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Torno alla carica.
E' emerso un altro tassello.
il contratto di comodato de quo di cui Vi parlavo é stato stipulato finalizzandolo "alle esigenze di vacanza della famiglia di X costituita da Y e Z".
Si tratta di un immobile situato in località di villeggiatura balneare.
Prima questione: cosa si intende per villeggiatura ? solo l'estate ? Con la conseguenza che il comodante anche d'inverno non potrà riavere l'immobile ?
Il testo del comodato dice solo questo.
Inoltre: Secondo voi, il fatto che il sig. X usi l'appartamento, d'inverno, per ritrovarsi con soggetti diversi da tale famiglia implica
annullamento (per dolo) / risoluzione / recesso ex art. 1809 c.c. ?
Grato di un commento. -
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Altre questioni (oltre a quella sopra) mi permetto di evidenziare: può ciascun comproprietario / comunista chiedere la nullità / annullamento / recesso dal contratto
contro il beneficiario del comodato (che poi é altro coerede)?
Deve estendere il contraddittorio a tutti i coeredi fin dalla mediazione ?
Legittimato passivo dell'azione é solo la parte che ha concluso il contratto, non il suo nucleo famigliare ?
Per me, sono tre sì. :-). -
ARANCIA.meccanica.
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Torno alla carica.
E' emerso un altro tassello.
il contratto di comodato de quo di cui Vi parlavo é stato stipulato finalizzandolo "alle esigenze di vacanza della famiglia di X costituita da Y e Z".
Si tratta di un immobile situato in località di villeggiatura balneare.
Prima questione: cosa si intende per villeggiatura ? solo l'estate ? Con la conseguenza che il comodante anche d'inverno non potrà riavere l'immobile ?
Il testo del comodato dice solo questo.
Inoltre: Secondo voi, il fatto che il sig. X usi l'appartamento, d'inverno, per ritrovarsi con soggetti diversi da tale famiglia implica
annullamento (per dolo) / risoluzione / recesso ex art. 1809 c.c. ?
Grato di un commento
Secondo me per villeggiatura in una località di mare, deve essere intesa una vacanza solo estiva.
Il comodato, in quanto contratto, comunque va eseguito secondo buona fede.
Anzi in casi estremi si avrebbe un vero e proprio abuso del diritto.
Il fatto che non ci sia una specificazione temporale ha scarsa importanza.
Se usa l'immobile anche di inverno o per altri fini, per me comporta un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Il comodatario può portare chi gli pare, amici, altre persone. L'importante è il concetto di uso.. -
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concordi sul litisconsorzio ? . -
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Segnalo un'altra "chicca" del comodato, poi credo di non avere null'altro da aggiungere
art. 3)le parti convengono che il presente comodato abbia piena validità ed efficacia anche in caso di morte del comodante, essendo tale espressa volontà del comodante
Che senso ha tale clausola ? Pare un patto mortis causa
salutoni. -
ARANCIA.meccanica.
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Segnalo un'altra "chicca" del comodato, poi credo di non avere null'altro da aggiungere
art. 3)le parti convengono che il presente comodato abbia piena validità ed efficacia anche in caso di morte del comodante, essendo tale espressa volontà del comodante
Che senso ha tale clausola ? Pare un patto mortis causa
salutoni
Più che un patto mortis causa (sarebbe un patto dispositivo), la clausola sembra rafforzare il fatto che il comodato abbia vigore anche dopo la morte del comodante. Tecnicamente ha un valore relativo, sembra una clausola di stile.
Gli eredi succedono nella posizione del comodante, io la vedo così ma sono un po' a digiuno di nozioni processual-civilistiche.. -
matusalemme1.
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EL,
- le esigenze sono per le "vacanze"
- non credo possano o debbano essere limitate a quelle estive nè che la nipote non possa andarci col proprio moroso, e ciò a pena di inadempimento degli obblighi contrattuali
- se poi la sorella o il di lei marito son separati in casa e ci vanno con l'amante, si può vedere di costruire qualcosa dimostrando che l'intento della comodante era quello di tenere unita la famiglia (boh!)
- se si vuol procedere comunque, i rimedi previsti, ai sensi di legge, son solo quelli della richiesta di restituzione immediata e del risarcimento danni
- il che si traduce in un potere di recesso unilaterale quale forma di risoluzione stragiudiziale (cfr. Scaglione, Commentario Schlesinger , Il comodato, Giuffrè, 2011, sub art. 1804, il quale cita in nota Fragali, Del comodato, pag. 209 e Corte Cass. 10.05.1982 n.2887 Giust. civ, 1982, parte prima , pag.2713 con nota di Costanza): E' però applicabile l'art.1455 cod.civ.
- la vedo dura anche sul fronte della donazione indiretta, anche se Palazzo e qualche altro Ti darebbero ragione (vai su Google casa- comodato- villeggiatura): contra giurisprudenza
- un bel casino. -
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Grazie dei contributi.
Dottrina e giurisprudenza sono divise sulla configurabilità del contratto di comodato come liberalità indiretta ex art. 809 c.c.
Proprio perché sono divise, é opportuno fare la causa .... -
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Ecco, torno alla carica, poi sulla questione non dovrei più rompere le scatole.
Ditemi se concordate con quanto espongo.
Se il contratto dice che il "comodante avrà diritto, per tutta la durata della propria vita a fruire
dell'appartamento per i mesi di luglio ed agosto" e gli eredi subentrano nella medesima posizione
del comodante (anche perché c'é una clausola che lo prevede) mi pare che gli eredi
"per tutta la durata della propria vita" abbiano diritto ai mesi di luglio ed agosto.
Concordate ?
Non é che con la morte del comodante si estingue questo diritto... come sostiene invece la controparte. -
matusalemme1.
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El,
dò robe:
1.il contratto dice :"il comodante" avrà diritto....
porcàsso:no xè,invèse,par caso, "il comodatario"?....
2. Te gà rasòn:cfr. Corte Cass. 19.06.2008 n.16616;Corte Cass. 03.04.2008 n.8548. -
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Grazie, Matusa, ma qui la questione é leggermente diversa dalle sentenze che mi richiami.
Queste evocano il comodato concesso "per tutta la vita del comodatario" e che deve essere rispettato
dagli eredi.
Qui la questione é un po' diversa.
Dice il comodato che "il comodante avrà diritto ad avere, in ogni anno, i mesi di luglio e di agosto" (in assenza di clausola
che escluda il subingresso degli eredi): ciò fa subentrare gli eredi in questa clausola ?
Per me sì, perchè si deve rispettare il testo oggettivo del contratto.
Controparte dice che "per tutta la vita del comodante" è termine e che viene meno con la vita del comodante..... -
emiemi.
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in base a quanto dici mi pare evidente che controparte abbia ragione.
la clausola in questione integra un onere (modus) sottoposto a termine, scaduto il quale l'onere medesimo viene meno mentre gli eredi dal canto loro sono tenuti a rispettare il contratto del loro dante causa
saluti. -
IvanDrago.
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Il problema é che c'é una clausola che dice che il contratto non si estingue per morte del comodante e non fa distinzione fra clausola e clausola . -
emiemi.
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infatti il contratto (modale) non viene meno, è la clausola che è sottoposta a termine . -
gnorantecomelacartacalcante.
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El,
Nel primo post xe scritto che el comodato el dura 20 ani.
Xelo cusi' o no?
Dopo,
Chi xe el comodante e chi el comodatario?
Dopo
Chi xe morto?
Dopo
El comodato xe un contrato reale
Ghe xe stada consegna?
O semo ancora a un acordo de tipo obligatorio?
Da chi a chi? Xe stada fata la consegna?
E quando?.