Corso Bellomo

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  1. sailor-moon
     
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    CITAZIONE (AAAspiranteuditore.ba @ 7/5/2015, 10:27) 
    Ha ragione Niko-81. Per restare all'intervento del cons. al convegno ("norme giuridiche e modelli matematici"), credo che la filosofia della scienza non c'entri e la logica aristotelica (che è una minima parte della logica moderna) solo un pò. Ad esempio tra i modelli matematici c'è la teoria dei giochi, elaborata nella seconda metà del secolo scorso da J. F. Nash. Non mi risulta che nessuno l'abbia mai applicata al diritto. Altro modello è la teoria dell'agente superiore, che non mi risulta abbia precedenti. Nè mi vengono in mente giuristi in grado di dialogare con gli scienziati, su tematiche che richiedono abilità di livello post-universitario in matematica, fisica, etc. Più in generale, faccio fatica a capire l'aprioristica ostilità nei confronti di un insegnamento che è palesemente - per via del metodo e della persona che lo conduce - extra ordinem. Tra l'altro, i convegni sono liberamente accessibili. Quindi chi parla senza conoscere, può informarsi gratuitamente.

    www.corsomagistratura.it/programma-11-ott.pdf
    In ogni caso www.dirittoscienza.it/2015-gennaio-febbraio.pdf par. 6
    Vi si legge, tra l'altro
    CITAZIONE
    La teoria della relatività generale ad oggi non è stata confutata e costituisce la base dei moderni modelli cosmologici della struttura a grande scala dell’Universo e della sua evoluzione. Inoltre essa ha valore anche al di là della fisica. Infatti, presa in termini puramente concettuali, la legge di Einstein dimostra l’interrelazione tra grandezze empiriche e grandezze convenzionali, legando distribuzione e flusso nello spazio-tempo di massa, energia e impulso con la geometria (più specificamente, con la curvatura) dello spazio-tempo medesimo.
    Non è difficile rendersi conto di come questo schema concettuale evochi la dialettica tra norma e realtà, la prima ricostruibile come un luogo geometrico, la seconda come un sistema di grandezze fisiche. L’approccio relativistico al fenomeno giuridico è quello più idoneo a compendiare la capacità delle grandezze fisiche di flettere i principi normativi.
    L’applicazione più interessante nell’ambito dell’imputazione giuridica – specie nel sistema penale – si ha con riguardo all’art. 3, comma 1 Cost., secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzionedi sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Nell’enunciato normativo il principio di uguaglianza di fronte alla legge – la grandezza convenzionale – è correlato all’essere persona umana – la grandezza fisica – dei suoi destinatari. Si scrive “cittadini”, per intendere individui stabilmente collegati all’ordinamento giuridico.
    La giurisprudenza costituzionale attenua la rigidità testuale del principio attraverso il criterio di ragionevolezza, ammettendo discipline giuridiche differenziate ogniqualvolta la diversità di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, sia significativa rispetto alla sua ratio. Il formale rispetto della direttiva costituzionale sarebbe garantito dalla versione negativa del precetto, che postulerebbe il divieto di pari trattamento per situazioni diverse.
    Vero è, invece, che la disposizione costituzionale deve essere interpretata alla luce del rapporto esistente tra la grandezza convenzionale e quella fisica, sicchè il principio giuridico trova applicazione solo se il rapporto sia direttamente proporzionale.
    La figura dell’agente superiore – riconducibile al concetto di “condizioni personali e sociali” – spezza il nesso di proporzione, perché introduce una variante significativa rispetto alla grandezza fisica considerata dall’art. 3 Cost., rendendo necessario un adeguamento del punto di equilibrio fissato nella dialettica tra norma e realtà.
    In questi termini, allora, può dirsi che la categoria dell’agente superiore rappresenta un corollario della teoria della relatività generale nel diritto. In sede applicativa ciò è importante soprattutto con riguardo alla causalità, sia per contestualizzare la legge di copertura, sia per valutare l’incidenza delle concause nella produzione dell’evento lesivo.
    L’ordinamento giuridico deve riconoscere l’esistenza nella realtà di soggetti appartenenti a tale figura – siano essi agenti superiori particolari o, assai più raramente, generali – e costruire un nuovo standard di imputazione.
     
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454 replies since 15/4/2013, 13:47   38628 views
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