concorso secondo la nuova riforma

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  1. Nettuno 79
     
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    Grazie Nicola!

    Il primo decreto legislativo di attuzione è il n. 20 del 16 gennaio 2006 (chi volesse vederlo può cliccare QUI).

    E' entrato in vigore il 28 gennaio pertanto:

    - chi si è immatricolato PRIMA del 98/99 potrà fare il concorso con la sola laurea fino al 28 gennaio 2011

    - chi si è immatricolato DOPO il 98/99 potrà fare il concorso solo con uno di questi titoli (art. 2 comma 1 lett. b della riforma):
    b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

    1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

    2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

    3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

    4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

    5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

    6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

    CIAO
     
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18 replies since 15/1/2006, 16:45   1548 views
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