continenza

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    la domanda di sintesi é: si può cedere, in generale, un'azione giudiziaria (già coltivata in prime cure; nel caso di specie l'impugnativa di una delibera di comunione) ad un altro soggetto che poi fa l'appello?
    Nel processo il cessionario può agire solo come procuratore dell'altro con procura sostanziale, non esiste il contratto di cessione di azione giudiziaria
     
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    vedi questo articolo della Dott.ssa Chiara Mastracchio:


    www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/195/Mastracchio.pdf
     
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    - vedi anche qui (se può tornar utile)

    https://iusletter.com/archivio/preclusa-al...e-accertamento/
     
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    cfr. Corte Cass. DEL REGNO 25 07. 1938 n.2755


    www.jstor.org/stable/23141789
     
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    Un'ultimissima questione.
    Tutta la giurisprudenza evidenzia, in tema di condominio come solo lo status di condomino consenta l'impugnativa di una delibera assembleare, per cui i terzi non sono ad essa interessati, perché non fanno parte della struttura del condominio; per cui lo stesso principio mutatis mutandis può essere considerato anche in tema di comunione: solo la cessione della quota ereditaria rende ammissibile l'impugnativa della delibera.

    Però controparte diventa "squamosa" su questo punto, sostenendo che comunque un soggetto, ancorché cessionario delle spese processuali, può comunque chiedere una delibazione della fondatezza dell'azione ai soli fini delle spese, ma questo ragionamento non persuade, dal momento che se le spese sono l'elemento accessorio della vicenda processuale, da essa non si può prescindere.

    Direi che il tutto ha a che fare anche con l'art. 100 c.p.c., che vieta le azioni - e quindi anche le impugnazioni - di mera iattanza
     
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    - per me hai ragione su tutta la linea:

    - quanto alla premessa, vedi (ma l'avrai già trovata) Corte Cass. 25.10.2018 n.27162 (est. Dott. Scarpa);

    - quanto all'eccezione circa la delibazione della fondatezza dell'azione ai soli fini delle spese processuali, si tratta di un tentativo (mal riuscito) di pretendere l'estensione a questo monstrum giuridico, organizzato da ctp per fini dubbi (fra l'altro, a titolo gratuito :dov'è la causa? è stata spiegata? ed i motivi??), di un principio dettato per l'ipotesi eccezionale e del tutto diversa di cui all'art. 283 cod. proc. civ.

    - come ricordato in uno dei post iniziali, la sentenza sulle spese dipende dal merito e non può prescinderne, in quanto la possibilità di ottenere in appello una qualsiasi pronuncia sulle spese processuali di primo grado è subordinata ad una decisione di modifica sulla questione principale di merito: vedi, tra le altre, Consiglio di Stato 22.02.2018 n.1127.
     
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    grazie 1000
     
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    questo tuo ragionamento vale anche per l'ipotesi subordinatissima, della revisione delle spese.
    Cioé in subordine, controparte s'attacca al fatto che le spese fossero eccessive (sic sic)
     
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    - andiamo per esclusione

    - siamo in appello, vero?

    - controparte ha impugnato specificamente il capo della sentenza relativo alle spese?

    - (comunque mi sembra impossibile che - in una situazione farlocca e "stramba" come questa - un giudice possa assumere un provvedimento diverso circa le spese, e non condannare ctp anche per responsabilità aggravata da sperpero e dispendio delle attività giudiziali)
     
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