frode fiscale e truffa aggravata

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  1. Azadeh
     
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    Nello studiare la recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia di rapporti tra frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato, mi arresto davanti ad uno scoglio preciso, che non riesco a superare.
    Le Senzioni Unite affermano che l'adesione alla tesi che ritiene condifurabile il concorso formale tra i due reati si pone di antitesi con lo spirito del D. lgs 74/200.
    In particolare, afferma la corte, l'art 6 del d.lgs citato esclude, se ho ben capito, la punibilità dei reati fiscali a titolo di TENTATIVO, e la Corte ribadisce che la fattispecie di cui all'art 2 non può essere punita a titolo di tentativo, mentre finirebbe per esserlo qualora si ritenesse il concorso con la truffa.
    In altri termini, ritenere il concorso con la truffa significherebbe aggirare, di conseguenza, i principio di cui agli artt 6 e 9 dleg cit.
    PERCHè??
    IL caso pratico, io penso, riguarda il fatto di tizio che utilizza queste fatture per operazioni inesistenti allegandole a supporto di una dichiarazione mendace fatta nella dichiarazione dei redditi, al fine di evitare le imposte.
    Sappiamo che l'evento della omissione di imposta non necessariamente deve realizzarsi ai fini della consumazione del reato di cui all'art 2. E fin qui.
    aDESSO: se io dico che Tizio, utilizzando nella dichiarazione dei redditi una fattura falsa, commette reato di frode fiscale, e poi dico che Tizio, siccome ha realizzato questo fine (sempre di non pagare le imposte) attraverso la costituzione di società fittizie, commette anche il reato di truffa, PERCHè HO FINITO PER PUNIRE IL TENTATIVO DI REATO FISCALE E ANTICIPARE LA SOGLIA DI TUTELA???cI STO DIVENTANDO MATTA. :wacko:
    E' il legislatore stesso che mi dice che non è necessario evadere l'imposta, ma si consima il reato quando viene presentata la dichiarazione falsa, no?
    Qui questo tizio viene punito per aver presentato la dichiarazione falsa, infatti.Fin qui è ok.
    Ora:prendiamo il fatto della presentazione di dichiarazioni dei redditi mendaci corredate da false dichiarazioni e chiamiamolo x. IL soggetto commette x e secondo alcuni, x stesso è anche , vista la costituzione di società cartiere per fare le fatture false, è anche truffa.
    Ma perchè si continua a dire in sentenza che non si può punire la pura e sempice emissione delle fatture o il loro puro e sempice utilizzo senza metterle nella dichiarazione??Quando mai si sta prendendo in considerazione questo segmento soltanto? imagenel fatto in esame non c'è uno che fa solo la fattura falsa, c'è uno che la fa e la allega alla dichiarazione dei redditi, mentre di punto in bianco nella sentenza di comincia a parlare del fatto ch enon si può punire chi si limita ad emanare la fattura falsa. :wacko:
    Per favore, intervenite prima che ci diventi matta?
    grazie :)
     
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  2. Azadeh
     
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    provo a rispondermi da sola:la truffa aggravata è ravvisata nella condotta volta a "produrre" la fattura per operazioni inesistenti, e prima ancora le operazioni inesistenti stesse.
    Quindi la truffa sarebbe per esempio nella fatto di chi costituisce società in diversi paesi della comunità, crea l'apparenza di operazioni commerciali tra le stesse e le documenta?
    Però se fosse così, non potrebbe dirsi che la truffa è un reato più ampio , cioè generico, rispetto a quello più specifico, cioè speciale, dell'evasione fiscale, perchè se così fosse non solo nella frode fiscale mancherebbe il danno consistente nell'evasione fiscale, ma anche, viceversa, nella truffa mancherebbe la condotta vicnolata che consiste nella presentazione di una dichiarazione dei redditi mendace. Invece il problema che si pone non è questo, perchè la truffa appare pacificamente più ampia della frode speciale, in quanto può essere commessa con una pluralità di artifici o raggiri di cui la presentazione di fatture false è una specificazione. E vero che si è osservato che nella frode fiscale manca la verificazione del danno, che è presente nella truffa. ma si è anche detto gli gli artifizi o raggiri del reato di truffa, si pecificano in tema di frode fiscale, nella dichiarazione falsa, e non anche nella presentazione della dichiarazione dei redditti mendace corredata dalla dichiarazione falsa.
    ....mi spiego?
    insomma:nella condotta di tizio che si avvale di fatture false per avvalorare la indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi, dove sta precisamente la truffa?
    Se sta, come avevo capito, nell'usare questo raggiro, della dichiarazione dei redditi falsa,corredata da tanto di fatture esse stesse false, per ingannare l'amministreazione finanziaria ed evadere il fisco, allora per quale motivo si dice che l'assoggettamento alle pene previste per entrambi i reati comporta, come conseguenza, che di fatto l'agente sia stato punito per il mero tentativo, e più precisamente per una condotta che costituisce il presupposto del reato?
    Se nella truffa si ritiene compreso anche il segmento che consiste nella PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, che rileva sia ai fini dell'art 2 d.lgs 74/2007 sia ai fini della truffa aggravata, da dove viene fuori questo fatto che si finiscce per punire un soggetto solo per il tentativo, solo per il fatto che è presupposto del reato, solo per avere emesso la fattura falsa?
     
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  3. Azadeh
     
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    "Azadeh, dialoghi con se stessa" edizioni xyz, euro 12,00. :)
     
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    Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)

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    Non so nello specifico se la questione sia simile o meno a quella del rapporto tra 640/2 e 316/3. Non conosco questa SU nello specifico.
    Diciamo che "a naso" credo ci sia dietro una logica simile: evitare una duplice punizione della stessa condotta (ne bis in idem) e quindi delineare un criterio discretivo tra i due reati. Credo che, similmente al problema del rapporto tra 640/2 e 316/3 il criterio discretivo possa essere nella presenza della induzione in errore che, presente nella truffa, non credo sia necessaria per la frode fiscale. Probabilmente anche l'applicabilità del tentativo si spiega nella necessità di non criminalizzare una mera intentio ed evitare da un lato una punibilità senza offensività (pericolo / lesione) del bene protetto e dall'altro non anticipare eccessivamente la soglia di punibilità... Comunque sto ragionando su una sensazione. Dovrei conoscere meglio la sentenza in questione (sto seguendo un programma di studio - di recupero - delle questioni più importanti scandendo).
     
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  5. dirittocontrario
     
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    Ci provo in parte! Il tentativo è incompatibile per i casi di dichiarazione fraudoelenta degli articoli 2 e 3 ed infedele del 4 perchè si anticiperebbe la soglia di tutela ad un mero pericolo. Nel caso dell'art 2 ricordati le fatture relative ad operazioni inesistenti non vengono allegate alla dichiarazione. In pratica il reato consiste nell'utilizzo di tali fatture per predisporre ed inviare la dichiarazione dei redditi al fine di evadere l'imposta. Ciò che si fa è questo: un soggetto si fa fare fatture per op. inesistenti (in pratica crea costi fittizi), queste fatture le inserisce in contabilità, una volta contabilizzato il costo (perchè la fattura che il soggetto riceve altro non è se non un costo) questo verrà indicato tra gli elementi negativi del reddito (i costi appunto) e questo diminuirà l'utile imponibilie con conseguente evasione. L'evasione potrà quindi essere totale o parziale a seconda che i costi abbattano completamente o solo parzialmente l'utile da assoggettare a tassazione.
    La tua domanda è:
    perchè si continua a dire in sentenza che non si può punire la pura e sempice emissione delle fatture o il loro puro e sempice utilizzo senza metterle nella dichiarazione??Quando mai si sta prendendo in considerazione questo segmento soltanto? nel fatto in esame non c'è uno che fa solo la fattura falsa, c'è uno che la fa e la allega alla dichiarazione dei redditi, mentre di punto in bianco nella sentenza di comincia a parlare del fatto ch enon si può punire chi si limita ad emanare la fattura falsa.
    Risposta: Se non usi la fattura falsa e ti limiti a tenerla nel cassetto della tua azienda non puoi essere punito perchè non hai usato un costo finto e non hai sottratto materia imponibile.
    Chi emette la fattura viene punito (art 8) se l'emissione è finalizzata all'evasione di chi la utilizza e quindi se io emetto la fattura a te ma tu non la utilizzi per indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi non siamo punibili nè tu nè io!
    Non so quanto siano stati utili questi concetti sparsi ma non parlare mai di allegazione di fatture in dichiarazione perchè la norma non ne parla. La sentenza non l'ho letta, sulla truffa non posso dirti niente. Cmq il reato del 2 è più carino di quanto possa sembrare e anche molto molto diffuso...
     
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    CITAZIONE (dirittocontrario @ 29/4/2011, 14:04) 
    Ci provo in parte! Il tentativo è incompatibile per i casi di dichiarazione fraudoelenta degli articoli 2 e 3 ed infedele del 4 perchè si anticiperebbe la soglia di tutela ad un mero pericolo. Nel caso dell'art 2 ricordati le fatture relative ad operazioni inesistenti non vengono allegate alla dichiarazione. In pratica il reato consiste nell'utilizzo di tali fatture per predisporre ed inviare la dichiarazione dei redditi al fine di evadere l'imposta. Ciò che si fa è questo: un soggetto si fa fare fatture per op. inesistenti (in pratica crea costi fittizi), queste fatture le inserisce in contabilità, una volta contabilizzato il costo (perchè la fattura che il soggetto riceve altro non è se non un costo) questo verrà indicato tra gli elementi negativi del reddito (i costi appunto) e questo diminuirà l'utile imponibilie con conseguente evasione. L'evasione potrà quindi essere totale o parziale a seconda che i costi abbattano completamente o solo parzialmente l'utile da assoggettare a tassazione.
    La tua domanda è:
    perchè si continua a dire in sentenza che non si può punire la pura e sempice emissione delle fatture o il loro puro e sempice utilizzo senza metterle nella dichiarazione??Quando mai si sta prendendo in considerazione questo segmento soltanto? nel fatto in esame non c'è uno che fa solo la fattura falsa, c'è uno che la fa e la allega alla dichiarazione dei redditi, mentre di punto in bianco nella sentenza di comincia a parlare del fatto ch enon si può punire chi si limita ad emanare la fattura falsa.
    Risposta: Se non usi la fattura falsa e ti limiti a tenerla nel cassetto della tua azienda non puoi essere punito perchè non hai usato un costo finto e non hai sottratto materia imponibile.
    Chi emette la fattura viene punito (art 8) se l'emissione è finalizzata all'evasione di chi la utilizza e quindi se io emetto la fattura a te ma tu non la utilizzi per indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi non siamo punibili nè tu nè io!
    Non so quanto siano stati utili questi concetti sparsi ma non parlare mai di allegazione di fatture in dichiarazione perchè la norma non ne parla. La sentenza non l'ho letta, sulla truffa non posso dirti niente. Cmq il reato del 2 è più carino di quanto possa sembrare e anche molto molto diffuso...

    l'utilizzazione di fatture false o altra documentazione per operazioni inesistenti è strumentale ala dichiarazione fraudolenta: è cioè, rispetto alla frode f., un antefatto non punibile poiché mezzo ordinario per realizzare la dichiarazione fraudolenta.

    ti dice la sentenza che non si possono considerare atti idonei "violazioni preparatorie, già autonomamente represse nel vecchio sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc), possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se, quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazione", come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato ": attribuiresti rilevanza autonoma a condotte che non ce l'hanno nel sistema penale, andando in direzione contraria a quelle che sono (state) òe scelte di politica criminale del Legislatore.

    la ratio della riforma è quella di concentrare la rilevanza penale al solo momento della dichiarazione, considerando irrilevanti gli antefatti e le condotte precedenti.

    in sintesi: rischieresti di attribuire rilevanza autonoma a comportamenti cui lo stesos legislatore l'ha negata.

    per quanto riguarda l'emissione di fatture nei confronti del dichiarante, vale o stesso discorso dell'utilizzazione.
    per di più (e qui credo che sia nato il dubbio di azadeh) l'emisisone ex art 8 dlgs 74/2000 è punita come reato nei confronti dell'emittente perché è un reato finalizzato all'evasione altrui che prescinde dall'utilizzazione che altri ne fanno: infatti, l'utilizzazione è un post factum non rilevante per l'art 8. per di più se si desse luogo ad un concorso di persone nella frode fiscale si cadrebbe egualmente nell'errore di anticipare al tentativo una mera emissione che per l'utilizzatore non rileva poiché è ante fatto non punibile sempre per il motivo detto nell'incipit di questo msg :)

    né può addursi che le condotte non punibili autonomanete come frode fiscale possano rientrare nella truffa, altrimenti verrebbe compiuto un raggiro della normativa fiscale di recente introdotta: che vuole che l'utilizzatore sia punito per la dichiarazione fraudolenta.

    spero di non aver peggiorato la situazione :)

    Edited by togasana - 5/5/2011, 22:40
     
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  7. dirittocontrario
     
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    Io dico che in poche righe hai semplificato alla grande il mio discorso contorto! Grande! :ebravoilnostrofulserone: Resta il problema truffa, mi riservo...
     
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  8. Azadeh
     
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    ragazzi, mi scuso per non avere dato seguito alle vostre risposte. Purtroppo per me quest' anno la preparazione del concorso sta incontrando gli ostacoli più impensati, tanto che avev messo in dubbio persino di andare.Alla fine, mi farò coraggio, ripasserò tre quattro argomenti e ormai per quest'anno andrò così. Per questo riguardare tante cose che avevo studiato, compreso il problema dei rapporti tra truffa aggravata e reati fiscali, non mi è riuscito e forse non mi riuscirà. D'altra aprte penso che anche per voi ormai è tempo degli ultimi ripassi , on più delle discussioni.
    Ma se mi resterà qualche ora per rivedere questo tema, farò tesoro dei vostri contributi.
     
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  9. Azadeh
     
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    Allora, provo a rispondervi, anche se dubito cheabbiate ancora il tempoper leggere e epr discutere.
    Ma la questione può avere importanza.
    IO non è che nn ho capito perchè non si possono sanzionare i fatti precedenti alla dichiarazione!! Qusto è chiaro!
    MI spiego meglio.
    primo punto:si può sanzionare l'immissione della fattura falsa nella dichiarazione dei redditi. NOn le condotte precedenti (registrazione in contabilità ecc) che tra l'altro non hanno autonoma offensività. W fin qui questo è solo il presupposto dell'argomento usato dalla corte.
    Adesso bisogna prendere questa informazione e unidlra col PROBLEMA DELLA TRUFFA.
    Quando tizio prende la fattura, la mette nella dichiarazione, ed evade l'imposta può realizzare una truffa ai danni dello stato.
    E' qui che sta la mia domanda!
    Quello che io chiedo non è perchè non si può punire la condotta prodromica all'inserimento della fattura nella dichiarazione.A, contrario. Proprio sul presupposto che ciò che non può essere punito è la condotta di utilizzo antecedente alla dichiarazione, io domando:quand'è che questo viene in rilievo se si punisce la truffa? Perchè la sentenza dice che con la truffa si punisce la condotta prodromica?
    Tizio prende la fattura, la registra nei libri contabili e poi LA METTE NELLA DICHIARAZIONE. consuma il reato di TRUFFA. dICE La sentenza: ah, ma le codotte preparatorie all'inserimento della fattura nella dichiarazione non possono essere punite, si attribuirebbe rilevanza autonoma a condotte che non ce l'hanno nel sistema penale.
    Scusate, ma questa non è una condotta prodromica all'inserimento della fattura nella dichiarazione, E' l'inserimento della fattura nella dichiarazione!!!
    La truffa non punisce chi iscriva la fattura nei registri contabili ma non faccia poi la dichiarazione mendace.Allora si, che si darebbe rilevanza al fatto propromico all'inserimento nella dichiarazione, che non deve essere sanzionato.La truffa punisce il soggetto che quella fattura falsa nella dichiarazione ce l'ha messa, tanto che è riuscito ad evadere il fisco con vantggio per sè.
    Quindi per consumare la truffa non è commesso una violazione preparatoria alla frode fiscale, di per sè non rilevante penalmente, ma TUTTA la fattispecie dell'art 2, penalmente rilevante, perchè questa benedetta dichiarazione falsa , che deve essere messa in dichiarazione perchè il reato sia punito, lui ce la mette eccome.Allora dove sta questa violazione preliminare che assume rilevanza nella truffa? cioè.tutti dite che la truffa, come dice l a sentenza, annetterebbe rilevanza a fatti prodromici che non hanno rilevanza penale ma nessuno mi dice quali sono questi fattiNELLA TRUFFA. IO nella truffa non vedo nessun fatto propdromico alla frode fiscale, ma tutta lfla frode fiscale, ch epuò cerrtamente eessere punita.Nessuno fa una truffa usando i dati in contabilità senza immetterli nella dichiarazione.
     
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  10. Azadeh
     
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    CITAZIONE (togasana @ 5/5/2011, 12:37) 
    CITAZIONE (dirittocontrario @ 29/4/2011, 14:04) 
    perchè si continua a dire in sentenza che non si può punire la pura e sempice emissione delle fatture o il loro puro e sempice utilizzo senza metterle nella dichiarazione??Quando mai si sta prendendo in considerazione questo segmento soltanto? nel fatto in esame non c'è uno che fa solo la fattura falsa, c'è uno che la fa e la allega alla dichiarazione dei redditi, mentre di punto in bianco nella sentenza di comincia a parlare del fatto ch enon si può punire chi si limita ad emanare la fattura falsa.
    Risposta:
    Se non usi la fattura falsa e ti limiti a tenerla nel cassetto della tua azienda non puoi essere punito perchè non hai usato un costo finto e non hai sottratto materia imponibile.

    E questo è chiaro, ma guardate che quando l'agente è punito per truffa, non si annette rilevanza alla fattura non usata, ma si annette rilevanza alla fattura messa nella dichiarazione dei redditi:cioè ad un fatto che HA eccome rilevanza penale.
    La mia domanda non è:perchè non si può punire la fattura non utiizzata. Ma è: posto che non si puà punire, come è ovvio, la fattura non utilizzata, perchè la sentenza dice che punendo la truffa si finisce per annettere autonoma rilevanza alla fattura non utilizzata?
    Nella truffa si ha:_
    tizio che emette la fattura;
    la registra nei libri contabili
    la mette nella dichiarazione
    riesce (perchè ci vuole il dano ed il profitto) a fare un danno all'erario e a risparimare parte delle imposte.
    Ol?
    Perchè punendo tizio si annettte rilevanza autonoma al fatto di emette la fattura e non la usa??
    Tizio la usa, evidentemente, perchè stiamo parlando di truffa. E allora?
    Si annette rilevanza alla fattura utilizzata nella dichiarazione.per questo ho scrito che nel fatto in esame c'è un soggetto che la fattura la allega alla dichiarazione, quindi non mi è chiaro come mai la sentenza parla di uno che ha emanato una fattura e non può essere punito.Non perchè io non capisca come mai non puà essere punito. Non capisco come mai si sta parlando di uno che si è limitato ad emanare lla fattura.Cosa che nella truffa certo non è!perchè chi commettte il reato di truffa non si limita ad usi prodromici della fattura ma la mette proprio nella dichiarazione, quindi dove stanno in concreto queste condotte di mera emissione della fattura che verrebbero ad assumere rilevanza penale'Perchè con la truffa si annette rilevanza alla mera emissione della fattura, se ivnece il truffatore la fattura la mette nella dichiarazione?!"
    CITAZIONE (togasana @ 5/5/2011, 12:37) 
    CITAZIONE (dirittocontrario @ 29/4/2011, 14:04) 
    Chi emette la fattura viene punito (art 8) se l'emissione è finalizzata all'evasione di chi la utilizza e quindi se io emetto la fattura a te ma tu non la utilizzi per indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi non siamo punibili nè tu nè io!

    E va bè m aquesto è ovvio. Questo era il presupposto dell amia domanda.Ora, com'ò che però parliamo di uno punitop per truffa, che non dovrebbe esserlo in quanto così punendolo si è annessa una autonoma rilevanza alla mera emissione della fattura?
    Colui che commette la truffa non è certo uno che emette la fattura e se la tiene in tasca!"
    CITAZIONE (dirittocontrario @ 29/4/2011, 14:04) 
    Non so quanto siano stati utili questi concetti sparsi ma non parlare mai di allegazione di fatture in dichiarazione perchè la norma non ne parla. La sentenza non l'ho letta, sulla truffa non posso dirti niente. Cmq il reato del 2 è più carino di quanto possa sembrare e anche molto molto diffuso...

    [/QUOTE]
    scusa, ma come la norma non ne parla??La norma di cui al 2 punisce chi emette la fattura falsa e la usa per fare la falsa dichiarazione ai fini dell'imposta dei redditi e dell'iva! Certo ch ene parla, è questo il reato.Usare la fattura falsa nella dichiarazione dei redditi. Mentre se te la tieni nel cassetto non è reato.uesta era la base dle problema, no?Perchè non devo parlare di allegazione della fattura alla dichiarazione dei redditi?

    CITAZIONE (dirittocontrario @ 29/4/2011, 14:04) 
    l'utilizzazione di fatture false o altra documentazione per operazioni inesistenti è strumentale ala dichiarazione fraudolenta: è cioè, rispetto alla frode f., un antefatto non punibile poiché mezzo ordinario per realizzare la dichiarazione fraudolenta.

    Si. E' chiaro questo. Non è chiaro chi è che punirebbe questo antefatto, nel punire la truffa.
    CITAZIONE (dirittocontrario @ 29/4/2011, 14:04) 
    ti dice la sentenza che non si possono considerare atti idonei "violazioni preparatorie, già autonomamente represse nel vecchio sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc),

    Scusa: ma nel sanzionare la truffa, viene sanzionata la condotta preparatoria di chi ha solo registrato in contabilità una fattura, o anche quella, invece penalmentne rilevante, di chi l'ha allegata alla dichiarazione dei redditi o dell'iva ed ha evaso il fisco?Nella truffa, non c'è solo quel segmento di condotta che è preparatorio, non c'è solo l'emissione o solo la registrazione nei documenti contabili.C0'è tutto il fatto di cui al reato 2.Ecco perchè domando allora perchè la truffa annette rilevanza autonoma solo a quel pezzettino di condotta , visto che c'è anche il seguito.E qui una spiegazione è, io la intuisco pure, ma non la so spiegare bene perchè l'hointuita ma non capita.
    CITAZIONE (dirittocontrario @ 29/4/2011, 14:04) 
    possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se, quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazione", come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato ": attribuiresti rilevanza autonoma a condotte che non ce l'hanno nel sistema penale,

    ma quali sono queste condotte?
    Quali sono le condotte del reato di truffa a cui viene annessa una rilevanza autonoma mentre non dovrebbero averla?
    nOn certo l'emissione di una fattura non usata! Che non è certamente truffa. Cioè parliamo in concreto:qual è questa condotta che non si può punire autonomamente e che se l'agente è punit per truffa acquisisce rilevanza??Perchè se si punisce per truffa uno che ha usato le dichiarazioni fraudolente ed ha evaso il fisco, non pssiamo certo dire che lo abbiamo punitp ler avere fatto una fattura e non averla usata!


    andando in direzione contraria a quelle che sono (state) òe scelte di politica criminale del Legislatore.

    la ratio della riforma è quella di concentrare la rilevanza penale al solo momento della dichiarazione, considerando irrilevanti gli antefatti e le condotte precedenti.

    in sintesi: rischieresti di attribuire rilevanza autonoma a comportamenti cui lo stesos legislatore l'ha negata.

    per quanto riguarda l'emissione di fatture nei confronti del dichiarante, vale o stesso discorso dell'utilizzazione.
    per di più (e qui credo che sia nato il dubbio di azadeh) l'emisisone ex art 8 dlgs 74/2000 è punita come reato nei confronti dell'emittente perché è un reato finalizzato all'evasione altrui che prescinde dall'utilizzazione che altri ne fanno: infatti, l'utilizzazione è un post factum non rilevante per l'art 8. per di più se si desse luogo ad un concorso di persone nella frode fiscale si cadrebbe egualmente nell'errore di anticipare al tentativo una mera emissione che per l'utilizzatore non rileva poiché è ante fatto non punibile sempre per il motivo detto nell'incipit di questo msg :)

    né può addursi che le condotte non punibili autonomanete come frode fiscale possano rientrare nella truffa, altrimenti verrebbe compiuto un raggiro della normativa fiscale di recente introdotta: che vuole che l'utilizzatore sia punito per la dichiarazione fraudolenta.

    spero di non aver peggiorato la situazione :)
     
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    CITAZIONE (Azadeh @ 3/6/2011, 23:27) 
    ma quali sono queste condotte?
    Quali sono le condotte del reato di truffa a cui viene annessa una rilevanza autonoma mentre non dovrebbero averla?

    ti rispondo velocemente, leggo da sentenza "La disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 6, escludendo la punibilità a titolo di tentativo dei delitti in materia di dichiarazione di tipo commissivo di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso D.Lgs., "mira - oltre che a stimolare, nell'interesse dell'erario, la resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del periodo d'imposta - ad evitare che violazioni preparatorie, già autonomamente represse nel vecchio sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc), possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se, quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazione", come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato (così Corte Cost. cit.)."

    ludo ti stai intortando così di brutto, ma così di brutto che un triplo avvitamento carpiato è più semplice.
    rileggi con la dovuta calma la sentenza. ;)
     
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  12. Azadeh
     
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    CITAZIONE (togasana @ 4/6/2011, 00:33) 
    CITAZIONE (Azadeh @ 3/6/2011, 23:27) 
    ma quali sono queste condotte?
    Quali sono le condotte del reato di truffa a cui viene annessa una rilevanza autonoma mentre non dovrebbero averla?

    ti rispondo velocemente, leggo da sentenza "La disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 6, escludendo la punibilità a titolo di tentativo dei delitti in materia di dichiarazione di tipo commissivo di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso D.Lgs., "mira - oltre che a stimolare, nell'interesse dell'erario, la resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del periodo d'imposta - ad evitare che violazioni preparatorie, già autonomamente represse nel vecchio sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc), possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se, quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazione", come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato (così Corte Cost. cit.)."

    ludo ti stai intortando così di brutto, ma così di brutto che un triplo avvitamento carpiato è più semplice.

    :lol: :lol:
    come darti torto?
    Ma comunque quel pezzo di sentenza lo so a memoria! E nessuno capisc che cos'è che non capisco!! tizio viene trovato con delle operazioni per fatture inesistenti registrato in contabilità. Non è penalmente rilevante ai sensi del 74/2000-
    Ma tizio, quando viene perseguito per truffa, non si è certo limitato e ragistrarle in contabilità le operazioni inesistenti.Le ha trasfuse nella dichiarazione dei redditi ed ha pure conseguito un profitto.
    Con la conseguenza che quando tizio è punito per truffa, non è che si è annessa rilevanza autonoma alla registrazione in contabilità, che invece non è rilevante, ma si è annessa rilevanza al fatto di tizio che va bene, le avrà ure registrate, ma le ha trasfuse nella dichiarazione!! E questo ha rilevanza penale.Ecco che l'affermazione secondo cui la condanna per truffa comporta che si annetta rilevanza penale ad un antefatto non punibile, non la capisco, perchè condannando uno per truffa non dai rilevanza al fatto che ha messo queste diavolo di dichiarazioni nella contabilità (cosa che mai potrebbe integrare il reato di truffa), ma al fatto che le ha usate.
    Io prendo le fatture false, le metto nella dichiarazione dei redditi, e mi cndannano per truffa.Ma non mi acondannano per avere copiuto un antefatto non punibile ai sensi del 74/200, come registrare in contabilità un atto, mi condannano per avere compiuto un fatto pubibilissimo ai sensi del 74/200, cioè avere usato le fatture a supporto della dichiarazione.
    Nella truffa no nc'è solo in segmento antecedente la presentazione ella dichiarazione-che non ha rilevanza penale-c'è tutto il blocco del reato ex art 2, cioè luso delle fatture nella dichiarazione.
    In ogni modo, è troppo tardi per ragionarci su.
    Grazie della pazienza.
    Ora pensiamo a ripassare.

     
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    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 14 novembre 2011, n.41450


    MASSIMA
    Sussiste un rapporto di specialità tra le fattispecie tributarie penali in materia di frode fiscale previste dal D. Lgs n. 74/2000 e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo n. 1, c.p.), salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale ad esempio la concessione di pubbliche erogazioni.
    conforme alle ss.uu
     
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