Concorso morale e concorso per omissione in reato commissivo

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  1. assuntore
     
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    CITAZIONE (dagruni @ 22/4/2006, 11:16)
    CITAZIONE
    Tutto questo però è altro rispetto alla valutazione dell'aspetto della tipicità nel concorso morale o omissivo. Per quello bisogna fare riferimento alle teorie sul concorso elaborate

    Secondo me invece vanno a "braccetto" in quanto in un tema non posso scindere il discorso sull'individuazione dell'autore e del partecipe- tipicità e atipicità - partecipe materiale e partecipe morale - ex 110, concorrente materiale e concorrente morale.
    Ok, la fattispecie plurisoggettiva eventuale viene elaborata quale teoria per trovare un fondamento della punibilità del concorso; oggi è la teoria preferibile ma, sempre a mio avviso, va esplicata sempre con un occhio al requisito soggettivo della pluralità di agenti e con un altro al requisito del contributo.
    Poi, questo è il bello, ognuno argomenta come vuole e riesce a collegare i vari argomenti in un tema senza dare l'impressione di non aver capito nulla. Ma forse rischio di andare OT.
    Per il resto, ringrazio Assuntore il quale ha fatto una ricostruzione abbastanza efficace, ma penso che l'unico che ha centrato il mio stupido dilemma sia stato Nicolarush quando ha affermato tra le righe di aver inteso la questione che mi ponevo e mi forniva di conseguenza la risposta.
    Daniele.

    Io sinceramente non riesco proprio a capire perché tu ti stia ponendo tutte queste domande sulla distinzione tra autore e complice, richiamando costruzioni dottrinali che non sono richiamate dalla giurisprudenza maggioritaria. Scusa il tono, ma nel momento in cui scriverai un tema, che esso sia di penale, amministrativo o civile, è sì ammirevole che tu possa riportare gli orientamenti minoritari, ma quel che più preme ad una commissione di concorso è che tu sappia cosa ne pensa la giurisprudenza. E la giurisprudenza, sulla scorta dell’assenza nel nostro codice attuale di una norma che distingua tra le forme di partecipazione, nonché per il rifiuto della teoria dell’accessorietà, esclude qualunque forma di distinzione tra autore, coautore e complice materiale o morale che sia, perché tutti i contributi casualmente rilevanti ai sensi dell’art. 110 sono trattate come forme di partecipazione al fatto tipico. La distinzione che tu propugni assume rilevanza ai fini della individualizzazione della pena e in questo si richiamano le categorie appena messe in luce, che erano state coniate durante la vigenza del codice Zanardelli, il quale discerneva le responsabilità a seconda che il soggetto fosse stato l’autore o il coautore materiale del fatto, piuttosto che il semplice complice, che è colui che non realizza alcun segmento materiale del fatto tipico, pur fornendo un contributo necessario o meramente agevolatore o, altresì, che si è rivelato maldestro (quest’ultimo nella misura in cui possa tradursi in una forma di partecipazione morale). In ogni caso, sia il coautore sia il complice materiale o morale, sono figure atipiche rispetto alla fattispecie monosoggettiva, la quale è tipica solo se tutto l’iter criminale, dall’approntamento dei mezzi esecutivi all’esecuzione del reato, è posto in essere da un unico soggetto: pertanto, il coautore e il partecipe (per es. ha fornito il veleno, ha fornito la mappa per accedere alla cassaforte…) sono figure atipiche. Lo stesso discorso vale nell’ambito del concorso omissivo nel reato commissivo.
    Infine ti dico che è controproducente e non è richiesto, in sede di svolgimento di una prova d’esame, esprimere il proprio punto di vista: fino a prova contraria noni non siamo ancora giudici e le ricostruzioni possiamo farle solo quando a noi si presenterà il caso pratico; fino ad allora, limitiamoci a riportare gli orientamenti più diffusi.
     
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20 replies since 14/4/2006, 18:55   427 views
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