valenza probatoria delle copie (fotocopie) di fatture di pagamento non sottoscritte ma siglate

aiutatemi : dubbio atroce

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  1. arcobaleno83
     
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    Salve ragazzi avrei un dubbio circa la valenza probatoria di fotocopie di fatture di pagamento, le quali mi sono state presentate a supporto di un opposizione a decreto ingiuntivo.
    la cosa che mi lascia perplessa è che sono state allegate a tale opposizione non solo le copie e non le originali ma non sono sottoscritte ma solo siglate, a questo punto è stata chiesta dalla controparte la verifica della valenza della sigla attraverso un istanza di verificazione e su ancora non si sa se verrà o meno ammessa.
    Sapresti fornirmi qualche info al riguardo?Grazie

    ps: scusate se ho scritto qualche imprecisione ma sono neolaureata e man mano che mi sto inoltrando meno ci capisco :(
     
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  2. Spiritolibero
     
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    A me è capitato una volta a parti invertite. Cioè assistevo la parte che chiedeva il rilascio del decreto ingiuntivo.
    Per ottenerlo il giudice ha preteso -direi giustamente- che sulle fotocopie fosse apposto il visto di conformità notarile agli originali.
     
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  3. quisquedepopulo
     
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    Per superare il disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. è sufficiente produrre gli originali, non è necessario fare il giudizio di verificazione.

    Non mi pare che la fattura vada siglata, al massimo viene quietanzata con la sigla "pagato", ciò che di solito viene siglato è il d.d.t., e su questo una perizia calligrafica sull'originale sarebbe ammissibile (ma non so quanto rilevante, di solito il consegnatario che riceve la merce non è certo il legale rappresentante della società opponente ma un mero incaricato).

    Attenzione, per ottenere il provvedimento monitorio non è sufficiente produrre le fatture (copia/originale) o i d.d.t. perchè l'art. 634 c.p.c. parla di "estratti autentici delle scritture contabili (es. registro Iva) regolarmente tenute" nelle quali le fatture stesse sono annotate: per questo si richiede la certificazione notarile che spesso ha un costo, ma sempre più Uffici giudiziari si accontentano anche di quella di altro pubblico ufficiale (segretario comunale) o addirittura del commercialista incaricato della tenuta delle scritture stesse, specie se ciò avvenga nelle forme di cui all'art. 2215-bis c.c.

    Quanto alla valenza probatoria di tale documentazione nella fase di opposizione a contraddittorio pieno, se le parti sono imprenditori commerciali non vanno tralasciati gli artt. 2709 e 2710 c.c.

    Buona serata
     
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  4. matusalemme
     
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    Arcobaleno,

    scusa , ma son vecchio e un po' rincitrullito.

    Pur sforzandomi, non ho ben capito tante cose .

    Ad esempio :

    1. Tu sei creditrice o debitrice ?

    2. non esistono ( che io sappia ) fatture di pagamento : si tratta forse - come ipotizza Quisque- di sigle per quietanza ?

    3. se sì , le sigle son state apposte sulla fotocopia delle fatture oppure ( altra ipotesi di Quisque) su quelle dei d.d.t.( un tempo note come bolle di accompagnamento ) ? ben diverso sarebbe il significato, perchè se il debitore sigla il ddt hai la prova dell'avvenuta consegna della merce ; se la sigla vien apposta sulle fatture dal creditore ciò vale - di solito - come quietanza di avvenuto pagamento della fornitura.

    4. se le sigle son state apposte sui ddt hai un problemino in più in quanto i ddt son due : uno dal fornitore al trasportatore e un altro sottoscritto dal cliente finale : di quale ddt , se del caso, stiamo parlando ?

    5. ammettendo che le sigle siano state apposte sulle fatture e che Tu sia il Legale della creditrice , hai chiesto alla Tua cliente se la sigla appartiene ai suoi ? : per l'incasso dei crediti la Tua cliente si avvale di agenti ? se sì, hanno potere di quietanzare ?
     
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  5. Madame Buzzicona
     
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    CITAZIONE (quisquedepopulo @ 5/11/2010, 20:35) 
    Attenzione, per ottenere il provvedimento monitorio non è sufficiente produrre le fatture (copia/originale) o i d.d.t.

    Scusami, ma quello che scrivi non mi sembra corretto. Quantomeno la giurisprudenza assolutamente pacifica ritiene sufficienti ex 633 n. 1 e 634 cpc le fatture (e talvolta anche i d.d.t., ma dipende dal giudice adito) per il rilascio del decreto ingiuntivo.
    Altro problema è la prova del credito/titolo nella successiva fase di opposizione, laddove le fatture non sono più sufficienti.
    Ciao.
     
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  6. matusalemme
     
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    Madame ,

    per la mia esperienza i giudici in sede di concessione del d.i. han sempre voluto o l'estratto autentico delle scritture contabili oppure - in accoppiata- fotocopia di fatture e di ddt ( ex bolle di accompagnamento ), possibilmente autenticate ( in qualche maniera).
     
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  7. arcobaleno83
     
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    Innanzitutto grazie,
    allora preciso meglio visto che sicuramente sono ancora molto ignorante,
    allora io sono la parte creditrice cioè sostengo le difese di colui che è ricorso al d.i, ora poichè nella fase di opposizione la controparte, adducendo che nn ha più gli originali delle fatture di quietanza ( cioè dice la controparte :io debitore ho pagato e ho le prove del pagamento ma nn ho gli originali delle fatture ma solo le fotocopie delle fatture che dimostrano il pagamento), ha allegato quale prova queste fotocopie di fatture le quali non sono sottoscritte ma siglate.
    inoltre nell'opposizione si chiede a sostegno della veridicità delle fatture, la verifica della sigla attraverso l'istanza di verificazione che può essere fatta anche personalmente avanti al giudice (almeno cosi io so).
    quindi nel giudizio di opposizione al d.i può la parte opponente allegare queste benedette fotocopie di fatture senza autentica?
    nuovamente grazie di tutte le info mi sto scervellando a trovare un pò di giurisprudenza e voi siete meglio di un enciclopedia treccani. ; )
     
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  8. matusalemme
     
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    Arcobaleno,

    qui - di fronte ai casi altrui , che per noi son nuovi - siamo tutti moderatamente ignoranti: non Ti preoccupare .

    La prova dell'avvenuto pagamento può esser data in qualsiasi modo , anche tramite testi. figuraTi se non vale un pezzo di carta.

    Aldilà di tutte le mene , la sigla è di persone riferibili all'entourage della Tua cliente : sì o no .

    Controparte può non disporre degli originali per molteplici motivi : per assurdo, la Tua cliente potrebbe non avergliele mai mandate; poi, passava il funzionario commerciale o l'agente ad incassare con una fotocopia della fattura, soldi, sigla e via.

    Hai verificato ? è possibile ?

    Il debitore , però, non dice come avrebbe pagato : assegno, bonifico , contanti ?

    se la somma è importante non può aver pagato in contanti.

    inoltre mi sembra strano che il debitore non sappia di chi sia la sigla .

    l'operazione era regolare ? c'è qualcosa che non torna .

     
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  9. arcobaleno83
     
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    CITAZIONE (Madame Buzzicona @ 5/11/2010, 21:16) 
    CITAZIONE (quisquedepopulo @ 5/11/2010, 20:35) 
    Attenzione, per ottenere il provvedimento monitorio non è sufficiente produrre le fatture (copia/originale) o i d.d.t.

    Scusami, ma quello che scrivi non mi sembra corretto. Quantomeno la giurisprudenza assolutamente pacifica ritiene sufficienti ex 633 n. 1 e 634 cpc le fatture (e talvolta anche i d.d.t., ma dipende dal giudice adito) per il rilascio del decreto ingiuntivo.
    Altro problema è la prova del credito/titolo nella successiva fase di opposizione, laddove le fatture non sono più sufficienti.
    Ciao.

    quindi la mia controparte allegando le sole fotocopie di fatture di quietanza del suo cliente - debitore
    poi mi chiedo ( ma è una mia idea-curiosità, sono ancora agli inizi) visto che il giudizio di opposizione apre una fase a contraddittorio pieno,non dovrebbe la fattura prodotta in fotocopia essere cmq una prova idonea (scritta e/o di pronta soluzione) senza che bisogna fare alcunchè infatti se ai sensi dell'art 634 vale in sede di proposizione del d.i, tanto più dovrebbe valere in sede di opposizione visto che il codice nulla dispone all'art 645 o dico una cavolata
    grazie


     
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  10. matusalemme
     
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    E' vero esattamente ( passami il termine ) il contrario.

    In fase di opposizione le sole fatture (o l'estratto autentico) non sono sufficienti : tieni presente che le fatture sono documenti emessi unilateralmente dal creditore , non provano - ad es. - la vendita come pure la consegna della merce.

    Io ( impresa) potrei emettere fatture su di Te per centinaia di migliaia di euro senza consegnarTi nulla : possono valere - da sole - come prova del credito? no. E ciò tanto più di fronte ad una contestazione di controparte.
     
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  11. arcobaleno83
     
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    CITAZIONE (matusalemme @ 5/11/2010, 22:25) 
    Arcobaleno,

    qui - di fronte ai casi altrui , che per noi son nuovi - siamo tutti moderatamente ignoranti: non Ti preoccupare .

    La prova dell'avvenuto pagamento può esser data in qualsiasi modo , anche tramite testi. figuraTi se non vale un pezzo di carta.

    Aldilà di tutte le mene , la sigla è di persone riferibili all'entourage della Tua cliente : sì o no .

    Controparte può non disporre degli originali per molteplici motivi : per assurdo, la Tua cliente potrebbe non avergliele mai mandate; poi, passava il funzionario commerciale o l'agente ad incassare con una fotocopia della fattura, soldi, sigla e via.

    Hai verificato ? è possibile ?

    Il debitore , però, non dice come avrebbe pagato : assegno, bonifico , contanti ?

    se la somma è importante non può aver pagato in contanti.

    inoltre mi sembra strano che il debitore non sappia di chi sia la sigla .

    l'operazione era regolare ? c'è qualcosa che non torna .

    no la sigla nn è riferibile a nessuno , la parte debitrice dice solo che nn ha più gli originali e nell'opposizione molto breve allega solo ste fatture che provano che lui ha pagato (cioè ha pagato alla mia cliente)
    il debitore inoltre dice che è stata pagato tutto in contanti infatti si tratta di di circa 3000 euro e di cui appunto allega quale prova queste fotocopie di quietanza( nn so se hai mai visto di quelle che vendono da Buffetti in carnet e di cui a volte sbrigativamente ti rilasciano copia quando paghi un bene di poco valore, facendo una sigla secondo me nn riferibile a nessuno vedi nel caso di specie siamo tra piccoli commercianti di servizi e forniture per ufficio nn sono grandi società)
    perciò mi è sorto questo dubbio :dunno.gif: è una vicenda dove mi sono realmente chiesta appunto quale è l'efficacia probatoria delle scritture di contabili nel caso fatture di quietanza nel giudizio di opposizione che sapevo apriva una fase di giudizio a cognizione piena dove appunto si ha un contraddittorio pieno e dove se il creditore che si avvale del procedimento per d.i può avvalersi quale prova scritta o di pronta soluzione anche delle fatture purchè ricorrano le condizione previste dal cpc allora a maggior ragione dovrebbe anche il debitore opponente in questa nuovo giudizio assunte le vesti di attore fornisce le prove a sostegno della sua pretesa ( di non pagare perchè sostiene di aver già pagato) le medesime fatture seppur fotocopie aver prodotto un idonea prova? o sto dicendo scemenze?
     
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  12. matusalemme
     
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    Qualche piccola inesattezza, sì ( se posso dire) .

    Nella fase di opposizione a d. i. l'attore sostanziale è e rimane il preteso creditore anche se - formalmente - assume le vesti di convenuto.

    Quindi la prova del credito e del mancato pagamento incombe sul ricorrente in d.i.ora convenuto in opposizione.

    Prima, inoltre, mi pareva di aver capito che la sigla era stata apposta sulle fatture, ora riferisci di quietanze autonome : ho frainteso ?

    Sono stati indicati testi ? ci sono ordini ? conferme d'ordine ? bolle di accompagnamento (ddt) ? fax, email ?
     
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  13. lostsoul
     
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    La fattura semplicemente siglata non mi sembra abbia valore probatorio.
    Deve essere quietanzata.

    Per il resto concordo con l'osservazione di Matusalemme:
    la prova del credito e del mancato pagamento incombe sul ricorrente in d.i.ora convenuto in opposizione.
     
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  14. arcobaleno83
     
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    CITAZIONE (matusalemme @ 5/11/2010, 23:07) 
    Qualche piccola inesattezza, sì ( se posso dire) .

    Nella fase di opposizione a d. i. l'attore sostanziale è e rimane il preteso creditore anche se - formalmente - assume le vesti di convenuto.

    Quindi la prova del credito e del mancato pagamento incombe sul ricorrente in d.i.ora convenuto in opposizione.

    Prima, inoltre, mi pareva di aver capito che la sigla era stata apposta sulle fatture, ora riferisci di quietanze autonome : ho frainteso ?

    Sono stati indicati testi ? ci sono ordini ? conferme d'ordine ? bolle di accompagnamento (ddt) ? fax, email ?

    si scusami...sono delle fatture vere e proprie te le vorrei mostrare....sopra ti ho fatto un esempio per farti capire la tipologia.
    cmq lunedi allo studio riprendo tutto il materiale e lo rivisiono può essere che nella mia demenza ho capito una cosa per un altra :worthy.gif: :worthy.gif: :worthy.gif:
    se sai di qualche giurisprudenza sulla valenza probatoria delle fatture nel processo esecutivo te en sarei grata.
    ora vado a dormire GRAZIE A TUTTI GLI INTERVENTORI siete bravissimi !!!!!
     
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  15. lostsoul
     
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    CITAZIONE (arcobaleno83 @ 5/11/2010, 23:41) 
    se sai di qualche giurisprudenza sulla valenza probatoria delle fatture nel processo esecutivo te en sarei grata.

    E dai...
    Ma che scrivo a fare. :rolleyes:
     
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30 replies since 5/11/2010, 16:57   702 views
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