citazione in riassunzione

modifica delle conclusioni

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  1. fidelio-rainbow
     
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    Tizio ha citato Alfa davanti al Giudice di Pace per essere risarcito del danno subito sul luogo di lavoro per caduta cornicione.
    alfa (io) si costituisce eccependo preliminarmente l'incompetenza del GDP poichè è competente trib. sez lavoro.
    il GDP accoglie l'eccezione e con ordinanza si dichiara incompetente e concede termine per la riassunzione della causa davanti al trib competente.
    tizio con ricorso davanti al trib sez lavoro riproduce nel merito quanto dedotto e argomentato nella citazione con una DIFFERENZA: nelle conclusioni del gdp tizio chiedeva risarcimento per € 5.000,00 ossia entro il limite di comptenza del gdp invece nel ricorso chiede €10.000,00.
    non mi è mai capitato di vedere conclusioni differenti nell'atto di riassunzione.
    vi chiedo è ammissibile? non sono riuscito a trovare giurisprudenza in merito..
    per adesso mi sono limitato a scrivere qualche osservazione in merito a tale discrepanza cercando di rendere poco credibile tale richiesta.
    Grazie
     
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  2. Bodhidharma
     
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    CITAZIONE (fidelio-rainbow @ 28/2/2011, 11:34) 
    Tizio ha citato Alfa davanti al Giudice di Pace per essere risarcito del danno subito sul luogo di lavoro per caduta cornicione.
    alfa (io) si costituisce eccependo preliminarmente l'incompetenza del GDP poichè è competente trib. sez lavoro.
    il GDP accoglie l'eccezione e con ordinanza si dichiara incompetente e concede termine per la riassunzione della causa davanti al trib competente.
    tizio con ricorso davanti al trib sez lavoro riproduce nel merito quanto dedotto e argomentato nella citazione con una DIFFERENZA: nelle conclusioni del gdp tizio chiedeva risarcimento per € 5.000,00 ossia entro il limite di comptenza del gdp invece nel ricorso chiede €10.000,00.
    non mi è mai capitato di vedere conclusioni differenti nell'atto di riassunzione.
    vi chiedo è ammissibile? non sono riuscito a trovare giurisprudenza in merito..
    per adesso mi sono limitato a scrivere qualche osservazione in merito a tale discrepanza cercando di rendere poco credibile tale richiesta.
    Grazie

    l'art. 125-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. al n.3 richiede "il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio": ne argomenterei che l'atto introduttivo non può essere modificato. altra questione è se l'indicazione del danno da risarcire vincola il giudice.

    come non detto!
    il bello della giurisprudenza...
    Cassazione civile sez. III, 18 gennaio 2006, n. 821: "L'atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo esso, in tal caso, come atto introduttivo di un giudizio ex novo."
    conforme: Cass. 3 ottobre 1997 n. 9671.



    Edited by Bodhidharma - 28/2/2011, 16:47
     
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  3. fidelio-rainbow
     
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    bravo..ho letto la sentenza e purtroppo è molto chiara sul punto..avevo pensato anch'io al 125..ora sono nella m....mi inventerò qualcosa tipo che essendo la fine del mondo prevista il 21.12.2012 appare pacifica la mancanza di interesse ad agire della ricorrente..
    grazie
     
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2 replies since 28/2/2011, 11:34   128 views
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