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Ancora per ragionare: 1) qui ci siamo: È la seconda scriminante prevista dall'art. 51. Il principio generale è quello che si trova enunciato nel primo commasecondo il quale «l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità»; 2)la problematica inerente la natura della scriminante o l'esecuzione dell'ordine per errore di fatto la ritroviamo nei commi 2, 3...nel nostro caso dobbiamo concentrarci nel primo commasecondo; 3) quale reato si configurerebbe secondo te? 4-6) ricordo bene che la responsabilità penale è personale e concordo con te che i materiali esecutori sono i responsabili (gli incaricati della banca), ma credo sia responsabile anche colui (IN CONCORSO) che ha impartito le istruzioni per l'esecuzione degli interventi richiesti dal Comune;
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non so nulla di penale
per me la banca NON ha commesso nessun reato o, se proprio vuoi sottilizzare, sì, forse, lo ha commesso (anche se occorrerebbe capire meglio il perimetro del contratto di leasing), forse il 633?
ma la banca in ogni caso è SCRIMINATA ex art. 51 c.p., avendo adempiuto ad un DOVERE GIURIDICO impostole dall'ordinanza del sindaco
....ed il conduttore in leasing ha solo da ringraziarla perchè ha sistemato quel che avrebbe dovuto fare lui
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Matusalemme il contratto di leasing non ce l'ho, altrimenti te lo avrei girato. Avevo analizzato anche il 633, ma l'ho escluso a priori per mancanza della nota dell'"arbitrarietà". Concordo con te, comunque, che manca l'elemento soggettivo richiesto per integrare la responsabilità della banca, che aveva chiaramente operato in assenza di dolo e nell'adempimento di un dovere e non certo per fare valere un proprio diritto. Unico problema adesso è che adesso è stato cambiato il lucchetto, quindi il mio assistito è impossibilitato ad entrare...
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AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, AHHHHHHHHHHHHHHHH, AHHHHHHHHHHHHHHHHH
DAVVERO????????
questo è un gran bel colpo (basso) della banca!
hai fatto chiedere le chiavi del nuovo lucchetto?
son state chieste e non son state consegnate?
tergiversano , nicchiano?
voglion essere rimborsati - mano contro mano - solo delle spese del diserbo?
oppure han approfittato della situazione per chiudere definitivamente l'accesso perchè il conduttore non ha pagato le rate del leasing ?? il contratto di leasing è stato risolto?
forse ci starebbe - nella ricorrenza dei presupposti - una possessoria: ti toccherà studiare "procedura civile"
(PS: credi ,forse, che non l'avessi capito che prescindevi...perchè non lo avevi?)
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Si, sono state richieste e mai consegnate. Il contratto è ancora in essere, perchè il mio cliente sta pagando regolarmente...
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- mettili formalmente in mora per la consegna delle chiavi
- ti impediscono di entrare nell'immobile per intero oppure solo in un terreno accessorio? oggetto di discussione/contesa tra le parti?
- se fossi impedito ad entrare del tutto e, quindi, il godimento del bene, puoi "minacciare" la sospensione dei pagamenti
- procurati il contratto, fai correre il cliente e verifica (se del caso in relazione alle altre circostanze che conosci) se sussistono i presupposti per la "possessoria"
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andiamo a finire sempre nel civile...😔 ti faccio sapere
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- si torna al civile perchè ,forse, sussistono i presupposti per rientrare nel possesso /detenzione (attenzione alla differenza) dell'immobile
- prima non avevi scritto che la banca aveva sostituito il lucchetto e NON ti aveva dato le chiavi, nonostante una precisa richiesta
- se le cose stan così, puoi tornare al penale per verificare l'eventuale sussistenza di altro reato non giustificato dall'esecuzione dell'ordinanza sindacale: qui sembrerebbe che ti impediscano di rientrare a casa tua.
- possibile? perchè?
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Ritengo, comunque, che l'unico reato configurabile nel nostro caso sia quello di cui all'art. 392 c.p., perché "Circa il rapporto tra i delitti di cui agli artt. 392 e 610, secondo C., Sez. V, 16.5.2014, n. 23923 l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia dalla violenza privata non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata...". La violenza privata, insomma, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Secondo me, tutt'al più, potrebbe ritenersi sussistente il 392 c.p., proprio perché comunque la banca ha agito in esecuzione di un provvedimento amministrativo valido.
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lo scrivo per l'ultima volta, poi mi taccio e lascio lo scritto ad altri
1. circa l'apertura del cancello e del lucchetto
per me l'eventuale reato, ascrivibile alla banca per esser intervenuta a far eliminare la sterpaglia, è scriminato ex art. 51 c.p.
fine
2. circa la chiusura del cancello col nuovo lucchetto dopo l'intervento di pulizia
diverso è, invece, ora il comportamento della banca che - dopo aver messo il nuovo lucchetto - non ha provveduto a consegnare le chiavi al legittimo conduttore, ed ora - nonostante le richieste e senza giustificato motivo - ne rifiuta la consegna ed impedisce al conduttore di godere dell'immobile
qui la condotta della banca non è scriminata e credo che, oltre a ravvisare un illecito civile, si possa buttarla anche in penale
buon studio
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Caro matusalemme, concordando con te in pieno sul punto 1 e 2 dal punto di vista civile, ma non dal punto di vista penale (per le ragioni che ti ho scritto prima), volevo avvisarti che ho incontrato il cliente poco fa e la vicenda è più complessa di quanto si possa immaginare. Gli ho chiesto di rintracciare, innanzitutto, i contratti di locazione (sì, sono due)... poi ti spiego per bene come stanno le cose, spero vorrai aiutarmi perchè la vicenda è quasi del tutto civile...
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Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)
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Probabilmente la fattispecie penale potrebbe anche astrattamente essere configurabile, ipoteticamente parlando. Ma quello che interessa al tuo cliente è recuperare la disponibilità effettiva dell'immobile, e la strategia di ricorrere al diritto penale per accelerare i tempi non mi pare così tanto suggeribile, anche perché è una strada che è al limite dell'inammissibilità della domanda (a seconda del giudice potrebbe aderire o meno alla rilevanza penale del fatto).
Senza contare che bisogna anche verificare che il reato in questione sia procedibile nei confronti di una banca. Ricordo sempre che la possibilità di esperire l'azione penale nei confronti delle persone giuridiche presuppone un processo contro persone fisiche che abbiano agito per suo conto e che la fattispecie penale sia una di quelle tassativamente previste per la cd. "responsabilità penale societaria".
Quindi perché andare a scegliersi una strada complessa e incerta quando esiste una procedura apposita (civilistica) per recuperare velocemente la disponibilità dell'immobile in leasing e con una vittoria pressoché certa? (vero che non esistono certezze nel diritto... ma insomma... è una strada che non lascia tanti spazi interpretativi)
Il tuo cliente deve agire contro lo spoglio, in via possessoria, e quindi agire per la reintegra nel possesso contro la banca. Questa strada ha tanti vantaggi 1) Hai la certezza che il conduttore non ha nessun diritto ad inibire il conduttore dal fruire dell'immobile fin tanto che il contratto (che sia di leasing o di locazione poco importa) è in vigore se non c'è un provvedimento del tribunale che autorizza il conduttore in tal senso (di solito questo nelle locazioni avviene però con lo sfratto) 2) Hai anche uno strumento agevole dal punto di vista delle tempistiche, perché le azioni possessorie seguono le regole delle azioni cautelari, quindi, trattandosi di procedimenti a cognizione sommaria, si risolvono anche in tempi relativamente rapidi 3) In sede di azione puoi chiedere anche una moratoria, a livello cautelare, affinché si induca la banca a consegnare le nuove chiavi e chiedere il riconoscimento di una somma da riconoscere per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna delle nuove chiavi 4) In questa sede puoi anche agire in via risarcitoria, anche adducendo l'abuso del diritto (se cambiare le chiavi è stato necessario,il rifiuto di consegnare le chiavi non è giustificato perché non è stato autorizzato dal giudice l'esclusione al possesso... qui l'abuso sta nel fatto di aver sfruttato la situazione per privare il tuo diritto del godimento del bene in chiara violazione dei principi di buona fede contrattuale)
Il bello di tutto questo è anche che puoi tranquillamente omettere di ricostruire la vicenda perché gli elementi necessari per vedersi riconoscere il diritto sono pochi dati oggettivi. Basta dimostrare che vi fosse una situazione possessoria (anche a titolo di detenzione) e che tale situazione è stata compromessa e risulta concretamente impedita nel suo esercizio. Occhio ai termini di prescrizione perché le azioni possessorie si prescrivono velocemente (mi pare sia una decadenza di due anni ma vado a memoria quindi potrei sbagliare sul tempo)
Non capisco perché ostinarsi per la strada penale in questo caso.
Edited by Zefiro80 - 8/2/2021, 16:03
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grazie zefiro, sono pienamente concorde con te!
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28 replies since 3/2/2021, 16:40 441 views
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