da parte sua, esperire il preventivo tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione imposto per legge circa le questioni ereditarie

    - a questo tentativo, dovrebbe intervenire la mamma che - mettendo a disposizione, da subito e non fra cento anni, la sua parte di patrimonio oppure quel che servirà e con l'aiuto della vostra collaborazione - potrà aiutare a trovare una soluzione economica di reciproca soddisfazione


    - non sarà una passeggiata

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 12/3/2021, 06:11
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    forumista alle prime armi

    Group
    Member
    Posts
    12

    Status
    Offline
    Sapessi ancorpiùanticodimatusalemme quante volte ho tentato ( e mia madre anche ) approcci di contatto amichevole con mio fratello Giuseppe! senza risposta alcuna.

    Si è allontanato, e quanto pare non solo dai famigliari ma da molti suoi amici.. non riusciamo a capirne il motivo. Era il preferito della famiglia , credimi, e soprattutto di mio padre, solo che qualche anno prima della sua morte si è allontanato e non ha risposto neppure alle telefonate, alle lettere scritte, ai msg e poi mio padre non ne ha voluto più parlare e non sai quanto ho insistito a chè lui ( mio padre ) facendo testamento gli lasciasse qualcosa, perché proprio non gli voleva lasciare niente, perchè diceva non lo meritava.
    Bhè, non so dalle tue parti, ma qui si dice che i vecchi ed i bambini non li vuole nessuno, e quindi arrivato il periodo del tramonto per i miei genitori il mio caro fratello si è dileguato. Però ancora non demordo, anche solo per mia madre che pensa sempre a lui e non si da ( giustamente) pace! se si allontana un fratello, con tempo, uno se ne fa una ragione, ma per una madre è sempre il figlio!
    proprio qualche settimana fa gli ho scritto, anche mia madre gli ha scritto, ma niente!

    andando al diritto:

    Circa l'actio interrogatoria che mi hai indicato (art 481cc) non la vorrei esperire perchè significherebbe buttare una zappa sui piedi ad Antonio! e se Giuseppe si costituisse ed accettasse l'eredità e poi fa un azione di riduzione o impugna il testamento con lesione di legittima?.. ho questo timore.

    Più tardi nel dettaglio scriverò quanto riportato dal notaio nell'atto (unico) di donazione fatta da mia madre e su gli altri quesiti.

    Edited by Berger - 12/3/2021, 10:53
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    78

    Status
    Offline
    - se non vuoi procedere con l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 cod. civ. per non svegliare il can che dorme, se la mamma ha già rinunciato e Antonio ha già accettato,se...se...se.....


    - ecco la soluzione:

    "ove la divisione sia fatta dal testatore, il rimedio della rescissione è ammesso solo se il testamento contiene l'indicazione della quota astratta spettante a ciascun coerede (solo così essendo possibile il raffronto tra il valore dei beni attribuiti e l'entità della quota),e non anche nel caso in cui manchi la predetta indicazione": cfr., così, Corte Cass. 11 marzo 2008 n.6449, Mass. Giust. Civ.,Giuffrè,2008,3,396.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    forumista alle prime armi

    Group
    Member
    Posts
    12

    Status
    Offline
    non ho ben capito.
    vorresti dire che l'azione di rescissione per lesione della quota di legittima non può essere esperita da Giuseppe perché nel testamento manca l'indicazione astratta della quota spettante a ciascun erede e quindi non può essere data prova della lesione oltre la quota della disponibile ?
    Siccome l'azione si prescrive in due anni, questi sono passati. E' questo il tuo ragionamento?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    78

    Status
    Offline
    - anche, ma non solo

    - il ragionamento è più ampio e complicato: cerco di spiegarmi, tenendo a mente il tuo caso specifico

    - l'eventuale sentenza (che dovrebbe accogliere l'ipotizzata azione di rescissione per lesione della divisione) produrrebbe l' effetto di annullare la divisione con effetto retroattivo, facendo tornare in vita il preesistente stato di comunione tra eredi (A. Mora, Il contratto di divisione, pag.386;R. Casulli, voce Divisione ereditaria (diritto civile) pag.55)

    - ma, dobbiamo considerare che, a seguito dell' ACCETTAZIONE dell'eredità da parte degli eredi (che, nel vostro caso non sarebbe ancora avvenuta, se non per quel che riguarda Antonio), i singoli beni - siccome divisi ed assegnati dal testatore - diventerebbero immediatamente di proprietà dei singoli eredi, senza che si possa così configurare una situazione di comunione ereditaria

    - e l'azione di rescissione per lesione è consentita solo quando sia possibile fare un confronto tra la quota astrattamente assegnata ed il riparto dei beni

    - ciò rappresenta un'evidente differenza col vostro caso che rientra (secondo me) nell'istituzione ex re certa di cui all'art. 588,2 comma, cod. civ. , che evidentemente non consente rescissione essendo possibile in quest'ultimo caso dedurre solo a posteriori l'entità delle rispettive quote

    - ma l' azione di rescissione non può esperirsi quando la divisione (come penso sia avvenuto nel tuo caso) è stata fatta dal testatore senza predeterminare le quote (cfr. Corte Cass.11.03.2008 n. 6449 e, in dottrina, Amadio, La divisione del testatore senza predeterminazione di quote, Riv. dir. civ., Cedam, 1986,1,261; Forchielli e Angeloni, Della divisione,pag.735)

    - e ciò perchè, quando la divisione vien fatta senza predeterminazione delle quote, la misura di queste verrà individuata successivamente, attraverso una valutazione comparativa delle singole porzioni formate dal testatore

    - in quest' ipotesi, se il testatore ha formato porzioni di valore diseguale, questo significa soltanto che egli - avvalendosi della sua discrezionalità testamentaria - ha inteso distribuire il proprio patrimonio secondo quote diseguali: non potrà, quindi, parlarsi di lesione e di, conseguente, rimedio rescissorio


    - quindi, occorre fare i complimenti al babbo, il quale - nel redigere il testamento- non solo ha attribuito a ciascuno dei fratelli la quota di sua spettanza (facendo così venir meno i presupposti per l'eventuale azione di rescissione da lesione), ma ha anche lasciato spazio per un'eventuale tutela contro un'eventuale azione di riduzione non assegnando il suo immobile preferito, quello di Lucera: l'unico appunto che gli si può muovere è quello di non avervi nominati espressamente "eredi"


    - naturalmente, tutto il ragionamento sta in piedi se si accetta il presupposto che il papà abbia fatto lui la divisione (art. 734 cod. civ.), che i figli-fratelli siano stati nominati eredi (e non legatari) e che ACCETTINO l'eredità
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    forumista alle prime armi

    Group
    Member
    Posts
    12

    Status
    Offline
    UUAAUU…. Chè bella ricostruzione ed approfondimento della rescissione ereditaria e rescissione per lesione…. *_*

    Grazie a Te, ed a prescindere dal mio singolo caso, leggerti significa sempre imparare ed imparare ed imparare.

    Ora, se la rescissione non può essere chiesta, perché manca nel testamento la predeterminazione delle quote , ovvero perché trovandoci in presenza di porzioni disuguali non potrebbe essere fatto il raffronto con il riparto dei beni al fine di valutarne la lesione, a Giuseppe resta da proporre solo l'azione di riduzione. (In caso di divisione fatta dal testatore, l'azione di rescissione è ammissibile solo nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore. cass 6449/08)
    Inoltre la lesione non può essere provata se non con la stima dei beni che attestano l’effettiva lesione superiore alla quota della disponibile, il tutto entro due anni dalla divisione, cioè entro due anni dall'attribuzione delle stesse quote (diseguali) e quindi dalla pubblicazione del testamento ( oppure dall’accettazione dell’eredità se intendiamo come divisione accettata ed attribuzione delle quote il tempo in cui l erede diventa tale e non resta come semplice chiamato)
    Credo che a prescindere da tutto occorra procedere all’atto di accettazione dell’eredità e magari formalizzarla, non semplicemente desumerla.
    Per l’immobile lasciato ad Antonio, l’accettazione può essere considerata con comportamenti concludenti per il trasferimento di residenza e intestazione delle utenze, ma per gli altri immobili non è stato fatto alcun atto sostanziale.
    Penso che quanto prima farò fare dal notaio un atto in cui l’accettazione di noi tre venga formalizzata ( stamane il notaio non era in studio e mi riceverà nel tardo pomeriggio) , anche perché prima si accetta prima decorre il tempo di una eventuale azione di riduzione, azione che vedo poco probabile perché presuppone una serie di adempimenti a carico del legittimario eventualmente leso: "il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. n. 13310/2002).
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    forumista alle prime armi

    Group
    Member
    Posts
    12

    Status
    Offline
    Sono stata dal notaio che mi ha confermato la tua tesi della lettura del testamento con istituzione di eredi e non legatari. Mi ha precisato che a prescindere della mancata disposizione della casa di Lucera, è chiara la volontà di papà a disporre del suo patrimonio anche con lasciti di beni individuati, che appunto dimostrano la sua volontà di disporre il tutto e beni costituenti l’intero, intendendo appunto assegnare si singoli beni come quote dell’intero suo patrimonio.
    A questo punto considerata la natura di eredità e non di legato ho chiesto se era opportuno procedere ad un accettazione espressa dei beni ereditati, ma ancora lui mi ha sconsigliato di farlo, perché Antonio, con l’immissione nel possesso dei beni ereditati ( trasferimento di residenza e volture delle forniture delle utenze) ha accettato tacitamente l’eredità, mentre per l’altro immobile in montagna nel Gargano ha consigliato di effettuare quanto prima queste volture delle utenze anche senza avere la necessità di fare un cambio di residenza.

    Inoltre ha considerato remota la possibilità che possa essere esperita un azione di riduzione da parte di Giuseppe, perché appunto potrebbe farlo se dimostrasse che la lesione di legittima supera 1/8 dell’asse ereditario, e questo perché:
    ¼ dell’eredità è devoluto al coniuge che ha rinunciato, ma che per effetto della c.d cristallizzazione delle quote *, la quota rinunciata si accresce alla disponibile che è ¼ e quindi in concreto la disponibile diventa ½ del patrimonio. Questo ½ può essere quindi lasciato a chiunque ,(e nel mio caso potrebbe essere considerata lasciata ad Antonio) mentre il resto del patrimonio , ossia la quota di ½ sarà imputata a quota di legittima da dividere nei confronti dei 4 figli, per cui la legittima di ciascuno è stabilita in 1/8 del patrimonio. Il tutto previa determinazione del valore dell'asse ereditario, al netto dei debiti, e successiva determinazione delle quote con CTU estimativa... l'esborso di denaro in via anticipata di Giuseppe presupporrebbe che il gioco deve valerne la candela!

    * principio della c.d cristallizzazione delle quote : La Suprema Corte a sezioni unite, con le sentenze “gemelle” nn. 13429 e 13524 del 2006’, ha effettuato un revirement rispetto ai precedenti orientamenti, enunciando la tesi della c.d. cristallizzazione delle quote di riserva: la quota di legittima che è riservata dalla legge non può essere modificata dalla rinuncia di altri eredi, con la conseguenza che se un legittimario non intenda avvantaggiarsi della propria quota, ciò non significa che gli altri legittimari debbano avere maggiori diritti; la rinunzia all’eredità dovrà piuttosto avvantaggiare la libertà di disposizione del de cuius, incrementando la porzione disponibile, ovvero quella parte di patrimonio di cui il egli può liberamente disporre senza ledere i diritti dei legittimari.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    78

    Status
    Offline
    - bene

    - purtroppo, stracassòn mi sta tormentando perchè....vuol contribuire anche lui alla soluzione del quesito e, quindi, mi ha chiesto di lasciargli scrivere, qui sul mio computer, il "De profundis" circa l'eventuale esperimento dell'azione di rescissione per lesione

    - "Gentile Bergèr
    (l'accento l'ho messo io, stracassòn),

    - ti ringrazio, anzitutto, dei complimenti (immeritati) che mi hai rivolto all'inizio.
    Devo rivelarti che ho cercato di partecipare alla discussione per dare anch'io una mano nella disamina della tua fattispecie, ma...matusalemme - che è gelosissimo - non mi ha concesso mai spazio e non mi ha lasciato usare il computer, che abbiamo in comunione...

    Comunque, ecco qui la riflessione che volevo inviarti:


    oltre a tutto quel po'po' di ragionamenti esposti più sopra, vorrei evidenziare (cosa che è ancora sfuggita a matusalemme...vista l'età) come per dottrina dominante al legittimario NON sarebbe consentito esperire l'azione di rescissione di cui all'art. 763,2°comma, cod. civ.in quanto l'unico mezzo di tutela continua ad essere rappresentato dall'azione di riduzione, quale che sia l'entità della lesione della quota riservatagli.

    Così L. Bigliazzi Geri - U. Breccia - F.D. Busnelli - U. Natoli, Diritto civile, vol.4**,Le successioni a causa di morte, Utet, 1996,pag.257, i quali citano ,in senso conforme, nella nota n.16: Mengoni , La divisione testamentaria, Milano, e Gazzara, Divisione ereditaria, Enciclopedia del diritto, XIII, Milano,1963,pag.437,nota 33.

    (Se vorrai, nel testo di Bigliazzi-Breccia-Busnelli-Natoli, troverai - a pagg.253-256 - pure una compiuta spiegazione, con un'esemplificazione molto interessante, del tuo caso concreto).

    Anche secondo G. Amadio, La divisione del testatore, Successioni e donazioni, (a cura di P. Rescigno),vol.II,1994 Cedam, pag.101,"in presenza di un apporzionamento in favore del legittimario lesivo ultra quartum della quota riservatagli ex lege...l'azione di rescissione, che si ritenesse competere al divisionario, risulterebbe assorbita dall'azione di riduzione prevista dall'art. 735,2°comma, stante l'unicità dell'interesse tutelato, e in omaggio al principio di conservazione del negozio".
    Oltre agli Autori sopra ricordati, cfr. Burdese, La divisione ereditaria,Torino,1980,pag.236 e Pelaggi, Divisione ereditaria e azione di rescissione, Giur. agr. it,1975,1, pag.13.

    Buon lavoro

    stracassòn"

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 13/3/2021, 10:17
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    L'azione di riduzione riduce le disposizioni testamentarie proporzionalmente (eredità e legati).
    Ovviamente per fare l'azione di eredità occorre avere accettato l'eredità (col beneficio se l'azione di riduzione va fatta nei confronti di terzi)
     
    .
23 replies since 10/3/2021, 10:07   196 views
  Share  
.