Dubbio su notifica (cerco conferma)

a mezzo del servizio postale

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  1. labeone
     
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    Ho il seguente quesito:

    1) un decreto ingiuntivo è stato emesso e depositato il in data 16/11/2009


    2) è stato notificato il 14/01/2010 a mezzo posta



    3) la cartolina mi porta come data di ricezione il 18/01/2010



    è stato notificato entro i 60 gg? ( art. 149 come modificato e l. 890/82)


    ditemi di sì , devo chiedere l'esecutorietà--- :lol: ( mi raccomando matusalemme , che sei l'unico gentile a rispodnere sempre :) gli altri avvocati snobbano un po' questi post... vedi lost e sturmer <_< )
     
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  2. *nausicaa*
     
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    CITAZIONE (labeone @ 25/3/2010, 12:55)
    Ho il seguente quesito:

    1) un decreto ingiuntivo è stato emesso e depositato il in data 16/11/2009


    2) è stato notificato il 14/01/2010 a mezzo posta



    3) la cartolina mi porta come data di ricezione il 18/01/2010



    è stato notificato entro i 60 gg? ( art. 149 come modificato e l. 890/82)


    ditemi di sì , devo chiedere l'esecutorietà--- :lol: ( mi raccomando matusalemme , che sei l'unico gentile a rispodnere sempre :) gli altri avvocati snobbano un po' questi post... vedi lost e sturmer <_< )

    Se non erro c'è una sentenza della Corte Costituzionale che, applicando il principio secondo cui per il notificante vale la data di consegne all' ufficio postale, ti darebbe ragione. E' risalente, ma non ricordo il numero (in genere la trovi citata in calce alla multe: se hai avuto una multa di recente, la troverai presto!) :lol:
     
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  3. labeone
     
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    CITAZIONE (*nausicaa* @ 25/3/2010, 13:42)
    CITAZIONE (labeone @ 25/3/2010, 12:55)
    Ho il seguente quesito:

    1) un decreto ingiuntivo è stato emesso e depositato il in data 16/11/2009


    2) è stato notificato il 14/01/2010 a mezzo posta



    3) la cartolina mi porta come data di ricezione il 18/01/2010



    è stato notificato entro i 60 gg? ( art. 149 come modificato e l. 890/82)


    ditemi di sì , devo chiedere l'esecutorietà--- :lol: ( mi raccomando matusalemme , che sei l'unico gentile a rispodnere sempre :) gli altri avvocati snobbano un po' questi post... vedi lost e sturmer <_< )

    Se non erro c'è una sentenza della Corte Costituzionale che, applicando il principio secondo cui per il notificante vale la data di consegne all' ufficio postale, ti darebbe ragione. E' risalente, ma non ricordo il numero (in genere la trovi citata in calce alla multe: se hai avuto una multa di recente, la troverai presto!) :lol:

    a dire il vero l'art 149 è stato modificato in accordo a tale sentenza...

    volevo conferma...
     
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  4. princi72
     
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    La Corte Cost., con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, legge n. 890/1982, nella parte in cui non prevede che il perfezionamento della notifica per il notificante avviene al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, fermo restando che per il notificato la notifica continua a essere perfetta al momento della ricezione dell'atto. In motivazione si legge che «è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di una attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario o l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono dunque essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del primo» . A questo punto è chiaro che, almeno limitatamente alle notifiche a mezzo posta, per il notificante la notifica è perfetta nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario. In questo modo eventuali ritardi o inefficienze del procedimento notificatorio da parte di terzi non potranno mai pregiudicare la posizione del notificante.

    Da quanto sopra discende che, per quanto riguarda la tua posizione, il termine che devi tenere in considerazione al fine di valutare la tempestività della notifica del D.I. è il 14.1.2010 (giorno in cui hai portato l'atto a notifica) ma la data dalla quale decorre il dies per la proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto è quella del 18.1.2010 (data in cui il destinatario ha ricevuto l'atto). Potrai quindi chiedere l'esecutività trascorsi 40 giorni dal 18.01.2010. Ciao.
     
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  5. sturmer
     
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    Sì, non sei tardivo
     
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  6. Satanspond
     
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    CITAZIONE (princi72 @ 25/3/2010, 15:11)
    La Corte Cost., con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, legge n. 890/1982, nella parte in cui non prevede che il perfezionamento della notifica per il notificante avviene al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, fermo restando che per il notificato la notifica continua a essere perfetta al momento della ricezione dell'atto. In motivazione si legge che «è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di una attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario o l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono dunque essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del primo» . A questo punto è chiaro che, almeno limitatamente alle notifiche a mezzo posta, per il notificante la notifica è perfetta nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario. In questo modo eventuali ritardi o inefficienze del procedimento notificatorio da parte di terzi non potranno mai pregiudicare la posizione del notificante.

    Da quanto sopra discende che, per quanto riguarda la tua posizione, il termine che devi tenere in considerazione al fine di valutare la tempestività della notifica del D.I. è il 14.1.2010 (giorno in cui hai portato l'atto a notifica) ma la data dalla quale decorre il dies per la proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto è quella del 18.1.2010 (data in cui il destinatario ha ricevuto l'atto). Potrai quindi chiedere l'esecutività trascorsi 40 giorni dal 18.01.2010. Ciao.

    L'avevo appena trovata, ma vedo che princi è arrivato/a prima .. Confermo in toto . :)
     
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  7. labeone
     
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    CITAZIONE (princi72 @ 25/3/2010, 15:11)
    La Corte Cost., con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, legge n. 890/1982, nella parte in cui non prevede che il perfezionamento della notifica per il notificante avviene al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, fermo restando che per il notificato la notifica continua a essere perfetta al momento della ricezione dell'atto. In motivazione si legge che «è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di una attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario o l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono dunque essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del primo» . A questo punto è chiaro che, almeno limitatamente alle notifiche a mezzo posta, per il notificante la notifica è perfetta nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario. In questo modo eventuali ritardi o inefficienze del procedimento notificatorio da parte di terzi non potranno mai pregiudicare la posizione del notificante.

    Da quanto sopra discende che, per quanto riguarda la tua posizione, il termine che devi tenere in considerazione al fine di valutare la tempestività della notifica del D.I. è il 14.1.2010 (giorno in cui hai portato l'atto a notifica) ma la data dalla quale decorre il dies per la proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto è quella del 18.1.2010 (data in cui il destinatario ha ricevuto l'atto). Potrai quindi chiedere l'esecutività trascorsi 40 giorni dal 18.01.2010. Ciao.

    grazie princi!!! :)
     
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  8. LionelH
     
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    CITAZIONE (*nausicaa* @ 25/3/2010, 14:42)
    CITAZIONE (labeone @ 25/3/2010, 12:55)
    Ho il seguente quesito:

    1) un decreto ingiuntivo è stato emesso e depositato il in data 16/11/2009


    2) è stato notificato il 14/01/2010 a mezzo posta



    3) la cartolina mi porta come data di ricezione il 18/01/2010



    è stato notificato entro i 60 gg? ( art. 149 come modificato e l. 890/82)


    ditemi di sì , devo chiedere l'esecutorietà--- :lol: ( mi raccomando matusalemme , che sei l'unico gentile a rispodnere sempre :) gli altri avvocati snobbano un po' questi post... vedi lost e sturmer <_< )

    Se non erro c'è una sentenza della Corte Costituzionale che, applicando il principio secondo cui per il notificante vale la data di consegne all' ufficio postale, ti darebbe ragione. E' risalente, ma non ricordo il numero (in genere la trovi citata in calce alla multe: se hai avuto una multa di recente, la troverai presto!) :lol:

    vero, com'è vero che proprio per una multa quella sentenza non ha nulla a che spartire!
    una questione riguarda la notifica di atti giudiziari, l'altra l'atto amministrativo recettizio...
     
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  9. *nausicaa*
     
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    CITAZIONE (LionelH @ 29/3/2010, 23:44)
    CITAZIONE (*nausicaa* @ 25/3/2010, 14:42)
    Se non erro c'è una sentenza della Corte Costituzionale che, applicando il principio secondo cui per il notificante vale la data di consegne all' ufficio postale, ti darebbe ragione. E' risalente, ma non ricordo il numero (in genere la trovi citata in calce alla multe: se hai avuto una multa di recente, la troverai presto!) :lol:

    vero, com'è vero che proprio per una multa quella sentenza non ha nulla a che spartire!
    una questione riguarda la notifica di atti giudiziari, l'altra l'atto amministrativo recettizio...

    Però sulle multe è citata la stessa sentenza riportata sopra e, comunque, quando notifichi un atto a mezzo posta il principio è lo stesso, perchè anche nel caso di Labeone la data della notifica per il notificante vale dalla notifica e non dalla ricezione. Io credo che il principio sia analogo, perchè quando il dies a quo viene fatto decorrere dalla ricezione anche per il notificante costui divrebbe assumersi i rischi dei ritardi postali, mentre sia per le notifiche di atti civili che di ricorsi amministrativo o atti amministrativi l'atto si considera correttamente notificato quando il notificante ha compiuto quanto era nelle sue possibilità fare; consegnato il plico all'ufficio postale, egli ha assolto diligentemente i propri compiti.
     
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  10. LionelH
     
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    CITAZIONE (*nausicaa* @ 30/3/2010, 10:22)
    CITAZIONE (LionelH @ 29/3/2010, 23:44)
    vero, com'è vero che proprio per una multa quella sentenza non ha nulla a che spartire!
    una questione riguarda la notifica di atti giudiziari, l'altra l'atto amministrativo recettizio...

    Però sulle multe è citata la stessa sentenza riportata sopra e, comunque, quando notifichi un atto a mezzo posta il principio è lo stesso, perchè anche nel caso di Labeone la data della notifica per il notificante vale dalla notifica e non dalla ricezione. Io credo che il principio sia analogo, perchè quando il dies a quo viene fatto decorrere dalla ricezione anche per il notificante costui divrebbe assumersi i rischi dei ritardi postali, mentre sia per le notifiche di atti civili che di ricorsi amministrativo o atti amministrativi l'atto si considera correttamente notificato quando il notificante ha compiuto quanto era nelle sue possibilità fare; consegnato il plico all'ufficio postale, egli ha assolto diligentemente i propri compiti.

    non sono d'accordo ma non nego che la questione sia controversa (e so anche che c'è una circolare di una prefettura veneta che richiama la Corte Cost. del 2002 per dedurne l'applicabilità alla notifica delle violazioni del CdS).
    Come per ogni questio giuridica, credo si debba guardare alla ratio delle norme per dedurne gli effetti giuridici.
    Nel campo delle sanzioni amministrative, qui CdS, quel termine ora di 120 gg. è strettamente connesso al principio dell'immediata contestazione; cioè: posto che si deve contestare immediatamente quando possibile per garantire il diritto della difesa, la compressione dello stesso diritto è tollerata sino a 150 (ora 120) giorni di distanza, trascorsi i quali ogni ulteriore compressione del diritto di difesa (art.24 Cost.) è intollerabile.
    Il concetto è che il sanzionato dovrebbe essere in grado di ricostruire i fatti svoltisi per poterli contestare, e il trascorrere del tempo lo priva del ricordo e della difesa.
    Se così è, per me vale la data di ricezione, in quanto il "bene tutelato" dalla norma è il diritto di difesa, eccezionalmente limitato se la contestazione (non immediata) è portata a conoscenza entro il termine indicato.
    Posso solo aggiungere che il Comando di Polizia del mio paese mi ha addirittura archiviato due verbali in autotutela, per questo motivo, e che per un terzo verbale non annullato per questa via ho avuto la favorevole lettura del dispositivo da parte del giudice di pace; magari quando avrò la sentenza per esteso la posterò
     
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  11. sturmer
     
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    CITAZIONE (LionelH @ 30/3/2010, 14:28)
    non sono d'accordo ma non nego che la questione sia controversa (e so anche che c'è una circolare di una prefettura veneta che richiama la Corte Cost. del 2002 per dedurne l'applicabilità alla notifica delle violazioni del CdS).
    Come per ogni questio giuridica, credo si debba guardare alla ratio delle norme per dedurne gli effetti giuridici.
    Nel campo delle sanzioni amministrative, qui CdS, quel termine ora di 120 gg. è strettamente connesso al principio dell'immediata contestazione; cioè: posto che si deve contestare immediatamente quando possibile per garantire il diritto della difesa, la compressione dello stesso diritto è tollerata sino a 150 (ora 120) giorni di distanza, trascorsi i quali ogni ulteriore compressione del diritto di difesa (art.24 Cost.) è intollerabile.
    Il concetto è che il sanzionato dovrebbe essere in grado di ricostruire i fatti svoltisi per poterli contestare, e il trascorrere del tempo lo priva del ricordo e della difesa.
    Se così è, per me vale la data di ricezione, in quanto il "bene tutelato" dalla norma è il diritto di difesa, eccezionalmente limitato se la contestazione (non immediata) è portata a conoscenza entro il termine indicato.
    Posso solo aggiungere che il Comando di Polizia del mio paese mi ha addirittura archiviato due verbali in autotutela, per questo motivo, e che per un terzo verbale non annullato per questa via ho avuto la favorevole lettura del dispositivo da parte del giudice di pace; magari quando avrò la sentenza per esteso la posterò

    A me non risulta mutato l'art. 201 C.d.S. ed i termini di notifica sarebbero ancora di 150 giorni. Da dove desumi 120? A quale riforma fai riferimento?
     
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  12. LionelH
     
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    hai ragione tu, nonostante fossi sicuro di aver letto su una rivista giuridica di alcune modifiche al Codice, tra cui quella che ho erroneamente data per adottata.
    Probabilmente si trattava di una proposta di legge, oppure potrei aver sognato il tutto....
     
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11 replies since 25/3/2010, 12:55   213 views
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