Responsabilità precontrattuale dell'incapace

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. giurista12345
     
    .

    User deleted


    In linea di principio è esclusa la responsabilità precontrattuale dell'incapace legale. Non mi sono chiare, tuttavia, le ragioni che giustificano tale esclusione. Se, infatti, si attribuisce natura aquiliana all'illecito precontrattuale, cosa può impedire di imputare lo stesso all'incapace legale (che sia capace di intendere e di volere)?
    Penso, ad esempio, all'ipotesi in cui l'incapace inizia delle trattative al solo scopo di precludere alla controparte la possibilità di concludere affari con terzi. Giustificare l'esclusione della responsabilità precontrattuale del soggetto richiamando la sussistenza dell'onere, in capo all'altro contraente, di accertare la capacità della controparte, non mi pare risolutivo, in quanto non impedisce l'applicazione della norma relativa al concorso del danneggiato nel fatto illecito dell'incapace.

    P.s.: vi prego di essere clementi se ho detto boiate: sto solo preparando l'esame di diritto civile :P
     
    .
  2. Spiritolibero
     
    .

    User deleted


    Perché in premessa dai per scontata l'esclusione di una responsabilità precontrattuale in capo all'incapace? Nell'ipotesi da te formulata potrebbe applicarsi, a mio avviso, l'art. 2047 cc.
    Se un danno è stato procurato, non può divenire tamquam non esset solo perché lo ha commesso un soggetto incapace di agire. Ne risponde chi aveva la responsabilità di vigilare su di lui, salvo comunque l'eventuale concorso di colpa del danneggiato da tenere in considerazione nella determinazione del danno risarcibile.

    In bocca al lupo per l'esame di civile. :)
     
    .
  3. arwen2309
     
    .

    User deleted


    Ciao il manuale di bianca contratti, differenzia infatti le due ipotesi bisogna distinguere se l'incapacità a stipulare le trattative è la medesima che impedisce di stipulare il contratto allora la responsabilità è esclusa (in quanto se il soggetto non può stipulare il contratto va escluso che il medesimo posa svolgere trattative) diversamente nell'ipotesi in cui (come hai detto tu ) si possono ravvisare una fattispecie di dolo la responsabilità precontrattuale dell'incapace va correttamente ammessa. cito: "La possibilita di una responsabilità precontrattuale si prospetta piuttosto fuori dalla ipoeti di annuallmneto del contratto per la sua incapcita ( es dolo) Qui la lesione della liberta negoziale del contraente non è diversa da quella che puo essere arrecata da qualunque altro soggetto".
     
    .
  4. giurista12345
     
    .

    User deleted


    Crepi il lupo, Spiritolibero :)
    Davo per scontata l'esclusione della responsabilità dell'incapace perchè ci è stato detto a lezione da un collaboratore del prof.
    L'art 2047 non mi pare applicabile all'esempio che ho fatto, in quanto avevo presupposto la capacità di intendere e di volere dell'incapace legale.

    Arwen, sinceramente non ho ben capito la posizione del Bianca :P
    L'esclusione della responsabilità precontrattuale dell'incapace legale (che sia, ripeto, capace di intendere e di volere) mi sembra poco coerente con la premessa dalla quale la prevalente dottrina parte: quella della natura aquiliana dell'illecito precontrattuale. L'esclusione della responsabilità precontrattuale dell'incapace appare ai miei occhi come una inammissibile commistione tra responsabilità contrattuale e aquiliana: è come dire che il minore non risponde del fatto illecito commesso perchè incapace di agire, senza tener conto della capacità di intendere e di volere dello stesso.
     
    .
  5. Spiritolibero
     
    .

    User deleted


    Ti segnalo in argomento questa interessante sentenza: www.altalex.com/index.php?idnot=35556 Qui il profilo di responsabilità precontrattuale sfocia, rectius viene assorbito, all'interno della più ampia tutela contrattuale.
    Una volta posto in essere il manufatto convenzionale le azioni esperibili saranno esclusivamente quelle nascenti ex contractu (ex art. 1443 nella specie). Va da sé che, qualora non si pervenga ad un accordo, la responsabilità potrà benissimo essere quella di cui all'art. 1337.








    CITAZIONE (giurista12345 @ 26/3/2010, 15:08)
    Davo per scontata l'esclusione della responsabilità dell'incapace perchè ci è stato detto a lezione da un collaboratore del prof.

    :blink:

    Ossignùr...
     
    .
  6. arwen2309
     
    .

    User deleted


    ciao allora non capisco come potresti applicare il 2047 al fatto dell'incapace legale quando lo stesso è capace di intendere e volere. Il problema della responsabilità precontrattuale dell'incapace è in realtà un problema fittizio perchè come ha correttamente detto il tuo professore l'incapace di intedere e volere non risponde in via precontrattuale ( responsabilità che come hai correttamente ricordato tu rientra nel 2043) in quanto non commette alcun illecito, se provi a guardare il 2047 non si parla di illecito (come nel 2048 in cui potrebbe farsi rientrare l'ipotesi del soggetto incapace legale ma capace di intendere e volere) ma di fatto dannoso, cio sta a significare che il fatto posto in essere dall'incapace non è qualificabile come illecito. Correttamente, quindi, bianca distingue l'ipotesi in cui la medesima incapacità del sogetto riguardi la stessa incapcità a contrarre, diversamente nell'ipotesi in cui il soggetto con dolo ovvero in un momento di lucidità. Ciao
     
    .
5 replies since 25/3/2010, 23:06   261 views
  Share  
.