PROCURATORE STATO

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  1. Mustang+
     
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    QUOTE (gocciadirugiada @ 29/11/2010, 17:49) 
    si vociferava in alcuni ambienti di un possibile concorso...

    ..e in base a queste voci, quando potrebbe essere bandito, più o meno? :ph34r:
     
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  2. marxme
     
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    Qualcuno sa di che cosa si tratta?


    OL - Cdm/4. Approvato regolamento concorso procuratore Stato

    Roma, 19 mag (Il Velino) - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Cdm ha approvato un regolamento finalizzato a razionalizzare lo svolgimento del concorso per l’accesso alla qualifica di procuratore dello stato.
     
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  3. saràquelchesarà
     
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    in un altro forum, si dice che il concorso sarà bandito a luglio
     
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  4. gocciadirugiada
     
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    occorre il titolo di avvocato??
     
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  5. saràquelchesarà
     
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    CITAZIONE (gocciadirugiada @ 3/6/2011, 13:58) 
    occorre il titolo di avvocato??

    pare di no. basta la laurea
     
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  6. Zaleuco
     
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    CITAZIONE (marxme @ 21/5/2011, 18:55) 
    Qualcuno sa di che cosa si tratta?


    OL - Cdm/4. Approvato regolamento concorso procuratore Stato

    Roma, 19 mag (Il Velino) - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Cdm ha approvato un regolamento finalizzato a razionalizzare lo svolgimento del concorso per l’accesso alla qualifica di procuratore dello stato.

    Su tale regolamento è stato richiesto parere al Cons. Stato; parere che riporto di seguito:
    CITAZIONE
    Schema di regolamento recante modificazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a Procuratore dello Stato.

    LA SEZIONE

    Vista la relazione trasmessa con nota prot. N. DAGL/051658/10.3.1/405 PCM, dell'8 aprile 2011, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

    Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;




    Premesso:

    Il concorso a procuratore dello Stato è attualmente disciplinato, per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove scritte od orali da superare, dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).

    Osserva l'Amministrazione che la legge 23 novembre 1996, n. 1035 ha abrogato il previgente requisito aggiuntivo del biennio di pratica professionale, disponendo che "la laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso".

    Poiché il numero di coloro che conseguono la laurea in questione è più che triplicato nell'ultimo decennio, con conseguente effetto moltiplicatore sui partecipanti al concorso, le relative procedure sono divenute lentissime e poco gestibili, particolarmente sotto il profilo dell'ordine pubblico.

    Di qui la necessità di intervenire sulla vigente disciplina, per rendere più celeri le procedure di selezione.

    Inoltre, al fine di acquisire personale qualificato in rapporto all'evoluzione del contesto giuridico nazionale e sopranazionale, incidente sulla natura del servizio richiesto, appare necessaria una maggiore specificazione delle prove scritte obbligatorie da superare, ed una riconsiderazione dell'età massima dei candidati.

    Su tali presupposti, lo schema in esame, che si compone di quattro articoli, reca modifiche al R.D. n. 1612 del 1933 (articolo 1), al d.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141 (articolo 3) e reca norme chiarificatorie e di coordinamento ed aggiornamento (articoli 2 e 4).

    Il testo, predisposto per il concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, è corredato della relazione recante l'analisi di impatto della regolamentazione e della relazione tecnica concernente l'analisi dei costi, dalla quale emerge l'insussistenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

    Considerato:

    L'articolo 1 dello schema modifica il vigente R.D. n. 1612 del 1933 sostituendo gli articoli 13, 16, 17 e 26, ed introducendo gli articoli 24 bis e 24 ter.

    Una prima modifica prevede l'ampliamento delle prove scritte, alle quali viene aggiunto lo svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale; alla prova orale vengono aggiunte le seguenti materie: diritto costituzionale, diritto internazionale privato, diritto comunitario e informatica giuridica.

    Tenuto conto della necessità di assicurare la provvista di elementi dotati di adeguata preparazione in relazione ai compiti di istituto, l'ampliamento delle materie, ed in particolare l'obbligatorietà della prova scritta di diritto amministrativo, appare congruente anche in relazione alla partecipazione di candidati dotati della sola laurea.

    In ordine a quest'ultimo punto, l'articolo 2 dello schema chiarisce che deve trattarsi della laurea specialistica in giurisprudenza o di laurea in giurisprudenza, conseguita nel corso di durata legale non inferiore a quattro anni.

    La precisazione, volta ad evitare contenzioso, sul tipo di laurea richiesto, specifica la disposizione recata dalla norma primaria (articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035), che dispone che la "laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso".

    Pur tenendo conto di quanto sopra, e del disposto ampliamento delle materie d'esame, ritiene la Sezione di dover sottoporre all'Amministrazione la valutazione dell'opportunità di promuovere una iniziativa legislativa che, introducendo ulteriori requisiti, consenta fin dall'inizio di assicurare la partecipazione di candidati il cui curriculum sia significativo di una preparazione maggiormente confacente all'incarico cui aspirano.

    La modifica all'articolo 16, ridetermina le caratteristiche dei componenti le Commissioni giudicatrici, prevedendone, nella sostanza, una maggiore anzianità, significativa di una maggiore esperienza, anche al fine di assicurare una opportuna differenziazione di età rispetto ai candidati. Tale valutazione può essere condivisa, pur considerando quanto disposto nell'articolo 3 dello schema, che riduce da quaranta a trentacinque anni il limite di età per la partecipazione al concorso (modificando l'articolo 1 del D.P.C.M. 13 aprile 2000, n.141).

    Al fine di assicurare celerità allo svolgimento del concorso, la modifica dell'articolo 26 del R.D. n. 1612 del 1933 e l'introduzione, in tale regolamento, dell'articolo 24 bis, dispongono, rispettivamente, la valutazione degli scritti unicamente con punteggio numerico, e che alla valutazione dei successivi elaborati si proceda solo in caso di giudizio positivo degli elaborati già scrutinati.

    Trattasi di meccanismi già sperimentati, relativamente ai quali non vi sono osservazioni da formulare.

    L'aspetto maggiormente innovativo in tema di svolgimento delle prove concorsuali è recato dalle modifiche apportate all'articolo 17 del vigente regolamento e dalla correlata introduzione dell'articolo 24 ter.

    In sintesi, viene previsto che, in relazione al numero delle domande pervenute, l'Avvocato Generale può disporre, con proprio provvedimento, che una delle prove scritte avvenga anticipatamente rispetto alle rimanenti.

    All'esito della correzione, attuata da una prima commissione, l'ammissione alle rimanenti prove scritte avviene per i soli candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di sei decimi o superiore.

    Ciò implica il riconoscimento dei nomi di tutti i candidati al termine della prima prova ad opera della commissione e la pubblicazione, prevista nella Gazzetta Ufficiale, dei nominativi dei partecipanti ammessi a sostenere le ulteriori prove.

    Per l'espletamento degli ulteriori incombenti, fino al termine delle operazioni concorsuali, è prevista la nomina di una seconda, distinta commissione.

    In linea generale, e considerato che le prove scritte devono aver luogo nella provincia di Roma (modifica all'articolo 13 del d.m. n. 1612 del 1933 e contestuale abrogazione espressa dall'articolo 18, commi da 4 a 12), può condividersi, stante la variabilità del numero delle domande di partecipazione ed i vincoli organizzativi conseguenti all'identificazione delle sedi d'esame, il potere discrezionale rimesso all'Avvocato Generale dello Stato circa la ragionevole scelta delle modalità articolate di svolgimento delle prove.

    L'adozione della prova anticipata conferisce peraltro un indubbio rilievo alla scelta della prova scritta stessa, tanto più che il mancato superamento, per due volte, del concorso inibisce la partecipazione ad ulteriori concorsi (articolo 7, comma 2, della legge 20 giugno 1955, n. 519, richiamato nell'articolo 24 ter proposto, il quale reca tuttavia un refuso da correggere, indicando erroneamente l'anno come 1995).

    Al fine di assicurare la massima linearità e trasparenza, ritiene la Sezione che la scelta della prova scritta anticipata debba essere effettuata mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte previste nel regolamento, operazione che può essere affidata alla commissione indicata per tale prova.

    Conclusivamente, può condividersi la procedura prevista, che, a parte gli innegabili vantaggi economici, documentati nelle relazioni tecniche accluse allo schema, appare idonea ad assicurare la par condicio dei candidati, considerando che, nel caso di prova scritta anticipata, la attribuzione ad una distinta commissione del prosieguo delle operazioni concorsuali assicura l'anonimato nella seconda fase concorsuale.

    L'articolo 4 dello schema prevede l'abrogazione espressa di alcune norme non più congruenti o, di fatto, superate dalla sopravvenuta normativa, provvedendo ai necessari adeguamenti, e non dà luogo ad osservazioni.

    Conclusivamente, salvo quanto sopra esposto, il testo trasmesso appare conforme a parametri di legittimità e, come risulta dalla documentazione tecnica allegata, non determina oneri aggiuntivi alla finanza pubblica.

    Va peraltro ricordato che lo schema trasmesso deve essere completato con la formula di inserzione del regolamento nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

    P.Q.M.

    Esprime parere favorevole con la condizione e le osservazioni di cui in motivazione.

    E' possibile intuire le principali novità che verranno introdotte dal regolamento e riguarderanno la procedura selettiva:

    - Il requisito base rimane la sola laurea in giurisprudenza (probabile verrà introdotto un voto minimo di sbarramento, es. 105)

    - Il requisito dell'età verrà ridotto a 35 anni.

    - Viene introdotta una ulteriore prova in diritto e processo amministrativo.

    - A discrezione del presidente della commissione ed in funzione del numero di domande pervenute una delle 4 prove, a sorteggio, può essere anticipata e fungere da preselezione, ovvero proseguiranno a svolgere le altre 3 prove solo coloro che supereranno la prima prova.


    Bando previsto per luglio o settembre (più probabile visto che ancora non è stato pubblicato il regolamento).
     
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  7. Saavedra
     
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    Verrà introdotto il voto minimo di laurea? :huh:
     
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  8. Ningun
     
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    ma quando mai il numero dei laureati in legge è triplicato nell'ultimo decennio,se lo sono inventati loro,scrivessero cose esatte e non campate in aria
     
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  9. rising_sun
     
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    CITAZIONE (Ningun @ 4/6/2011, 21:56) 
    ma quando mai il numero dei laureati in legge è triplicato nell'ultimo decennio,se lo sono inventati loro,scrivessero cose esatte e non campate in aria

    sinceramente non lo so se sia vero, fatto sta che ai concorsi si presenta sempre una marea di concorrenti...
     
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  10. Ningun
     
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    si,è vero,ma è anche vero che il numero di quelli che si prsentano ora piùo meno è lo stesso di 10 anni fa'.semmai è il triplo o anche di più di quanti se ne presentavano 30 anni fa'
    solo alla mia università il numero di iscritti per anno è passato dai circa 6000 degli anni '90 a 3000 quando mi iscrissi io nel 2002 a 2500 l'ultimo anno
     
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  11. rising_sun
     
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    CITAZIONE (Ningun @ 4/6/2011, 22:36) 
    si,è vero,ma è anche vero che il numero di quelli che si prsentano ora piùo meno è lo stesso di 10 anni fa'.semmai è il triplo o anche di più di quanti se ne presentavano 30 anni fa'
    solo alla mia università il numero di iscritti per anno è passato dai circa 6000 degli anni '90 a 3000 quando mi iscrissi io nel 2002 a 2500 l'ultimo anno

    e forse saranno diminuiti i posti rispetto a 10 anni fa...
     
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  12. Ningun
     
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    a, ok...
     
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  13. confutatis maledictis
     
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    E' sicuro l'abbassamento del limite di età a 35 anni? Ci saranno deroghe?

    Se l'avessi saputo la scorsa volta avrei consegnato...
     
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  14. python83
     
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    Se davvero verrà bandito a breve,allora bisogna iniziare a prepararsi.... per le procedure,sapete quali testi sono consigliati?? :)
     
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  15. beffe
     
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    certo se verranno banditi meno di 10 posti conviene secondo me sicuramente provarci, ma senza fare uno studio mirato per questo concorso
     
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49 replies since 14/10/2010, 09:04   5144 views
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