Art. 21 SEXIES L. n. 241 / 1990 e succ. mod. e int.

Possibile una ricostruzione sistematica come strumento di autotutela amministrativa ?

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  1. baldo.76
     
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    Mi permetto di integrare quanto sopra - ottimamente - argomentato per evidenziare come la distinzione tra contratto/rapporto paritetico/recesso e provvedimento/atto autoritativo/revoca o annullamento emerge anche dal principio, introdotto dalla legge 15/2005, secondo cui la p.a., nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente. Ed anche dall'art. 21 quinquies, comma 1-bis,che prevede che " Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico", mostrando di differenziare appieno la revoca dell'atto presupposto rispetto al recesso dal rapporto contrattuale.

    Mi pare, poi, che un diverso problema si ponga per il recesso dagli accordi integrativi o sostitutivi (art. 11, l. 241) per cui il venir meno dell'autovincolo è comnque possibile in tutti i sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso la ricostruzione (provvedimentale
    o contrattuale) della caducazione del rapporto discende dalla più ampia ricostruzione della natura giuridica degli accordi amministrativi.

     
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5 replies since 19/10/2010, 11:47   79 views
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