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La rivista ha un nome (il diritto per i concorsi) e un cognome (Caringella).
Grazie a quanti siete per aver raccolto la mia richiesta.
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vales14.
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ciao ragazzi, volevo farvi una domanda: secondo voi, qual è la percentuale di consegnanti che, nei loro elaborati, hanno sviscerato correttamente il discorso sulla ex cirielli, sia per ciò che attiene al principio di retroatt. lex mitior (se costituzionalizzato o meno), sia per la questione di costituzionalità (oggi ancora pendente) sull'art.10, riguardo al principio di ragionevolezza ritenuto leso dalla scelta del limite del primo grado; sia, quanto alla recidiva, sulla succesione di leggi riferita alla fase di esecuzione della pena.
azzardo un numero...80?? (e ovviamente, non sono tra quelli...). -
PERSEVERANDA.
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La questione della recidiva la sapevano veramente in pochissimi... . -
quanti siete?.
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La questione della recidiva la sapevano veramente in pochissimi...
Secondo me l'unica cosa che andava necessariamente trattata ai sensi della traccia è il passaggio dalla recidiva generica alla recidiva specifica, con applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p.
I riflessi sull'esecuzione della pena avrebbero richiesto un richiamo esplicito nella traccia, secondo me.. -
PERSEVERANDA.
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Anche io ho affrontato questo aspetto, con riferimento all'evoluzione della recidiva dal '74 alla ex Cirielli. Mi sono soffermata sul cambiamento dell'istituto fino ad arrivare al criterio del " doppio binario" del 2005 con riferimento al potere del giudice discerezionale o meno di aumento della pena. Mahhhhhhhhhhhhhhh . -
blobbino.
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Magari ho sbagliato , ma non mi sono soffermato quasi per nulla a parlare della recidiva in generale.
Ho ritenuto che il tema fosse sull'articolo 2 e non sulla recidiva.
La traccia mi sembrava formulata in maniera tale da richiedere la successione di leggi nel tempo e anche la recidiva doveva essere trattata in relazione alla successione di leggi.
Così in poche righe ho spiegato cos'è la recidiva, ho detto che è un istituto sostanziale e non processuale.
Dopodichè ho subito affrontato la questione della successione con riferimento alla recidiva.
L'ho esaminata sotto 2 profili
1)Ho detto che l'articolo 2 c.p. riguarda non solo le norme incriminatrici ma anche le aggravanti e quindi anche la recidiva , ho fatto anche un riferimento ad un articolo del codice di procedura penale che avevo trovato , ma che ora davvero non rammento, se non sbaglio il 674 c.p.p. , cioè mi sono posto il problema se in caso di abrogazione di reato e quindi di articolo 2 c.p. il reato commesso possa comunque essere considerato ai fini della recidiva.
2)Ho richiamato anche le sentenze della Corte Costituzionale su alcuni articoli della legge sull'ordinamento penitenziario che riguardavano ad esempio i permessi premio e che erano stati modificati dalla Cirielli.
Il richiamo mi sembrava pertinente perchè la legge poneva dei limiti all'applicazione dei benefici carcerari proprio ai recidivi e quindi si poneva un problema di successione di leggi su cui era intervenuta la Corte.
E poi perchè la legge in questione era proprio la Cirielli, cioè la stessa che riguardava la prescrizione e quindi mi sembrava collegata all'altra questione richiesta dalla traccia.. -
quanti siete?.
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Se ti può consolare, ho letto il tema di Ruscica e nemmeno dice cosa è la recidiva. . -
ARANCIA.meccanica.
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Magari ho sbagliato , ma non mi sono soffermato quasi per nulla a parlare della recidiva in generale.
Ho ritenuto che il tema fosse sull'articolo 2 e non sulla recidiva.
La traccia mi sembrava formulata in maniera tale da richiedere la successione di leggi nel tempo e anche la recidiva doveva essere trattata in relazione alla successione di leggi.
Così in poche righe ho spiegato cos'è la recidiva, ho detto che è un istituto sostanziale e non processuale.
Dopodichè ho subito affrontato la questione della successione con riferimento alla recidiva.
L'ho esaminata sotto 2 profili
1)Ho detto che l'articolo 2 c.p. riguarda non solo le norme incriminatrici ma anche le aggravanti e quindi anche la recidiva , ho fatto anche un riferimento ad un articolo del codice di procedura penale che avevo trovato , ma che ora davvero non rammento, se non sbaglio il 674 c.p.p. , cioè mi sono posto il problema se in caso di abrogazione di reato e quindi di articolo 2 c.p. il reato commesso possa comunque essere considerato ai fini della recidiva.
2)Ho richiamato anche le sentenze della Corte Costituzionale su alcuni articoli della legge sull'ordinamento penitenziario che riguardavano ad esempio i permessi premio e che erano stati modificati dalla Cirielli.
Il richiamo mi sembrava pertinente perchè la legge poneva dei limiti all'applicazione dei benefici carcerari proprio ai recidivi e quindi si poneva un problema di successione di leggi su cui era intervenuta la Corte.
E poi perchè la legge in questione era proprio la Cirielli, cioè la stessa che riguardava la prescrizione e quindi mi sembrava collegata all'altra questione richiesta dalla traccia.
Bravo blobbino
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bertuccinaV.
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Magari ho sbagliato , ma non mi sono soffermato quasi per nulla a parlare della recidiva in generale.
Ho ritenuto che il tema fosse sull'articolo 2 e non sulla recidiva.
La traccia mi sembrava formulata in maniera tale da richiedere la successione di leggi nel tempo e anche la recidiva doveva essere trattata in relazione alla successione di leggi.
Così in poche righe ho spiegato cos'è la recidiva, ho detto che è un istituto sostanziale e non processuale.
Dopodichè ho subito affrontato la questione della successione con riferimento alla recidiva.
L'ho esaminata sotto 2 profili
1)Ho detto che l'articolo 2 c.p. riguarda non solo le norme incriminatrici ma anche le aggravanti e quindi anche la recidiva , ho fatto anche un riferimento ad un articolo del codice di procedura penale che avevo trovato , ma che ora davvero non rammento, se non sbaglio il 674 c.p.p. , cioè mi sono posto il problema se in caso di abrogazione di reato e quindi di articolo 2 c.p. il reato commesso possa comunque essere considerato ai fini della recidiva.
2)Ho richiamato anche le sentenze della Corte Costituzionale su alcuni articoli della legge sull'ordinamento penitenziario che riguardavano ad esempio i permessi premio e che erano stati modificati dalla Cirielli.
Il richiamo mi sembrava pertinente perchè la legge poneva dei limiti all'applicazione dei benefici carcerari proprio ai recidivi e quindi si poneva un problema di successione di leggi su cui era intervenuta la Corte.
E poi perchè la legge in questione era proprio la Cirielli, cioè la stessa che riguardava la prescrizione e quindi mi sembrava collegata all'altra questione richiesta dalla traccia.
Bravo blobbino
Adesso ho capto perchè ho preso 13 a penale: tema semplice, lineare, con poche notme citate, senza giurisprudenza di cassazione se non le due uniche corte Cost pertinenti su prescrizione e recidiva (permessi premio). Un tema apparentemente da schifo: e invece ho preso 13. N.I. a civile e amm.vo dove pensavo di aver fatto bene....