Art. 21 SEXIES L. n. 241 / 1990 e succ. mod. e int.

Possibile una ricostruzione sistematica come strumento di autotutela amministrativa ?

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  1. *nausicaa*
     
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    CITAZIONE (Satanspond @ 19/10/2010, 12:47)
    L'art. 21 sexies della Legge generale sul Procedimento amministrativo, così come modificata ed integrata, soprattutto, dalle Leggi nn. 15 / 2005, 40 / 2007, 69 / 2009,

    prevede, come si sa, l'istituto del cosiddetto "recesso unilaterale dai contratti della Pubblica Amministrazione" . Sono possibili ( ed in effetti percorse ) diverse interpretazioni dell'istituto in parola .

    Infatti, con riguardo ad una sommaria ricapitolazione di siffatto strumento normativo, si può affermare :


    RECESSO DAI CONTRATTI

    Articolo 21-sexies
    “1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”.

    A prima vista la disposizione ripete quanto stabilito dall’art. 1373 del codice civile

    Art. 1373 Recesso unilaterale


    Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
    Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
    Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
    E' salvo in ogni caso il patto contrario.

    Occorre ricordare che per il recesso dagli accordi di cui all’art. 11 della legge 241/1990, è prevista una disciplina diversa, al comma 4: Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Nonché al comma 5: 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Il codice dei contratti pubblici disciplina specifiche ipotesi di recesso delle stazioni appaltanti dai contratti di appalto, principalmente art. 37, comma 18, e art. 134.

    L’interpretazione più aderente alla formulazione letterale, ma non l’unica, dell’art. 21 sexies è che il legislatore abbia voluto disciplinare il recesso unilaterale dai contratti della P.A. allo stesso modo della disciplina operante per i contratti dei privati, cioè secondo gli schemi del codice civile.



    Il mio quesito, dunque, che tosto vi propongo, è il seguente .

    Non si potrebbe, forse, affermare che il "recesso unilaterale dai contratti" ad opera della P.A. di riferimento, possa rappresentare una forma inespressa di autotutela amministrativa ?
    Temerariamente affermo ciò, non soltanto in base alla collocazione sistematica dell'istituto qui in esame nell'ambito della L. n. 241 / 1990, accanto ai ben noti mezzi di autotutela amministrativa, od in base alla presenza di rimedi analoghi in settori speciali normati da discipline speciali e pubblicistiche; ma anche, in base al rilievo per cui pure il "recesso" rappresenterebbe, infine ed in effetti, un provvedimento "di secondo grado" in esito ad un procedimento "di secondo grado" . Se, infatti, ogni stipulazione contrattuale nell'ambito della quale sia parte sostanziale una P.A., necessita di una previa delibera in tal senso, la quale, quasi univocamente, viene riconosciuta e ricostruita come un provvedimento in senso tecnico, adottato all'esito di procedimento, è possibile, se non probabile, che il "recesso unilaterale", fondi su di esso la propria natura di procedimento/provvedimento "di secondo grado" in autotutela amministrativa, considerato anche il fatto, che gli effetti giuridici della delibera negoziale della P.A. procedente non sono certamente da considerarsi esauriti, definitivi e non più nella disponibilità dell'Amministrazione riguardata .


    Sinceramente, che ne pensate ?

    l'esercizio dell'autotutela, con cui si priva di efficacia un atto amministrativo efficace anche se viziato, presuppone una valutazione del pubblico interesse da bilanciare con quello del privato e se è decorso molto tempo, difficilmente un atto di secondo grado reggerebbe. Il recesso dal contratto, inoltre, ti consente di intervenire su eventuali vizi della fase esecutiva, ma deve essere previsto in una legge (es. recesso dal contratto di conferimento di incarico di progettazione ex lege 143/49) oppure in base ad ipotesi previste nel contratto. Quando agisci sul contratto, ma il provvedimento resta in piedi, non si dovrebbe parlare di autotutela. Ad es., se recedi dal contratto ma la determina a contrarre resta in piedi non stai privando di efficacia la scelta relativa alla fase pubblicistica. Dammi un paio di giorni, credo di poterti rimediare qualcosa sul punto e di potertelo inviare in mp o via mail. Buono studio, Satan. ;)
     
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5 replies since 19/10/2010, 11:47   79 views
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