comodato alla coerede

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    Il comodato dure 20 anni.
    Io sono uno degli eredi del comodante defunto.
    Il bene immobile é stato consegnato quanto il de cuius (comodante) era ancora in vita.
    E' stato fatto quattro mesi prima della morte
     
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    Io avevo pensato anche ad un'altra cosa (ditemi se secondo voi dico minchiate).

    Per me non é onere, ma delimitazione temporale del comodato, che opera soli
    dieci mesi all'anno.

    Questo mi pare permesso dall'art. 1803 c.c.
     
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  3. matusalemme1
     
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    - Stracàsso de un stracàsso!


    - gaTu vardà còssa che xè scrìto - propio par el caso de morte del comodante - sul Comentario breve de Cian e Trabuco,2014, Cedam,sub art. 1811 cod. civ.,secondo paragrafo?

    - stò quà xè un contrato a termine, co la durata prevista (de 20 ani),a termine (come che xè quel "vita natural durante")

    - se aplica la stesa giurisprudensa che Te gò cità par sora

    - Ti te podarà pretendar de usàr l'imobile i mesi de luglio e agosto de ogni ano
     
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    Ok, ma qui il ragionamento di emi é diverso.

    Il termine di godimento dei mesi di luglio ed agosto sarebbe già decorso per la morte del comodante.

    Per bypassare il ragionamento, io voglio dire che non é onere, ma modalità di delimitazione temporale del comodato.

    *

    Inoltre, voglio dire che se il comodato é per casa di vacanza (é in località marittima) controparte ci deve andare,
    in subordine (se il giudice non condivide il primo ragionamento) solo d'estate, lasciando l'immobile libero negli altri mesi
     
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  5. matusalemme1
     
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    può essere che non abbia capito niente di tutta la situazione

    per me siete troppo raffinati

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    a mio avviso il contratto dura venti anni, e ciò da entrambe le parti

    come stabiliscono dottrina e giurisprudenza in presenza di un contratto di comodato con un termine di durata ben indicato,la morte del comodante non incide sulle rispettive posizioni ed il rapporto continua così com'è sorto

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    per provocare una discussione nella discussione aggiungerei,inoltre,che se - per ipotesi - si volesse tener fuori la comodataria dall'immobile,dopo luglio e agosto NON si dovrebbe più riconsegnarle l'immobile, e così (almeno per certa parte di dottrina) non si potrà più parlare di comodato (boh!): restano da valutare le conseguenze,sopratutto se la comodataria rimane sempre in possesso delle chiavi dell'appartamento (considerato che - se ho ben inteso- è anche proprietaria)

    Edited by matusalemme1 - 19/10/2017, 14:13
     
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  6. emiemi
     
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    CITAZIONE (eldiablo @ 19/10/2017, 10:17) 
    delimitazione temporale del comodato.

    hai dato la definizione del modus

    saluti
     
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  7. ILVEROMULOPARLANTE
     
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    Tematica che fa sferragliare il nostro cervello.
    Alla via veloce con fare temerario!
    il contratto di comodato a mio avviso, in questo frangente,ben POTREBBE integrare una ipotesi di simulazione relativa (non mi chiedete cosa dissimula perché potrebbe benissimo dissimulare un negozio atipico). Perché dico questo?
    Telegrafico. Dalla bibbia secondo Gazzoni:
    "La stipula di un corrispettivo è incompatibile con lo schema causale del comodato, CHE E' CARATTERIZZATO DA GRATUITA' INTERESSATA.

    "E' pertanto necessario distinguere il contratto di donazione dal negozio gratuito, il quel è sempre caratterizzato, e quindi giustificato causalmente, DA UN INTERESSE PATRIMONIALE anche mediato, purchè giuridicamente rilevante.
    Bisognerebbe indagare su questo profilo

    Edited by ILVEROMULOPARLANTE - 20/10/2017, 07:08
     
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    Ripropongo per l'ultima volta l'ultima parte (poi mi taccio):

    Inoltre, voglio dire che se il comodato é per casa di vacanza (é in località marittima) controparte ci deve andare,
    in subordine (se il giudice non condivide il primo ragionamento) solo d'estate, lasciando l'immobile libero negli altri mesi.
    E' un azzardo ?
     
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    Alla fine, mi hanno accolto il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. con la motivazione meno attesa: che la morte del comodante determina estinzione del comodato
     
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    - mi pare che il Tribunale - in via equitativa - abbia seguito la tesi della dottrina dominante e di parte (minoritaria) della giurisprudenza

    - probabilmente, ha pesato anche la volontà del Tribunale di porre un freno al trattamento "di smaccata preferenza e di favore" riconosciuto a suo tempo alla comodataria
     
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    rompo le scatole un'ultima volta, perchè sto preparando l'appello incidentale.
    Il contratto di comodato prevedeva che il comodante fruisse dei mesi di luglio e di agosto "per tutta la durata della sua vita".
    Ora, la questione era già stata accennata in passato. Per me non é un diritto "personale" del de cuius.
    Questa tesi del diritto personale è utile a controparte per sostenere che i coeredi non avrebbero fatto ingresso in detta clausola
    Non mi sembra corretto sostenerlo, prima di tutto, perché " per tutta la durata della vita" individua secondo me un termine, non un diritto personale.
    Inoltre, ex art. 1260 c.c. i crediti personali costituiscono l'eccezione, non la regola.
    Avete obiezioni ?
     
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    - probabilmente non ho capito la domanda o la situazione

    - dobbiamo intenderci sul significato: intendi diritto personale di godimento oppure contratto intuitu personae?

    - il comodato è un CONTRATTO REALE

    - secondo Scaglione, Il comodato, Commentario Schlesinger,2011,pag.52, sub art. 1803, "si tratta di un negozio che attribuisce al comodatario un diritto personale di godimento in funzione di limite al (contenuto del) diritto di proprietà del comodante, il quale è temporaneamente privato della facoltà di godere del bene"

    - idem, in nota n.113, "il comodatario acquista un vero e proprio potere di godimento, che costituisce il contenuto di un diritto a sè stante"

    - la morte del comodante non è presa in considerazione dal codice

    - secondo Scaglione, op. cit.,pag. 177,sub art. 1811,discende dai principi generali che i rapporti patrimoniali disponibili si trasmettono agli eredi. Pertanto,gli eredi del comodante avranno il medesimo potere di recesso previsto dalla legge a favore del loro dante causa (cfr. artt.1804,comma 3,1809,comma 2,1810)"

    - vedi Corte Cass.25 maggio 1996 n.4912, Contratti,Ipsoa,1996, pag.570: "Posto che nel contratto di comodato la morte del comodante determina la risoluzione del contratto,la relativa azione di restituzione si trasmette agli eredi,senza che a nulla rilevi la necessità del comodatario in ordine all'uso del bene"

    - sono d'accordo che in un comodato "per tutta la vita" è termine temporale
     
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    - aggiungo una precisazione già enunciata in un post precedente (ottobre 2017), ma non chiarita nella tua risposta

    - la clausola recita proprio che: "il comodante" ha diritto, per tutta la vita, a godere dell'immobile nei mesi estivi?

    - ripeto: "il comodante", e non "il comodatario"?
     
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    Sì esatto.
    La clausola é questa:
    "il comodante ha diritto, per tutta la durata della sua vita a fruire dell'immobile oggetto di comodato nei mesi di luglio e di agosto e restituirà dunque le chiavi al comodatario che, a sua volta potrà fruirne dal 1° settembre al 31 maggio ".
    Poichè c'é altra clausola che dice "le parti convengono espressamente che in caso di morte del comodante il contratto avrà piena efficacia (con gli eredi)" ed in difetto di clausola d'intrasmissibilità, il giudice di prime cure ha detto, con motivazione ad abundantiam che i coeredi potevano fruire dei mesi di luglio e di agosto.
    Insorge il comodatario, nel frattempo sfrattato, sostenendo, a sua volta che quel diritto (fruizione mesi luglio ed agosto) era un diritto personale del comodante.
    Ma i crediti personali (1260 c.c.) sono un numerus clausus o comunque l'eccezione rispetto alla regola.
    Inoltre "per tutta la durata della vita" é un termine (per me).
    Non é un'espressione che configuri un diritto personale.
     
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    - come hai scritto sopra, prima di morire, il papà/o la mamma ha concesso in comodato ad una sola delle figlie l'appartamento al mare

    - ciò per 10 mesi all'anno, riservandosi (il/la comodante) l'uso esclusivo per i mesi di luglio ed agosto quando voleva andare al mare

    - mi sembra ovvio che gli eredi hanno diritto di usufruire dell'appartamento nei mesi di luglio ed agosto, subentrando essi in locum et ius del/della comodante

    - se gli eredi subentrano nella posizione, avranno anche il diritto di godere dell'appartamento nei tempi riservati

    - visto che il comodato ha una durata di 20 anni, ci sta che il comodante abbia pattuito il termine temporale previsto in cui avrebbe ancora potuto andare al mare

    - nell'appello incidentale riproporrei e farei valere anche le domande di risoluzione- simulazione - nullità, etc. del comodato eventualmente già proposte in primo grado, oltre ad un'ulteriore domanda - da proporre in via condizionata - di nullità della donazione per mancanza della forma pubblica notarile ed assenza dei testimoni, e ciò qualora venisse accertato dalla Corte d'Appello che il diritto della comodataria fosse effettivamente "personale"

    - se fosse accertato che il diritto della comodataria è veramente "personale", e quindi il bene rimarrebbe per tutti i 12 mesi e per il restante periodo dei 20 anni in esclusiva detenzione della comodataria, chiederei - in via condizionata - di procedere a riqualificare il contratto di "comodato" in quello di donazione (nulla)
     
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