comodato alla coerede

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    Grazie 1000.
    Il discorso che faccio io é in parte diverso.
    Richiesto stragiudizialmente il comodatario di restituire agli eredi nei mesi di luglio ed agosto, lo stesso ha risposto "picche".
    Sorge dunque la necessità di stabilire se si verifica risoluzione oppure recesso ex art. 1804 c.c. per abuso della cosa comodata.
    Infatti, il comodatario è inadempiente; ed é inadempiente come se lo fosse nei confronti dell'originario comodante..
    Propendo per quest'ultima ipotesi (recesso ex art. 1804 c.c.), perché la risoluzione nei contratti gratuiti non é ammessa e la clausola non prevede una controprestazione.
     
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    - capisco

    - in base all'art. 1804,primo comma, seconda parte, il comodatario deve servirsene "per l'uso determinato dal contratto": l'uso è stabilito in - soli - 10 mesi anno e luglio e agosto va restituito

    - quanto sopra costituisce un obbligo contrattuale

    - quindi, secondo quel che hai visto, va bene il recesso contrattuale

    - io,però, in via subordinata a questa domanda di recesso (oltre al ristoro dei danni), introdurrei anche una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale

    - ciò in quanto questo contratto di comodato è un pochino atipico: qui non è prevista una consegna iniziale ed una riconsegna finale, ma - piuttosto - c'è una consegna periodica ed una riconsegna ogni anno

    - e non c'è dubbio che la mancata riconsegna al 30 giugno da parte della comodataria viola il contratto in maniera importante

    - (non ricordo bene ed in che occasione, avevo anche visto che si poteva parlare di un "recesso risolutivo")
     
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    sottopongo altro ragionamento, per chiedervi se dico minc..ate.

    Si parla in simili casi anche di abuso del diritto.
    Recentemente la Suprema Corte di Cassazione, sezione III civile, con l’ordinanza 27 maggio - 30 settembre 2021, n. 26541, si è occupata di una fattispecie assai articolata.
    Un uomo, in procinto di separarsi, vende la casa al padre, la ottiene in comodato per sei mesi e, poi, il genitore chiede il rilascio dell’immobile occupato dalla ex moglie del figlio, assegnataria dell’immobile in quanto collocataria della prole.
    Questa complessa operazione negoziale può rientrare nell’abuso del diritto, ossia nella condotta lecita posta in essere per perseguire un obiettivo diverso da quello voluto dal legislatore.
    Infatti, è perfettamente legittimo il ricorso agli schemi negoziali della compravendita e del comodato, ma tale condotta denota un abuso del diritto se è diretta ad eludere la disciplina che consente alla moglie affidataria della prole di ottenere l’assegnazione della casa familiare.
    In tale contesto:
    • la compravendita al genitore,
    • la previsione di un termine di durata del comodato,
    • l’esercizio da parte del comodante del diritto al rilascio del bene oltre due anni dopo la scadenza
    paiono strumentali al perseguimento dell’obiettivo di evitare la perdita della disponibilità dell’immobile.
    Nel caso di specie, può ravvisarsi un’ipotesi scolastica di abuso del diritto stante l’intento elusivo perseguito con i negozi conclusi tra le parti, evidentemente elusivi di norme di legge.
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    Vi pare un po' forzato ?
     
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    - un po' forzato

    - prima di abbandonare l'idea, però, proverei a sviluppare il ragionamento in una bozza e vedrei se sta in piedi

    - trovi sentenze di Cass. sull'abuso del diritto e sull'utilizzo dell'exceptio doli in materia di locazione, società (abuso della maggioranza nei confronti della minoranza assembleare), garanzie, etc.
     
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    Rompo le scatole per l'ultima volta.

    Per tirare il lenzuolo dalla propria parte, ognuno dei coeredi, scomoda due principi interpretativi che paiono sussidiari rispetto al dato letterale dei mesi di luglio ed agosto:
    -il criterio di conservazione del contratto, secondo cui nel dubbio la clausola dei mesi di luglio e di agosto deve avere effetto per i coeredi;
    -il criterio dell'interpretazione funzionale, secondo cui, trattandosi di casa ad uso vacanza, non si potrebbe privare la famigliola dei mesi in questione, morto il comodante.

    Quale vi pare più persuasivo ? GRAZIE
     
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    secondo voi una clausola di questo tipo: "le parti prevedono espressamente che il contratto di comodato, che avrà efficacia sin da subito, si protrarrà in ogni caso per venti anni, anche nel caso della morte del comodante, per espressa volontà di quest'ultimo", ebbene, può configurare un patto successorio istitutivo ?

    Considerando peraltro che c'é giurisprudenza, pur non totalitaria, che dice che il comodato si estingue per morte del comodante ?
     
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    - non so se ti possa tornar utile, ma (per intanto) qualcuno ha configurato una clausola simile come "donazione indiretta"

    - vedi l'articolo qui sotto citato a pag. 750, nota 78, di Alessandra Salomoni, La durata del contratto di comodato, Esi

    - La durata del contratto di comodato
    Icona Web globale
    https://iris.univr.it/handle/11562/949492
    La durata del contratto di comodato SALOMONI, Alessandra 2016-01-01 Abstract Il lavoro si propone di indagare se le modalità temporali del commodum - durata molto breve o molto lunga - possano incidere sulla natura del rapporto.
     
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    M'é venuto un dubbio, proprio in relazione alla fattispecie del comodato.


    Il Tribunale, nella causa del comodato, condanna Tizio e lo stesso Tizio quale legale rappresentante di Caietto a rifondere le spese all'attore Sempronio. La Corte d'Appello parzialmente riforma, ma compensa le spese solo rispetto a Tizio in proprio. Sempronio percepisce nel frattempo parte della somma dovuta per spese di soccombenza. Sempronio dovrebbe restituire i danari a Tizio. Ma la condanna alle spese di primo grado rimane nei confronti di Tizio quale rappresentante di Caietto. Come vi muovereste, se doveste tutelare Sempronio ? Mi pare non ci sia ripetizione di indebito da parte di Tizio in proprio.
     
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